Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/05/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2477/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe', ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2477/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
20/01/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.
l'ultimo dei quali è scaduto il 17/04/2025,
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta al Corso Parte_1 C.F._1
Roma n. 153 in Manfredonia, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Starace Giovanni Battista e dall'Avv. Starace Innocenza;
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Via Controparte_1 P.IVA_1
F.lli Cairoli n. 24, presso lo studio dell'Avv. Aucello Luigi, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20/01/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 15/04/2021, ha convenuto Parte_1
in giudizio il , deducendo che il 5/07/2018, alle ore 11 Controparte_1
circa, mentre camminava in gruppo assieme alla figlia e ai suoi nipoti in CP_1
[...]
[...]
[...]
, in Piazza Europa – angolo Via Piave, rovinava a terra a causa del marciapiede
[...]
dissestato, in quanto era presente una mattonella divelta, e ha domandato: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, per le lesioni subite dalla sig.ra a causa del Parte_1
sinistro occorso il 05/07/2018 in , Piazza Europa, angolo Via Piave;
Controparte_1
condannare il , in persona del Sindaco pro tempore a Controparte_1
risarcire in favore della sig.ra il danno non patrimoniale alla Parte_1 persona nella misura di euro €. 67.897,00, salvo maggiore o minore somma a determinarsi in corso di causa;
condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre Rimborso Spese Generali,
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Innocenza Starace, difensore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28/11/2021, il
[...]
ha chiesto di rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in Controparte_1 diritto e, comunque, non provata e di accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità dell'ente locale, con condanna alle competenze e spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Istruita a mezzo della prova testimoniale richiesta dall'attrice e di c.t.u. medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione il 20/01/2025.
2. La domanda giudiziale proposta dall'attrice è infondata e, pertanto, va rigettata, per i motivi che seguono.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità del CP_1 convenuto nella causazione del sinistro occorso all'attrice danneggiata e del danno risarcibile.
Si ritiene ricorrente nel caso di specie la fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., norma che consente di individuare nel custode della cosa fonte di danno il soggetto responsabile tenuto al risarcimento.
Dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio, la detta disposizione grava il danneggiato della prova del danno e del nesso di causalità, dovendo risultare certo che a determinare il pregiudizio sia stata la cosa in custodia in conseguenza del naturale dinamismo della stessa o della sua difettosità.
Sul custode che voglia liberarsi da responsabilità grava invece la prova del fortuito e, cioè, dell'intervento di un fattore estraneo alla sfera di azione del custode che abbia da solo
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cagionato il danno, inserendosi sul piano eziologico come unica causa o come concausa nelle ipotesi di concorso di colpa.
Con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene in custodia, è configurabile il caso fortuito anche in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 29.01. 2013, n. 2094).
Inoltre, riportando e condividendo l'orientamento della Suprema Corte, deve convenirsi che il fortuito possa essere integrato anche dal comportamento anomalo del danneggiato che è tale quando acquisti i connotati dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità
(Cass., 05.05.2014, n. 18435; Cass., sez. VI-3, ordinanza 26.02.2014, n° 4659).
Quanto all'accertamento del fortuito, giova chiarire come lo sfavore legislativo per la posizione del custode determinato dal disposto di cui all'art. 2051 c.c. risulti temperato dall'art. 1227 c.c. che, imponendo al Giudice di verificare l'elemento oggettivo dell'illecito consistente nel nesso di causalità, gli consente di ridurre ex officio il risarcimento dei danni nel caso di concorso del danneggiato nella causazione degli stessi, fino ad escluderlo qualora il medesimo danneggiato avrebbe potuto evitarli usando l'ordinaria diligenza.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva
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efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. n. 2482/2018, n. 2479/2018 e n.
2480/2018).
Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(tra le altre, Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 20312/2019; Cass. n. 38089/2021; Cass. n.
35429/2022), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, essendosi statuito (Cass. n. 11152/23; Cass. n. 14228/2023; Cass. n.
21675/2023; Cass. n. 33074/2023) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675/2023; ancor più di recente, Cass. n.
2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
3. Applicando i suesposti principi al caso di specie, non può che essere addebitata all'attrice la responsabilità nella causazione dell'incidente, per avere avuto, nel percorrere la suindicata via, una condotta colposa, imprudente e negligente, che ha assunto esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Come si evince dalle fotografie allegate al rapporto di servizio redatto dalla Polizia
Municipale intervenuta sul posto subito dopo l'incidente, l'anomalia della pavimentazione del marciapiede era ben visibile, in quanto consistente nella completa assenza di una delle mattonelle da cui la pavimentazione era composta.
A maggior ragione l'irregolarità del marciapiede era ben visibile se si considera che l'incidente è avvenuto a metà mattinata di una giornata estiva.
La mancanza di una di mattonella rendeva evidente la discontinuità, anche cromatica, della pavimentazione del marciapiede, posta la presenza di luce diurna, sicché essa era immediatamente percepibile da parte dell'utente mediamente accorto, il quale è tenuto a prestare attenzione alle condizioni della strada che sta percorrendo.
Dalla produzione fotografica versata in atti, invero, è ben distinguibile la diversità cromatica del marciapiede nel punto in cui manca la mattonella: in quel punto, tra l'altro, si
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nota una differenza morfologica rispetto al resto della strada ove sono posizionate le mattonelle;
queste riportano dei “quadrettini” in rilievo ovviamente mancanti ove la mattonella è divelta.
L'attrice, quindi, ben avrebbe potuto e dovuto avvedersi dell'ostacolo, aggirandolo senza l'applicazione di una diligenza eccedente l'ordinario.
Sotto ulteriore profilo, la deduzione dell'attrice, secondo cui sulla visibilità dell'anomalia avrebbe avuto incidenza il fatto che ella stava camminando in gruppo con i suoi familiari, non può essere condivisa. Non risulta, infatti, che al momento della caduta vi fosse una tale folla sul marciapiede da ostruire la visibilità. figlia dell'attrice, Testimone_1
escussa quale testimone all'udienza del 5/06/2023, ha dichiarato inoltre che al momento della caduta sul marciapiede camminavano in gruppo solo cinque persone (compresa sua madre) e ha precisato che la madre era in testa al gruppo, pienamente in grado pertanto di accorgersi dell'anomalia della pavimentazione stradale e di evitarla.
La responsabilità esclusiva dell'incidente va dunque addebitata all'attrice.
Ciò posto, la domanda di risarcimento dovrà essere rigettata.
4. Venendo, infine, alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo in conformità al
D.M. n. 55/2014, secondo il valore della domanda e con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi processuali - ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vista la soccombenza dell'attrice, esse vanno poste a suo carico, e andranno pagate al convenuto, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Aucello Luigi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attrice, quale soccombente, con il conseguente diritto del convenuto di ripetere dalla controparte le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda giudiziale proposta dall'attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore del , Controparte_1
con distrazione in favore dell'Avv. Aucello Luigi, delle spese di lite, che qui si liquidano in
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euro 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
3) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attrice, con il conseguente diritto del convenuto di ripetere dalla controparte le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u.
Così deciso in Foggia, il 28/05/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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