Articolo 2 della Legge 12 febbraio 1969, n. 6
Articolo 1
Versione
16 febbraio 1969
Art. 2.
Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118 .

Entrata in vigore il 16 febbraio 1969