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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 3259/2024 R. G.
FRA
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Oggi 9.4.2025, alle ore 16,00, innanzi alla Dott.ssa Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, nessuno
Per parte opposta l'Avv. Ferrara CP
Per parte opposta , l'Avv. Nadile Controparte_1
Per parte opposta , Controparte_2
nessuno
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 16,15
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3259/2024 R.G. promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Panucci, presso il cui studio in - Viale Campari, 58/F - elettivamente domicilia, CP_2 giusta procura allegata al ricorso con rito semplificato ex art. 281 decies e segg. c.p.c. e con contestuale istanza urgente di sospensione del titolo ai sensi dell'art. 615, I co., ult. parte,
c.p.c.;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore, C.F. e P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Irene Nadile, elettivamente domiciliato in - P.zza CP_2 del Municipio, 2 - presso l'Avvocatura Civica, in virtù di deliberazione di Giunta Comunale
n. 660 del 28.11.2024 di autorizzazione a stare in giudizio, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OS
C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Mirko Ferrara, presso il cui studio, sito in Messina - Via
San Giovanni Bosco, 13 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OS
, C.F. , in Controparte_2 P.IVA_3 persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Milano, con domicilio negli uffici di quest'ultima, in Milano, Via Freguglia n. 1;
OS
CONCLUSIONI
Per tutti come precisate all'udienza del 14.2.2025 PER PARTE OPPONENTE chiede dichiararsi estinta la procedura a spese compensate per intervenuta rinuncia alle domande ed all'azione, precisando che la rinuncia è stata notifica verso e CP CP
, prima della loro costituzione in giudizio, così a spese compensate sussistendo
[...] giustificati motivi;
PER PARTE OS Controparte_1 chiede pronunciarsi l'estinzione del giudizio, insistendo per la condanna della parte opponente alla refusione delle spese processuali per l'attività difensiva svolta in giudizio
PER PARTE OS CP chiede pronunciarsi l'estinzione del giudizio, insistendo per la condanna della parte opponente alla refusione delle spese processuali, limitatamente alla fase di studio
PARTE OS Controparte_2
Dichiara di accettare detta rinuncia a spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex art. 615, I co. c.p.c., adduceva che il Parte_1
2.8.2024 gli era stato notificato, via pec, l'avviso denominato 'avvio procedura di esecuzione coattiva n. 16445 del 01.08.24' da parte di per conto del CP [...]
, per un importo complessivo di € 11.153,37, stante l'omesso pagamento di CP trentasei contravvenzioni/sanzioni ivi indicate.
Ritenuta infondata la pretesa creditoria, l'opponente impugnava il provvedimento adducendo:
- la nullità, annullabilità, illegittimità ed invalidità dell'avviso notificato, attesa la mancata necessaria ed indispensabile indicazione dell'Autorità Giudiziaria cui poter presentare opposizione, nonchè dei relativi termini, in violazione dell'art. 3, IV co, L. 241/1990;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni, relative a contravvenzioni risalenti al lontano anno 2015, iscritte a ruolo il 30.1.2019, dal momento che, tra la notifica dell'ultimo verbale/atto interruttivo e quella dell'avviso opposto, avvenuta il 2.8.2024 erano decorsi oltre cinque anni.
Ciò premesso, l'opponente concludeva affinchè, in via d'urgenza, fosse disposta l'immediata sospensione, anche inaudita altera parte, del/dei titolo/i esecutivo/i e dell'esecuzione; in via preliminare, affinchè fosse accertata e dichiarate la nullità, annullabilità, illegittimità ed invalidità dell'avviso notificato per violazione dell'art. 3, IV co., L. 241/1990 e, nel merito, affinchè fosse dichiarata ed accertata l'intervenuta prescrizione dei diritti avversari, annullando ogni avversa domanda e pretesa.
