CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 669/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259008644615000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.06.2025, Rgr. N. 669/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'Intimazione di pagamento n°299 2025 90086446 15/000, notificata il 22.05.2025, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Trapani e relativa alle cartelle nn. n.299
2022 0004679741 000, 299 2022 0019282458 000, 299 2023 0024453645 000, 299 2024 0002812427
000, nonché all' avviso di accertamento nn. TY9012G00941/2018 e all'intimazione di pagamento n.
TY9IPRN001892022.
Riteneva parte ricorrente, la illegittimità dell'atto impugnato provenendo la notifica da soggetto non inserito nei pubblici elenchi nonché la prescrizione dei crediti stante l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso riguardando lo stesso, questioni inerenti la notifica di atti presupposti.
All'udienza del 26.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
In via preliminare si ordina l'espunzione dal ricorso la frase descritta a pagina 8 ( Non vi è dubbio alcuno che trattasi di una illegittima duplicazione degli stessi tributi e spese accessorie che costituisce, oltre ad un illecito civile (indebito arricchimento), anche un evidente tentativo di estorsione).
Si tratta di conclusione lesiva dell'immagine dell'Ufficio priva tra l'altro di fondamento e comunque fuori luogo.
Il contribuente impugna l'intimazione di pagamento in premessa indicata eccependo la carenza della prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa tributaria che riguardava diversi entri creditori tra cui il
Comune di Castelvetrano.
Orbene si osserva che il ricorso è stato proposto in data successiva al 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del nuovo art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. n. 546/1992.
Tale norma stabilisce testualmente che: "In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti."
Nel caso di specie, il ricorrente ha formulato censure che investono la sfera di competenza dell'Ente
Impositore e la prova della notifica degli atti prodromici l'intimazione di pagamento (cartelle ed avvisi di accertamento, ma ha omesso di evocare in giudizio anche il Comune, limitando la notifica al solo Agente della Riscossione.
E' pur vero che l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate si sono costituite ma ciò non toglie che il ricorso sia a monte inammissibile per l'omessa notifica a tutti gli enti creditori.
A differenza del regime previgente (fondato sulla sentenza Cass. S.U. 16412/2007), la nuova norma introduce un obbligo di litisconsorzio necessario già in fase di introduzione del giudizio. La mancata notifica all'ente impositore impedisce al Giudice di accertare la fondatezza dell'eccezione, non essendo la parte titolare del credito posta in condizione di difendersi e produrre la prova della notifica prodromica.
L'inosservanza di tale precetto normativo determina l'inammissibilità del motivo di ricorso relativo all'atto presupposto.
Sotto altro profilo il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Il rilievo relativo alla mancata notifica degli atti presupposti (cartelle ed avvisi di accertamento) è smentita dalla produzione degli avvisi di ricevimento e dal fatto che il contribuente li aveva già regolarmente impugnati in precedenti gradi di giudizio. Risultano depositati, altresì, plurimi atti interruttivi.
Essendo gli atti presupposti divenuti definitivi o confermati da sentenze (CGT Sicilia n. 4086/08/24 e
9792/08/22), non è ammessa l'impugnazione dell'atto successivo per vizi non propri.
La declaratoria di inammissibilità assorbe i rilievi sul merito.
Questa Corte, poi, ritiene sussistenti i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.
c.
Il contribuente ha agito con mala fede o quantomeno colpa grave, asserendo l'omessa notifica di atti che egli stesso aveva precedentemente impugnato, tentando di indurre in errore l'organo giudicante e abusando dello strumento processuale per finalità meramente dilatorie.
Per cui lo stesso va condannato al risarcimento dei danni per responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Detto danno può essere liquidato in via equitativa in euro 500,00 a favore di ogni parte costituita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per i motivi espressi in motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ogni parte resistente costituita che si liquidano in euro 800,00 oltre oneri se dovuti. Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 a favore di ogni parte resistente costituita a titolo di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Trapani addì 26.01.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 669/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259008644615000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.06.2025, Rgr. N. 669/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'Intimazione di pagamento n°299 2025 90086446 15/000, notificata il 22.05.2025, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Trapani e relativa alle cartelle nn. n.299
2022 0004679741 000, 299 2022 0019282458 000, 299 2023 0024453645 000, 299 2024 0002812427
000, nonché all' avviso di accertamento nn. TY9012G00941/2018 e all'intimazione di pagamento n.
TY9IPRN001892022.
Riteneva parte ricorrente, la illegittimità dell'atto impugnato provenendo la notifica da soggetto non inserito nei pubblici elenchi nonché la prescrizione dei crediti stante l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso riguardando lo stesso, questioni inerenti la notifica di atti presupposti.
All'udienza del 26.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
In via preliminare si ordina l'espunzione dal ricorso la frase descritta a pagina 8 ( Non vi è dubbio alcuno che trattasi di una illegittima duplicazione degli stessi tributi e spese accessorie che costituisce, oltre ad un illecito civile (indebito arricchimento), anche un evidente tentativo di estorsione).
Si tratta di conclusione lesiva dell'immagine dell'Ufficio priva tra l'altro di fondamento e comunque fuori luogo.
Il contribuente impugna l'intimazione di pagamento in premessa indicata eccependo la carenza della prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa tributaria che riguardava diversi entri creditori tra cui il
Comune di Castelvetrano.
Orbene si osserva che il ricorso è stato proposto in data successiva al 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del nuovo art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. n. 546/1992.
Tale norma stabilisce testualmente che: "In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti."
Nel caso di specie, il ricorrente ha formulato censure che investono la sfera di competenza dell'Ente
Impositore e la prova della notifica degli atti prodromici l'intimazione di pagamento (cartelle ed avvisi di accertamento, ma ha omesso di evocare in giudizio anche il Comune, limitando la notifica al solo Agente della Riscossione.
E' pur vero che l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate si sono costituite ma ciò non toglie che il ricorso sia a monte inammissibile per l'omessa notifica a tutti gli enti creditori.
A differenza del regime previgente (fondato sulla sentenza Cass. S.U. 16412/2007), la nuova norma introduce un obbligo di litisconsorzio necessario già in fase di introduzione del giudizio. La mancata notifica all'ente impositore impedisce al Giudice di accertare la fondatezza dell'eccezione, non essendo la parte titolare del credito posta in condizione di difendersi e produrre la prova della notifica prodromica.
L'inosservanza di tale precetto normativo determina l'inammissibilità del motivo di ricorso relativo all'atto presupposto.
Sotto altro profilo il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Il rilievo relativo alla mancata notifica degli atti presupposti (cartelle ed avvisi di accertamento) è smentita dalla produzione degli avvisi di ricevimento e dal fatto che il contribuente li aveva già regolarmente impugnati in precedenti gradi di giudizio. Risultano depositati, altresì, plurimi atti interruttivi.
Essendo gli atti presupposti divenuti definitivi o confermati da sentenze (CGT Sicilia n. 4086/08/24 e
9792/08/22), non è ammessa l'impugnazione dell'atto successivo per vizi non propri.
La declaratoria di inammissibilità assorbe i rilievi sul merito.
Questa Corte, poi, ritiene sussistenti i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.
c.
Il contribuente ha agito con mala fede o quantomeno colpa grave, asserendo l'omessa notifica di atti che egli stesso aveva precedentemente impugnato, tentando di indurre in errore l'organo giudicante e abusando dello strumento processuale per finalità meramente dilatorie.
Per cui lo stesso va condannato al risarcimento dei danni per responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Detto danno può essere liquidato in via equitativa in euro 500,00 a favore di ogni parte costituita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per i motivi espressi in motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ogni parte resistente costituita che si liquidano in euro 800,00 oltre oneri se dovuti. Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 a favore di ogni parte resistente costituita a titolo di risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Trapani addì 26.01.2026
Il Giudice Monocratico