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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/11/2024, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9790/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall' Avv. NA NANNI e elettivamente domiciliati presso il suo studio a Imola, via Appia, n. 10
* * * Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2024
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno presentato domanda Parte_1 Parte_2 congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 29 luglio 2024. Su richiesta delle parti l'udienza di comparizione del 24 ottobre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Imola il 27 agosto 2000. Dall'unione è nata NA, il 7 luglio 2007. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 22 febbraio pagina 1 di 4 2022 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 31 marzo 2022. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 3 settembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a Imola il 27 agosto 2000, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Imola al N. 104, P. II, Serie A, anno 2000; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1. affida NA a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2. colloca la minore presso la madre;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: a) a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola alla domenica prima di cena, provvedendo a riaccompagnarla dalla madre;
b) un pomeriggio dalle ore 15,00 fino a cena nelle settimane con weekend di competenza paterna e due pomeriggi dalle ore 15,00 fino a cena nelle altre;
c) nelle festività natalizie ad anni alterni il giorno di Natale oppure quello di Santo Stefano e il Capodanno o l'Epifania;
pagina 2 di 4 d) durante le vacanze pasquali la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
e) in occasione delle ulteriori festività ad anni alterni;
f) in estate due settimane, anche non consecutive da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
nei giorni restanti secondo l'ordinaria regola di frequentazione prevista dall'anzidetto calendario;
5. prevede che il signor versi alla signora in via Parte_1 Pt_2 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, l'importo di Euro 375,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica della medesima, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6. pone a carico dei genitori l'obbligo di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie affrontate nell'interesse della figlia secondo quanto previsto dal Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Bologna, con la specificazione che il costo del carburante dell'autovettura utilizzata da NA una volta conseguita la patente debba considerarsi quale spesa straordinaria;
in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 3 di 4 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7. prende atto che i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio della figlia;
8. prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine patrimoniale e extrapatrimoniale e di non avere, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altro; Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024
La Giudice est. dott.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall' Avv. NA NANNI e elettivamente domiciliati presso il suo studio a Imola, via Appia, n. 10
* * * Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2024
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno presentato domanda Parte_1 Parte_2 congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 29 luglio 2024. Su richiesta delle parti l'udienza di comparizione del 24 ottobre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Imola il 27 agosto 2000. Dall'unione è nata NA, il 7 luglio 2007. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 22 febbraio pagina 1 di 4 2022 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 31 marzo 2022. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 3 settembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a Imola il 27 agosto 2000, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Imola al N. 104, P. II, Serie A, anno 2000; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1. affida NA a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2. colloca la minore presso la madre;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: a) a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola alla domenica prima di cena, provvedendo a riaccompagnarla dalla madre;
b) un pomeriggio dalle ore 15,00 fino a cena nelle settimane con weekend di competenza paterna e due pomeriggi dalle ore 15,00 fino a cena nelle altre;
c) nelle festività natalizie ad anni alterni il giorno di Natale oppure quello di Santo Stefano e il Capodanno o l'Epifania;
pagina 2 di 4 d) durante le vacanze pasquali la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
e) in occasione delle ulteriori festività ad anni alterni;
f) in estate due settimane, anche non consecutive da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
nei giorni restanti secondo l'ordinaria regola di frequentazione prevista dall'anzidetto calendario;
5. prevede che il signor versi alla signora in via Parte_1 Pt_2 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, l'importo di Euro 375,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica della medesima, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6. pone a carico dei genitori l'obbligo di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie affrontate nell'interesse della figlia secondo quanto previsto dal Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Bologna, con la specificazione che il costo del carburante dell'autovettura utilizzata da NA una volta conseguita la patente debba considerarsi quale spesa straordinaria;
in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 3 di 4 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7. prende atto che i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio della figlia;
8. prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine patrimoniale e extrapatrimoniale e di non avere, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altro; Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024
La Giudice est. dott.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
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