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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente rimborso buoni postali SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1207/2024 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
e rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dall' avv. Ada Carlo Bucciero mandato in atti
Ricorrenti
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Parente dell' Avvocatura Interna
mandato in atti
Resistent
e
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.281 decies c.pc.. i sigg.ri Parte_1
e convenivano in giudizio
[...] Parte_2 Controparte_1
per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: 1)accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di Controparte_1
nei confronti dei sigg.ri e
[...] Controparte_2
e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dei Parte_1
sigg.ri e ad Controparte_2 Parte_1
ottenere, a titolo di rimborso e /o risarcimento danni, il pagamento nei propri confronti, per quanto di rispettiva spettanza, degli importi di cui ai buoni 2
fruttiferi postali: Serie 1 8F di Euro 5000,00 emesso il 04.02.2006
(intestato a e ); Serie 1 A8 di Euro Parte_1 Parte_2
2.500,00 emesso il 12.11.2007 ( intestato a e Parte_1 Parte_2
); Serie 1 8H di Euro 5000,00= emesso il 08.04.2006 ( intestato a
[...]
e e per lo effetto 2) Controparte_2 Parte_1
condannare al pagamento a titolo di rimborso e/o Controparte_1
risarcimento in favore del sig. dell'importo di €.5.416,66, in Parte_1
favore della sig.ra dell'importo di €. 5.416,66, in favore Parte_2
della sig.ra dell' importo di €.1666,66= oltre interessi dalla Parte_1
data si sottoscrizione sino a soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Lamentavano i ricorrenti che nel settembre 2023 a seguito della richiesta di
rimborso dei predetti buoni fruttiferi postali, apprendevano di non aver alcun diritto al rimborso per intervenuta prescrizione.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale nella piena impugnativa di quanto ex adverso dedotto e rilevato chiedeva il rigetto del ricorso ex art.281 decies c.p.c. perché infondato, stante la palese intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni in oggetto.
In particolare evidenziavano le che per buoni in oggetto Controparte_1
appartenevano alla tipologia “diciottomesi”.
Per tale tipologia di BPF è prevista una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati in linea capitale e interessi, alla scadenza del
18° mese.
I diritti dei titolari di buoni di buoni a 18 mesi rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono a favore dell'Ente trascorsi 10 anni dalla scadenza del titolo e quindi il Buono Postale Serie 1 8F di Euro 5000,00 3
sottoscritto il 04.02.2006 ha avuto scadenza e raggiunto la massima fruttuosità il 04.08.2007 ed è caduto in prescrizione il 04.08.2017; il Buono
postale Serie 1 A8 di Euro 2.500,00 sottoscritto il 12.11.2007 ha avuto scadenza e raggiunto la massima fruttuosità il 12.05.2009 ed è caduto in prescrizione il 12.05.2019; il Buono Postale Serie 1 8H di Euro 5000,00=
sottoscritto il 08.04.2006 ha avuto scadenza e raggiunto la massima fruttuosità il 08.10 2007 ed è caduto in prescrizione il 08.10.2017
Rilevavano ancora che le condizioni contrattuali erano analiticamente riportate nel Foglio informativo Analitico consegnato ai titolari dei buoni fruttiferi al momento della sottoscrizione degli stessi.
E comunque le comunicazioni dell'emittente ai titolari dei a 18 mesi Pt_3
vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e sul sito www.cassaddpp.it nonché mediante l'esposizione di appositi avvisi presso i locali aperti al pubblico di CP_1
o attraverso l'inserzione in appositi quotidiani a diffusione nazionale con l'indicazione degli estremi della Gazzetta Ufficiale
La causa veniva istruita con produzione documentale, precisate le conclusioni assegnati dei termini per il deposito di note conclusionali veniva fissata l'udienza del 20.01.2025 per la discussione.
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e pertanto merita accoglimento per i motivi che appresso si diranno.
Ed invero occorre premettere che i buoni fruttiferi postali in oggetto non solo non riportano l' indicazione “A termine” ma manca qualsiasi indicazione circa la durata ed il termine di scadenza, il quale costituisce il dies a quo dal 4
quale inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto al rimborso, né la società convenuta ha provato di aver consegnato il foglio illustrativo delle prefate condizioni e termini.
E' evidente quindi che nella specie assume particolare rilievo la questione dei doveri di trasparenza e di informazione cui è tenuto l'intermediario(
[...]
) nel collocamento del soprattutto il relazione al CP_1 Parte_4
temine di scadenza ed ai tempi di prescrizione degli stessi.
E' appena il caso di rilevare che i buoni sono stati emessi alle condizioni generali previste dal D.M. del 19.12.2000 il quale dispone,( ai fini di una maggiore trasparenza) che, al momento del collocamento i buoni debbano essere consegnati al sottoscrittore unitamente al foglio Informativo Analitico (
F.I.A.) contenete la descrizione delle caratteristiche .
Se è vero, come è vero che il su indicato adempimento era solo uno di quelli ivi indicati è anche vero che nella specie in esame non riportando i buoni in atti, indicazioni a stampa o apposte con timbri, circa la durata e quindi, circa il termine di scadenza , costituente, si ripete , il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al rimborso, si ritiene che un avviso generale alla clientela, con il quale quest' ultima viene invitata al controllo della scadenza dei propri buoni, non possa certamente ritenersi utile a considerare assolto l'obbligo di informazione, in quanto essendo assolutamente incerta la circostanza della avvenuta conoscenza delle condizioni contrattuali da parte dei ricorrenti, ed in particolare la circostanza della conoscenza delle scadenza degli stessi non può ritenersi decorrente il termine di prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2935 c.c.
Alla luce di quanto sopra deve dunque ritenersi fondata la richiesta dei ricorrenti relativa al rimborso dei titoli e al riconoscimento degli interessi. 5
Quanto alle spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ,disattesa, così dispone:
1) accoglie la domanda e per lo effetto condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dei ricorrenti per quanto di rispettiva spettanza della somma riportata nei BPF:
Serie 1 8F di Euro 5000,00 sottoscritto il 04.02.2006; Serie 1 A8 di Euro
2.500,00 sottoscritto il 12.11.2007 Serie 1 8H di Euro 5000,00= sottoscritto il
08.04.2006 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi €.2.500,00 di cui €.200,00 spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge con distrazione al procuratore costituito.
Lecce, 20.01.2025
Il G.O. Avv. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente rimborso buoni postali SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1207/2024 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
e rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dall' avv. Ada Carlo Bucciero mandato in atti
Ricorrenti
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Parente dell' Avvocatura Interna
mandato in atti
Resistent
e
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.281 decies c.pc.. i sigg.ri Parte_1
e convenivano in giudizio
[...] Parte_2 Controparte_1
per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: 1)accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di Controparte_1
nei confronti dei sigg.ri e
[...] Controparte_2
e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dei Parte_1
sigg.ri e ad Controparte_2 Parte_1
ottenere, a titolo di rimborso e /o risarcimento danni, il pagamento nei propri confronti, per quanto di rispettiva spettanza, degli importi di cui ai buoni 2
fruttiferi postali: Serie 1 8F di Euro 5000,00 emesso il 04.02.2006
(intestato a e ); Serie 1 A8 di Euro Parte_1 Parte_2
2.500,00 emesso il 12.11.2007 ( intestato a e Parte_1 Parte_2
); Serie 1 8H di Euro 5000,00= emesso il 08.04.2006 ( intestato a
[...]
e e per lo effetto 2) Controparte_2 Parte_1
condannare al pagamento a titolo di rimborso e/o Controparte_1
risarcimento in favore del sig. dell'importo di €.5.416,66, in Parte_1
favore della sig.ra dell'importo di €. 5.416,66, in favore Parte_2
della sig.ra dell' importo di €.1666,66= oltre interessi dalla Parte_1
data si sottoscrizione sino a soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Lamentavano i ricorrenti che nel settembre 2023 a seguito della richiesta di
rimborso dei predetti buoni fruttiferi postali, apprendevano di non aver alcun diritto al rimborso per intervenuta prescrizione.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale nella piena impugnativa di quanto ex adverso dedotto e rilevato chiedeva il rigetto del ricorso ex art.281 decies c.p.c. perché infondato, stante la palese intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni in oggetto.
In particolare evidenziavano le che per buoni in oggetto Controparte_1
appartenevano alla tipologia “diciottomesi”.
Per tale tipologia di BPF è prevista una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati in linea capitale e interessi, alla scadenza del
18° mese.
I diritti dei titolari di buoni di buoni a 18 mesi rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono a favore dell'Ente trascorsi 10 anni dalla scadenza del titolo e quindi il Buono Postale Serie 1 8F di Euro 5000,00 3
sottoscritto il 04.02.2006 ha avuto scadenza e raggiunto la massima fruttuosità il 04.08.2007 ed è caduto in prescrizione il 04.08.2017; il Buono
postale Serie 1 A8 di Euro 2.500,00 sottoscritto il 12.11.2007 ha avuto scadenza e raggiunto la massima fruttuosità il 12.05.2009 ed è caduto in prescrizione il 12.05.2019; il Buono Postale Serie 1 8H di Euro 5000,00=
sottoscritto il 08.04.2006 ha avuto scadenza e raggiunto la massima fruttuosità il 08.10 2007 ed è caduto in prescrizione il 08.10.2017
Rilevavano ancora che le condizioni contrattuali erano analiticamente riportate nel Foglio informativo Analitico consegnato ai titolari dei buoni fruttiferi al momento della sottoscrizione degli stessi.
E comunque le comunicazioni dell'emittente ai titolari dei a 18 mesi Pt_3
vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e sul sito www.cassaddpp.it nonché mediante l'esposizione di appositi avvisi presso i locali aperti al pubblico di CP_1
o attraverso l'inserzione in appositi quotidiani a diffusione nazionale con l'indicazione degli estremi della Gazzetta Ufficiale
La causa veniva istruita con produzione documentale, precisate le conclusioni assegnati dei termini per il deposito di note conclusionali veniva fissata l'udienza del 20.01.2025 per la discussione.
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e pertanto merita accoglimento per i motivi che appresso si diranno.
Ed invero occorre premettere che i buoni fruttiferi postali in oggetto non solo non riportano l' indicazione “A termine” ma manca qualsiasi indicazione circa la durata ed il termine di scadenza, il quale costituisce il dies a quo dal 4
quale inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto al rimborso, né la società convenuta ha provato di aver consegnato il foglio illustrativo delle prefate condizioni e termini.
E' evidente quindi che nella specie assume particolare rilievo la questione dei doveri di trasparenza e di informazione cui è tenuto l'intermediario(
[...]
) nel collocamento del soprattutto il relazione al CP_1 Parte_4
temine di scadenza ed ai tempi di prescrizione degli stessi.
E' appena il caso di rilevare che i buoni sono stati emessi alle condizioni generali previste dal D.M. del 19.12.2000 il quale dispone,( ai fini di una maggiore trasparenza) che, al momento del collocamento i buoni debbano essere consegnati al sottoscrittore unitamente al foglio Informativo Analitico (
F.I.A.) contenete la descrizione delle caratteristiche .
Se è vero, come è vero che il su indicato adempimento era solo uno di quelli ivi indicati è anche vero che nella specie in esame non riportando i buoni in atti, indicazioni a stampa o apposte con timbri, circa la durata e quindi, circa il termine di scadenza , costituente, si ripete , il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al rimborso, si ritiene che un avviso generale alla clientela, con il quale quest' ultima viene invitata al controllo della scadenza dei propri buoni, non possa certamente ritenersi utile a considerare assolto l'obbligo di informazione, in quanto essendo assolutamente incerta la circostanza della avvenuta conoscenza delle condizioni contrattuali da parte dei ricorrenti, ed in particolare la circostanza della conoscenza delle scadenza degli stessi non può ritenersi decorrente il termine di prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2935 c.c.
Alla luce di quanto sopra deve dunque ritenersi fondata la richiesta dei ricorrenti relativa al rimborso dei titoli e al riconoscimento degli interessi. 5
Quanto alle spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ,disattesa, così dispone:
1) accoglie la domanda e per lo effetto condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dei ricorrenti per quanto di rispettiva spettanza della somma riportata nei BPF:
Serie 1 8F di Euro 5000,00 sottoscritto il 04.02.2006; Serie 1 A8 di Euro
2.500,00 sottoscritto il 12.11.2007 Serie 1 8H di Euro 5000,00= sottoscritto il
08.04.2006 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi €.2.500,00 di cui €.200,00 spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge con distrazione al procuratore costituito.
Lecce, 20.01.2025
Il G.O. Avv. Marilena Caroppo