Si costituiva il dando atto che la fattispecie in esame riguardava ben 38 Controparte_1 violazioni al Codice della Strada - e non 36, come sostenuto dall'opponente -, accertate dal
Comando di Polizia Locale del mediante verbali contestati e ritualmente Controparte_1 notificati a mezzo di servizio postale, come dimostrato dagli avvisi di ricevimento che venivano depositati in atti, cui erano seguiti gli avvisi bonari di prossima emissione di ingiunzione di pagamento, rimasti inevasi dal debitore, con conseguente iscrizione a ruolo da parte di quale concessionario dei servizi di riscossione. CP
Il precisava che dall'ingiunzione di pagamento n. 6160, del 12.2.2019, Controparte_1 risultava la data di iscrizione a ruolo del 30.1.2019, il dettaglio degli elementi di individuazione dei singoli verbali di contestazione, le voci del credito vantato per ogni verbale, le informazioni sulle modalità di pagamento, oltre alle modalità di impugnazione.
Successivamente, all'opponente era stato notificato anche l'Avvio di iscrizione di fermo di beni mobili registrati n. 1102, del 20.2.2020.
Perdurando l'inadempimento, indi, il concessionario aveva provveduto a notificare la comunicazione di avvio di procedure esecutive n.16445/2024.
Ciò premesso, a fronte della proposta opposizione, il eccepiva: Controparte_1
- in via preliminare, rilevato che l'opponente assumeva di non aver mai ricevuto la notifica di alcuna sanzione, ossia dei verbali di contestazione di violazione al Codice della Strada, la natura c.d. recuperatoria dell'azione avversaria, con conseguente inammissibilità dell'opposizione per erroneità del rito prescelto e per tardività, non risultando applicabile l'art. 615 c.p.c., in forza dei principi sanciti dalla prevalente giurisprudenza, bensì la procedura di cui all'art. 7, D. Lgs. n. 150/2011, da introdursi entro trenta giorni dalla notificazione della cartella;
- sempre, in via preliminare, l'incompetenza del Giudice adito, posto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli artt. 205, III co., del D. Lgs n. 285/1992 e 22 bis della L. n. 689/1981, attribuisce al Giudice di Pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada;
- nel merito, l'infondatezza della ritenuta nullità dei provvedimenti per omessa ed/od irregolare notificazione delle sanzioni ivi richiamate, atteso che tutte le contravvenzioni al
Codice della Strada erano state ritualmente notificate a mezzo del servizio postale nel rispetto ed in ottemperanza a quanto disposto dalla L. n. 890/1982 per compiuta giacenza, salvo i verbali n. T/207840 e n. T/207836, notificati a mani della figlia dell'opponente;
- sempre, nel merito, quanto all'eccepita prescrizione quinquennale del credito, dalla documentazione agli atti del giudizio si evinceva che i 38 verbali erano stati regolarmente notificati tra il 2015 e il 2016, notificati per compiuta giacenza, salvo i verbali n. T/207840
e n. T/207836, notificati a mani della figlia ed iscritti al ruolo del concessionario il
30.1.2019; di seguito, la prescrizione era stata interrotta mediante la notifica. in data
9.3.2020 dell'Avvio di iscrizione di fermo di beni mobili registrati n. 1102 del 20.2.2020.
Rilevato, altresì, che l'Ente impositore è responsabile solo ed esclusivamente della correttezza e della regolarità della pretesa creditoria, mentre dall'iscrizione a ruolo in poi, tutte le successive fasi procedimentali sono di esclusiva competenza dell'agente riscossore dei tributi, nel caso di specie il ritenuto di aver dimostrato CP Controparte_1 la correttezza e la legittimità dell'azione di competenza, osservata, altresì, l'insussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta sospensiva, concludeva affinchè, in via preliminare, fosse dichiarata inammissibile ed/od improcedibile l'opposizione instaurata;
nel merito, affinchè fosse dichiarato non prescritto il diritto a riscuotere il credito, con conferma della legittimità dell'azione sanzionatoria comunale e della comunicazione di avvio delle procedure di esecuzione n.16445/2024 emessa da e degli atti CP presupposti;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, affinchè fosse accertato e dichiarato che il convenuto CP doveva essere tenuto indenne dal concessionario per ogni conseguenza
[...] CP negativa.
Si costituiva chiedendo la conferma dell'avvio procedura esecuzione coattiva CP
n.16445 del 1.8.2024, emessa da per conto del per CP Controparte_1
l'importo di € 11.153,37, dando atto che, in esecuzione del contratto in essere e sulla base del carico trasmesso dall'Ente, data di iscrizione a ruolo 3.1.2019, aveva provveduto alla riscossione coattiva delle sanzioni portate da ben n. 38 verbali di contestazione elevati nei confronti dell'opponente notificandogli, il 2.3.2019, l'ingiunzione di pagamento n. 6160 del 12.2.2019, indi, l'avvio di iscrizione di fermo di beni mobili registrati n. 1102 del
20.2.2020, e l'avvio di procedure di esecuzione coattiva n. 16445 del 1.8.2024.
Ciò premesso, eccepiva: CP
- il difetto di competenza del Tribunale adito, atteso che l'opponente aveva contestato l'asserita mancata notifica dei verbali di accertamento elevati dalla Polizia Locale di , CP_2 invocando la cd tutela recuperatoria, ovvero la tutela accordata alla parte destinataria di un accertamento di violazione di norme del codice della strada, qualora deduca di non aver ricevuto la notifica del relativo verbale e, conseguentemente, di non essere stata in condizioni di contestare il merito delle sanzioni, questioni da porsi nelle forme e nei termini dell'impugnazione di cui all'art. 7, III co., del D. Lgs 150/2011, avanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione;
- la tardività dell'opposizione proposta, atteso che, ritenuta la natura 'recuperatoria' dell'opposizione avversaria, nella fattispecie, l'intimazione di pagamento era stata notificata il 14.4.2022 ed il ricorso era stato depositato il 17.5.2022, quindi decorso il termine di 30 giorni, con conseguente inammissibilità dell'azione promossa;
- la legittimità dell'attività compiuta dalla concessionaria, per quanto di competenza, posto che la società non aveva partecipato all'iter formativo di ogni singolo titolo di credito, ovvero i verbali di accertamento infrazione al Codice della Strada;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito, richiamando tutti gli atti interruttivi notificati.
Ritenuti insussistenti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per la concessione della tutela cautelare, la concessionaria concludeva affinchè, in via pregiudiziale, fosse accertata e dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale adito;
in via preliminare, affinchè fosse rigettata l'istanza di sospensiva, per mancanza dei presupposti di legge;
nel merito, affinchè fosse dichiarata legittima l'attività della
, confermando l'atto impugnato e la pretesa sottostante, ed in via CP_4 subordinata, nel caso di accoglimento dell'eccezione relativa alla mancata notifica dei verbali di contestazione prodromi, affinchè fossero compensate le spese di lite.
Si costituiva anche l' eccependo in via preliminare Controparte_2 il proprio difetto di legittimazione passiva, ai sensi degli artt. 206, II co., e 208 del Codice della Strada, posto che la presente esecuzione aveva ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni accertate da funzionari del i cui proventi erano Controparte_1 destinati al e non alla . CP CP
Nel corso del giudizio, all'udienza del 7.1.2025, parte opponente dichiarava di aver depositato atto di rinuncia alle domande ed all'azione, come da procura speciale, notificato alle controparti, precisando che detta notifica era avvenuta verso e CP CP
, prima della costituzione in giudizio, dichiarando parte opposta
[...] Controparte_3 di accettare detta rinuncia a spese compensate.
L'udienza veniva rinviata, attesa l'impossibilità del legale del di Controparte_1 collegarsi telematicamente.
All'udienza del 14.2.2025, parte opponente concludeva chiedendo la declaratoria di estinzione della procedura a spese compensate per intervenuta rinuncia alle domande ed all'azione, il concludeva chiedendo la pronuncia di estinzione del Controparte_1 giudizio, insistendo per la condanna della parte opponente alla refusione delle spese processuali per l'attività difensiva svolta in giudizio ed oncludeva chiedendo CP la pronuncia di estinzione del giudizio, insistendo per la condanna della parte opponente alla refusione delle spese processuali, limitatamente alla fase di studio e parte opposta confermava di accettare detta rinuncia a spese compensate. Controparte_3
Attesa la necessità di regolare le spese processuali, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione orale.
All'udienza odierna le parti presenti hanno confermato le conclusioni già rassegnate, rinunciando parte opposta alla liquidazione di spese. CP
Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice che, stante la declaratoria di rinunciare agli atti ed all'azione espressa dall'opponente, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, restando da regolare la questione delle spese processuali, sulla scorta della cd. soccombenza virtuale, da valutarsi in relazione a giudizio prognostico.
Sotto tale profilo deve rilevarsi che l'opponente ha eccepito la nullità, annullabilità, illegittimità ed invalidità dell'avviso notificato, attesa l'omessa indicazione dell'Autorità
Giudiziaria cui poter presentare opposizione, nonchè dei relativi termini, in violazione dell'art. 3, IV co, L. 241/1990.
Detta contestazione, tuttavia non sarebbe stata meritevole di accoglimento, posto il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, anche recentemente ribadito dal
Giudice di legittimità, in forza del quale: 'A prescindere, infatti, dalla questione della applicabilità o meno dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 anche alle cartelle esattoriali non emesse in materia tributaria, deve rilevarsi che l'omessa indicazione in tali fattispecie di cartelle, dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine, determina non già la nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine ex art. 22 legge
24.11.1981 n. 689 in ragione della scusabilità dell'errore in cui l'interessato sia eventualmente incorso, avendo, tuttavia, l'opponente l'onere di dimostrare (e il giudice il dovere di rilevare) la decisività dell'errore stesso, la cui scusabilità non rende l'atto incompleto impugnabile in ogni tempo (Cass. n. 1372 del 2013; Cass. n. 19189 del 2006 e, in materia tributaria, con esplicito riferimento all'art. 7 della legge n. 212 del 2000 cfr.
Cass. n. 19675 del 2011)' (Cass. Ord. 5.6.2020, n. 10787).
Con il secondo motivo di contestazione, l'opponente, dopo aver sostenuto che non gli fossero state notificate le contravvenzioni stradali sottese all'atto impugnato ed aver richiamato l'onere delle controparti di provare l'avvenuta notifica di tutte le trentotto contravvenzioni, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative.
Anche detta eccezione non avrebbe trovato accoglimento, posto il principio di diritto in forza del quale: 'L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento' (Cass. SS. UU. n. 22080 del
22.9.2017).
Inoltre, le controparti e hanno fornito prova documentale Controparte_1 CP di aver legittimamente posto in essere l'iter procedimentale di rispettiva competenza.
Ed invero, il ha provato la notifica delle trentotto contravvenzioni e la Controparte_1 concessionaria della riscossione ha provato di aver notificato all'opponente CP
l'ingiunzione di pagamento n. 6160 del 12.2.2019, con notifica perfezionatasi il 2.3.2019,
l'avvio di iscrizione di fermo n. 1102 del 20.2.2020, atti tutti idonei alla messa in mora del debitore ed all'interruzione della prescrizione quinquennale.
Alla luce delle motivazioni che precedono, ritenuta che alcuna delle contestazioni della parte opponente ha trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza virtuale con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al
D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, liquidate in favore della parte opposta con esclusione delle Controparte_1 parti opposte ed che hanno Controparte_2 CP accettato la rinuncia dell'opponente a spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla sola parte opposta Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano, in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 9.4.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 3259/2024 R. G.
