TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8556/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8556/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Lucio Russo Parte_1 C.F._1
attore - opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Controparte_1 P.IVA_1
Lardini convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore - opponente:
“1) in via preliminare sospendere, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 cpc, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, accertare e dichiarare, per le esposte causali - ossia per la nullità del contratto azionato, per la decadenza della opposta dal diritto di agire, dal difetto di prova dell'avversa pretesa e per
l'infondatezza della stessa siccome integralmente inquinata da interessi e commissioni finanche usurarie - infondata e non dovuta l'avversa pretesa, revocando l'opposto decreto ingiuntivo e
l'avversa domanda, con tutte le conseguenze di legge;
3) condannare l'opposta alla refusione delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario”.
pagina 1 di 7 Per la convenuta - opposta:
“In Via Preliminare: Per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede, rigettare l'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In Via Principale: Per tutti i motivi indicati nella narrativa del presente atto, rigettare ogni domanda avversaria e confermare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo del Tribunale di
Brescia n.1910/2023 del 11.05.2023, R.g. n.5852/2023, Repert. n.3046/2023 del 11.05.2023.
In Via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, condannare il sig. a corrispondere a Parte_1 [...]
in relazione al contratto di finanziamento alle imprese n.2020115 sottoscritto in Controparte_1 data 20.11.2020 l'importo di €.48.262,92 o la minor somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio.
In ogni caso: Con vittoria nelle spese di lite.
In Via Istruttoria: Con espressa riserva di meglio dedurre e capitolare in sede di memorie ex art. 171 ter C.p.c.”.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Finanziaria ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brescia nei confronti di Controparte_1 Parte_1
l'emissione in data 11.5.2023 del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
[...]
1910/2023 con il quale è stato ingiunto al debitore, quale coobligato della IG s.r.l., debitrice principale, in liquidazione giudiziale, di pagare, in favore della ricorrente, la somma di € 48.262,92, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 2020155 di originari € 50.000,00, stipulato in data 20.11.2020 tra la mutuante Finanziaria e la mutuataria IG, oltre interessi e spese del CP_1
procedimento monitorio.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto rituale opposizione l'ingiunto, eccependo
“l'insussistenza a suo carico di una valida ed efficace obbligazione assunta nei confronti della ingiungente” per “difetto di causa” e, in subordine, l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. dell'opposta dalla garanzia per omessa tempestiva azione di recupero verso la debitrice principale;
ha, inoltre, contestato il difetto di prova dell'ammontare della pretesa avversaria, anche in ragione della
(asserita) mancata erogazione della somma di € 7.092,10 in quanto imputata “illegittimamente ad un precedente rapporto di finanziamento rispetto al quale controparte nulla deduce”, l'indeterminatezza del tasso praticato, in conseguenza dell'illegittimo utilizzo di un piano di ammortamento alla francese,
l'indebita capitalizzazione degli interessi di mora delle rate scadute e l'applicazione di tassi usurari. Ha, quindi, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutività.
Si è costituita in giudizio la società opposta replicando puntualmente alle avversarie eccezioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Esperito con insuccesso il tentativo di mediazione e respinta dal g.i. l'istanza di sospensione, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, con fissazione di udienza ex art. 189 c.p.c. e rimessione in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Il credito della società finanziaria opposta si fonda sul “contratto di finanziamento alle imprese” n.
2020155 stipulato in data 20.11.2020 tra la predetta finanziaria e la mutuataria IG s.r.l. del quale la ricorrente in monitorio ha prodotto copia unitamente al relativo documento di sintesi contenente le specifiche condizioni economiche pattuite e al piano di ammortamento.
A tale contratto l'opponente risulta aver preso parte in qualità di “coobbligato”, sottoscrivendo il documento negoziale nel quale ha assunto l'impegno personale, concorrente con quello della debitrice principale, di rimborsare alle scadenze l'intero importo finanziato, comprensivo di capitale e interessi, come da piano di ammortamento, oltre a ogni altro onere e spesa specificamente indicati nel documento pagina 3 di 7 di sintesi (cfr. art. 4 delle condizioni generali di contratto).
Circa la posizione soggettiva del predetto coobbligato, il contratto espressamente stabilisce che, ove presente, “il Coobbligato assume la qualità di cointestatario del presente Contratto ed è pienamente equiparato al Cliente e dunque assoggettato ad ogni obbligazione derivante da tale Contratto. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Finanziaria potrà esperire CP_1
nei confronti del Coobbligato le procedure di recupero credito e segnalare lo stesso coobbligato nei
Sistemi di Informazione Creditizia nonché presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia. Ogni riferimento al Cliente riportato nel presente Contratto deve pertanto intendersi esteso, anche se non espressamente specificato, anche al Coobbligato” (ibidem).
Infine, il contratto prevede che “le obbligazioni assunte dal Cliente e dal Coobbligato si intendono assunte con vincolo solidale e indivisibile anche per i loro aventi causa e successori” (ibidem).
Le menzionate previsioni contrattuali sono sufficienti a privare di fondamento le doglianze attoree in punto di presunta insussistenza di un vincolo contrattuale tra la finanziaria e l'opponente stesso per preteso difetto del rapporto sottostante in quanto carente di causa.
Invero, il OR risulta aver sottoscritto il contratto non solo in qualità di legale Parte_1
rappresentante della IG s.r.l. ma altresì quale diretto coobbligato, assumendo - come sopra riportato - tutte le obbligazioni gravanti sulla cliente.
A garanzia del credito vantato dalla finanziaria, l'opponente ha, inoltre, personalmente sottoscritto gli effetti cambiari allegati al ricorso monitorio sub doc. 8, molti dei quali protestati e pertanto richiamati dall'opposta al fine di evitare spese bancarie e di protesto.
Tali effetti attestano e dimostrano ulteriormente la sussistenza e la consistenza del credito azionato dalla convenuta in opposizione.
Quanto alle azioni di recupero intentate da quest'ultima nei confronti di IG (e del OR ), Parte_1
sono documentate in atti la notifica in data 25.2-5.3.2022 di un primo atto di precetto, fondato sui titoli a quell'epoca scaduti, per l'importo complessivo di € 6.640,00 (cfr. doc. 9 di parte opposta), la notifica in data 11.11.2022 di atto di precetto in rinnovazione (cfr. doc. 10 di parte opposta), il deposito in data
19.4.2023 di tempestiva domanda di insinuazione al passivo una volta pronunciata (in data 3.4.2023) sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di IG (cfr. docc. 11 e 14 di parte opposta).
Di qui l'infondatezza - in via assorbente - anche dell'eccezione ex art. 1957 c.c., stante la l'avvio delle azioni recuperatorie giudiziali entro il termine semestrale decorrente dalla scadenza dei suddetti effetti
(cfr. doc. 8 cit.).
Al riguardo va, peraltro, ribadito che la fonte dell'obbligazione assunta dall'opponente coincide con il contratto di finanziamento e non con un impegno fideiussorio ad esso accessorio, promanando dalla pagina 4 di 7 diretta volontà della parte di obbligarsi solidalmente con la beneficiaria principale dell'erogazione. Da ciò consegue l'inapplicabilità delle norme in materia di fideiussione e in particolare dell'art. 1957 c.c., permanendo in capo al coobbligato - verso cui il contratto prevede l'estensione del vincolo principale -
l'obbligazione assunta a prescindere dall'escussione del debitore principale.
Infondata è, altresì, l'eccezione concernente il presunto difetto di prova dell'ammontare e dell'erogazione del credito, sconfessata documentalmente dalla produzione ad opera della creditrice
(sin dal procedimento monitorio) della distinta di bonifico del 20.11.2020 che attesta che
[...]
ha provveduto a corrispondere a I.G.T. s.r.l. l'importo complessivo di € 42.272,20. Controparte_1
L'imputazione a precedente debito della somma di € 7.092,10 è esente da profili di illegittimità o carenza probatoria, volta che il contratto di finanziamento n. 2020036 è prodotto in atti (cfr. doc. 16 di parte opposta) e che la predetta imputazione a chiusura dell'esposizione debitoria di tale rapporto risulta espressamente concordata tra le parti, essendo riportata sul frontespizio del contratto e nel piano finanziario sottoscritti dall'opponente.
Del tutto generiche e come tali inammissibili s'appalesano le ulteriori eccezioni concernenti usura e anatocismo, non avendo l'opponente offerto elemento alcuno da cui desumere la consistenza degli addebiti e avendo, già sul piano assertivo, mancato di indicare il tasso contrattuale e il tasso soglia al momento della sottoscrizione del contratto nonché gli addebiti illegittimi a titolo di presunti interessi moratori applicati su rate già comprensive di interessi;
invero dall'esame del ricorso monitorio e dal piano finanziario allegato risultano ben distinti gli importi dello scaduto, del capitale e degli interessi moratori da applicarsi sul solo capitale, con conseguente esclusione dell'illecita capitalizzazione lamentata dall'opponente, il quale non ha in ogni caso fornito prova dell'addebito di interessi anatocistici nel corso del rapporto.
Sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità va, infine, respinta la doglianza concernente la “illegittima applicazione del sistema di ammortamento alla francese praticato dalla Controparte_1
che, applicando l'interesse composto in luogo di quello semplice, ha illegittimamente
[...] aumentato – rispetto a quello indicato nel contratto – il tasso concretamente applicato al rapporto”.
Invero, è noto che, proprio sulla tematica sopra richiamata, sono intervenute le Sezioni Unite della
Suprema Corte, le quali, oltre a escludere che nel piano di ammortamento tradizionalmente definito
“alla francese” si realizzi - di regola - un fenomeno anatocistico, hanno affermando il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità
pagina 5 di 7 dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. n. 15130/2024).
La Suprema Corte è giunta a tale conclusione sul preliminare rilievo che l'indagine in punto di determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale,
“cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti”.
Alla questione se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto (e, di conseguenza, la nullità parziale del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt.
1346 e 1418, comma 2, c.c.), le Sezioni Unite hanno, quindi, ritenuto “agevole rispondere in senso negativo quando” - come nel caso del contratto sottoscritto dall'opponente - “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
La sentenza prosegue ricordando che “nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria”.
I suddetti elementi sono tutti esplicitamente contenuti nel contratto di finanziamento sottoscritto dall'attore, con la conseguenza che deve confermarsi la natura determinata dell'oggetto negoziale.
Per quanto la questione non abbia natura decisiva, giova comunque rilevare che dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite si ricavano elementi a conforto della circostanza secondo cui il sistema composto è quello generalmente utilizzato nei mutui bancari con ammortamento alla francese;
si legge, infatti, a pag. 17 della pronuncia in commento: “tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare
l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo
pagina 6 di 7 presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 relativamente alle fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio e ai parametri minimi relativamente alle fasi di trattazione e decisionale (stante la natura documentale della lite e la non complessità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo esecutivo n. 1910/2023 emesso dal Tribunale di Brescia Controparte_1
in data 11.5.2023, che conferma;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 3.387,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8556/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Lucio Russo Parte_1 C.F._1
attore - opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Controparte_1 P.IVA_1
Lardini convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore - opponente:
“1) in via preliminare sospendere, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 cpc, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, accertare e dichiarare, per le esposte causali - ossia per la nullità del contratto azionato, per la decadenza della opposta dal diritto di agire, dal difetto di prova dell'avversa pretesa e per
l'infondatezza della stessa siccome integralmente inquinata da interessi e commissioni finanche usurarie - infondata e non dovuta l'avversa pretesa, revocando l'opposto decreto ingiuntivo e
l'avversa domanda, con tutte le conseguenze di legge;
3) condannare l'opposta alla refusione delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario”.
pagina 1 di 7 Per la convenuta - opposta:
“In Via Preliminare: Per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede, rigettare l'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In Via Principale: Per tutti i motivi indicati nella narrativa del presente atto, rigettare ogni domanda avversaria e confermare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo del Tribunale di
Brescia n.1910/2023 del 11.05.2023, R.g. n.5852/2023, Repert. n.3046/2023 del 11.05.2023.
In Via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, condannare il sig. a corrispondere a Parte_1 [...]
in relazione al contratto di finanziamento alle imprese n.2020115 sottoscritto in Controparte_1 data 20.11.2020 l'importo di €.48.262,92 o la minor somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio.
In ogni caso: Con vittoria nelle spese di lite.
In Via Istruttoria: Con espressa riserva di meglio dedurre e capitolare in sede di memorie ex art. 171 ter C.p.c.”.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Finanziaria ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brescia nei confronti di Controparte_1 Parte_1
l'emissione in data 11.5.2023 del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
[...]
1910/2023 con il quale è stato ingiunto al debitore, quale coobligato della IG s.r.l., debitrice principale, in liquidazione giudiziale, di pagare, in favore della ricorrente, la somma di € 48.262,92, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 2020155 di originari € 50.000,00, stipulato in data 20.11.2020 tra la mutuante Finanziaria e la mutuataria IG, oltre interessi e spese del CP_1
procedimento monitorio.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto rituale opposizione l'ingiunto, eccependo
“l'insussistenza a suo carico di una valida ed efficace obbligazione assunta nei confronti della ingiungente” per “difetto di causa” e, in subordine, l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. dell'opposta dalla garanzia per omessa tempestiva azione di recupero verso la debitrice principale;
ha, inoltre, contestato il difetto di prova dell'ammontare della pretesa avversaria, anche in ragione della
(asserita) mancata erogazione della somma di € 7.092,10 in quanto imputata “illegittimamente ad un precedente rapporto di finanziamento rispetto al quale controparte nulla deduce”, l'indeterminatezza del tasso praticato, in conseguenza dell'illegittimo utilizzo di un piano di ammortamento alla francese,
l'indebita capitalizzazione degli interessi di mora delle rate scadute e l'applicazione di tassi usurari. Ha, quindi, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutività.
Si è costituita in giudizio la società opposta replicando puntualmente alle avversarie eccezioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Esperito con insuccesso il tentativo di mediazione e respinta dal g.i. l'istanza di sospensione, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, con fissazione di udienza ex art. 189 c.p.c. e rimessione in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Il credito della società finanziaria opposta si fonda sul “contratto di finanziamento alle imprese” n.
2020155 stipulato in data 20.11.2020 tra la predetta finanziaria e la mutuataria IG s.r.l. del quale la ricorrente in monitorio ha prodotto copia unitamente al relativo documento di sintesi contenente le specifiche condizioni economiche pattuite e al piano di ammortamento.
A tale contratto l'opponente risulta aver preso parte in qualità di “coobbligato”, sottoscrivendo il documento negoziale nel quale ha assunto l'impegno personale, concorrente con quello della debitrice principale, di rimborsare alle scadenze l'intero importo finanziato, comprensivo di capitale e interessi, come da piano di ammortamento, oltre a ogni altro onere e spesa specificamente indicati nel documento pagina 3 di 7 di sintesi (cfr. art. 4 delle condizioni generali di contratto).
Circa la posizione soggettiva del predetto coobbligato, il contratto espressamente stabilisce che, ove presente, “il Coobbligato assume la qualità di cointestatario del presente Contratto ed è pienamente equiparato al Cliente e dunque assoggettato ad ogni obbligazione derivante da tale Contratto. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Finanziaria potrà esperire CP_1
nei confronti del Coobbligato le procedure di recupero credito e segnalare lo stesso coobbligato nei
Sistemi di Informazione Creditizia nonché presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia. Ogni riferimento al Cliente riportato nel presente Contratto deve pertanto intendersi esteso, anche se non espressamente specificato, anche al Coobbligato” (ibidem).
Infine, il contratto prevede che “le obbligazioni assunte dal Cliente e dal Coobbligato si intendono assunte con vincolo solidale e indivisibile anche per i loro aventi causa e successori” (ibidem).
Le menzionate previsioni contrattuali sono sufficienti a privare di fondamento le doglianze attoree in punto di presunta insussistenza di un vincolo contrattuale tra la finanziaria e l'opponente stesso per preteso difetto del rapporto sottostante in quanto carente di causa.
Invero, il OR risulta aver sottoscritto il contratto non solo in qualità di legale Parte_1
rappresentante della IG s.r.l. ma altresì quale diretto coobbligato, assumendo - come sopra riportato - tutte le obbligazioni gravanti sulla cliente.
A garanzia del credito vantato dalla finanziaria, l'opponente ha, inoltre, personalmente sottoscritto gli effetti cambiari allegati al ricorso monitorio sub doc. 8, molti dei quali protestati e pertanto richiamati dall'opposta al fine di evitare spese bancarie e di protesto.
Tali effetti attestano e dimostrano ulteriormente la sussistenza e la consistenza del credito azionato dalla convenuta in opposizione.
Quanto alle azioni di recupero intentate da quest'ultima nei confronti di IG (e del OR ), Parte_1
sono documentate in atti la notifica in data 25.2-5.3.2022 di un primo atto di precetto, fondato sui titoli a quell'epoca scaduti, per l'importo complessivo di € 6.640,00 (cfr. doc. 9 di parte opposta), la notifica in data 11.11.2022 di atto di precetto in rinnovazione (cfr. doc. 10 di parte opposta), il deposito in data
19.4.2023 di tempestiva domanda di insinuazione al passivo una volta pronunciata (in data 3.4.2023) sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di IG (cfr. docc. 11 e 14 di parte opposta).
Di qui l'infondatezza - in via assorbente - anche dell'eccezione ex art. 1957 c.c., stante la l'avvio delle azioni recuperatorie giudiziali entro il termine semestrale decorrente dalla scadenza dei suddetti effetti
(cfr. doc. 8 cit.).
Al riguardo va, peraltro, ribadito che la fonte dell'obbligazione assunta dall'opponente coincide con il contratto di finanziamento e non con un impegno fideiussorio ad esso accessorio, promanando dalla pagina 4 di 7 diretta volontà della parte di obbligarsi solidalmente con la beneficiaria principale dell'erogazione. Da ciò consegue l'inapplicabilità delle norme in materia di fideiussione e in particolare dell'art. 1957 c.c., permanendo in capo al coobbligato - verso cui il contratto prevede l'estensione del vincolo principale -
l'obbligazione assunta a prescindere dall'escussione del debitore principale.
Infondata è, altresì, l'eccezione concernente il presunto difetto di prova dell'ammontare e dell'erogazione del credito, sconfessata documentalmente dalla produzione ad opera della creditrice
(sin dal procedimento monitorio) della distinta di bonifico del 20.11.2020 che attesta che
[...]
ha provveduto a corrispondere a I.G.T. s.r.l. l'importo complessivo di € 42.272,20. Controparte_1
L'imputazione a precedente debito della somma di € 7.092,10 è esente da profili di illegittimità o carenza probatoria, volta che il contratto di finanziamento n. 2020036 è prodotto in atti (cfr. doc. 16 di parte opposta) e che la predetta imputazione a chiusura dell'esposizione debitoria di tale rapporto risulta espressamente concordata tra le parti, essendo riportata sul frontespizio del contratto e nel piano finanziario sottoscritti dall'opponente.
Del tutto generiche e come tali inammissibili s'appalesano le ulteriori eccezioni concernenti usura e anatocismo, non avendo l'opponente offerto elemento alcuno da cui desumere la consistenza degli addebiti e avendo, già sul piano assertivo, mancato di indicare il tasso contrattuale e il tasso soglia al momento della sottoscrizione del contratto nonché gli addebiti illegittimi a titolo di presunti interessi moratori applicati su rate già comprensive di interessi;
invero dall'esame del ricorso monitorio e dal piano finanziario allegato risultano ben distinti gli importi dello scaduto, del capitale e degli interessi moratori da applicarsi sul solo capitale, con conseguente esclusione dell'illecita capitalizzazione lamentata dall'opponente, il quale non ha in ogni caso fornito prova dell'addebito di interessi anatocistici nel corso del rapporto.
Sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità va, infine, respinta la doglianza concernente la “illegittima applicazione del sistema di ammortamento alla francese praticato dalla Controparte_1
che, applicando l'interesse composto in luogo di quello semplice, ha illegittimamente
[...] aumentato – rispetto a quello indicato nel contratto – il tasso concretamente applicato al rapporto”.
Invero, è noto che, proprio sulla tematica sopra richiamata, sono intervenute le Sezioni Unite della
Suprema Corte, le quali, oltre a escludere che nel piano di ammortamento tradizionalmente definito
“alla francese” si realizzi - di regola - un fenomeno anatocistico, hanno affermando il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità
pagina 5 di 7 dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. n. 15130/2024).
La Suprema Corte è giunta a tale conclusione sul preliminare rilievo che l'indagine in punto di determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale,
“cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti”.
Alla questione se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto (e, di conseguenza, la nullità parziale del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt.
1346 e 1418, comma 2, c.c.), le Sezioni Unite hanno, quindi, ritenuto “agevole rispondere in senso negativo quando” - come nel caso del contratto sottoscritto dall'opponente - “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
La sentenza prosegue ricordando che “nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria”.
I suddetti elementi sono tutti esplicitamente contenuti nel contratto di finanziamento sottoscritto dall'attore, con la conseguenza che deve confermarsi la natura determinata dell'oggetto negoziale.
Per quanto la questione non abbia natura decisiva, giova comunque rilevare che dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite si ricavano elementi a conforto della circostanza secondo cui il sistema composto è quello generalmente utilizzato nei mutui bancari con ammortamento alla francese;
si legge, infatti, a pag. 17 della pronuncia in commento: “tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare
l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo
pagina 6 di 7 presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 relativamente alle fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio e ai parametri minimi relativamente alle fasi di trattazione e decisionale (stante la natura documentale della lite e la non complessità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo esecutivo n. 1910/2023 emesso dal Tribunale di Brescia Controparte_1
in data 11.5.2023, che conferma;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 3.387,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 7 di 7