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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1001/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di CA, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/3/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELA BERTANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in AG di CA (LU), via Letizia n. 30, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilirsi ove riterrà più opportuno, con obbligo di reciproco rispetto =
2) La casa già coniugale, sita a AG di CA (LU), loc. Corsena n. 56, in comproprietà dei consorti, resta assegnata al marito, che continuerà ad abitarvi con la figlia , non potendo però portarvi Per_1
a vivere altre persone, senza il consenso della figlia medesima e della sig.ra , e Parte_1 comunque con facoltà della moglie di rientrare in ogni momento in detta casa coniugale, per abitarvi, in caso di sua difficoltà economica =
3) Il sig. , qui confermando l'impegno già assunto in sede di separazione coniugale, si Parte_2 accolla per intero, fino alla sua scadenza, il mutuo contratto per l'acquisto della casa, di cui al punto che precede, con la Unicredit – Agenzia di AG di CA =
1 4) La sig.ra rimane nel possesso delle chiavi della casa già coniugale onde accedervi Parte_1 ai fini delle necessità di accudimento della figlia =
5) Nessun assegno di mantenimento viene previsto fra i due coniugi, entrambi allo stato economicamente autosufficienti =
6) Il sig. si farà carico per intero delle spese di mantenimento della figlia, sia ordinarie, Parte_2 che straordinarie, fermo restando che, relativamente alle seconde, le sole spese scolastiche saranno ripartite al 50% fra i due genitori =
7) Gli istanti dichiarano, per il resto, di avere già definito in separata sede ogni rapporto patrimoniale fra di loro e di non avere altro a pretendere reciprocamente, in relazione alla pregressa vicenda matrimoniale, a nessun titolo, ragione e causa =
8) Spese legali compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AG di CA (LU) il 23/8/2008, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
3/12/2003), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di CA, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
n AG di CA (LU) in data 23/8/2008, debitamente trascritto nel Registro degli Atti
[...] di Matrimonio del Comune di AG di CA (LU) all'Atto Numero 9, Parte 1, dell'Anno 2008;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni
2 dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AG di CA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in CA, il 16/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di CA, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/3/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELA BERTANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in AG di CA (LU), via Letizia n. 30, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilirsi ove riterrà più opportuno, con obbligo di reciproco rispetto =
2) La casa già coniugale, sita a AG di CA (LU), loc. Corsena n. 56, in comproprietà dei consorti, resta assegnata al marito, che continuerà ad abitarvi con la figlia , non potendo però portarvi Per_1
a vivere altre persone, senza il consenso della figlia medesima e della sig.ra , e Parte_1 comunque con facoltà della moglie di rientrare in ogni momento in detta casa coniugale, per abitarvi, in caso di sua difficoltà economica =
3) Il sig. , qui confermando l'impegno già assunto in sede di separazione coniugale, si Parte_2 accolla per intero, fino alla sua scadenza, il mutuo contratto per l'acquisto della casa, di cui al punto che precede, con la Unicredit – Agenzia di AG di CA =
1 4) La sig.ra rimane nel possesso delle chiavi della casa già coniugale onde accedervi Parte_1 ai fini delle necessità di accudimento della figlia =
5) Nessun assegno di mantenimento viene previsto fra i due coniugi, entrambi allo stato economicamente autosufficienti =
6) Il sig. si farà carico per intero delle spese di mantenimento della figlia, sia ordinarie, Parte_2 che straordinarie, fermo restando che, relativamente alle seconde, le sole spese scolastiche saranno ripartite al 50% fra i due genitori =
7) Gli istanti dichiarano, per il resto, di avere già definito in separata sede ogni rapporto patrimoniale fra di loro e di non avere altro a pretendere reciprocamente, in relazione alla pregressa vicenda matrimoniale, a nessun titolo, ragione e causa =
8) Spese legali compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AG di CA (LU) il 23/8/2008, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
3/12/2003), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di CA, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
n AG di CA (LU) in data 23/8/2008, debitamente trascritto nel Registro degli Atti
[...] di Matrimonio del Comune di AG di CA (LU) all'Atto Numero 9, Parte 1, dell'Anno 2008;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni
2 dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AG di CA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in CA, il 16/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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