Ordinanza cautelare 19 novembre 2020
Sentenza 17 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/03/2021, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2021
N. 00368/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01123/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona dell'Amministratore di Sostegno Avv. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giuseppe Roncoroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Michele Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon e Antonella Cusin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Fortuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n.-OMISSIS-– U del 21.08.2020 con la quale l'A.U.L.S.S. N. -OMISSIS-comunicava alla Sig.ra -OMISSIS- che l'Azienda, “ai sensi della DGRV 457/2007, non è competente ai fini dell'erogazione della retta di residenzialità qualificata come “alberghiera” che risulta, pertanto, a carico della persona accolta nei Centri di Servizio residenziali o, se del caso, del Comune di residenza dell'assistito”;
- della nota prot. n.-OMISSIS- del 02.09.2020 con la quale il Comune di -OMISSIS- comunicava che “non sussistono i presupposti affinché il Comune possa accollarsi, nemmeno in parte, il debito maturato dalla Sig.ra -OMISSIS-”;
- del Regolamento adottato con delibera del Consiglio comunale di -OMISSIS- n. 5 del 04.03.2004, richiamato nella nota di cui sopra, nella parte in cui, all'art. 12, co. 7, relativamente all'integrazione delle rette per l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali, dispone che “il ricoverato provvederà a contribuire al pagamento della retta di inserimento versando tutte le sue entrate, di qualsiasi natura esse siano, comprensive di eventuali risparmi, ad esclusione di una quota mensile a disposizione per le piccole spese personali secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Per l'integrazione della retta di ricovero da parte del Comune occorre che l'interessato non sia proprietario di alcun bene immobile eccetto l'abitazione in uso al coniuge o ad eventuali figli disabili. La sottoscrizione della domanda da parte dell'interessato, o di chi per esso, per l'attivazione di interventi di sostegno economico o di assunzione di spese per inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali, costituisce atto di richiesta di partecipazione alla copertura del costo da parte dei parenti tenuti agli alimenti secondo l'art. 433 del Codice Civile” e nella parte in cui, all'art. 12, co. 7 a), relativamente alla definizione della quota a carico dei parenti, stabilisce che “qualora la disponibilità economica del richiedente non sia sufficiente a coprire il costo del ricovero presso la struttura individuata la quota residua di concorso a carico dei parenti viene stabilita considerando i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.”;
- quale atto presupposto, delle D.G.R. Veneto nn. 464 del 28.02.2006, n. 394 del 20.02.2007, n. 457 del 27.02.2007 e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e, comunque, connesso, avente ad oggetto i costi del servizio residenziale di cui fruisce la Sig.ra -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-, della Regione Veneto e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, ospite sin dal 06.05.2014 presso la Casa di soggiorno e pensionato della città murata di -OMISSIS-con una quota di integrazione della retta di degenza giornaliera a carico della stessa pari ad euro 52,00, con PEC del 05.08.2020 ha diffidato l’U.L.S.S. -OMISSIS- (d’ora in poi Ulss) e il Comune di -OMISSIS-, luogo di residenza della ricorrente prima dell’ingresso in struttura, a provvedere, secondo la rispettiva competenza, all’integrazione della retta dovuta in favore della Casa di soggiorno e pensionato della città murata di -OMISSIS-, altresì corrispondendo a quest’ultima la somma di euro 27.172,78 dovuta per le prestazioni già erogate in favore della ricorrente.
L’Ulss ha riscontrato la predetta diffida con PEC del 21.08.2020, affermando che, ai sensi della DGRV 457/2007, non è competente ai fini dell'erogazione della retta di residenzialità qualificata come “alberghiera” che risulta, pertanto, a carico della persona accolta nei Centri di Servizio residenziali o, se del caso, del Comune di residenza dell'assistito.
Il Comune di -OMISSIS-, con pec in data 02.09.2020, ha comunicato di non ritenere sussistenti i presupposti per provvedere all’integrazione della retta della Sig.ra -OMISSIS- sulla base del proprio regolamento adottato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 04.03.2004.
In particolare, l’Ente ha sottolineato di poter erogare l'integrazione richiesta solo se:
- non sia possibile attivare interventi assistenziali in grado di garantire la permanenza del soggetto nel proprio ambiente familiare o in altro idoneo nucleo familiare;
- gli inserimenti per i soggetti interessati saranno effettuati secondo le procedure e con le modalità stabilite nel regolamento U.O.D. (Unità Operativa Distrettuale) della competente AULSS;
- l'interessato non deve essere proprietario di alcun bene immobile eccetto l'abitazione in uso al coniuge o ad eventuali figli disabili.
- sono obbligati per la quota residua a coprire il costo del ricovero presso la struttura residenziale, i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.c.
Diversamente, secondo il Comune, risulta che la ricorrente abbia un figlio che in passato si è reso disponibile a provvedere all'integrazione della retta, e che la stessa è proprietaria di un immobile; inoltre, non risulta che siano state promosse azioni rivolte a liquidare il predetto bene o nei confronti dei soggetti tenuti agli alimenti; ancora, non emerge che siano state avviate le procedure per richiedere l'invalidità civile e l'indennità di accompagnamento e l'esito delle stesse, né risulta proposta dall'AdS la domanda di erogazione dell'lCD.
Avverso gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, pertanto, la ricorrente ha proposto impugnazione con ricorso depositato in data 5 novembre 2020 chiedendo l’annullamento degli stessi e il riconoscimento alla ricorrente, con efficacia retroattiva, dell’integrale corresponsione della retta per l’inserimento presso la Casa di soggiorno e pensionato della città murata di -OMISSIS- (Pd), o, in via subordinata, una riduzione della quota posta a suo carico, per i seguenti motivi:
1. la nota dell’Ulss non avrebbe considerato la precarietà e la gravità dello stato di salute della ricorrente che richiederebbero un continuo e assiduo monitoraggio sanitario; in tal senso, risulterebbero inadeguate e illegittime anche le D.G.R. Veneto nn. 464 del 28.02.2006, n. 394 del 20.02.2007, n. 457 del 27.02.2007, perché non attribuirebbero nessuna rilevanza alla tipologia di prestazioni richieste in concreto dal paziente affetto da demenza senile e, pertanto, non consentono di comporre in modo equo le quote della retta; viene lamentata, quindi, nella sostanza la non autosufficienza della ricorrente e la sua necessità di ricevere prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
2. l’Ulss e il Comune, in ogni caso, sarebbero tenuti a determinare la relativa quota a carico di entrambi nel rispetto delle previsioni di cui al D.P.C.M. n. 159/2013; in tal senso, risulterebbero illegittime le previsioni del regolamento del Comune resistente – in particolare l’art. 12 commi 7 e 7a - laddove non fanno riferimento al predetto decreto;
3. le previsioni dell’art. 12, commi 7 e 7a del regolamento comunale citato, contrasterebbe con l’art. 2 d.lgs. n. 109/1998 e con il DPCM n. 159 del 2013, art. 6, comma 3, lett. b), n. 2; ciò tenuto conto anche del fatto che la ricorrente ha un solo parente, il figlio, con il quale i rapporti sarebbero estremamente tesi, tanto che da aver portato la ricorrente medesima a denunciare di avere subito dei maltrattamenti; inoltre, il figlio non avrebbe mai assunto in modo espresso alcun impegno rispetto all’integrazione della retta della madre; ne consegue, altresì, l’illegittimità della impugnata nota del Comune di -OMISSIS-, laddove quest’ultimo pretende che all’integrazione della retta della ricorrente partecipi anche il figlio, senza considerare che quest’ultimo non rientra nel nucleo familiare dell’odierna ricorrente, in mancanza peraltro della valutazione circa la capacità economica del singolo fruitore della prestazione;
4. il fatto che il Comune di -OMISSIS- abbia comunicato che <<non sussistono i presupposti affinché il Comune possa accollarsi, nemmeno in parte, il debito maturato>> dalla ricorrente, alla luce delle previsioni censurate del regolamento, viene ad incidere sulla dignità della stessa in quanto anziana e non autosufficiente, privandola di ogni provento economico.
Si sono costituite in giudizio l’-OMISSIS- (d’ora in poi Ulss), la Regione Veneto, e il Comune di -OMISSIS- contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 10 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’esame dei motivi dedotti da parte ricorrente può essere effettuato unitariamente, ma distinguendo, sotto il profilo soggettivo passivo, la posizione dell’Ulss e della Regione, da un lato, e quella del Comune di -OMISSIS- dall’altro.
Sotto il primo profilo, le domande e censure sollevate da parte ricorrente sono sostanzialmente volte a far riconoscere un coinvolgimento esclusivo o quantomeno concorrente del Servizio sanitario nazionale nelle partecipazione alla retta per l’inserimento della ricorrente nella struttura residenziale più sopra ricordata.
Nel caso di specie osta all’accoglimento delle doglianze di parte ricorrente il fatto, dirimente, della mancata impugnazione della c.d. scheda S.V.A.M.A. del 2019, nell’ambito della quale l’U.V.M.D., nel rivalutare la situazione della ricorrente (rispetto alla S.V.A.M.A. del 2013), attribuendo a quest’ultima il punteggio complessivo di 55,80, da un lato, ha sostanzialmente escluso la necessità di un percorso e, quindi, di trattamenti di natura socio-sanitaria; dall’altro lato, ha ritenuto la ricorrente “autosufficiente”.
In tal senso, nonostante nella scheda citata l’U.M.V.D. abbia riscontrato alcune delle patologie lamentate dalla ricorrente in ricorso, queste ultime non sono state considerate tali da far emergere la necessità di attivare un percorso di assistenza socio-sanitaria, limitandosi il profilo critico riscontrabile a carico della ricorrente ad una fattispecie di “urgenza sociale”.
Avendo l’U.M.V.D. escluso qualunque profilo di assistenza socio-sanitaria, non è possibile riconoscere una compartecipazione, anche solo parziale, da parte del Servizio sanitario nazionale: la scheda S.V.A.M.A. che precede, infatti, non risulta essere stata impugnata tempestivamente dalla ricorrente, e, comunque, non forma oggetto del presente giudizio.
E’ tale provvedimento, infatti, ad incidere, da un lato, sulla qualificazione della fattispecie relativa alla situazione personale della ricorrente, e, dall’altro lato, sulla concreta attuazione dei principi e disposizioni, di natura generale e programmatica, delle delibere regionali oggetto di contestazione (sottolinea la rilevanza centrale della valutazione multidimensionale di cui alla scheda S.V.A.M.A., ex plurimis , C. Stato, 2 marzo 2020, n. 1505).
Se parte ricorrente avesse voluto contestare tanto i parametri, quanto il contenuto, quanto infine, gli effetti dei giudizi espressi dall’U.M.V.D., anche correlativamente alle delibere regionali in questa sede censurate, avrebbe dovuto impugnare la scheda S.V.A.M.A. del 2019.
In mancanza, e a fronte di una valutazione della situazione in cui versa la ricorrente di ritenuta “autosufficienza”, non necessitante di un percorso socio-sanitario, non è possibile affermare alcun obbligo di compartecipazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale e non possono essere censurati gli atti e provvedimenti emessi dall’Ulss e dalla Regione e in questa sede impugnati.
Peraltro, anche il medico curante della ricorrente ha sottolineato come quest’ultima <<non presenta patologie o necessità sanitarie che non possano essere soddisfatte anche in ambiente domestico o comunque alternativo alla casa di riposo>>, sì che le spese di residenza hanno esclusivamente natura e finalità di carattere “alberghiero”.
Con riferimento, invece, alla posizione del Comune di -OMISSIS-, occorre partire dal dato presupposto, come sopra evidenziato, della qualificazione operata dall’U.M.V.D.
Come detto, infatti, quest’ultimo organo non ha riscontrato una situazione di necessità di intervento socio-sanitario, ma solo di assistenza sociale in favore della ricorrente, il che pone il quesito dell’applicabilità e della cogenza delle disposizioni del D.p.c.m. n. 159 del 2013, richiamato da parte ricorrente a fondamento delle sue censure.
Il fatto che, al riguardo, il regolamento comunale impugnato rechi il riferimento alla normativa pregressa all’adozione del predetto d.p.c.m., non esclude la possibilità per il Comune di adottare previsioni normative non collimanti con il dettato di tale ultima fonte normativa, nei casi in cui la fattispecie concreta fuoriesca dal relativo perimetro di applicazione cogente, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado negli ultimi anni (in parte richiamata dalla ricorrente negli atti di causa).
A questo proposito, occorre considerare come il d.p.c.m. n. 159 del 2013, pur a fronte della - apparentemente estesa - previsione di cui all’art. 2, nel definire le specifiche fattispecie nell’ambito delle quali deve essere osservato il criterio dell’Isee, distingue tra le c.d. prestazioni sociali agevolate e le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria.
Ebbene, da un lato, non è applicabile alla ricorrente l’ipotesi, dalla stessa più volte invocata, delle c.d. prestazioni agevolate socio-sanitarie, perché queste riguardano <<prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti…>>: nel caso di specie, d’altronde, come sopra ricordato, oltre a non essere stata riconosciuta la necessità di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, l’U.M.V.D., ha puntualizzato la condizione di autosufficienza della ricorrente, il che impedisce sotto ogni profilo la sussunzione della fattispecie nell’ambito di applicazione del d.p.c.m. in esame.
In questo senso, quindi, la fattispecie controversa non è assimilabile a quelle che, in modo sempre più frequente, hanno formato oggetto di valutazione da parte del Giudice amministrativo negli ultimi anni, mancando sia lo specifico profilo di non autosufficienza da parte della persona, sia la mancanza di qualsiasi elemento di rilievo socio-sanitario.
Per quanto concerne le c.d. prestazioni sociali agevolate, l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 109 del 1998, (quest’ultimo richiamato dal regolamento in contestazione), prevede che <<gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima>>.
A differenza dell’ipotesi di cui all’art. 3, comma 2 ter (relativo alle prestazioni agevolate socio-sanitarie), del predetto d.lgs. n. 109 del 1998, quindi, residua un margine di discrezionalità normativa da parte dei Comuni che, pur applicando la normativa Isee, possono integrarla con ulteriori elementi circoscrivendone la portata, non applicandosi quindi, nella fattispecie, gli insegnamenti giurisprudenziali che valorizzano il criterio dell’”Isee” quale l’unico cui l’Ente può fare riferimento.
Pertanto, in modo legittimo, l’art. 12, comma 7, del regolamento censurato, prevede che <<qualora non fosse possibile attivare interventi assistenziali in grado di garantire la permanenza del soggetto nel proprio ambiente o in altro idoneo nucleo familiare si farà ricorso al suo collocamento in struttura residenziale. Gli inserimenti per i soggetti interessati saranno effettuati secondo le procedure e con le modalità stabilite nel regolamento dell' U.O.D. (Unità operativa Distrettuale) della competente AULSS Il ricoverato provvederà a contribuire al pagamento della retta di inserimento versando tutte le sue entrate, di qualsiasi natura esse siano, comprensive di eventuali risparmi, ad esclusione di una quota mensile a disposizione per le piccole spese personali secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Per l'integrazione della retta di ricovero da parte del Comune occorre che l'interessato non sia proprietario di alcun bene immobile eccetto l'abitazione in uso al coniuge o ad eventuali figli disabili>>; parimenti nello specifico caso di specie non è censurabile l’art. 12, comma 7a, laddove prevede che <<concorrono alla definizione del reddito delle persone anziane e dei nuclei interessati anche le indennità di accompagnamento, assegni di cura, invalidità civile e qualsiasi altra indennità o rendita, comprese quelle esenti da IRPEF della persona richiedente>>.
Il fatto che la predetta norma preveda che <<la sottoscrizione della domanda da parte dell'interessato, o di chi per esso, per l'attivazione di sostegno economico o di assunzione di spese per inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali, costituisce atto di richiesta di partecipazione alla copertura del costo da parte dei parenti tenuti agli alimenti secondo l'art. 433 del Codice Civile>> e l’art. 12, co. 7 a), preveda che <<qualora la disponibilità economica del richiedente non sia sufficiente a coprire il costo del ricovero presso la struttura individuata la quota residua di concorso a carico dei parenti viene stabilita considerando i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.>>, non rileva nel presente giudizio nel senso che si tratta di disposizioni lesive non della sfera giuridica della ricorrente, ma, al più, dei soggetti tenuti agli alimenti che dovessero essere destinatari di azioni di recupero da parte dell’Ente o della struttura.
La nota di diniego del Comune, in questa sede impugnata, quindi, risulta conforme alle previsioni regolamentari, che per le ragioni sopra dette, in considerazione della specificità della fattispecie, non sono censurabili.
Peraltro, va sottolineato come non risulti che la ricorrente abbia concertato con il Comune la scelta della struttura residenziale, o, anche solo la possibilità di ulteriori eventuali alternative ai fini dell’inserimento in struttura in condizioni economiche meno gravose.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.