Articolo 33 della Legge 26 febbraio 1952, n. 67
Articolo 32Articolo 34
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1 marzo 1952
Art. 33.
Per il personale salariato statale ex combattente inquadrato fra i "temporanei" ogni campagna di guerra e' computata per un anno intero in aggiunta al servizio utile ai fini della indennita' per cessazione del rapporto di lavoro.
Entrata in vigore il 1 marzo 1952