FRA
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Oggi 9.4.2025, alle ore 16,00, innanzi alla Dott.ssa Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, nessuno
Per parte opposta l'Avv. Ferrara CP
Per parte opposta , l'Avv. Nadile Controparte_1
Per parte opposta , Controparte_2
nessuno
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 16,15
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3259/2024 R.G. promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Panucci, presso il cui studio in - Viale Campari, 58/F - elettivamente domicilia, CP_2 giusta procura allegata al ricorso con rito semplificato ex art. 281 decies e segg. c.p.c. e con contestuale istanza urgente di sospensione del titolo ai sensi dell'art. 615, I co., ult. parte,
c.p.c.;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore, C.F. e P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Irene Nadile, elettivamente domiciliato in - P.zza CP_2 del Municipio, 2 - presso l'Avvocatura Civica, in virtù di deliberazione di Giunta Comunale
n. 660 del 28.11.2024 di autorizzazione a stare in giudizio, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OS
C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Mirko Ferrara, presso il cui studio, sito in Messina - Via
San Giovanni Bosco, 13 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OS
, C.F. , in Controparte_2 P.IVA_3 persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Milano, con domicilio negli uffici di quest'ultima, in Milano, Via Freguglia n. 1;
OS
CONCLUSIONI
Per tutti come precisate all'udienza del 14.2.2025 PER PARTE OPPONENTE chiede dichiararsi estinta la procedura a spese compensate per intervenuta rinuncia alle domande ed all'azione, precisando che la rinuncia è stata notifica verso e CP CP
, prima della loro costituzione in giudizio, così a spese compensate sussistendo
[...] giustificati motivi;
PER PARTE OS Controparte_1 chiede pronunciarsi l'estinzione del giudizio, insistendo per la condanna della parte opponente alla refusione delle spese processuali per l'attività difensiva svolta in giudizio
PER PARTE OS CP chiede pronunciarsi l'estinzione del giudizio, insistendo per la condanna della parte opponente alla refusione delle spese processuali, limitatamente alla fase di studio
PARTE OS Controparte_2
Dichiara di accettare detta rinuncia a spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex art. 615, I co. c.p.c., adduceva che il Parte_1
2.8.2024 gli era stato notificato, via pec, l'avviso denominato 'avvio procedura di esecuzione coattiva n. 16445 del 01.08.24' da parte di per conto del CP [...]
, per un importo complessivo di € 11.153,37, stante l'omesso pagamento di CP trentasei contravvenzioni/sanzioni ivi indicate.
Ritenuta infondata la pretesa creditoria, l'opponente impugnava il provvedimento adducendo:
- la nullità, annullabilità, illegittimità ed invalidità dell'avviso notificato, attesa la mancata necessaria ed indispensabile indicazione dell'Autorità Giudiziaria cui poter presentare opposizione, nonchè dei relativi termini, in violazione dell'art. 3, IV co, L. 241/1990;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni, relative a contravvenzioni risalenti al lontano anno 2015, iscritte a ruolo il 30.1.2019, dal momento che, tra la notifica dell'ultimo verbale/atto interruttivo e quella dell'avviso opposto, avvenuta il 2.8.2024 erano decorsi oltre cinque anni.
Ciò premesso, l'opponente concludeva affinchè, in via d'urgenza, fosse disposta l'immediata sospensione, anche inaudita altera parte, del/dei titolo/i esecutivo/i e dell'esecuzione; in via preliminare, affinchè fosse accertata e dichiarate la nullità, annullabilità, illegittimità ed invalidità dell'avviso notificato per violazione dell'art. 3, IV co., L. 241/1990 e, nel merito, affinchè fosse dichiarata ed accertata l'intervenuta prescrizione dei diritti avversari, annullando ogni avversa domanda e pretesa.
