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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/09/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8782/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
8782/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DI PIERRO MICHELE, avv. DI PIERRO MATTEO;
Parte_1 ricorrente
E
, avv. Controparte_1
BOVE ANTONIO, resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 27.11.2023, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992;
• che il CTU nominato non riconosceva i suddetti requisiti sanitari;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario relativo all'handicap grave ex art. 3, comma 3 l. 104/1992 fin dalla domanda amministrativa.
1 Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è parzialmente fondata.
A tal proposito si consideri che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
3) In merito, dunque, allo status di portatore di handicap in situazione grave si consideri che secondo l'art. 3, comma 1 della l 104/1992 “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il comma 3 specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
Nel caso di specie il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che la parte ricorrente presenti il suddetto status dal 26.02.2025 (cfr. CTU in atti).
In particolare il dott. ha ritenuto di riconoscere una riduzione Persona_1 delle autonomie personali alla luce delle riscontrare patologie tale da connotare di gravità l'handicap della parte ricorrente, con decorrenza dalla data dell'esame obiettivo della visita peritale.
La parte ricorrente contesta la decorrenza in quanto le patologie riscontrate risultano già presenti alla visita della Commissione Invalidi.
Sul punto il CTU replicava espressamente che la gravità dipende dalla “dispnea anche a riposo” rilevata solo all'esame obiettivo “pur in mancanza di un
2 ecocardiogramma più recente” e che tale grave condizione respiratoria non veniva accertata dal CTU della fase di ATP dott. concludendo, Persona_2 dunque, per la sussistenza differita del requisito sanitario.
Le conclusioni del CTU appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Sussiste, dunque, lo status di portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992 a partire dal 26.02.2025.
4) In merito alle spese non può ravvisarsi alcuna soccombenza dell' in CP_1 relazione alla prestazione riconosciuta con decorrenza differita in quanto alla data della domanda amministrativa e della visita della Commissione il requisito sanitario non era presente, ma veniva accertato solo successivamente. A tal proposito l'esito del giudizio è determinato in senso favorevole alla parte ricorrente solo ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. senza alcuna soccombenza della parte resistente.
Sussistono, dunque, ragioni eccezionali tali da determinare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti per entrambe le fasi.
In virtù della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese delle CTU devono essere sostenute definitivamente dall' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso;
2. dichiara sussistente in capo alla parte ricorrente lo status di portatore di handicap grave dal 26.02.2025;
4. compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio;
5. pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 23/09/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
3
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
8782/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DI PIERRO MICHELE, avv. DI PIERRO MATTEO;
Parte_1 ricorrente
E
, avv. Controparte_1
BOVE ANTONIO, resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 27.11.2023, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992;
• che il CTU nominato non riconosceva i suddetti requisiti sanitari;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario relativo all'handicap grave ex art. 3, comma 3 l. 104/1992 fin dalla domanda amministrativa.
1 Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è parzialmente fondata.
A tal proposito si consideri che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
3) In merito, dunque, allo status di portatore di handicap in situazione grave si consideri che secondo l'art. 3, comma 1 della l 104/1992 “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il comma 3 specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
Nel caso di specie il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che la parte ricorrente presenti il suddetto status dal 26.02.2025 (cfr. CTU in atti).
In particolare il dott. ha ritenuto di riconoscere una riduzione Persona_1 delle autonomie personali alla luce delle riscontrare patologie tale da connotare di gravità l'handicap della parte ricorrente, con decorrenza dalla data dell'esame obiettivo della visita peritale.
La parte ricorrente contesta la decorrenza in quanto le patologie riscontrate risultano già presenti alla visita della Commissione Invalidi.
Sul punto il CTU replicava espressamente che la gravità dipende dalla “dispnea anche a riposo” rilevata solo all'esame obiettivo “pur in mancanza di un
2 ecocardiogramma più recente” e che tale grave condizione respiratoria non veniva accertata dal CTU della fase di ATP dott. concludendo, Persona_2 dunque, per la sussistenza differita del requisito sanitario.
Le conclusioni del CTU appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Sussiste, dunque, lo status di portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992 a partire dal 26.02.2025.
4) In merito alle spese non può ravvisarsi alcuna soccombenza dell' in CP_1 relazione alla prestazione riconosciuta con decorrenza differita in quanto alla data della domanda amministrativa e della visita della Commissione il requisito sanitario non era presente, ma veniva accertato solo successivamente. A tal proposito l'esito del giudizio è determinato in senso favorevole alla parte ricorrente solo ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. senza alcuna soccombenza della parte resistente.
Sussistono, dunque, ragioni eccezionali tali da determinare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti per entrambe le fasi.
In virtù della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese delle CTU devono essere sostenute definitivamente dall' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso;
2. dichiara sussistente in capo alla parte ricorrente lo status di portatore di handicap grave dal 26.02.2025;
4. compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio;
5. pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 23/09/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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