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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/07/2024, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 447/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 447/2024
Oggi 12 luglio 2024, davanti alla giudice Dott.ssa Grazia C. Roca, si svolge udienza mediante trattazione scritta.
Si dà atto che nei termini di cui al provvedimento del 28.06.2024 le parti hanno depositato brevi note difensive, da intendersi integralmente richiamate.
La giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
La Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 447/2024 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 ele De e Maria Stella Coccia;
- opponente- nei confronti di:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Claudio Controparte_2 C.F._1 Quartieri;
- opposta -
Conclusioni di parte opponente:
“in via pregiudiziale, 1. accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lodi in favore del Tribunale di Roma per le causali di cui al paragrafo n. 2 del presente atto e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto
- nel merito, e solo subordinatamente all'eccezione che precede, 2. revocare l'opposto decreto ingiuntivo poiché la domanda di condanna della Compagnia a comunicare i dati e/o a trasmettere copia della polizza assicurativa riferita al signor senza alcun oscuramento è infondata in fatto ed in diritto e/o, comunque, Parte_1 non provata;
3. Condannare parte opposta elle spese e competenze e del giudizio.”
Conclusioni di parte opposta:
“1. preso atto dell 'adesione di parte opposta alla eccezione, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi a favore del Tribunale di Roma;
2. nel merito: condannare (P.I. ) con sede legale in Roma, v.le Europa, n. 190 in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore a consegnare alla sig.ra la copia della polizza di assicurazione n. Controparte_2 50008168578 – completa della ind ignati;
Controparte_3 3. con vittoria di s .”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 120/2024, emesso in data Controparte_1 25.01.2024, con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto alla società opponente la consegna, in favore di
[...]
entro 40 giorni dalla notifica, della polizza di assicurazione n. 50008168578 Parte_2 Controparte_4[.
oscuramento dei dati ivi contenuti quanto ai beneficiari.
Parte opponente ha chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi in favore del Tribunale di Roma e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo. In particolare, l'opponente ha rappresentato quanto segue:
- , assumendo di essere di essere unica erede testamentaria di , giusto Controparte_2 Parte_1 pubblicato in data 7.11.2022, ha interpellato la Compagni fine di CP_1 ottenere copia della polizza Posta futuro n. 50008168578, contratta sulla propria vita da CP_3
a beneficio di terzi;
Parte_1
- la società assicurativa ha trasmesso detta copia, oscurando i dati dei beneficiari e negando l'accesso alle generalità di questi ultimi per ragioni di tutela della riservatezza del terzo;
- dichiarando di avere interesse, in qualità di erede del signor , ad Controparte_2 Parte_1
indicato nel contratto, al fine di poter “verificare se possa vantare guito della stipulazione della polizza di assicurazione da parte del sig. ”; Pt_1
- sulla scorta di quanto dedotto da , il Tribunale ha ingiunto alla Compagnia Controparte_2 CP_1
“la consegna, in favore della ricorr notifica di questo decreto, della cosa mobile determ
[...] tente nella copia della polizza di assicurazione n. 50008168578 – sottoscritta in data Controparte_3 18.03.2013 dal deceduto senza alcun oscuramento dei dati ivi contenuti quanto ai beneficiari”; Parte_1 ha quindi dedotto che non sussiste un interesse concreto ad ottenere la copia integrale della Controparte_1 CP_ non ha documentato la sua qualità di erede testamentaria né l'inesistenza di altri eredi del sig. . Inoltre, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è obbligata a Parte_1 Controparte_1 pres atezza dei ti, sicché non può rivelare agli eredi il nominativo del terzo beneficiario della polizza.
Con memoria del 13.06.2024 si è costituita in giudizio dichiarando, in via preliminare, la Controparte_2 propria adesione alla eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma e chiedendo, in via subordinata nel merito, la conferma del decreto opposto.
All'udienza del 28.06.2024, preso atto dell'adesione di parte opposta all'eccezione di incompetenza territoriale, la Giudice ha rinviato all'udienza del 12.07.2024, da svolgersi mediante trattazione scritta.
2. Preso atto dell'adesione di parte convenuta opposta, alla luce della normativa vigente, dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lodi in favore del tribunale di Roma con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Com'è noto, l'art. 38 co. 2 c.p.c. prevede che “fuori dei casi previsti dall'art. 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”.
Tale norma è generalmente interpretata nel senso di escludere qualsiasi discrezionalità sul punto da parte del giudicante anche in caso di adesione di una parte all'eccezione di incompetenza formulata da controparte, con la conseguente formazione di un vero e proprio accordo endo-processuale sulla competenza e la possibilità di un'immediata traslazione della causa davanti al giudice indicato come competente.
Deve pertanto prendersi atto dell'adesione manifestata dall'opposta all'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opponente e provvedersi in conformità.
L'opposizione è quindi fondata, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo, perché emesso da un giudice incompetente per territorio, essendo competente il Tribunale di Roma, dinnanzi al quale potrà essere riassunto il giudizio di opposizione nei termini di legge.
3. Compensa tra le parti le spese di lite alla luce dell'adesione da parte dell'opposta all'indicazione del Tribunale competente, avvenuta già nella comparsa di costituzione.
P.Q.M.
1) Dichiara l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Lodi in favore del Tribunale Ordinario di Roma;
2) Assegna termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
3) Revoca il decreto ingiuntivo n. 120/2024, emesso in data 25.01.2024, dal Tribunale di Lodi;
4) Compensa tra le parti le spese di lite;
Lodi. 12 luglio 2024
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 447/2024
Oggi 12 luglio 2024, davanti alla giudice Dott.ssa Grazia C. Roca, si svolge udienza mediante trattazione scritta.
Si dà atto che nei termini di cui al provvedimento del 28.06.2024 le parti hanno depositato brevi note difensive, da intendersi integralmente richiamate.
La giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
La Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 447/2024 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 ele De e Maria Stella Coccia;
- opponente- nei confronti di:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Claudio Controparte_2 C.F._1 Quartieri;
- opposta -
Conclusioni di parte opponente:
“in via pregiudiziale, 1. accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lodi in favore del Tribunale di Roma per le causali di cui al paragrafo n. 2 del presente atto e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto
- nel merito, e solo subordinatamente all'eccezione che precede, 2. revocare l'opposto decreto ingiuntivo poiché la domanda di condanna della Compagnia a comunicare i dati e/o a trasmettere copia della polizza assicurativa riferita al signor senza alcun oscuramento è infondata in fatto ed in diritto e/o, comunque, Parte_1 non provata;
3. Condannare parte opposta elle spese e competenze e del giudizio.”
Conclusioni di parte opposta:
“1. preso atto dell 'adesione di parte opposta alla eccezione, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi a favore del Tribunale di Roma;
2. nel merito: condannare (P.I. ) con sede legale in Roma, v.le Europa, n. 190 in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore a consegnare alla sig.ra la copia della polizza di assicurazione n. Controparte_2 50008168578 – completa della ind ignati;
Controparte_3 3. con vittoria di s .”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 120/2024, emesso in data Controparte_1 25.01.2024, con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto alla società opponente la consegna, in favore di
[...]
entro 40 giorni dalla notifica, della polizza di assicurazione n. 50008168578 Parte_2 Controparte_4[.
oscuramento dei dati ivi contenuti quanto ai beneficiari.
Parte opponente ha chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi in favore del Tribunale di Roma e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo. In particolare, l'opponente ha rappresentato quanto segue:
- , assumendo di essere di essere unica erede testamentaria di , giusto Controparte_2 Parte_1 pubblicato in data 7.11.2022, ha interpellato la Compagni fine di CP_1 ottenere copia della polizza Posta futuro n. 50008168578, contratta sulla propria vita da CP_3
a beneficio di terzi;
Parte_1
- la società assicurativa ha trasmesso detta copia, oscurando i dati dei beneficiari e negando l'accesso alle generalità di questi ultimi per ragioni di tutela della riservatezza del terzo;
- dichiarando di avere interesse, in qualità di erede del signor , ad Controparte_2 Parte_1
indicato nel contratto, al fine di poter “verificare se possa vantare guito della stipulazione della polizza di assicurazione da parte del sig. ”; Pt_1
- sulla scorta di quanto dedotto da , il Tribunale ha ingiunto alla Compagnia Controparte_2 CP_1
“la consegna, in favore della ricorr notifica di questo decreto, della cosa mobile determ
[...] tente nella copia della polizza di assicurazione n. 50008168578 – sottoscritta in data Controparte_3 18.03.2013 dal deceduto senza alcun oscuramento dei dati ivi contenuti quanto ai beneficiari”; Parte_1 ha quindi dedotto che non sussiste un interesse concreto ad ottenere la copia integrale della Controparte_1 CP_ non ha documentato la sua qualità di erede testamentaria né l'inesistenza di altri eredi del sig. . Inoltre, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è obbligata a Parte_1 Controparte_1 pres atezza dei ti, sicché non può rivelare agli eredi il nominativo del terzo beneficiario della polizza.
Con memoria del 13.06.2024 si è costituita in giudizio dichiarando, in via preliminare, la Controparte_2 propria adesione alla eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma e chiedendo, in via subordinata nel merito, la conferma del decreto opposto.
All'udienza del 28.06.2024, preso atto dell'adesione di parte opposta all'eccezione di incompetenza territoriale, la Giudice ha rinviato all'udienza del 12.07.2024, da svolgersi mediante trattazione scritta.
2. Preso atto dell'adesione di parte convenuta opposta, alla luce della normativa vigente, dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lodi in favore del tribunale di Roma con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Com'è noto, l'art. 38 co. 2 c.p.c. prevede che “fuori dei casi previsti dall'art. 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”.
Tale norma è generalmente interpretata nel senso di escludere qualsiasi discrezionalità sul punto da parte del giudicante anche in caso di adesione di una parte all'eccezione di incompetenza formulata da controparte, con la conseguente formazione di un vero e proprio accordo endo-processuale sulla competenza e la possibilità di un'immediata traslazione della causa davanti al giudice indicato come competente.
Deve pertanto prendersi atto dell'adesione manifestata dall'opposta all'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opponente e provvedersi in conformità.
L'opposizione è quindi fondata, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo, perché emesso da un giudice incompetente per territorio, essendo competente il Tribunale di Roma, dinnanzi al quale potrà essere riassunto il giudizio di opposizione nei termini di legge.
3. Compensa tra le parti le spese di lite alla luce dell'adesione da parte dell'opposta all'indicazione del Tribunale competente, avvenuta già nella comparsa di costituzione.
P.Q.M.
1) Dichiara l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Lodi in favore del Tribunale Ordinario di Roma;
2) Assegna termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
3) Revoca il decreto ingiuntivo n. 120/2024, emesso in data 25.01.2024, dal Tribunale di Lodi;
4) Compensa tra le parti le spese di lite;
Lodi. 12 luglio 2024
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca