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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 610 -1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 610-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Cantore e Federica Premoselli, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Alessandro Pullano
- RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. ), con sede legale a Torino (TO), in P.zza Controparte_1 P.IVA_2
Crimea n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cesare, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
- CONVENUTA–
***
Con ricorso depositato il 14.11.2024, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. ), con sede legale a Torino (TO), in P.zza Controparte_1 P.IVA_2
Crimea n. 2.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ad opera della
Cancelleria alla convenuta a mezzo pec del 20.11.2024 e tale parte si è costituita con memoria 16.12.2024 con la quale ha aderito alla domanda proposta da . Parte_1
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_2
22.11.2024 ed inserita nel fascicolo telematico in data 25.11.2024, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidato all'agente della riscossione è pari a
266.029,43 euro.
All'udienza del 17 Dicembre 2024 sono comparse entrambe le parti.
Il legale rappresentante della società convenuta, a domanda del Giudice, ha precisato che l'attivo è costituito per la maggior parte da crediti fiscali e verso clienti e vi è qualche articolo di magazzino dove è sita la sede operativa, a San Mauro in via Piave. Quanto al passivo, ha dichiarato che ci sono 1 o 2 debiti di grosso ammontare, uno verso Parte_2
, sui 300.000,00 euro, e l'altro pari a circa 50.000,00 nei confronti di un altro fornitore.
[...]
Ci sono inoltre ulteriori posizioni debitorie ma di ammontare più ridotto. Inoltre, il legale rappresentante ha dichiarato di non contestare che vi sia un debito nei confronti della ricorrente.
La parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la convenuta ha aderito e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, qualificatasi come creditrice della convenuta
(docc 1 ss.), con cui ha concluso un piano di rientro non rispettato (doc. 5) e senza che vi sia stata contestazione da parte della convenuta costituita in ordine alla sussistenza di debito nei confronti di (verbale di udienza 17.12.2024); Parte_1
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino (TO), in P.zza Crimea n. 2 , cap 10133 (cfr. visura camerale del 20.11.2024 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate e si è costituita dichiarando di aderire alla domanda;
2 - sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata semplificata avente quale oggetto sociale la produzione e commercializzazione di prodotti edili, elettrici, elettronici ed idraulici, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Al riguardo deve osservarsi che, in ragione dell'esposizione debitoria complessiva risultante dall'istruttoria (debito risultante dall'informativa per oltre
266.000 euro, credito della ricorrente quantificato nel ricorso in oltre 78.000 euro, debiti dichiarati dal legale rappresentante in udienza verso , sui 300.000,00 euro, Parte_2
e l'altro pari a circa 50.000,00 nei confronti di un altro fornitore), l'ammontare dei debiti è superiore a 500.000,00 euro, così da doversi escludere che si tratti di impresa minore e come tale sottratta alla liquidazione giudiziale. Parimenti dal bilancio 2022, ultimo risultante dal registro delle imprese, risulta un attivo superiore a 300.000 euro, così che anche tale dato porta ad escludere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori,
i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza, non contestato peraltro dalla convenuta, si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato deposito dei bilanci in epoca successiva al 2022; il mancato adempimento alla rateazione concordata con la ricorrente (doc. 5); la sussistenza di protesti (doc. 8); l'esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da e riferita dal legale CP_2 rappresentante all'udienza 17.12.2024;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito della ricorrente e di , nonché dichiarato dal legale rappresentante della CP_2 convenuta all'udienza 17.12.2024.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
3 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ), con sede legale a Torino (TO), in P.zza Crimea n. 2, in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore la dott.ssa , che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 29 Aprile 2025 alle ore 14:45 nell'aula 9, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
4 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione,
o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3
CCII; autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone
5 che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.12.2024
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 610-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Cantore e Federica Premoselli, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Alessandro Pullano
- RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. ), con sede legale a Torino (TO), in P.zza Controparte_1 P.IVA_2
Crimea n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cesare, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
- CONVENUTA–
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Con ricorso depositato il 14.11.2024, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. ), con sede legale a Torino (TO), in P.zza Controparte_1 P.IVA_2
Crimea n. 2.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ad opera della
Cancelleria alla convenuta a mezzo pec del 20.11.2024 e tale parte si è costituita con memoria 16.12.2024 con la quale ha aderito alla domanda proposta da . Parte_1
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_2
22.11.2024 ed inserita nel fascicolo telematico in data 25.11.2024, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidato all'agente della riscossione è pari a
266.029,43 euro.
All'udienza del 17 Dicembre 2024 sono comparse entrambe le parti.
Il legale rappresentante della società convenuta, a domanda del Giudice, ha precisato che l'attivo è costituito per la maggior parte da crediti fiscali e verso clienti e vi è qualche articolo di magazzino dove è sita la sede operativa, a San Mauro in via Piave. Quanto al passivo, ha dichiarato che ci sono 1 o 2 debiti di grosso ammontare, uno verso Parte_2
, sui 300.000,00 euro, e l'altro pari a circa 50.000,00 nei confronti di un altro fornitore.
[...]
Ci sono inoltre ulteriori posizioni debitorie ma di ammontare più ridotto. Inoltre, il legale rappresentante ha dichiarato di non contestare che vi sia un debito nei confronti della ricorrente.
La parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la convenuta ha aderito e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, qualificatasi come creditrice della convenuta
(docc 1 ss.), con cui ha concluso un piano di rientro non rispettato (doc. 5) e senza che vi sia stata contestazione da parte della convenuta costituita in ordine alla sussistenza di debito nei confronti di (verbale di udienza 17.12.2024); Parte_1
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino (TO), in P.zza Crimea n. 2 , cap 10133 (cfr. visura camerale del 20.11.2024 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate e si è costituita dichiarando di aderire alla domanda;
2 - sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata semplificata avente quale oggetto sociale la produzione e commercializzazione di prodotti edili, elettrici, elettronici ed idraulici, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Al riguardo deve osservarsi che, in ragione dell'esposizione debitoria complessiva risultante dall'istruttoria (debito risultante dall'informativa per oltre
266.000 euro, credito della ricorrente quantificato nel ricorso in oltre 78.000 euro, debiti dichiarati dal legale rappresentante in udienza verso , sui 300.000,00 euro, Parte_2
e l'altro pari a circa 50.000,00 nei confronti di un altro fornitore), l'ammontare dei debiti è superiore a 500.000,00 euro, così da doversi escludere che si tratti di impresa minore e come tale sottratta alla liquidazione giudiziale. Parimenti dal bilancio 2022, ultimo risultante dal registro delle imprese, risulta un attivo superiore a 300.000 euro, così che anche tale dato porta ad escludere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori,
i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza, non contestato peraltro dalla convenuta, si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato deposito dei bilanci in epoca successiva al 2022; il mancato adempimento alla rateazione concordata con la ricorrente (doc. 5); la sussistenza di protesti (doc. 8); l'esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da e riferita dal legale CP_2 rappresentante all'udienza 17.12.2024;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito della ricorrente e di , nonché dichiarato dal legale rappresentante della CP_2 convenuta all'udienza 17.12.2024.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
3 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ), con sede legale a Torino (TO), in P.zza Crimea n. 2, in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore la dott.ssa , che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 29 Aprile 2025 alle ore 14:45 nell'aula 9, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
4 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione,
o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3
CCII; autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone
5 che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.12.2024
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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