Si costituiva il dando atto che la fattispecie in esame riguardava ben 38 Controparte_1 violazioni al Codice della Strada - e non 36, come sostenuto dall'opponente -, accertate dal
Comando di Polizia Locale del mediante verbali contestati e ritualmente Controparte_1 notificati a mezzo di servizio postale, come dimostrato dagli avvisi di ricevimento che venivano depositati in atti, cui erano seguiti gli avvisi bonari di prossima emissione di ingiunzione di pagamento, rimasti inevasi dal debitore, con conseguente iscrizione a ruolo da parte di quale concessionario dei servizi di riscossione. CP
Il precisava che dall'ingiunzione di pagamento n. 6160, del 12.2.2019, Controparte_1 risultava la data di iscrizione a ruolo del 30.1.2019, il dettaglio degli elementi di individuazione dei singoli verbali di contestazione, le voci del credito vantato per ogni verbale, le informazioni sulle modalità di pagamento, oltre alle modalità di impugnazione.
Successivamente, all'opponente era stato notificato anche l'Avvio di iscrizione di fermo di beni mobili registrati n. 1102, del 20.2.2020.
Perdurando l'inadempimento, indi, il concessionario aveva provveduto a notificare la comunicazione di avvio di procedure esecutive n.16445/2024.
Ciò premesso, a fronte della proposta opposizione, il eccepiva: Controparte_1
- in via preliminare, rilevato che l'opponente assumeva di non aver mai ricevuto la notifica di alcuna sanzione, ossia dei verbali di contestazione di violazione al Codice della Strada, la natura c.d. recuperatoria dell'azione avversaria, con conseguente inammissibilità dell'opposizione per erroneità del rito prescelto e per tardività, non risultando applicabile l'art. 615 c.p.c., in forza dei principi sanciti dalla prevalente giurisprudenza, bensì la procedura di cui all'art. 7, D. Lgs. n. 150/2011, da introdursi entro trenta giorni dalla notificazione della cartella;
- sempre, in via preliminare, l'incompetenza del Giudice adito, posto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli artt. 205, III co., del D. Lgs n. 285/1992 e 22 bis della L. n. 689/1981, attribuisce al Giudice di Pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada;
- nel merito, l'infondatezza della ritenuta nullità dei provvedimenti per omessa ed/od irregolare notificazione delle sanzioni ivi richiamate, atteso che tutte le contravvenzioni al
Codice della Strada erano state ritualmente notificate a mezzo del servizio postale nel rispetto ed in ottemperanza a quanto disposto dalla L. n. 890/1982 per compiuta giacenza, salvo i verbali n. T/207840 e n. T/207836, notificati a mani della figlia dell'opponente;
- sempre, nel merito, quanto all'eccepita prescrizione quinquennale del credito, dalla documentazione agli atti del giudizio si evinceva che i 38 verbali erano stati regolarmente notificati tra il 2015 e il 2016, notificati per compiuta giacenza, salvo i verbali n. T/207840
e n. T/207836, notificati a mani della figlia ed iscritti al ruolo del concessionario il
30.1.2019; di seguito, la prescrizione era stata interrotta mediante la notifica. in data
9.3.2020 dell'Avvio di iscrizione di fermo di beni mobili registrati n. 1102 del 20.2.2020.
Rilevato, altresì, che l'Ente impositore è responsabile solo ed esclusivamente della correttezza e della regolarità della pretesa creditoria, mentre dall'iscrizione a ruolo in poi, tutte le successive fasi procedimentali sono di esclusiva competenza dell'agente riscossore dei tributi, nel caso di specie il ritenuto di aver dimostrato CP Controparte_1 la correttezza e la legittimità dell'azione di competenza, osservata, altresì, l'insussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta sospensiva, concludeva affinchè, in via preliminare, fosse dichiarata inammissibile ed/od improcedibile l'opposizione instaurata;
nel merito, affinchè fosse dichiarato non prescritto il diritto a riscuotere il credito, con conferma della legittimità dell'azione sanzionatoria comunale e della comunicazione di avvio delle procedure di esecuzione n.16445/2024 emessa da e degli atti CP presupposti;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, affinchè fosse accertato e dichiarato che il convenuto CP doveva essere tenuto indenne dal concessionario per ogni conseguenza
[...] CP negativa.
Si costituiva chiedendo la conferma dell'avvio procedura esecuzione coattiva CP
n.16445 del 1.8.2024, emessa da per conto del per CP Controparte_1
l'importo di € 11.153,37, dando atto che, in esecuzione del contratto in essere e sulla base del carico trasmesso dall'Ente, data di iscrizione a ruolo 3.1.2019, aveva provveduto alla riscossione coattiva delle sanzioni portate da ben n. 38 verbali di contestazione elevati nei confronti dell'opponente notificandogli, il 2.3.2019, l'ingiunzione di pagamento n. 6160 del 12.2.2019, indi, l'avvio di iscrizione di fermo di beni mobili registrati n. 1102 del
20.2.2020, e l'avvio di procedure di esecuzione coattiva n. 16445 del 1.8.2024.
Ciò premesso, eccepiva: CP
- il difetto di competenza del Tribunale adito, atteso che l'opponente aveva contestato l'asserita mancata notifica dei verbali di accertamento elevati dalla Polizia Locale di , CP_2 invocando la cd tutela recuperatoria, ovvero la tutela accordata alla parte destinataria di un accertamento di violazione di norme del codice della strada, qualora deduca di non aver ricevuto la notifica del relativo verbale e, conseguentemente, di non essere stata in condizioni di contestare il merito delle sanzioni, questioni da porsi nelle forme e nei termini dell'impugnazione di cui all'art. 7, III co., del D. Lgs 150/2011, avanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione;
- la tardività dell'opposizione proposta, atteso che, ritenuta la natura 'recuperatoria' dell'opposizione avversaria, nella fattispecie, l'intimazione di pagamento era stata notificata il 14.4.2022 ed il ricorso era stato depositato il 17.5.2022, quindi decorso il termine di 30 giorni, con conseguente inammissibilità dell'azione promossa;
- la legittimità dell'attività compiuta dalla concessionaria, per quanto di competenza, posto che la società non aveva partecipato all'iter formativo di ogni singolo titolo di credito, ovvero i verbali di accertamento infrazione al Codice della Strada;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito, richiamando tutti gli atti interruttivi notificati.
Ritenuti insussistenti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per la concessione della tutela cautelare, la concessionaria concludeva affinchè, in via pregiudiziale, fosse accertata e dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale adito;
in via preliminare, affinchè fosse rigettata l'istanza di sospensiva, per mancanza dei presupposti di legge;
nel merito, affinchè fosse dichiarata legittima l'attività della
, confermando l'atto impugnato e la pretesa sottostante, ed in via CP_4 subordinata, nel caso di accoglimento dell'eccezione relativa alla mancata notifica dei verbali di contestazione prodromi, affinchè fossero compensate le spese di lite.
Si costituiva anche l' eccependo in via preliminare Controparte_2 il proprio difetto di legittimazione passiva, ai sensi degli artt. 206, II co., e 208 del Codice della Strada, posto che la presente esecuzione aveva ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni accertate da funzionari del i cui proventi erano Controparte_1 destinati al e non alla . CP CP
Nel corso del giudizio, all'udienza del 7.1.2025, parte opponente dichiarava di aver depositato atto di rinuncia alle domande ed all'azione, come da procura speciale, notificato alle controparti, precisando che detta notifica era avvenuta verso e CP CP
, prima della costituzione in giudizio, dichiarando parte opposta
[...] Controparte_3 di accettare detta rinuncia a spese compensate.
L'udienza veniva rinviata, attesa l'impossibilità del legale del di Controparte_1 collegarsi telematicamente.
All'udienza del 14.2.2025, parte opponente concludeva chiedendo la declaratoria di estinzione della procedura a spese compensate per intervenuta rinuncia alle domande ed all'azione, il concludeva chiedendo la pronuncia di estinzione del Controparte_1 giudizio, insistendo per la condanna della parte opponente alla refusione delle spese processuali per l'attività difensiva svolta in giudizio ed oncludeva chiedendo CP la pronuncia di estinzione del giudizio, insistendo per la condanna della parte opponente alla refusione delle spese processuali, limitatamente alla fase di studio e parte opposta confermava di accettare detta rinuncia a spese compensate. Controparte_3
Attesa la necessità di regolare le spese processuali, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione orale.
All'udienza odierna le parti presenti hanno confermato le conclusioni già rassegnate, rinunciando parte opposta alla liquidazione di spese. CP
Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice che, stante la declaratoria di rinunciare agli atti ed all'azione espressa dall'opponente, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, restando da regolare la questione delle spese processuali, sulla scorta della cd. soccombenza virtuale, da valutarsi in relazione a giudizio prognostico.
Sotto tale profilo deve rilevarsi che l'opponente ha eccepito la nullità, annullabilità, illegittimità ed invalidità dell'avviso notificato, attesa l'omessa indicazione dell'Autorità
Giudiziaria cui poter presentare opposizione, nonchè dei relativi termini, in violazione dell'art. 3, IV co, L. 241/1990.
Detta contestazione, tuttavia non sarebbe stata meritevole di accoglimento, posto il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, anche recentemente ribadito dal
Giudice di legittimità, in forza del quale: 'A prescindere, infatti, dalla questione della applicabilità o meno dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 anche alle cartelle esattoriali non emesse in materia tributaria, deve rilevarsi che l'omessa indicazione in tali fattispecie di cartelle, dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine, determina non già la nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine ex art. 22 legge
24.11.1981 n. 689 in ragione della scusabilità dell'errore in cui l'interessato sia eventualmente incorso, avendo, tuttavia, l'opponente l'onere di dimostrare (e il giudice il dovere di rilevare) la decisività dell'errore stesso, la cui scusabilità non rende l'atto incompleto impugnabile in ogni tempo (Cass. n. 1372 del 2013; Cass. n. 19189 del 2006 e, in materia tributaria, con esplicito riferimento all'art. 7 della legge n. 212 del 2000 cfr.
Cass. n. 19675 del 2011)' (Cass. Ord. 5.6.2020, n. 10787).
Con il secondo motivo di contestazione, l'opponente, dopo aver sostenuto che non gli fossero state notificate le contravvenzioni stradali sottese all'atto impugnato ed aver richiamato l'onere delle controparti di provare l'avvenuta notifica di tutte le trentotto contravvenzioni, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative.
Anche detta eccezione non avrebbe trovato accoglimento, posto il principio di diritto in forza del quale: 'L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento' (Cass. SS. UU. n. 22080 del
22.9.2017).
Inoltre, le controparti e hanno fornito prova documentale Controparte_1 CP di aver legittimamente posto in essere l'iter procedimentale di rispettiva competenza.
Ed invero, il ha provato la notifica delle trentotto contravvenzioni e la Controparte_1 concessionaria della riscossione ha provato di aver notificato all'opponente CP
l'ingiunzione di pagamento n. 6160 del 12.2.2019, con notifica perfezionatasi il 2.3.2019,
l'avvio di iscrizione di fermo n. 1102 del 20.2.2020, atti tutti idonei alla messa in mora del debitore ed all'interruzione della prescrizione quinquennale.
Alla luce delle motivazioni che precedono, ritenuta che alcuna delle contestazioni della parte opponente ha trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza virtuale con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al
D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, liquidate in favore della parte opposta con esclusione delle Controparte_1 parti opposte ed che hanno Controparte_2 CP accettato la rinuncia dell'opponente a spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla sola parte opposta Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano, in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 9.4.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo