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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/06/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 854/2021
Parte_1
Controparte_1
Controparte_2
[...] CP_3
Controparte_4
CP_5 CP_6
CP_7
Controparte_8
CP_9
CP_10
CP_11
CP_12
CP_13 CP_14
CP_15
CP_16 CP_17
CP_18
[...] CP_19
CP_20
CP_21
Controparte_22
CP_23
CP_24
CP_25
CP_10 CP_4
CP_26 CP_22
CP_27
Controparte_28
Controparte_29
CP_30
CP_31
CP_32
CP_33
CP_34
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 854/2021 tra
ATTORE/I
e pagina 1 di 15 Controparte_35
[...]
CP_36
CP_37
CP_38 CP_10
CP_39
CP_40
Controparte_41
CP_17
CP_42
[...] CP_22
CP_43 CP_22
CP_44 CP_45
[...] CP_46
[...] CP_22
Controparte_47
CP_48 CP_49
[...] CP_1
CP_50
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 5 giugno 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. ROSSINI CHIARA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CHIARA Parte_1 D'OSTILIO
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_51
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_4
Per IN UG l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_7
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_8
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_9
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_10
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_11
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_12
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_2
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_15
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_52
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_18
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_53
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_20 pagina 2 di 15 Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_21 Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_22 Per l'avv. MENICHELLI SABRINA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_23
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_24
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_25
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_54
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_3
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_27
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_28
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_29
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_30
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_31
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_32
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_33
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_34
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_35
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_36
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_36
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_37
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_4
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_39
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_40
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_41
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_17
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_42
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_5
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_55
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_56
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_45
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_46
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_47
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_57
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_49
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_50
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:15, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 13:18
Il Giudice on. pagina 3 di 15 dott. Claudio Cicconi
pagina 4 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 854/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI Parte_1 C.F._1
CHIARA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ROSSINI
CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_2
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_51
presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato Controparte_4
in presso il difensore avv.
IN UG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_7
difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_8
presso il difensore avv.
pagina 5 di 15 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso CP_9
il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_10
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_11
difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_12
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Parte_2
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_15
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato Controparte_52
in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_18
difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_53
difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_20
presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_21
difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_22
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENICHELLI SABRINA e dell'avv. , CP_23
elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA 13 60100 60100 ANCONA presso il difensore avv.
MENICHELLI SABRINA
MARIA CAVALIERI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_25
presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato Controparte_54
in presso il difensore avv.
pagina 6 di 15 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Parte_3
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_27
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_28
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_29
presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_30
difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_31
difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_32
difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_33
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_34
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_35
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_36
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_36
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_37
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Parte_4
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_39
difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso CP_40
il difensore avv.
pagina 7 di 15 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_41
presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso CP_17
il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso CP_42
il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Parte_5
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato Controparte_55
in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato Controparte_56
in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_45
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato Controparte_46
in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Controparte_47
domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato Controparte_57
in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_49
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_50
difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
le parti concludono come da memorie conclusionali depositate in atti.
pagina 8 di 15 Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale una Parte_1 pluralità di soggetti per ivi sentire accogliere nel merito le seguenti conclusioni: “Accertati i fatti, dichiarare in sentenza che per effetto di usucapione il Sig. (n.d.r. rectius Sig. Parte_6
) è divenuto proprietario delle unità immobiliari distinte al Catasto Terreni del Parte_1
Comune di Fabriano foglio n. 3 particelle n. 133, 139, 145, 149, 150, 156, 163, 167, 170, 173, 174,
178, 185, 186, 206, 21, 241, 296, 309, 319, 320, 321, 324, 340, 341, 375, 378, 382, 383, 384, 39, 391,
392, 393, 395, 417, 420, 437, 438, 487, 496, 500, 502, 505, 506, 508, 542, 543, 560, 643, 647, 648,
684,685, 687, 79, 80, 91. Munirsi la Sentenza di clausola di provvisoria esecuzione. Ordinare alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ancona la relativa Trascrizione e all'Ufficio Tecnico
Erariale di eseguire la voltura di accatastamento, senza alcuna responsabilità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in caso di opposizione”.
La causa veniva iscritta al R.G. n. 854/2021 e assegnata alla Dott.ssa poi sostituita dal Persona_1
Dott. Cicconi per delega del 26.02.2021.
Con provvedimento del 02.03.2021, la prima udienza veniva differita ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c., al 27.05.2021 e successivamente rinviata al 04.11.2021 per consentire l'integrazione del contraddittorio.
Parte attrice richiedeva ulteriore termine per procedere alla notifica nei confronti di alcuni eredi nel frattempo deceduti e il Giudice rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 17.03.2022.
Con comparsa del 15.03.2022 si costituiva in giudizio uno dei numerosi formali CP_23
proprietari così come identificati da parte attrice, contestando sia in rito che nel merito la domanda avversaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione documentale: - In via preliminare: accertata e verificata la mancata integrità del contraddittorio per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa, la sussistenza nella fattispecie di litisconsorzio necessario ex art. 102, comma 1, c.p.c., nonché
l'illegittimo ed improprio ricorso alla notifica di cui all'art. 150 c.p.c.: ● ordinare all'attore di procedere, entro un termine perentorio che il Giudice vorrà indicare, al rinnovo delle notifiche, illegittimamente esperite nella forma dei pubblici proclami, nei confronti degli eredi dei convenuti Sig.
Sig. Parte_4 CP_37 CP_40 CP_39 Controparte_49 CP_57
; ● ordinare, ex art. 102, comma 2, c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...] tutti i litisconsorti pretermessi;
● ordinare a parte attrice, ex D. LGS.VO n. 28/2010 e s.m.i, il rinnovo del procedimento di mediazione obbligatoria costituente condizione di procedibilità in base all'oggetto
pagina 9 di 15 della domanda;
- Nel merito: accertata la totale carenza dei presupposti fattuali e giuridici dell'usucapione per le motivazioni meglio esposte in narrativa, rigettare siccome infondata, la domanda dell'attore con specifico riferimento alle particelle che vedono il Sig. quale CP_23
comproprietario in qualità di erede della Sig.ra distinte al C.T. del Comune di Persona_2
Fabriano (AN) al Foglio 3, particelle numeri 133, 139, 145, 149, 150, 156, 163, 167, 170, 185, 186,
296, 341, 383, 39, 392, 393, 437, 496, 502, 506, 508, 643, 647, 648, 687 e 91, nonché della particella
n. 417 censita allo stesso C.T. Foglio 3 del Comune di Fabriano, vantando il Sig. i CP_23 presupposti per l'usucapione, con riserva di incardinare a tal fine apposito giudizio;
- IN OGNI CASO, con condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi legali del presente giudizio oltre accessori di legge: contributo spese generali 15%, C.P.A. 4% ed IVA 22%, se ed in quanto dovuta.
Compenso da maggiorarsi - in conformità a quanto previsto dal D.M. 10.03.2014 n. 55 - così come modificato dal D.M. 8.03.2018, n. 37 a decorrere dal 27 aprile 2018 - del 30% in considerazione della particolare tecnica utilizzata per la redazione del presente atto informatico contenente links ipertestuali di collegamento ai documenti enumerati nel corpo dello stesso e ricapitolati, in ordine cronologico, nell'indice in calce, a sua volta contenente links di collegamento ipertestuali che sono stati inseriti anche nel separato indice depositato nel fascicolo telematico”.
A seguito della costituzione del la prima udienza veniva più volte differita sempre per CP_4
l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. così come richiesto da parte dell'attore e ciò sino all'udienza del 19.12.2024 nella quale il G.I. concedeva i termini di cui all'art.183, comma VI°, c.p.c..
Seguiva il deposito delle memorie autorizzate da parte di entrambi i legali delle parti costituite.
All'udienza seguente, il convenuto costituito insisteva in tutte le eccezioni in rito sollevate nei propri scritti difensivi e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni soprattutto a causa della mancata produzione da parte dell'attore delle visure ipotecarie di tutte le particelle oggetto di causa.
Il G.I., a scioglimento della riserva assunta in udienza, riteneva di dover avviare la causa alla fase decisoria in ragione della natura preliminare della sollevata questione, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di memorie conclusionali.
Su istanza di parte attrice veniva dedotta l'asserita avvenuta produzione da parte dell'attore delle necessarie visure ipotecarie ed il G.I. revocava con provvedimento inaudita altera parte la precedente ordinanza convocando le parti all'udienza del 30.04.2025.
A tale udienza la difesa del convenuto costituito contestava gli assunti avversari rappresentando che la nota prodotta, limitata ad una nota avente ad oggetto la denuncia di successione di uno dei convenuti comproprietari deceduti, tal non integrava in alcun modo la documentazione ipotecaria Parte_4
pagina 10 di 15 richiesta dalla giurisprudenza ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione, insistendo affinché la causa venisse nuovamente messa in decisione.
In considerazione dell'eccezione del convenuto costituito, il GI si riservava e successivamente scioglieva la propria riserva fissando nuovamente udienza per la precisazione delle conclusioni e per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La questione sollevata da parte dell'unico convenuto costituito ha carattere pregiudiziale ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Si dovrà, pertanto, valutare se l'assenza di alcuni documenti, in particolare le visure ipotecarie, inerenti gli immobili per i quali si richiede l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, comportano l'improcedibilità della domanda e conseguentemente, in caso di risposta affermativa, valutare se quelli depositati dall'attore nel presente giudizio, siano completi e sufficienti, il tutto stante l'intervenuta preclusione procedurale relativa al deposito degli stessi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 183, comma 6 c.p.c..
Sul punto si osserva che il Tribunale di Tivoli, con sentenza n.1775 del 20.12.2018, ha affermato che:
“… La natura immobiliare del diritto oggetto della domanda di usucapione impone di verificare sia
l'attuale esistenza del diritto di proprietà in capo agli odierni convenuti, sia l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli. Tali accertamenti sono da effettuare d'ufficio in quanto indispensabili innanzi tutto al fine di verificare l'integrità del contraddittorio, non solo rispetto agli effettivi titolari del diritto rivendicato, ma anche in relazione a coloro che vantando diritti reali di godimento o di garanzia sull'immobile, risulterebbero pregiudicati da una pronuncia di accoglimento della domanda di usucapione, ma altresì per verificare l'esatta qualità del diritto rivendicato in relazione a possibili impedimenti alla sua acquisizione per usucapione (si pensi alla natura demaniale del bene oggetto di usucapione).Orbene, i suddetti accertamenti richiedono necessariamente l'esame dei documenti catastali e, soprattutto, dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari, i quali costituiscono l'unico strumento di pubblicità previsto dall'ordinamento in relazione ai diritti reali sui beni immobili. Conseguentemente, la rituale produzione, nei termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. dei certificati storici catastali e, soprattutto, della documentazione dei registri immobiliari concernente le iscrizioni e trascrizioni (ovvero di relazione notarile sostitutiva), è indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di usucapione immobiliare, quali l'effettiva esistenza del diritto dominicale in capo ai convenuti citati e l'esistenza o meno di altri
pagina 11 di 15 eventuali litisconsorti necessari. In tal senso si deve ritenere che la documentazione che deve necessariamente depositarsi al fine di consentire l'integrità del contraddittorio con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari e le verifiche necessarie sulla qualità del bene rivendicato è la medesima documentazione che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567
c.p.c., ossia l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile
o, alternativamente, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti evocate in giudizio siano gli effettivi proprietari dell'immobile e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari. Ciò chiarito, nel caso di specie l'attore non ha provveduto al deposito della documentazione suddetta entro i termini di decadenza previsti dall'art. 183, comma 6
c.p.c., in questo modo non consentendo una piena verifica dell'integrità del contraddittorio e della usucapibilità del diritto rivendicato. Per vero, le visure catastali degli immobili di causa prodotte dall'attrice, pur rilevanti ai fini dell'individuazione degli elementi identificativi dei beni, non sono comunque idonee a provare l'attuale titolarità degli stessi in capo ai convenuti, né a verificare
l'esistenza di altri soggetti titolari di diritti reali minori sull'immobile e, pertanto, l'integrità del contraddittorio. Né potrebbe considerarsi sufficiente la visura ipotecaria depositata da parte attrice, giacché quel documento evidentemente non soddisfa le esigenze probatorie come sopra esposte essendo a tal fine necessari o il certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative al ventennio rilasciato dal ### dei ### immobiliare o il certificato notarile sostitutivo, unici documenti che, ai sensi di legge, offrono una completa e sicura rappresentazione di tutti i pesi gravanti sui beni immobili da dividere.
Di conseguenza, in difetto della suddetta tempestiva e completa produzione documentale, è improcedibile in radice la domanda di usucapione immobiliare proposta nell'odierno giudizio…”.
Posto quanto sopra, il Tribunale non ha ritiene sufficiente il deposito delle visure catastali, le quali hanno un carattere solo esclusivamente indicativo, giacché - in passato - bastava una semplice richiesta all'ufficio preposto per ottenere la rettifica dei soggetti indicati al catasto quali proprietari, ma occorre il deposito della documentazione dei registri immobiliari concernente le iscrizioni e trascrizioni (ovvero di una relazione notarile sostitutiva), essendo la stessa indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di usucapione immobiliare, quali l'effettiva esistenza del diritto dominicale in capo ai convenuti citati e l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari.
Sempre sul punto, appare indicativo il recente protocollo interno n.7 del 31.01.2025 (idem protocolli dei consigli dell'ordine degli avv.ti di Grosseto, Reggio Calabria ecc.) del Tribunale di Ascoli Piceno il quale in relazione ai documenti da produrre all'attenzione del Tribunale a supporto della domanda di pagina 12 di 15 usucapione, ricorda essere “imprescindibile” allegare, sin dall'introduzione del giudizio, il certificato ipocatastale, relativo alle trascrizioni a favore e contro ed alle iscrizioni a favore e contro inerenti il soggetto intestatario del bene immobile stesso, con decorrenza dalla data di acquisto ovvero dall'impianto dei registri immobiliari (anche al fine di integrare correttamente il contraddittorio da estendersi, ad esempio, anche ad eventuali creditori ipotecari), nonché visura “storica” catastale, anche per ricostruire eventuali frazionamenti verificatisi nel corso del tempo, ovvero, in alternativa, potrà essere prodotta una “relazione notarile ultraventennale” che dia conto delle intervenute trascrizioni ed iscrizioni.
Recentemente, come indicato da parte attrice, la Corte da Cassazione, Sezione 2° Civile, con ordinanza del 7 maggio 2025, n. 11979 ha però affermato che nel giudizio conseguente alla domanda di usucapione non è essenziale la produzione del certificato delle iscrizioni e trascrizioni ventennali relative all'immobile, essendo sufficiente la produzione delle certificazioni catastali e la visura ipotecaria, trattandosi non di vendita, o divisione, ma di domanda di usucapione, correttamente avanzata contro i soggetti che in tali documenti figuravano come intestatari e tra essi la parte che contestava quanto richiesto da parte attrice.
Posto quanto sopra, sono da considerarsi pertanto essenziali le certificazioni catastali e soprattutto le visure ipotecarie, attraverso le quali si possono esaminare e verificare le formalità esistenti e, in primis, la titolarità del diritto di proprietà in capo al convenuto.
La certificazione ipotecaria, infatti, contiene l'elenco di tutte le trascrizioni e iscrizioni, a favore e contro, il soggetto/i soggetti intestatario/intestatari dell'immobile (formali proprietari) a decorrere dalla data (ultraventennale) dell'asserito acquisto per usucapione.
L'importanza di tale certificazione consiste nel fatto che l'azione con la quale si rivendica la proprietà di un immobile a qualunque titolo, ivi compreso quello di usucapione, deve essere proposta unicamente nei confronti di chi risulta formalmente proprietario alla data della domanda (cfr. Cassazione Civile,
n°24260 del 04.10.2018), il tutto tenuto conto, come già sopra evidenziato, che il deposito dei certificati catastali non è elemento sufficiente per individuare con certezza tutti i legittimati passivi, ivi compresi i titolari di diritti di garanzia sull'immobile da usucapire, litisconsorti necessari (cfr. ex multis
Tribunale Enna, sentenza n. 574 del 18.12.2024).
Non vi è dubbio, dopo le considerazioni sopra esposte, che grava sull'attore tale onere e che lo stesso deve rispettare i termini istruttori come sopra indicati, senza possibilità per il Giudice d'intervenire d'ufficio (cfr. Tribunale di Catanzaro, ordinanza n.696 del 24.03.2023).
Posto quanto sopra non può considerarsi procedibile una domanda di usucapione senza la produzione delle visure ipotecarie “complete” da parte dell'attore.
pagina 13 di 15 Esaminando, pertanto, la fattispecie per cui è causa, la produzione documentale di parte attrice non integra quanto sopra richiesto.
Esaminando la nota ipotecaria invocata da arte attrice, consistente però in una sola nota ad una denuncia di successione dell'11.04.2001 (R.P. n. 4331, R.G. 6565) non costituisce di certo un elenco di
“tutte le trascrizioni e iscrizioni ipotecarie”, a favore e contro, i soggetti intestatari dei soggetti legittimati passivamente (formali proprietari) poiché si limita ad una nota singola riferibile a un solo evento (successione) e a un solo comproprietario, sicché dalla stessa non è possibile ricostruire la storia giuridica di tutti gli immobili oggetto di domanda (trascrizioni e iscrizioni) e verificare la sussistenza del diritto dominicale in capo a tutti i litisconsorti necessari con la conseguenza che difetta la prova del diritto di proprietà formale per l'intero in capo agli odierni chiamati in causa;
La nota ipotecaria invocata è, pertanto, insufficiente, essendo necessaria la produzione attuale ed integrale delle visure ipotecarie complete da parte dell'attore.
Nell'ipotesi dell'assenza di altre formalità consultabili telematicamente, parte attrice avrebbe dovuto depositare almeno la nota negativa relativa ad ogni particella ovvero produrre l'elenco sintetico ipotecario dal quale evincere l'esistenza di una sola nota, ovvero, provvedere con una relazione notarile sostitutiva (si rammenta che altri professionisti, come geometri, o agenzie private non possono certificare alcunché).
Nella fattispecie per cui è causa, si rileva pertanto la presenza delle sole visure catastali attuali (non storiche) ed una unica nota ipotecaria la quale, come sopra riferito, non ha una consistenza generalizzata.
Posto quanto sopra esposto, l'eccezione preliminare e pregiudiziale d'improcedibilità deve essere accolta, senza necessità di esaminare le altre questioni sollevate da parte convenuta o il merito del giudizio.
Trattandosi di una questione oggetto attualmente di un acceso dibattito giurisprudenziale (per lo più posteriore all'istaurazione del giudizio da parte dell'attore), il quale anche il mese scorso è stata oggetto di valutazione da parte della Corte di Cassazione, sussistono fondate ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti, la maggior parte delle quali non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile la domanda di usucapione proposta da parte attrice;
- spese integralmente compensate tra le parti.
pagina 14 di 15 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 5 giugno 2025.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 15 di 15
Parte_1
Controparte_1
Controparte_2
[...] CP_3
Controparte_4
CP_5 CP_6
CP_7
Controparte_8
CP_9
CP_10
CP_11
CP_12
CP_13 CP_14
CP_15
CP_16 CP_17
CP_18
[...] CP_19
CP_20
CP_21
Controparte_22
CP_23
CP_24
CP_25
CP_10 CP_4
CP_26 CP_22
CP_27
Controparte_28
Controparte_29
CP_30
CP_31
CP_32
CP_33
CP_34
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 854/2021 tra
ATTORE/I
e pagina 1 di 15 Controparte_35
[...]
CP_36
CP_37
CP_38 CP_10
CP_39
CP_40
Controparte_41
CP_17
CP_42
[...] CP_22
CP_43 CP_22
CP_44 CP_45
[...] CP_46
[...] CP_22
Controparte_47
CP_48 CP_49
[...] CP_1
CP_50
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 5 giugno 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. ROSSINI CHIARA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CHIARA Parte_1 D'OSTILIO
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_51
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_4
Per IN UG l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_7
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_8
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_9
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_10
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_11
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_12
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_2
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_15
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_52
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_18
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_53
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_20 pagina 2 di 15 Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_21 Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_22 Per l'avv. MENICHELLI SABRINA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_23
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_24
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_25
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_54
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_3
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_27
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_28
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_29
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_30
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_31
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_32
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_33
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_34
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_35
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_36
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_36
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_37
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_4
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_39
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_40
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_41
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_17
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_42
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_5
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_55
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_56
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_45
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_46
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_47
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_57
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_49
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_50
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:15, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 13:18
Il Giudice on. pagina 3 di 15 dott. Claudio Cicconi
pagina 4 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 854/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI Parte_1 C.F._1
CHIARA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ROSSINI
CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_2
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_51
presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato Controparte_4
in presso il difensore avv.
IN UG (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_7
difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_8
presso il difensore avv.
pagina 5 di 15 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso CP_9
il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_10
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_11
difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_12
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Parte_2
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_15
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato Controparte_52
in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_18
difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_53
difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_20
presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_21
difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_22
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENICHELLI SABRINA e dell'avv. , CP_23
elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA 13 60100 60100 ANCONA presso il difensore avv.
MENICHELLI SABRINA
MARIA CAVALIERI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_25
presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato Controparte_54
in presso il difensore avv.
pagina 6 di 15 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Parte_3
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_27
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_28
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_29
presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_30
difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_31
difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_32
difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_33
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_34
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_35
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_36
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_36
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_37
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Parte_4
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_39
difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso CP_40
il difensore avv.
pagina 7 di 15 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_41
presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso CP_17
il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso CP_42
il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Parte_5
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato Controparte_55
in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato Controparte_56
in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_45
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato Controparte_46
in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Controparte_47
domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato Controparte_57
in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_49
presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il CP_50
difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
le parti concludono come da memorie conclusionali depositate in atti.
pagina 8 di 15 Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale una Parte_1 pluralità di soggetti per ivi sentire accogliere nel merito le seguenti conclusioni: “Accertati i fatti, dichiarare in sentenza che per effetto di usucapione il Sig. (n.d.r. rectius Sig. Parte_6
) è divenuto proprietario delle unità immobiliari distinte al Catasto Terreni del Parte_1
Comune di Fabriano foglio n. 3 particelle n. 133, 139, 145, 149, 150, 156, 163, 167, 170, 173, 174,
178, 185, 186, 206, 21, 241, 296, 309, 319, 320, 321, 324, 340, 341, 375, 378, 382, 383, 384, 39, 391,
392, 393, 395, 417, 420, 437, 438, 487, 496, 500, 502, 505, 506, 508, 542, 543, 560, 643, 647, 648,
684,685, 687, 79, 80, 91. Munirsi la Sentenza di clausola di provvisoria esecuzione. Ordinare alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ancona la relativa Trascrizione e all'Ufficio Tecnico
Erariale di eseguire la voltura di accatastamento, senza alcuna responsabilità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in caso di opposizione”.
La causa veniva iscritta al R.G. n. 854/2021 e assegnata alla Dott.ssa poi sostituita dal Persona_1
Dott. Cicconi per delega del 26.02.2021.
Con provvedimento del 02.03.2021, la prima udienza veniva differita ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c., al 27.05.2021 e successivamente rinviata al 04.11.2021 per consentire l'integrazione del contraddittorio.
Parte attrice richiedeva ulteriore termine per procedere alla notifica nei confronti di alcuni eredi nel frattempo deceduti e il Giudice rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 17.03.2022.
Con comparsa del 15.03.2022 si costituiva in giudizio uno dei numerosi formali CP_23
proprietari così come identificati da parte attrice, contestando sia in rito che nel merito la domanda avversaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione documentale: - In via preliminare: accertata e verificata la mancata integrità del contraddittorio per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa, la sussistenza nella fattispecie di litisconsorzio necessario ex art. 102, comma 1, c.p.c., nonché
l'illegittimo ed improprio ricorso alla notifica di cui all'art. 150 c.p.c.: ● ordinare all'attore di procedere, entro un termine perentorio che il Giudice vorrà indicare, al rinnovo delle notifiche, illegittimamente esperite nella forma dei pubblici proclami, nei confronti degli eredi dei convenuti Sig.
Sig. Parte_4 CP_37 CP_40 CP_39 Controparte_49 CP_57
; ● ordinare, ex art. 102, comma 2, c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...] tutti i litisconsorti pretermessi;
● ordinare a parte attrice, ex D. LGS.VO n. 28/2010 e s.m.i, il rinnovo del procedimento di mediazione obbligatoria costituente condizione di procedibilità in base all'oggetto
pagina 9 di 15 della domanda;
- Nel merito: accertata la totale carenza dei presupposti fattuali e giuridici dell'usucapione per le motivazioni meglio esposte in narrativa, rigettare siccome infondata, la domanda dell'attore con specifico riferimento alle particelle che vedono il Sig. quale CP_23
comproprietario in qualità di erede della Sig.ra distinte al C.T. del Comune di Persona_2
Fabriano (AN) al Foglio 3, particelle numeri 133, 139, 145, 149, 150, 156, 163, 167, 170, 185, 186,
296, 341, 383, 39, 392, 393, 437, 496, 502, 506, 508, 643, 647, 648, 687 e 91, nonché della particella
n. 417 censita allo stesso C.T. Foglio 3 del Comune di Fabriano, vantando il Sig. i CP_23 presupposti per l'usucapione, con riserva di incardinare a tal fine apposito giudizio;
- IN OGNI CASO, con condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi legali del presente giudizio oltre accessori di legge: contributo spese generali 15%, C.P.A. 4% ed IVA 22%, se ed in quanto dovuta.
Compenso da maggiorarsi - in conformità a quanto previsto dal D.M. 10.03.2014 n. 55 - così come modificato dal D.M. 8.03.2018, n. 37 a decorrere dal 27 aprile 2018 - del 30% in considerazione della particolare tecnica utilizzata per la redazione del presente atto informatico contenente links ipertestuali di collegamento ai documenti enumerati nel corpo dello stesso e ricapitolati, in ordine cronologico, nell'indice in calce, a sua volta contenente links di collegamento ipertestuali che sono stati inseriti anche nel separato indice depositato nel fascicolo telematico”.
A seguito della costituzione del la prima udienza veniva più volte differita sempre per CP_4
l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. così come richiesto da parte dell'attore e ciò sino all'udienza del 19.12.2024 nella quale il G.I. concedeva i termini di cui all'art.183, comma VI°, c.p.c..
Seguiva il deposito delle memorie autorizzate da parte di entrambi i legali delle parti costituite.
All'udienza seguente, il convenuto costituito insisteva in tutte le eccezioni in rito sollevate nei propri scritti difensivi e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni soprattutto a causa della mancata produzione da parte dell'attore delle visure ipotecarie di tutte le particelle oggetto di causa.
Il G.I., a scioglimento della riserva assunta in udienza, riteneva di dover avviare la causa alla fase decisoria in ragione della natura preliminare della sollevata questione, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di memorie conclusionali.
Su istanza di parte attrice veniva dedotta l'asserita avvenuta produzione da parte dell'attore delle necessarie visure ipotecarie ed il G.I. revocava con provvedimento inaudita altera parte la precedente ordinanza convocando le parti all'udienza del 30.04.2025.
A tale udienza la difesa del convenuto costituito contestava gli assunti avversari rappresentando che la nota prodotta, limitata ad una nota avente ad oggetto la denuncia di successione di uno dei convenuti comproprietari deceduti, tal non integrava in alcun modo la documentazione ipotecaria Parte_4
pagina 10 di 15 richiesta dalla giurisprudenza ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione, insistendo affinché la causa venisse nuovamente messa in decisione.
In considerazione dell'eccezione del convenuto costituito, il GI si riservava e successivamente scioglieva la propria riserva fissando nuovamente udienza per la precisazione delle conclusioni e per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La questione sollevata da parte dell'unico convenuto costituito ha carattere pregiudiziale ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Si dovrà, pertanto, valutare se l'assenza di alcuni documenti, in particolare le visure ipotecarie, inerenti gli immobili per i quali si richiede l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, comportano l'improcedibilità della domanda e conseguentemente, in caso di risposta affermativa, valutare se quelli depositati dall'attore nel presente giudizio, siano completi e sufficienti, il tutto stante l'intervenuta preclusione procedurale relativa al deposito degli stessi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 183, comma 6 c.p.c..
Sul punto si osserva che il Tribunale di Tivoli, con sentenza n.1775 del 20.12.2018, ha affermato che:
“… La natura immobiliare del diritto oggetto della domanda di usucapione impone di verificare sia
l'attuale esistenza del diritto di proprietà in capo agli odierni convenuti, sia l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli. Tali accertamenti sono da effettuare d'ufficio in quanto indispensabili innanzi tutto al fine di verificare l'integrità del contraddittorio, non solo rispetto agli effettivi titolari del diritto rivendicato, ma anche in relazione a coloro che vantando diritti reali di godimento o di garanzia sull'immobile, risulterebbero pregiudicati da una pronuncia di accoglimento della domanda di usucapione, ma altresì per verificare l'esatta qualità del diritto rivendicato in relazione a possibili impedimenti alla sua acquisizione per usucapione (si pensi alla natura demaniale del bene oggetto di usucapione).Orbene, i suddetti accertamenti richiedono necessariamente l'esame dei documenti catastali e, soprattutto, dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari, i quali costituiscono l'unico strumento di pubblicità previsto dall'ordinamento in relazione ai diritti reali sui beni immobili. Conseguentemente, la rituale produzione, nei termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. dei certificati storici catastali e, soprattutto, della documentazione dei registri immobiliari concernente le iscrizioni e trascrizioni (ovvero di relazione notarile sostitutiva), è indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di usucapione immobiliare, quali l'effettiva esistenza del diritto dominicale in capo ai convenuti citati e l'esistenza o meno di altri
pagina 11 di 15 eventuali litisconsorti necessari. In tal senso si deve ritenere che la documentazione che deve necessariamente depositarsi al fine di consentire l'integrità del contraddittorio con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari e le verifiche necessarie sulla qualità del bene rivendicato è la medesima documentazione che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567
c.p.c., ossia l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile
o, alternativamente, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti evocate in giudizio siano gli effettivi proprietari dell'immobile e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari. Ciò chiarito, nel caso di specie l'attore non ha provveduto al deposito della documentazione suddetta entro i termini di decadenza previsti dall'art. 183, comma 6
c.p.c., in questo modo non consentendo una piena verifica dell'integrità del contraddittorio e della usucapibilità del diritto rivendicato. Per vero, le visure catastali degli immobili di causa prodotte dall'attrice, pur rilevanti ai fini dell'individuazione degli elementi identificativi dei beni, non sono comunque idonee a provare l'attuale titolarità degli stessi in capo ai convenuti, né a verificare
l'esistenza di altri soggetti titolari di diritti reali minori sull'immobile e, pertanto, l'integrità del contraddittorio. Né potrebbe considerarsi sufficiente la visura ipotecaria depositata da parte attrice, giacché quel documento evidentemente non soddisfa le esigenze probatorie come sopra esposte essendo a tal fine necessari o il certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative al ventennio rilasciato dal ### dei ### immobiliare o il certificato notarile sostitutivo, unici documenti che, ai sensi di legge, offrono una completa e sicura rappresentazione di tutti i pesi gravanti sui beni immobili da dividere.
Di conseguenza, in difetto della suddetta tempestiva e completa produzione documentale, è improcedibile in radice la domanda di usucapione immobiliare proposta nell'odierno giudizio…”.
Posto quanto sopra, il Tribunale non ha ritiene sufficiente il deposito delle visure catastali, le quali hanno un carattere solo esclusivamente indicativo, giacché - in passato - bastava una semplice richiesta all'ufficio preposto per ottenere la rettifica dei soggetti indicati al catasto quali proprietari, ma occorre il deposito della documentazione dei registri immobiliari concernente le iscrizioni e trascrizioni (ovvero di una relazione notarile sostitutiva), essendo la stessa indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di usucapione immobiliare, quali l'effettiva esistenza del diritto dominicale in capo ai convenuti citati e l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari.
Sempre sul punto, appare indicativo il recente protocollo interno n.7 del 31.01.2025 (idem protocolli dei consigli dell'ordine degli avv.ti di Grosseto, Reggio Calabria ecc.) del Tribunale di Ascoli Piceno il quale in relazione ai documenti da produrre all'attenzione del Tribunale a supporto della domanda di pagina 12 di 15 usucapione, ricorda essere “imprescindibile” allegare, sin dall'introduzione del giudizio, il certificato ipocatastale, relativo alle trascrizioni a favore e contro ed alle iscrizioni a favore e contro inerenti il soggetto intestatario del bene immobile stesso, con decorrenza dalla data di acquisto ovvero dall'impianto dei registri immobiliari (anche al fine di integrare correttamente il contraddittorio da estendersi, ad esempio, anche ad eventuali creditori ipotecari), nonché visura “storica” catastale, anche per ricostruire eventuali frazionamenti verificatisi nel corso del tempo, ovvero, in alternativa, potrà essere prodotta una “relazione notarile ultraventennale” che dia conto delle intervenute trascrizioni ed iscrizioni.
Recentemente, come indicato da parte attrice, la Corte da Cassazione, Sezione 2° Civile, con ordinanza del 7 maggio 2025, n. 11979 ha però affermato che nel giudizio conseguente alla domanda di usucapione non è essenziale la produzione del certificato delle iscrizioni e trascrizioni ventennali relative all'immobile, essendo sufficiente la produzione delle certificazioni catastali e la visura ipotecaria, trattandosi non di vendita, o divisione, ma di domanda di usucapione, correttamente avanzata contro i soggetti che in tali documenti figuravano come intestatari e tra essi la parte che contestava quanto richiesto da parte attrice.
Posto quanto sopra, sono da considerarsi pertanto essenziali le certificazioni catastali e soprattutto le visure ipotecarie, attraverso le quali si possono esaminare e verificare le formalità esistenti e, in primis, la titolarità del diritto di proprietà in capo al convenuto.
La certificazione ipotecaria, infatti, contiene l'elenco di tutte le trascrizioni e iscrizioni, a favore e contro, il soggetto/i soggetti intestatario/intestatari dell'immobile (formali proprietari) a decorrere dalla data (ultraventennale) dell'asserito acquisto per usucapione.
L'importanza di tale certificazione consiste nel fatto che l'azione con la quale si rivendica la proprietà di un immobile a qualunque titolo, ivi compreso quello di usucapione, deve essere proposta unicamente nei confronti di chi risulta formalmente proprietario alla data della domanda (cfr. Cassazione Civile,
n°24260 del 04.10.2018), il tutto tenuto conto, come già sopra evidenziato, che il deposito dei certificati catastali non è elemento sufficiente per individuare con certezza tutti i legittimati passivi, ivi compresi i titolari di diritti di garanzia sull'immobile da usucapire, litisconsorti necessari (cfr. ex multis
Tribunale Enna, sentenza n. 574 del 18.12.2024).
Non vi è dubbio, dopo le considerazioni sopra esposte, che grava sull'attore tale onere e che lo stesso deve rispettare i termini istruttori come sopra indicati, senza possibilità per il Giudice d'intervenire d'ufficio (cfr. Tribunale di Catanzaro, ordinanza n.696 del 24.03.2023).
Posto quanto sopra non può considerarsi procedibile una domanda di usucapione senza la produzione delle visure ipotecarie “complete” da parte dell'attore.
pagina 13 di 15 Esaminando, pertanto, la fattispecie per cui è causa, la produzione documentale di parte attrice non integra quanto sopra richiesto.
Esaminando la nota ipotecaria invocata da arte attrice, consistente però in una sola nota ad una denuncia di successione dell'11.04.2001 (R.P. n. 4331, R.G. 6565) non costituisce di certo un elenco di
“tutte le trascrizioni e iscrizioni ipotecarie”, a favore e contro, i soggetti intestatari dei soggetti legittimati passivamente (formali proprietari) poiché si limita ad una nota singola riferibile a un solo evento (successione) e a un solo comproprietario, sicché dalla stessa non è possibile ricostruire la storia giuridica di tutti gli immobili oggetto di domanda (trascrizioni e iscrizioni) e verificare la sussistenza del diritto dominicale in capo a tutti i litisconsorti necessari con la conseguenza che difetta la prova del diritto di proprietà formale per l'intero in capo agli odierni chiamati in causa;
La nota ipotecaria invocata è, pertanto, insufficiente, essendo necessaria la produzione attuale ed integrale delle visure ipotecarie complete da parte dell'attore.
Nell'ipotesi dell'assenza di altre formalità consultabili telematicamente, parte attrice avrebbe dovuto depositare almeno la nota negativa relativa ad ogni particella ovvero produrre l'elenco sintetico ipotecario dal quale evincere l'esistenza di una sola nota, ovvero, provvedere con una relazione notarile sostitutiva (si rammenta che altri professionisti, come geometri, o agenzie private non possono certificare alcunché).
Nella fattispecie per cui è causa, si rileva pertanto la presenza delle sole visure catastali attuali (non storiche) ed una unica nota ipotecaria la quale, come sopra riferito, non ha una consistenza generalizzata.
Posto quanto sopra esposto, l'eccezione preliminare e pregiudiziale d'improcedibilità deve essere accolta, senza necessità di esaminare le altre questioni sollevate da parte convenuta o il merito del giudizio.
Trattandosi di una questione oggetto attualmente di un acceso dibattito giurisprudenziale (per lo più posteriore all'istaurazione del giudizio da parte dell'attore), il quale anche il mese scorso è stata oggetto di valutazione da parte della Corte di Cassazione, sussistono fondate ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti, la maggior parte delle quali non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile la domanda di usucapione proposta da parte attrice;
- spese integralmente compensate tra le parti.
pagina 14 di 15 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 5 giugno 2025.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
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