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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/07/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 8319/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. ZATACHETTO DANIELA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. CONA SARA ROSA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 10 All'udienza del 03/07/2025 le parti, con nota di deposito del 16/06/2025 e del 17/06/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto con rito concordatario in data 06.07.2013 presso il Comune di Caprino V.se (VR) trascritto nei registri di stato civile del Comune di Rivoli Veronese al n. 2 Parte II Serie B anno
2013 come da comunicazione del 22.07.2013;
• ordinare al Comune di Rivoli V.se (VR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse
CONDIZIONI
1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori ed avrà la residenza presso Per_1
la casa della madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa relative all'istruzione, all'educazione, alla salute tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore e collaborando per la gestione e per la crescita della figlia;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore per il tempo in cui la minore si trova presso lo stesso;
la gestione ordinaria della salute della figlia spetta ad entrambi i genitori;
in caso di necessità i coniugi concordano che la figlia potrà essere supportata seguendo un percorso psicologico.
2) Il padre terrà con sé la figlia minore secondo il seguente calendario:
- infrasettimanalmente il martedì dalle 18.00 alle 21.30 nelle settimane in cui tiene pagina 2 di 10 per il fine settimana e dalle 18.00 fino al mattino successivo, con accompagnamento Per_1
a scuola, nella settimana senza il fine settimana;
il venerdì dalle ore 18.00
alle ore 21.30 nei fine settimana in cui rimane con la madre, e dalle 18.00 in poi Per_1
nei fine settimana in cui la minore rimane con il padre;
- un fine settimana alternato, dalle 18.00 del venerdì fino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola (nel periodo estivo e comunque in assenza della scuola la minore dovrà essere riaccompagnata presso la residenza materna entro le ore 9.00),
salvo accordi diversi tra i genitori previo congruo avviso. Il pernotto della domenica sera sarà operativo dal 20/09; per il periodo intermedio dalla firma del ricorso al 20
settembre 2024 le parti hanno concordato un apposito calendario al quale si riportano
(all. 12);
- per le festività natalizie 2024 starà con il papà dalle 18.00 del 24 dicembre ed il Per_1
giorno di Natale sino alle 21.30 e dalle ore 9.00 del 27 alle ore 10.00 del 01 gennaio
2025; con la mamma il 26 dicembre e poi dal 1° gennaio 2025 ore 10.00 fino all'inizio della scuola (all. 12). Per gli anni successivi il periodo di vacanza sarà ripartito ad anni alterni dal 23/12 al 01/01 ore 10,00 e dal 01/01 all'inizio della scuola, fermo restando che il giorno di AN EF (26 dicembre) sarà trascorso da con Per_1
l'altro genitore;
3) La Festività di Pasqua 2025 (inteso come l'intero periodo di vacanza della scuola, ad esclusione del giorno di Pasquetta) sarà trascorsa da AN con il papà, mentre per quanto concerne quella di Natale 2025 sarà trascorsa con la mamma (salvo il giorno di AN EF che sarà trascorso con il papà); i genitori definiranno il calendario delle visite entro il 15/10 e così per ogni anno, dal momento che il sig. dovrà Pt_1
definire ogni anno il piano ferie con il datore di lavoro. Indicativamente le festività pagina 3 di 10 dovranno risultare alternate e divise per uguali periodi, garantendo all'altro genitore il diritto di restare con la figlia nei giorni di Pasquetta e di AN EF quando non ha la disponibilità del periodo pasquale e natalizio.
4) I genitori si accorderanno anche in via alternata con anticipo sul diritto di visita per le festività del Primo Maggio, 25 Aprile, 2 Giugno, Carnevale compatibilmente con gli impegni della minore.
5) Durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due Per_1
settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra gli stessi entro il 30 aprile di ogni anno, tenuto conto delle reciproche ferie: per il 2024 hanno concordato un calendario al quale si riportano (all. 12).
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al Pt_1 Parte_2
mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 05002508 intestato alla
SI.ra ed aperto su Sparkasse Spa, IBAN: IT42 J060 4559 8100 0000 Parte_2
5002 508, con valuta fissa;
detta somma verrà rivaluta annualmente con decorrenza da giugno 2025 (indice Istat di riferimento: mese di giugno di ogni anno). Il versamento decorrerà da giugno 2024.
7) Il sig. con decorrenza 2024 corrisponderà alla sig. a titolo di contributo Pt_1 Pt_2
provvisorio la somma di euro 200,00 per ciascun mese di luglio (entro il giorno 20) e agosto (entro il giorno 20) fino a quando non passerà di ruolo. La sig.
si impegna a comunicare tempestivamente tale modifica al sig. Tali Pt_2 Pt_1
somme si intendono non rivalutabili secondo gli indici Istat in quanto rappresentano una somma una tantum e non un assegno.
8) I coniugi concorreranno alle spese straordinarie per la figlia minore come da pagina 4 di 10 protocollo famiglia del Tribunale di Verona n. 4950 del 19/09/2020, Sez. Terza, Paragrafo
2, lett. b, cui si riportano e che si intende qui integralmente trascritto, nella misura del 50% ciascuno. Si precisa che, per quanto concerne le spese mediche, il
SI. ha aderito al fondo gestito da (con una trattenuta di spesa mensile Pt_1 Pt_3
di euro 14,00 di cui euro 9,5 per sé ed euro 4,5 per con la quale Sparkasse ha Per_1
stipulato un accordo a favore di propri dipendenti che permette agli stessi (su base volontaria) di accedere ad un rimborso annuo per un plafond annualmente predefinito
(per il 2024 € 1.043,70). In particolare, i massimali riconosciuti da Sparkasse Spa per
"cure dentarie" e per "altre prestazioni" sanitarie sono cumulativi tra padre e figlia,
mentre quelli per “protesi, cure ortodontiche e occhiali” sono intesi a persona: ciò
premesso, il genitore che avrà sostenuto la spesa medica per la figlia avrà diritto a percepire l'integrale rimborso riconosciuto dalla banca relativamente alla predetta spesa, rimanendo poi l'eventuale residuo non rimborsabile dalla Sparkasse Spa a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Nel caso in cui la spesa medica,
previo accordo, sia ripartita tra i genitori in quote diverse, entrambi dovranno corrispondere la quota concordata. La SI.ra si impegna a consegnare al SI. Pt_2
la fattura relativa alla spesa medica di anticipata entro 5 giorni Pt_1 Per_1
dall'emissione; il SI. (sia per quelle ricevute dalla SI.ra sia per Pt_1 Pt_2
quelle anticipate direttamente) si impegna a presentare alla sua datrice di lavoro la richiesta di rimborso entro i successivi 5 giorni (salvo il caso in cui non sia in ferie in questo caso il termine di gg 5 decorrerà dal suo rientro). Una volta ricevuto l'accredito del rimborso sul proprio conto, il SI. si impegna a bonificare Pt_1
entro 3 giorni (salvo il caso in cui non sia in ferie in questo caso il termine di gg 5
decorrerà dal suo rientro) alla sig.ra (per le fatture da questa anticipate) la Pt_2 pagina 5 di 10 somma rimborsata dalla al genitore anticipatario secondo la quota anticipata;
CP_1
l'eventuale conguaglio al 50% sulla differenza non rimborsata avverrà unitamente al mantenimento del mese successivo, eventualmente con compensazione reciproca con somme dovute al sig. Il sig. nel caso in cui vi sia una modifica delle Pt_1 Pt_1
attuali condizioni stabilite da relativamente ai costi addebitati a suo carico, si Pt_3
riserva di disdirla. Il sig. ha inoltre stipulato per la figlia una Pt_1 Per_1
assicurazione sanitaria con AXA, il cui costo rimarrà ad esclusivo carico del SI.
(che sarà quindi libero di disdirla quando vorrà), così come rimarranno a suo Pt_1
favore le erogazioni fatte dalla Compagnia assicuratrice.
9) Con riferimento alle spese straordinarie da concordarsi previamente fra le parti, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro cinque giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
fermo restando quanto previsto al precedente punto 8) per le spese mediche, il rimborso pro-quota al genitore anticipatario della spesa, e che ha inviato la documentazione giustificativa entro un mese dalla spesa, dovrà avvenire unitamente al mantenimento del mese successivo.
10) I coniugi concordano che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra dal 2024 e per gli anni a venire, e il sig. presta ora per allora il Parte_2 Pt_1
relativo assenso con la sottoscrizione del presente ricorso;
il SI. si impegna a Pt_1
fare quanto di sua competenza per rendere effettivo tale cambio di beneficiario dell'assegno (attualmente intestato a lui), rendendosi disponibile anche a firmare la documentazione eventualmente necessaria a questo scopo. Fino a quando la pratica per il cambio di intestazione presso l non sarà conclusa, ma non oltre il CP_2 pagina 6 di 10 31.12.2024, il conto corrente cointestato su Sparkasse rimarrà aperto e la sig.ra potrà prelevare l'importo dell'assegno unico. La chiusura del predetto conto Pt_2
corrente alla data del 31.12.2024 sarà gestita dalla sig. La detrazione fiscale Pt_2
per la figlia viene concordata al 50% per ciascun genitore. Si precisa che le spese mediche della minore rimborsate dal fondo di Sparkasse non sono fiscalmente detraibili.
11) Il sig. si impegna entro la data della prima udienza a trattazione scritta e Pt_1
comunque entro il 30.09.24 a versare la somma di euro 1.000,00 sul libretto postale nominativo n. 098 05000540/7 intestato alla figlia dandone Tes_1
comunicazione alla sig. Pt_2
12) Al fine di regolare definitivamente i precedenti rapporti patrimoniali tra le parti quanto alla chiusura di finanziamenti/contributi personali, il sig. si obbliga a Pt_1
corrispondere alla sig. la somma di euro 8.000,00 alle seguenti scadenze: Pt_2
4.000,00 già corrisposti in data 03.06.24 (la SI.ra ne dà quietanza) e Pt_2
4.000,00 entro e non oltre il 30.10.24, mediante bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra (IBAN: IT42 J060 4559 8100 0000 5002 508) con valuta fissa alle Pt_2
date indicate. Con riferimento ai prestiti personali e ad ogni altro debito contratto individualmente dal SI. durante il periodo della comunione dei beni, il SI. Pt_1
dichiara di tenere la SI.ra e la figlia Parte_1 Parte_2 Tes_1
integralmente manlevate ed indenni da qualsiasi richiesta economica dovesse loro pervenire.
Il sig. dichiara altresì di aver disdetto tutte le utenze ed i servizi accessori Pt_1
relativi alla casa di . Pt_4
13) I coniugi, in ragione delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali sopra pagina 7 di 10 descritte, si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano quindi di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento.
14) I coniugi hanno già provveduto alla separazione dei beni mobili acquisiti in costanza di matrimonio ed al saldo dei debiti ricadenti nella comunione legale;
pertanto, con l'adempimento di cui ai precedenti punti sub 11 e 12), dichiarano di aver definito con il presente atto ogni rapporto patrimoniale fra gli stessi derivante dal matrimonio e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a tale titolo;
15) I coniugi esprimono assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per la figlia minore con ripartizione al 50% della relativa spesa;
16) Spese legali, comprensive degli accessori di Legge, integralmente compensate.
17) Le parti rinunciano, fin da ora, all'impugnazione dell'emananda sentenza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza dep. il 16/09/2024 del Tribunale di Verona è stata omologata la separazione del matrimonio celebrato in RI VE (VR) il 06/07/2013 tra e Parte_1 Pt_2
e con ordinanza contestuale è stata rimessa la causa sul ruolo in merito alla domanda di
[...]
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 16/06/2025 ed in data 17/06/2025, pagina 8 di 10 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di una figlia minorenne -
[...]
in data 07.12.2015 a Peschiera del Garda (VR) - e per ella i ricorrenti hanno trovato un'intesa Tes_1
relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla minore appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di RI VE (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato,
le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle note di deposito del
16/06/2025 e del 17/06/2025 e richiamate all'udienza del 03/07/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono alla minore il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori. pagina 9 di 10 Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RI
VE (VR) il 06/07/2013 tra e regolarmente Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri di stato civile del Comune di VO VE (VR) (n. 2 Parte II
Serie B anno 2013), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito dep. il
16/06/2025 ed il 17/06/2025, da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RI
VE (VR) e VO VE (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 15/07/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 8319/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. ZATACHETTO DANIELA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. CONA SARA ROSA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 10 All'udienza del 03/07/2025 le parti, con nota di deposito del 16/06/2025 e del 17/06/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto con rito concordatario in data 06.07.2013 presso il Comune di Caprino V.se (VR) trascritto nei registri di stato civile del Comune di Rivoli Veronese al n. 2 Parte II Serie B anno
2013 come da comunicazione del 22.07.2013;
• ordinare al Comune di Rivoli V.se (VR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse
CONDIZIONI
1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori ed avrà la residenza presso Per_1
la casa della madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa relative all'istruzione, all'educazione, alla salute tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore e collaborando per la gestione e per la crescita della figlia;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore per il tempo in cui la minore si trova presso lo stesso;
la gestione ordinaria della salute della figlia spetta ad entrambi i genitori;
in caso di necessità i coniugi concordano che la figlia potrà essere supportata seguendo un percorso psicologico.
2) Il padre terrà con sé la figlia minore secondo il seguente calendario:
- infrasettimanalmente il martedì dalle 18.00 alle 21.30 nelle settimane in cui tiene pagina 2 di 10 per il fine settimana e dalle 18.00 fino al mattino successivo, con accompagnamento Per_1
a scuola, nella settimana senza il fine settimana;
il venerdì dalle ore 18.00
alle ore 21.30 nei fine settimana in cui rimane con la madre, e dalle 18.00 in poi Per_1
nei fine settimana in cui la minore rimane con il padre;
- un fine settimana alternato, dalle 18.00 del venerdì fino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola (nel periodo estivo e comunque in assenza della scuola la minore dovrà essere riaccompagnata presso la residenza materna entro le ore 9.00),
salvo accordi diversi tra i genitori previo congruo avviso. Il pernotto della domenica sera sarà operativo dal 20/09; per il periodo intermedio dalla firma del ricorso al 20
settembre 2024 le parti hanno concordato un apposito calendario al quale si riportano
(all. 12);
- per le festività natalizie 2024 starà con il papà dalle 18.00 del 24 dicembre ed il Per_1
giorno di Natale sino alle 21.30 e dalle ore 9.00 del 27 alle ore 10.00 del 01 gennaio
2025; con la mamma il 26 dicembre e poi dal 1° gennaio 2025 ore 10.00 fino all'inizio della scuola (all. 12). Per gli anni successivi il periodo di vacanza sarà ripartito ad anni alterni dal 23/12 al 01/01 ore 10,00 e dal 01/01 all'inizio della scuola, fermo restando che il giorno di AN EF (26 dicembre) sarà trascorso da con Per_1
l'altro genitore;
3) La Festività di Pasqua 2025 (inteso come l'intero periodo di vacanza della scuola, ad esclusione del giorno di Pasquetta) sarà trascorsa da AN con il papà, mentre per quanto concerne quella di Natale 2025 sarà trascorsa con la mamma (salvo il giorno di AN EF che sarà trascorso con il papà); i genitori definiranno il calendario delle visite entro il 15/10 e così per ogni anno, dal momento che il sig. dovrà Pt_1
definire ogni anno il piano ferie con il datore di lavoro. Indicativamente le festività pagina 3 di 10 dovranno risultare alternate e divise per uguali periodi, garantendo all'altro genitore il diritto di restare con la figlia nei giorni di Pasquetta e di AN EF quando non ha la disponibilità del periodo pasquale e natalizio.
4) I genitori si accorderanno anche in via alternata con anticipo sul diritto di visita per le festività del Primo Maggio, 25 Aprile, 2 Giugno, Carnevale compatibilmente con gli impegni della minore.
5) Durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due Per_1
settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra gli stessi entro il 30 aprile di ogni anno, tenuto conto delle reciproche ferie: per il 2024 hanno concordato un calendario al quale si riportano (all. 12).
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al Pt_1 Parte_2
mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 05002508 intestato alla
SI.ra ed aperto su Sparkasse Spa, IBAN: IT42 J060 4559 8100 0000 Parte_2
5002 508, con valuta fissa;
detta somma verrà rivaluta annualmente con decorrenza da giugno 2025 (indice Istat di riferimento: mese di giugno di ogni anno). Il versamento decorrerà da giugno 2024.
7) Il sig. con decorrenza 2024 corrisponderà alla sig. a titolo di contributo Pt_1 Pt_2
provvisorio la somma di euro 200,00 per ciascun mese di luglio (entro il giorno 20) e agosto (entro il giorno 20) fino a quando non passerà di ruolo. La sig.
si impegna a comunicare tempestivamente tale modifica al sig. Tali Pt_2 Pt_1
somme si intendono non rivalutabili secondo gli indici Istat in quanto rappresentano una somma una tantum e non un assegno.
8) I coniugi concorreranno alle spese straordinarie per la figlia minore come da pagina 4 di 10 protocollo famiglia del Tribunale di Verona n. 4950 del 19/09/2020, Sez. Terza, Paragrafo
2, lett. b, cui si riportano e che si intende qui integralmente trascritto, nella misura del 50% ciascuno. Si precisa che, per quanto concerne le spese mediche, il
SI. ha aderito al fondo gestito da (con una trattenuta di spesa mensile Pt_1 Pt_3
di euro 14,00 di cui euro 9,5 per sé ed euro 4,5 per con la quale Sparkasse ha Per_1
stipulato un accordo a favore di propri dipendenti che permette agli stessi (su base volontaria) di accedere ad un rimborso annuo per un plafond annualmente predefinito
(per il 2024 € 1.043,70). In particolare, i massimali riconosciuti da Sparkasse Spa per
"cure dentarie" e per "altre prestazioni" sanitarie sono cumulativi tra padre e figlia,
mentre quelli per “protesi, cure ortodontiche e occhiali” sono intesi a persona: ciò
premesso, il genitore che avrà sostenuto la spesa medica per la figlia avrà diritto a percepire l'integrale rimborso riconosciuto dalla banca relativamente alla predetta spesa, rimanendo poi l'eventuale residuo non rimborsabile dalla Sparkasse Spa a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Nel caso in cui la spesa medica,
previo accordo, sia ripartita tra i genitori in quote diverse, entrambi dovranno corrispondere la quota concordata. La SI.ra si impegna a consegnare al SI. Pt_2
la fattura relativa alla spesa medica di anticipata entro 5 giorni Pt_1 Per_1
dall'emissione; il SI. (sia per quelle ricevute dalla SI.ra sia per Pt_1 Pt_2
quelle anticipate direttamente) si impegna a presentare alla sua datrice di lavoro la richiesta di rimborso entro i successivi 5 giorni (salvo il caso in cui non sia in ferie in questo caso il termine di gg 5 decorrerà dal suo rientro). Una volta ricevuto l'accredito del rimborso sul proprio conto, il SI. si impegna a bonificare Pt_1
entro 3 giorni (salvo il caso in cui non sia in ferie in questo caso il termine di gg 5
decorrerà dal suo rientro) alla sig.ra (per le fatture da questa anticipate) la Pt_2 pagina 5 di 10 somma rimborsata dalla al genitore anticipatario secondo la quota anticipata;
CP_1
l'eventuale conguaglio al 50% sulla differenza non rimborsata avverrà unitamente al mantenimento del mese successivo, eventualmente con compensazione reciproca con somme dovute al sig. Il sig. nel caso in cui vi sia una modifica delle Pt_1 Pt_1
attuali condizioni stabilite da relativamente ai costi addebitati a suo carico, si Pt_3
riserva di disdirla. Il sig. ha inoltre stipulato per la figlia una Pt_1 Per_1
assicurazione sanitaria con AXA, il cui costo rimarrà ad esclusivo carico del SI.
(che sarà quindi libero di disdirla quando vorrà), così come rimarranno a suo Pt_1
favore le erogazioni fatte dalla Compagnia assicuratrice.
9) Con riferimento alle spese straordinarie da concordarsi previamente fra le parti, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro cinque giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
fermo restando quanto previsto al precedente punto 8) per le spese mediche, il rimborso pro-quota al genitore anticipatario della spesa, e che ha inviato la documentazione giustificativa entro un mese dalla spesa, dovrà avvenire unitamente al mantenimento del mese successivo.
10) I coniugi concordano che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra dal 2024 e per gli anni a venire, e il sig. presta ora per allora il Parte_2 Pt_1
relativo assenso con la sottoscrizione del presente ricorso;
il SI. si impegna a Pt_1
fare quanto di sua competenza per rendere effettivo tale cambio di beneficiario dell'assegno (attualmente intestato a lui), rendendosi disponibile anche a firmare la documentazione eventualmente necessaria a questo scopo. Fino a quando la pratica per il cambio di intestazione presso l non sarà conclusa, ma non oltre il CP_2 pagina 6 di 10 31.12.2024, il conto corrente cointestato su Sparkasse rimarrà aperto e la sig.ra potrà prelevare l'importo dell'assegno unico. La chiusura del predetto conto Pt_2
corrente alla data del 31.12.2024 sarà gestita dalla sig. La detrazione fiscale Pt_2
per la figlia viene concordata al 50% per ciascun genitore. Si precisa che le spese mediche della minore rimborsate dal fondo di Sparkasse non sono fiscalmente detraibili.
11) Il sig. si impegna entro la data della prima udienza a trattazione scritta e Pt_1
comunque entro il 30.09.24 a versare la somma di euro 1.000,00 sul libretto postale nominativo n. 098 05000540/7 intestato alla figlia dandone Tes_1
comunicazione alla sig. Pt_2
12) Al fine di regolare definitivamente i precedenti rapporti patrimoniali tra le parti quanto alla chiusura di finanziamenti/contributi personali, il sig. si obbliga a Pt_1
corrispondere alla sig. la somma di euro 8.000,00 alle seguenti scadenze: Pt_2
4.000,00 già corrisposti in data 03.06.24 (la SI.ra ne dà quietanza) e Pt_2
4.000,00 entro e non oltre il 30.10.24, mediante bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra (IBAN: IT42 J060 4559 8100 0000 5002 508) con valuta fissa alle Pt_2
date indicate. Con riferimento ai prestiti personali e ad ogni altro debito contratto individualmente dal SI. durante il periodo della comunione dei beni, il SI. Pt_1
dichiara di tenere la SI.ra e la figlia Parte_1 Parte_2 Tes_1
integralmente manlevate ed indenni da qualsiasi richiesta economica dovesse loro pervenire.
Il sig. dichiara altresì di aver disdetto tutte le utenze ed i servizi accessori Pt_1
relativi alla casa di . Pt_4
13) I coniugi, in ragione delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali sopra pagina 7 di 10 descritte, si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano quindi di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento.
14) I coniugi hanno già provveduto alla separazione dei beni mobili acquisiti in costanza di matrimonio ed al saldo dei debiti ricadenti nella comunione legale;
pertanto, con l'adempimento di cui ai precedenti punti sub 11 e 12), dichiarano di aver definito con il presente atto ogni rapporto patrimoniale fra gli stessi derivante dal matrimonio e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a tale titolo;
15) I coniugi esprimono assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per la figlia minore con ripartizione al 50% della relativa spesa;
16) Spese legali, comprensive degli accessori di Legge, integralmente compensate.
17) Le parti rinunciano, fin da ora, all'impugnazione dell'emananda sentenza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza dep. il 16/09/2024 del Tribunale di Verona è stata omologata la separazione del matrimonio celebrato in RI VE (VR) il 06/07/2013 tra e Parte_1 Pt_2
e con ordinanza contestuale è stata rimessa la causa sul ruolo in merito alla domanda di
[...]
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 16/06/2025 ed in data 17/06/2025, pagina 8 di 10 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di una figlia minorenne -
[...]
in data 07.12.2015 a Peschiera del Garda (VR) - e per ella i ricorrenti hanno trovato un'intesa Tes_1
relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla minore appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di RI VE (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato,
le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle note di deposito del
16/06/2025 e del 17/06/2025 e richiamate all'udienza del 03/07/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono alla minore il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori. pagina 9 di 10 Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RI
VE (VR) il 06/07/2013 tra e regolarmente Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri di stato civile del Comune di VO VE (VR) (n. 2 Parte II
Serie B anno 2013), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito dep. il
16/06/2025 ed il 17/06/2025, da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RI
VE (VR) e VO VE (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 15/07/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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