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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 16/06/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 128/2025 promossa da
, c.f. , nata a [...], Marocco il 27.09.1988, cittadina Parte_1 C.F._1 italiana, residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Marco Lamantia, con elezione di domicilio in Biella, Via Mazzini n. 3;
parte attrice
nei confronti di c.f. , nato a [...], Marocco il Controparte_1 C.F._2
27.10.1965, residente in [...]; non costituito
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per la madre che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la e Parte_1
, anche con sentenza parziale, conseguentemente ordinando all'Ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza alle seguenti
CONDIZIONI
a) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, con delega del padre alla madre affinché possa ella decidere tutte le questioni concernenti la vita scolastica (tra cui partecipazione a gite scolastiche, iscrizioni per attività intrascolastiche ed extrascolastiche, come meglio dettagliato in allegato piano genitoriale) dei figli C.F. Persona_1
, nata a [...] il [...], C.F. C.F._3 Controparte_2
, nata a [...] il [...] e C.F. C.F._4 Persona_1
, nato a [...] il [...], comunque impegnandosi i genitori a C.F._5 cooperare tra loro per la equilibrata crescita psico-fisica dei figli in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
b) stabilire a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di Controparte_1 mantenimento mensile in favore dei n. 3 figli minori - ovvero futuramente maggiorenni, ma economicamente non ancora autosufficienti - pari ad euro 500,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, che dovranno essere rendicontate almeno trimestralmente;
c) Stabilire i tempi di trascorrimento con i genitori conformemente a quanto stabilito nel piano genitoriale allegato.
Con vittoria di spese diritti ed onorari. per il padre
---
per il PM
---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Vigliano Parte_1 Controparte_1
Biellese il 03.02.2021, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese, anno 2021, parte 1, numero 3.
Dall'unione sono nati i figli , C.F. , nata a [...] il Persona_1 C.F._3
27.09.2012, , C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._4
, C.F. , nato a [...] il [...]. Persona_1 C.F._5
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella del 31 luglio
2024, numero 44, passata in giudicato, che ha recepito le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori concordate dalle parti.
con ricorso depositato il 10/02/2025 ha formulato domanda di divorzio;
ha inoltre Parte_1 formulato domande relativamente alle modalità di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
è restato contumace. Controparte_1
All'udienza del 4 giugno 2025 è comparso personalmente, dichiarando Controparte_1 di aderire alle condizioni richieste dalla parte attrice. Quest'ultima ha formulato le proprie conclusioni richiamandosi al ricorso e rinunciando alle memorie e la giudice si è riservata.
DIRITTO Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate consensualmente il 31 luglio 2024 e non si sono mai riconciliate: sussistono pertanto le condizioni per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Le richieste della parte attrice hanno trovato l'adesione della parte convenuta, rimasta contumace ma comparsa in udienza;
esse risultano rispettose del principio di bigenitorialità e coerenti con le condizioni economiche delle parti, non contrastano con l'ordine pubblico, le norme imperative e l'interesse dei minori e possono pertanto essere recepite. Stante la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione del convenuto, che non ha svolto difese, non si provvede sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 128 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Vigliano Biellese il 03.02.2021, atto iscritto nei Registri degli atti di CP_1 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese, anno 2021, parte
1, numero 3;
2) Affida i minori , e a entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1 CP_2 Per_1 madre e possibilità di frequentare regolarmente il padre come da piano genitoriale allegato al ricorso;
3) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei minori , e Per_1 CP_2 Per_1 versando alla madre entro il 10 di ogni mese il contributo di € 500,00 mensili rivalutabili per il mantenimento ordinario e corrispondendo il 50% delle spese mediche e scolastiche previamente documentate;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vigliano Biellese, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 11/06/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 128/2025 promossa da
, c.f. , nata a [...], Marocco il 27.09.1988, cittadina Parte_1 C.F._1 italiana, residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Marco Lamantia, con elezione di domicilio in Biella, Via Mazzini n. 3;
parte attrice
nei confronti di c.f. , nato a [...], Marocco il Controparte_1 C.F._2
27.10.1965, residente in [...]; non costituito
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per la madre che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la e Parte_1
, anche con sentenza parziale, conseguentemente ordinando all'Ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza alle seguenti
CONDIZIONI
a) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, con delega del padre alla madre affinché possa ella decidere tutte le questioni concernenti la vita scolastica (tra cui partecipazione a gite scolastiche, iscrizioni per attività intrascolastiche ed extrascolastiche, come meglio dettagliato in allegato piano genitoriale) dei figli C.F. Persona_1
, nata a [...] il [...], C.F. C.F._3 Controparte_2
, nata a [...] il [...] e C.F. C.F._4 Persona_1
, nato a [...] il [...], comunque impegnandosi i genitori a C.F._5 cooperare tra loro per la equilibrata crescita psico-fisica dei figli in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
b) stabilire a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di Controparte_1 mantenimento mensile in favore dei n. 3 figli minori - ovvero futuramente maggiorenni, ma economicamente non ancora autosufficienti - pari ad euro 500,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, che dovranno essere rendicontate almeno trimestralmente;
c) Stabilire i tempi di trascorrimento con i genitori conformemente a quanto stabilito nel piano genitoriale allegato.
Con vittoria di spese diritti ed onorari. per il padre
---
per il PM
---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Vigliano Parte_1 Controparte_1
Biellese il 03.02.2021, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese, anno 2021, parte 1, numero 3.
Dall'unione sono nati i figli , C.F. , nata a [...] il Persona_1 C.F._3
27.09.2012, , C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._4
, C.F. , nato a [...] il [...]. Persona_1 C.F._5
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella del 31 luglio
2024, numero 44, passata in giudicato, che ha recepito le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori concordate dalle parti.
con ricorso depositato il 10/02/2025 ha formulato domanda di divorzio;
ha inoltre Parte_1 formulato domande relativamente alle modalità di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
è restato contumace. Controparte_1
All'udienza del 4 giugno 2025 è comparso personalmente, dichiarando Controparte_1 di aderire alle condizioni richieste dalla parte attrice. Quest'ultima ha formulato le proprie conclusioni richiamandosi al ricorso e rinunciando alle memorie e la giudice si è riservata.
DIRITTO Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate consensualmente il 31 luglio 2024 e non si sono mai riconciliate: sussistono pertanto le condizioni per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Le richieste della parte attrice hanno trovato l'adesione della parte convenuta, rimasta contumace ma comparsa in udienza;
esse risultano rispettose del principio di bigenitorialità e coerenti con le condizioni economiche delle parti, non contrastano con l'ordine pubblico, le norme imperative e l'interesse dei minori e possono pertanto essere recepite. Stante la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione del convenuto, che non ha svolto difese, non si provvede sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 128 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Vigliano Biellese il 03.02.2021, atto iscritto nei Registri degli atti di CP_1 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Vigliano Biellese, anno 2021, parte
1, numero 3;
2) Affida i minori , e a entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1 CP_2 Per_1 madre e possibilità di frequentare regolarmente il padre come da piano genitoriale allegato al ricorso;
3) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei minori , e Per_1 CP_2 Per_1 versando alla madre entro il 10 di ogni mese il contributo di € 500,00 mensili rivalutabili per il mantenimento ordinario e corrispondendo il 50% delle spese mediche e scolastiche previamente documentate;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vigliano Biellese, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 11/06/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore