Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5581 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 23225/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23225/2020 promossa da:
n p.l.r.p.t., con sede in Milano alla Parte_1 via Domenichino n. 5, P.IVA , ed elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Milano, alla via S. Barnaba n. 30, presso l'Avv. Monica Fazio (C.F.
, e l'Avv. Ivano Fazio (C.F. ) C.F._1 C.F._2 che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione, pec: Email_1
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ATTORE
contro in Controparte_1
p.l.r.p.t., con sede in Napoli (NA) alla via Ammiraglio Ferdinando Acton n.
38 (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in alla via Diaz n. P.IVA_2 CP_1
11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (CF. ), CP_1 P.IVA_2 che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. Pec Email_3
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...] citava in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
[...]
[...]
[...]
in al fine di sentirla condannare al
[...] CP_3 pagamento delle somme dovute a titolo di sorta capitale ed interessi di mora maturati a causa del mancato pagamento dei crediti indicati nelle fatture, degli interessi anatocistici e delle somme dovute ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D. Lgs. nb. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta per tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di la quale eccepiva e contestava l'infondatezza e/o inammissibilità CP_1 della domanda così come formulata, chiedendone il rigetto.
Acquisiti i fatti di causa e la documentazione prodotta dalle parti, a scioglimento della riserva del 16.01.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda deve essere rigettata per i seguenti motivi.
E' notorio che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (sez. 3, sent. n. 3373 del 12.02.2010). Orbene, nel caso di specie l'attrice ha depositato in giudizio le fatture emesse dalle creditrici, ed il dettaglio della situazione contabile,
l'elenco dei documenti estratti e l'estratto autentico. Risultano altresì depositati nel presente giudizio i contratti di cessione del credito tra la Hera
Comm S.p.A., la Eni Gas e Luce S.p.A. e la Rina Service S.p.A., quali cedenti, e la stessa in p.l.r.p.t.. Parte_1
In virtù di quanto esposto, risulta assolto soltanto parzialmente l'onere probatorio richiesto, in quanto, come noto, in caso di Enti pubblici non economici, tra i quali rientrano anche gli istituti scolastici ed universitari trova applicazione la disciplina dei contratti della P.A. che impone la forma scritta ad substantiam, del contratto concluso con la Pubblica Amministrazione stessa. In tema di contratto della P.A. infatti, anche se questa opera iure privatorum, il contratto d'opera professionale, cosi come il contratto di appalto, deve necessariamente rivestire la forma scritta, e deve pertanto tradursi nella redazione di un apposito documento scritto recante la sottoscrizione delle parti ed in particolare del titolare dell'Organo attributario
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del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, risultando preclusa la conclusione tramite corrispondenza, poiché la pattuizione deve essere versata in atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. Tale carenza del contratto in forma scritta, peraltro, non
è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. consistono in manifestazioni di volontà che non sono sostituibili con comportamenti concludenti, né, tantomeno, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa resta atto interno all'Ente, suscettibile di revoca da parte dello stesso.
Ed invero, “i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, quale garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 07/01.2019 n. 130; Cass.
Civ. Sez. III, 10/01/2019 n. 453). Peraltro, la necessità della forma scritta è ribadita per costante giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che soltanto tale forma consente di identificare in maniera puntuale l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto (ex multis: Cass. 26.10.2007 n.
22537; Cass. 23.01.2018 n. 1549; Cass. 20.06.2018 n. 17016). Né valgono a provare l'accordo richieste di preventivi ed accettazioni intervenute successivamente in quanto “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per
i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano
l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal
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comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto.” (Cass. civ. sez. I 22/06/2018 n.
16562).
In base a quanto sopra evidenziato, essendo l'Università Controparte_1 convenuta nel presente giudizio, deve trovare applicazione
[...] la disciplina in materia di contratti della P.A. ed in particolare, la previsione della forma scritta ad substantiam. Da tanto deriva che, pur se prodotte in giudizio, le fatture non soddisfano il requisito della forma scritta dell'accordo, e pertanto non risultano idonee ad assolvere l'onere probatorio gravante sull'attore circa l'esistenza dei crediti azionati ex art. 2697 c.c.
Va inoltre evidenziato come non risulti depositato nel presente giudizio il contratto di appalto originario stipulato tra la Hera Comm S.p.A. la Eni Gas e
Luce S.p.A. e la Rina S.p.A.., società cedenti, ed il debitore ceduto.
Del pari non può trovare accoglimento l'ulteriore eccezione formulata da parte attrice allorché afferma che “In via preliminare: inammissibilità della eccezione della mancanza del contratto scritto sollevata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni Parte convenuta, precisando le conclusioni per l'udienza del 16/01/25 ha introdotto un nuovo ed inammissibile thema di indagine, eccependo, per la prima volta in quella sede la mancanza del contratto scritto” poiché a ben guardare tale rilievo veniva effettuato in sede di costituzione in giudizio della convenuta la CP_2 quale sosteneva che “Parte attrice, tuttavia, non indica nella parte espositiva della citazione né QUALI siano i contratti a prestazioni corrispettive cui si riferiscono le molteplici fatture azionate, né QUALI siano le prestazioni che sarebbero state asseritamente rese… trattandosi di diritti eterodeterminati, la cui individuazione, cioè, non può prescindere dall'indicazione dei relativi fatti specifici costitutivi, “potendo essi “ripetersi” un numero indefinito di volte tra i medesimi soggetti ”; è evidente che la mancata indicazione di tali fatti costitutivi osta alla stessa individuazione della domanda”.
Per contro, non può concordarsi con la convenuta, in riferimento quantomeno alla Hera Comm S.p.A., poiché quanto depositato nel fascicolo del presente giudizio, ovvero la richiesta di disattivazione pod datata, presuntivamente,
05.07.2018, non risulta sia stato effettivamente consegnato al destinatario, portando a conoscenza del fornitore stesso la richiesta di disattivazione ivi
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contenuta. Pari considerazioni valgano per il verbale di riconsegna del
18.06.2018 e per l'ordinativo di pagamento nei confronti della Hera Comm S.p.A., il quale, come evidente non può costituire prova dell'avvenuto pagamento.
Restano in ogni caso assorbite le altre questioni.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di valore medi del DM 147/22, in considerazione del valore della domanda, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Francesco Russo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 in p.l.r.p.t., con sede in Milano alla via Domenichino n. 5, P.IVA
[...]
, nei confronti dell P.IVA_1 Controparte_1 in p.l.r.p.t., con sede in Napoli (NA) alla via
[...]
Ammiraglio Ferdinando Acton n. 38 (C.F. , disattesa ogni altra P.IVA_2 contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da Parte_1 in p.l.r.p.t., nei confronti dell
[...] [...] in p.l.r.p.t., per il Controparte_1 pagamento di €. 13.549,38 a titolo di mancato pagamento sorta capitale ed interessi di mora maturati per il tardivo pagamento da parte del convenuto dei crediti portati dalle fatture, e, per l'effetto;
2) Condanna in p.l.r.p.t., al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'
[...] in p.l.r.p.t. che Controparte_1 si liquidano in €. 5.077,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa se dovute.
Napoli, lì 04 giugno 2025
Il giudice
Dott. Francesco Russo
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