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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/08/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 51/2018 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni ex art.2051c.c.
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro C.F._1
Cotroneo ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
in Controparte_1 persona del titolare p.t., (P.iva ) rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Antonio Domenico Ferrante ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio la convenuta società per sentirla condanna al risarcimento ex art. 2051 c.c. per tutti i danni subiti dalla sua imbarcazione, “immatricolata 1 MN 3208 D denominata “FELIRI” modello Impression 434 di produzione cantieri , identificata con CP_2
Pag. 1 nr CE – SIELA43I43B606 anno di costruzione 2006, Cat. A di dimensioni: lungh. Mt 13,00 Largh. Mt 4.18”, a causa di inadeguata custodia, e per il mancato rispetto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di ATP, “che prevedeva il versamento di € 2.000,00 da parte dell'attore a titolo di contributo per l'avvio di lavori di riparazione dell'imbarcazione mentre il sig. si impegnava ad eseguire i CP_1 lavori necessari per il funzionamento della barca e la relativa consegna entro il termine ultimo del 10 giungo 2017”.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per non aver riconsegnato l'imbarcazione nei termini pattuiti in seno all'accordo ATP stilato dal dott. CTU nominato dal Presidente del Persona_1
Tribunale di Lagonegro R.G. n. 183/2016 e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento di quanto necessario per le riparazioni dell'imbarcazione ovvero ad € 78.955,00 per i lavori da eseguirsi a regola d'arte per il ripristino e funzionalità della barca;
€ 14.100,00 a titolo di spese sostenute per il trasporto, ritiro del natante e sosta presso cantieri Fernautica;
€ 2.000,00 per versamento del contributo come da verbale di ATP eseguito dall'attore in favore del sig. ; € CP_1
19.000,00 a titolo di costo sostenuto dal sig. per il noleggio di Parte_1 altra imbarcazione presso la soc. MEGA TOURIST di Policastro ed €
5.000,00 a titolo di danni subiti dall'attore per lo stress avuto a seguito del mancato utilizzo della propria imbarcazione per gli anni di cui in premessa ovvero condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 119.055,00;
b) condannare, altresì, la società convenuta al pagamento delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta società che, in via preliminare, eccepiva la mancata prova del rapporto che si sarebbe
Pag. 2 instaurato tra l'attore e il sig. , in quanto parte attrice si sarebbe CP_1 limitata sempre a richiamare la custodia della imbarcazione.
Riteneva, altresì, sfornita la prova dell'inadempimento e, comunque, evidenziava che il presunto danno si era verificato in seguito ad un evento meteorologico eccezionale ed imprevedibile, accertato anche a mezzo di documentazione della P.A. che attestava, in seguito al detto evento, la richiesta di stato di calamità per il Comune di Sapri, luogo ove risultava in custodia l'imbarcazione.
Contestava, infine, il quantum richiesto per i danni in quanto esorbitante e, comunque, non provato.
In definitiva, parte convenuta concludeva per il rigetto della domanda.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., e depositate le relative memorie, la causa veniva dapprima istruita a mezzo prova testimoniale e successivamente a mezzo consulenza tecnica d'ufficio.
Depositato l'elaborato peritale, il giudice riteneva la causa matura per la decisione.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va evidenziato che il rapporto tra le parti risulta per tabulas anche per quanto riguarda l'accordo tra l'attore e CP_1
In particolare, in sede di conciliazione nel corso del
[...] procedimento di ATP si legge: “Il Sig. si impegna a riparare CP_1
l'imbarcazione danneggiata per cui è causa, operando e concludendo le lavorazioni in perfetta regola d'arte, in particolare procederà alla riparazione dello scafo e delle componenti interne come risulta dalla documentazione fotografica in atti. Procederà inoltre alla sostituzione dell'albero di sostegno delle vele, altresì al ripristino delle apparecchiature elettroniche ed elettriche allegate all'albero
Pag. 3 preesistente da sostituire riportando la funzionalità nelle condizioni antecedenti il danno in contestazione consegna entro 31 maggio 2017 con proroga di 10 giorni”.
Risulta, inoltre, che al sig. veniva riconosciuto un Controparte_1 importo per €.2.000,00 che risulta versato a mezzo bonifico in data 27 marzo 2017 (come da produzione di parte attrice).
Sempre in via preliminare, occorre, inoltre, rilevare che l'inadempimento denunciato dall'attore rispetto alla mancata riparazione, come da accordo in sede di ATP, risulta anche dalla consulenza tecnica d'ufficio che ha riscontrato la sussistenza di danni riferibili all'evento originario per cui è causa, ovvero il danneggiamento della imbarcazione in data 30 gennaio
2015 a causa di inidonea custodia da parte della società convenuta.
Orbene, i danni relativi all'imbarcazione, per i quali l'attore chiede di essere risarcito per un ammontare di €.78.955,00, vanno inquadrati e qualificati nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
Invero, deve premettersi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(ad esempio, scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che
Pag. 4 lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. In particolare,
"in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (ex multis,
Cass. n. 2660 del 05/02/2013; cfr. anche Cass. n. 21212 del 20/10/2015).
Orbene, nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato, non ha l'onere di dimostrare lo specifico nesso causale cosa-danno, ma dovrà semplicemente dare prova che la cosa abbia costituito una condizione necessaria per il verificarsi del danno, rimanendo a carico del danneggiante la causa ignota.
Pertanto, quando si tratti di cosa inerte essa potrà considerarsi causa del danno in quanto determini un “alto rischio di pregiudizio” nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (ex multis, Cass. civ., 21 marzo 2013, n. 7125; Cass. civ., 22 aprile 2013, n. 9726).
Una volta raggiunta la prova del rapporto causale tra cosa ed evento dannoso graverà sul custode l'onere di dimostrare l'esistenza del caso fortuito che esonera il custode da responsabilità.
Nel caso di specie, l'esistenza del nesso causale tra l'inidoneità della custodia ed il danno arrecato alla imbarcazione è pacifica e nemmeno sostanzialmente contestata dalla parte convenuta, la quale invoca ai fini della prova liberatoria l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle condizioni atmosferiche nel giorno durante il quale si verificarono i danni lamentati.
In particolare, rileva parte convenuta come non si fosse trattato di normali eventi atmosferici tipici del periodo, ma di eventi atmosferici di eccezionale intensità, assolutamente non prevedibili e tali da determinare
Pag. 5 la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza su tutto il territorio comunale e a tal fine allega nota deliberazione della Giunta Comunale di
Sapri n. 14 del 3 febbraio 2015.
Con riferimento a tale ipotesi, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di puntualizzare, proprio in relazione agli eventi naturali quali le precipitazioni atmosferiche, dotati di un'efficacia di tale intensità da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso, come la loro riconducibilità all'ipotesi di "caso fortuito", di cui alla fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., sia condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (ex multis, Cass. n.
n. 18856/2017) mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico (ex multis, Cass. n. 25837/2017). Nemmeno
l'adozione di delibere dichiarative dello stato di calamità da parte dell'autorità amministrativa costituisce di per sé prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni, atteso che il concetto di calamità naturale espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno e alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno siano stati la causa o la concausa (ex multis, Cass. n. 2482/18).
Non sembra dunque sufficiente, ai fini della prova liberatoria, invocare la eccezionalità degli eventi atmosferici soprattutto in ipotesi, quali quella in esame. Invero, dalla stessa delibera sopra richiamata emerge che “i predetti eventi atmosferici erano stati oggetto di previsione da parte della Sala Operativa Regionale Protezione Civile della Regione
Campania, emesso con Bollettino prot. 2015.0064060 del 30.01.2015 e successivo AVVISO di ALLERTA, emesso con Prot. 2015.0065441 in pari data”. Ne deriva che il custode avrebbe anche potuto attivarsi, quanto meno, per adottare precauzioni che, anche in via puramente
Pag. 6 ipotetica, avrebbero potuto se non eliminare del tutto almeno limitare possibili danni.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che l'eccezionalità
e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la più scrupolosa attenzione nella custodia (ex multis, Cass.,
24/9/2015, n. 18877; Cass., 9/3/2010, n. 5658; Cass., 22/5/1998, n. 5133;
Cass., 11/5/1991, n. 5267; nonché, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5877).
Nel caso di specie, poi, è emerso, come specificato dalla consulenza tecnica d'ufficio – che il giudicante ritiene di poter fare propria condividendone l'iter formativo e le conclusioni -, che “l'area non potesse essere idonea alla custodia di imbarcazioni tanto più se prolungata e per imbarcazioni di tale dimensioni e dislocamento” (cfr. pagina 14 dell'elaborato peritale). Inoltre, l'ausiliario specifica che
“l'avere disposto l'imbarcazione in posizione prossima ad alberi ad alto fusto fa considerare che non siano state prese tutte le cautele necessarie volte ad evitare danni alla stessa anche in caso di eventi atmosferici non eccezionali” (cfr. pagina 41 dell'elaborato).
Ne deriva che non risulta invocabile il fortuito come, invece, tendeva a fare parte convenuta.
In relazione alla quantificazione dei danni subiti dalla imbarcazione, occorre sottolineare che il CTU, dalla pagina 15 alla pagina 37 dell'elaborato, ha descritto e documentato fotograficamente lo stato del bene e i danni ed ha individuato (cfr. pagine 38-39) la stima dei costi di ripristino riportandoli in apposita tabella riepilogativa.
L'ausiliario ha, pertanto, concluso che “La stima dei costi di riparazione complessivi ammonta a circa €. 54.905,00 oltre iva” (cfr. pagina 41).
Pag. 7 Ebbene non vi sono motivi per non condividere le valutazioni del C.T.U. sul punto, che appaiono senz'altro da recepire perché svolte da un tecnico e comunque logicamente motivate anche riguardo al metodo di calcolo utilizzato.
Ne deriva che il danno subito dall'imbarcazione dell'attore ammonta a complessivi €.54.905,00 oltre iva, somma per la quale la società convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore.
Parte attrice, poi, richiede anche la somma di “€.14.100,00 a titolo di spese sostenute per il trasporto, ritiro del natante e sosta presso cantieri
Fernautica”. Detta somma, però, non può essere riconosciuta difettando la prova dell'effettivo pagamento della stessa e non essendo idonea prova il preventivo versato in atti. In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che neanche la fattura costituisce, di per sé, prova del danno allorquando non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (ex multis, Cass., 12/2/2018, n. 3293; Cass., 20/7/2015,
n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla. Orbene, nel caso di specie agli atti non si rinvengono né fattura né prova del pagamento.
Quanto alla ulteriore somma di €.19.000,00 richiesta, sempre sotto forma di risarcimento danni, “a titolo di costo sostenuto dal sig. per Parte_1 il noleggio di altra imbarcazione presso la soc. MEGA TOURIST di
Policastro”, anche in questo caso la stessa non può essere riconosciuta difettando la prova dell'effettivo esborso.
Infine, non può essere riconosciuto neanche il risarcimento di €.5.000,00 richiesto “a titolo di danni subiti dall'attore per lo stress avuto a seguito del mancato utilizzo della propria imbarcazione”. Anche in questo caso il danno non risulta provato.
Alla luce delle considerazioni e specificazioni che precedono, in favore di parte attrice può essere riconosciuto, per le causali sopra richiamate, un danno complessivo per €.56.905,00 (€.54.905,00 per il danno
Pag. 8 all'imbarcazione ed €.2.000,00 quale restituzione della somma versata per la riparazione), sul quale vanno calcolati gli interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e dell'effettività del danno da liquidare, di gran lunga inferiore a quello oggetto della domanda, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 51/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
in Controparte_1 persona del titolare p.t., per i motivi e nella misura di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- condanna Controparte_1 in persona del titolare p.t., al pagamento in favore di
[...] Parte_1
della complessiva somma di €.56.905,00 oltre interessi legali
[...] dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente in solido al 50% tra le parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore del CTU, Ing. Persona_2 con decreto del 6 maggio 2022.
Così deciso in Lagonegro il 4 agosto 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 51/2018 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni ex art.2051c.c.
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro C.F._1
Cotroneo ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
in Controparte_1 persona del titolare p.t., (P.iva ) rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Antonio Domenico Ferrante ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio la convenuta società per sentirla condanna al risarcimento ex art. 2051 c.c. per tutti i danni subiti dalla sua imbarcazione, “immatricolata 1 MN 3208 D denominata “FELIRI” modello Impression 434 di produzione cantieri , identificata con CP_2
Pag. 1 nr CE – SIELA43I43B606 anno di costruzione 2006, Cat. A di dimensioni: lungh. Mt 13,00 Largh. Mt 4.18”, a causa di inadeguata custodia, e per il mancato rispetto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di ATP, “che prevedeva il versamento di € 2.000,00 da parte dell'attore a titolo di contributo per l'avvio di lavori di riparazione dell'imbarcazione mentre il sig. si impegnava ad eseguire i CP_1 lavori necessari per il funzionamento della barca e la relativa consegna entro il termine ultimo del 10 giungo 2017”.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per non aver riconsegnato l'imbarcazione nei termini pattuiti in seno all'accordo ATP stilato dal dott. CTU nominato dal Presidente del Persona_1
Tribunale di Lagonegro R.G. n. 183/2016 e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento di quanto necessario per le riparazioni dell'imbarcazione ovvero ad € 78.955,00 per i lavori da eseguirsi a regola d'arte per il ripristino e funzionalità della barca;
€ 14.100,00 a titolo di spese sostenute per il trasporto, ritiro del natante e sosta presso cantieri Fernautica;
€ 2.000,00 per versamento del contributo come da verbale di ATP eseguito dall'attore in favore del sig. ; € CP_1
19.000,00 a titolo di costo sostenuto dal sig. per il noleggio di Parte_1 altra imbarcazione presso la soc. MEGA TOURIST di Policastro ed €
5.000,00 a titolo di danni subiti dall'attore per lo stress avuto a seguito del mancato utilizzo della propria imbarcazione per gli anni di cui in premessa ovvero condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 119.055,00;
b) condannare, altresì, la società convenuta al pagamento delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta società che, in via preliminare, eccepiva la mancata prova del rapporto che si sarebbe
Pag. 2 instaurato tra l'attore e il sig. , in quanto parte attrice si sarebbe CP_1 limitata sempre a richiamare la custodia della imbarcazione.
Riteneva, altresì, sfornita la prova dell'inadempimento e, comunque, evidenziava che il presunto danno si era verificato in seguito ad un evento meteorologico eccezionale ed imprevedibile, accertato anche a mezzo di documentazione della P.A. che attestava, in seguito al detto evento, la richiesta di stato di calamità per il Comune di Sapri, luogo ove risultava in custodia l'imbarcazione.
Contestava, infine, il quantum richiesto per i danni in quanto esorbitante e, comunque, non provato.
In definitiva, parte convenuta concludeva per il rigetto della domanda.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., e depositate le relative memorie, la causa veniva dapprima istruita a mezzo prova testimoniale e successivamente a mezzo consulenza tecnica d'ufficio.
Depositato l'elaborato peritale, il giudice riteneva la causa matura per la decisione.
Successivamente, in seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va evidenziato che il rapporto tra le parti risulta per tabulas anche per quanto riguarda l'accordo tra l'attore e CP_1
In particolare, in sede di conciliazione nel corso del
[...] procedimento di ATP si legge: “Il Sig. si impegna a riparare CP_1
l'imbarcazione danneggiata per cui è causa, operando e concludendo le lavorazioni in perfetta regola d'arte, in particolare procederà alla riparazione dello scafo e delle componenti interne come risulta dalla documentazione fotografica in atti. Procederà inoltre alla sostituzione dell'albero di sostegno delle vele, altresì al ripristino delle apparecchiature elettroniche ed elettriche allegate all'albero
Pag. 3 preesistente da sostituire riportando la funzionalità nelle condizioni antecedenti il danno in contestazione consegna entro 31 maggio 2017 con proroga di 10 giorni”.
Risulta, inoltre, che al sig. veniva riconosciuto un Controparte_1 importo per €.2.000,00 che risulta versato a mezzo bonifico in data 27 marzo 2017 (come da produzione di parte attrice).
Sempre in via preliminare, occorre, inoltre, rilevare che l'inadempimento denunciato dall'attore rispetto alla mancata riparazione, come da accordo in sede di ATP, risulta anche dalla consulenza tecnica d'ufficio che ha riscontrato la sussistenza di danni riferibili all'evento originario per cui è causa, ovvero il danneggiamento della imbarcazione in data 30 gennaio
2015 a causa di inidonea custodia da parte della società convenuta.
Orbene, i danni relativi all'imbarcazione, per i quali l'attore chiede di essere risarcito per un ammontare di €.78.955,00, vanno inquadrati e qualificati nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
Invero, deve premettersi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(ad esempio, scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che
Pag. 4 lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. In particolare,
"in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (ex multis,
Cass. n. 2660 del 05/02/2013; cfr. anche Cass. n. 21212 del 20/10/2015).
Orbene, nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato, non ha l'onere di dimostrare lo specifico nesso causale cosa-danno, ma dovrà semplicemente dare prova che la cosa abbia costituito una condizione necessaria per il verificarsi del danno, rimanendo a carico del danneggiante la causa ignota.
Pertanto, quando si tratti di cosa inerte essa potrà considerarsi causa del danno in quanto determini un “alto rischio di pregiudizio” nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (ex multis, Cass. civ., 21 marzo 2013, n. 7125; Cass. civ., 22 aprile 2013, n. 9726).
Una volta raggiunta la prova del rapporto causale tra cosa ed evento dannoso graverà sul custode l'onere di dimostrare l'esistenza del caso fortuito che esonera il custode da responsabilità.
Nel caso di specie, l'esistenza del nesso causale tra l'inidoneità della custodia ed il danno arrecato alla imbarcazione è pacifica e nemmeno sostanzialmente contestata dalla parte convenuta, la quale invoca ai fini della prova liberatoria l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle condizioni atmosferiche nel giorno durante il quale si verificarono i danni lamentati.
In particolare, rileva parte convenuta come non si fosse trattato di normali eventi atmosferici tipici del periodo, ma di eventi atmosferici di eccezionale intensità, assolutamente non prevedibili e tali da determinare
Pag. 5 la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza su tutto il territorio comunale e a tal fine allega nota deliberazione della Giunta Comunale di
Sapri n. 14 del 3 febbraio 2015.
Con riferimento a tale ipotesi, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di puntualizzare, proprio in relazione agli eventi naturali quali le precipitazioni atmosferiche, dotati di un'efficacia di tale intensità da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso, come la loro riconducibilità all'ipotesi di "caso fortuito", di cui alla fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., sia condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (ex multis, Cass. n.
n. 18856/2017) mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico (ex multis, Cass. n. 25837/2017). Nemmeno
l'adozione di delibere dichiarative dello stato di calamità da parte dell'autorità amministrativa costituisce di per sé prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni, atteso che il concetto di calamità naturale espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno e alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno siano stati la causa o la concausa (ex multis, Cass. n. 2482/18).
Non sembra dunque sufficiente, ai fini della prova liberatoria, invocare la eccezionalità degli eventi atmosferici soprattutto in ipotesi, quali quella in esame. Invero, dalla stessa delibera sopra richiamata emerge che “i predetti eventi atmosferici erano stati oggetto di previsione da parte della Sala Operativa Regionale Protezione Civile della Regione
Campania, emesso con Bollettino prot. 2015.0064060 del 30.01.2015 e successivo AVVISO di ALLERTA, emesso con Prot. 2015.0065441 in pari data”. Ne deriva che il custode avrebbe anche potuto attivarsi, quanto meno, per adottare precauzioni che, anche in via puramente
Pag. 6 ipotetica, avrebbero potuto se non eliminare del tutto almeno limitare possibili danni.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che l'eccezionalità
e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la più scrupolosa attenzione nella custodia (ex multis, Cass.,
24/9/2015, n. 18877; Cass., 9/3/2010, n. 5658; Cass., 22/5/1998, n. 5133;
Cass., 11/5/1991, n. 5267; nonché, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5877).
Nel caso di specie, poi, è emerso, come specificato dalla consulenza tecnica d'ufficio – che il giudicante ritiene di poter fare propria condividendone l'iter formativo e le conclusioni -, che “l'area non potesse essere idonea alla custodia di imbarcazioni tanto più se prolungata e per imbarcazioni di tale dimensioni e dislocamento” (cfr. pagina 14 dell'elaborato peritale). Inoltre, l'ausiliario specifica che
“l'avere disposto l'imbarcazione in posizione prossima ad alberi ad alto fusto fa considerare che non siano state prese tutte le cautele necessarie volte ad evitare danni alla stessa anche in caso di eventi atmosferici non eccezionali” (cfr. pagina 41 dell'elaborato).
Ne deriva che non risulta invocabile il fortuito come, invece, tendeva a fare parte convenuta.
In relazione alla quantificazione dei danni subiti dalla imbarcazione, occorre sottolineare che il CTU, dalla pagina 15 alla pagina 37 dell'elaborato, ha descritto e documentato fotograficamente lo stato del bene e i danni ed ha individuato (cfr. pagine 38-39) la stima dei costi di ripristino riportandoli in apposita tabella riepilogativa.
L'ausiliario ha, pertanto, concluso che “La stima dei costi di riparazione complessivi ammonta a circa €. 54.905,00 oltre iva” (cfr. pagina 41).
Pag. 7 Ebbene non vi sono motivi per non condividere le valutazioni del C.T.U. sul punto, che appaiono senz'altro da recepire perché svolte da un tecnico e comunque logicamente motivate anche riguardo al metodo di calcolo utilizzato.
Ne deriva che il danno subito dall'imbarcazione dell'attore ammonta a complessivi €.54.905,00 oltre iva, somma per la quale la società convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore.
Parte attrice, poi, richiede anche la somma di “€.14.100,00 a titolo di spese sostenute per il trasporto, ritiro del natante e sosta presso cantieri
Fernautica”. Detta somma, però, non può essere riconosciuta difettando la prova dell'effettivo pagamento della stessa e non essendo idonea prova il preventivo versato in atti. In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che neanche la fattura costituisce, di per sé, prova del danno allorquando non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (ex multis, Cass., 12/2/2018, n. 3293; Cass., 20/7/2015,
n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla. Orbene, nel caso di specie agli atti non si rinvengono né fattura né prova del pagamento.
Quanto alla ulteriore somma di €.19.000,00 richiesta, sempre sotto forma di risarcimento danni, “a titolo di costo sostenuto dal sig. per Parte_1 il noleggio di altra imbarcazione presso la soc. MEGA TOURIST di
Policastro”, anche in questo caso la stessa non può essere riconosciuta difettando la prova dell'effettivo esborso.
Infine, non può essere riconosciuto neanche il risarcimento di €.5.000,00 richiesto “a titolo di danni subiti dall'attore per lo stress avuto a seguito del mancato utilizzo della propria imbarcazione”. Anche in questo caso il danno non risulta provato.
Alla luce delle considerazioni e specificazioni che precedono, in favore di parte attrice può essere riconosciuto, per le causali sopra richiamate, un danno complessivo per €.56.905,00 (€.54.905,00 per il danno
Pag. 8 all'imbarcazione ed €.2.000,00 quale restituzione della somma versata per la riparazione), sul quale vanno calcolati gli interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e dell'effettività del danno da liquidare, di gran lunga inferiore a quello oggetto della domanda, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 51/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
in Controparte_1 persona del titolare p.t., per i motivi e nella misura di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- condanna Controparte_1 in persona del titolare p.t., al pagamento in favore di
[...] Parte_1
della complessiva somma di €.56.905,00 oltre interessi legali
[...] dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente in solido al 50% tra le parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore del CTU, Ing. Persona_2 con decreto del 6 maggio 2022.
Così deciso in Lagonegro il 4 agosto 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Carmela Abagnara
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