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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/10/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 1.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 547/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Micali;
Parte_1 C.F._1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti. CP_1
oggetto: pensione di inabilità ed assegno di invalidità.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.01.2024 esponeva: Parte_1
- di aver presentato in data 17.06.2022, istanza per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile nella misura pari al 100% in subordina al 75% ai sensi delle leggi 118/71 e 18/80 al fine di ottenere i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta;
- che la Commissione Medica dell' di Messina la aveva riconosciuta invalida con riduzione permanente CP_1 della capacità lavorativa con una percentuale pari al 55%;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 74/2023) per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale ma che il Ctu riconosceva alla ricorrente l'invalidità civile nella misura del 70%;
1 - che in data 03.01.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'invalidità civile utili per il riconoscimento della pensione di inabilità o per l'assegno di invalidità e, per l'effetto, condannare l al CP_1 pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 23.09.2024, contestava la fondatezza del ricorso e ne CP_1 chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. La causa veniva istruita a mezzo CTU medica.
4. L'udienza dell'1.10.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
5. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c..
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità (giudizio iscritto al n. R.G. 74/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, concludeva la propria relazione di consulenza tecnica medico legale affermando che: “la
Sign.ra sia affetta dalle seguenti patologie invalidanti: deficit deambulatorio in soggetto con alluce rigido bilaterale Parte_1 maggiore a destra in attesa di intervento chirurgico, cervico-dorso-lombalgia cronica da spondi-lodiscoartrosi e discopatia L5-S1 a discreta incidenza funzionale, depressione endoreattiva cronica con progressivo peggioramento ed in trattamento farmacologico, connettivite indifferenziata in pz con f. di Raynaud ed artralgie diffuse in trattamento farmacologico” e riconosceva la percentuale di invalidità civile del 70%.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di
ATP; la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso
2 in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposto il rinnovo della consulenza medico legale, il ctu nominato ha accertato che la ricorrente è affetta da “connettivite indifferenziata a modica incidenza funzionale (cod. 9303) – artrosi polidistrettuale a modica incidenza funzionale (cod. 7001 p.a.) – alluce rigido bilaterale con deformazione a martello di alcune dita (cod. 7427) – ipertensione arteriosa in soggetto con valvulopatia mitralica (cod. 6441) - depressione endoreattiva cronica (cod. 2205) - allegata interstiziopatia polmonare con attuale negatività funzionale e clinico obiettiva (nc)” e tali patologie determinano un'invalidità dell'89% sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Alla luce delle conclusioni del ctu, non specificatamente contestato tra le parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale – va dichiarato che presenta le Parte_1 condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità sin dalla domanda amministrativa.
Atteso l'esito della lite vanno compensate per metà le spese della fase di atp e del presente giudizio e la restante quota viene posta a carico dell' così come liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della CP_1 controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Le spese di ctu, liquidate separatamente, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiarato che presenta le condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità sin dalla Parte_1 domanda amministrativa;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite della fase di atp e del presente giudizio e condanna l' al pagamento CP_1 della restante quota che si liquida complessivamente in euro 1927,00 oltre spese generali iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Francesco Micali;
- pone a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, 2.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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