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Articolo 2 della Legge 12 febbraio 1969, n. 6
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Legge 12 febbraio 1969, n. 6
Articolo 2 della Legge 12 febbraio 1969, n. 6
Versione
16 febbraio 1969
Art. 2.
Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118 .
Entrata in vigore il 16 febbraio 1969
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