Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2143/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
in persona dell'amministratore pro tempore, sito Controparte_1
a Catania in Via L. Bolano n. 45 (C. F.: ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Santi Distefano;
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C. F.: Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Pamela Rapisarda;
C.F._1
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6785/2018 emesso dal Tribunale di Catania con il quale è stato ingiunto allo stesso di pagare in favore del precedente amministratore, avv. CP_1 CP_2
, odierno opposto, la somma di euro 11.807,53 e accessori, a titolo di
[...] compensi maturati nell'espletamento del mandato di amministratore conferitogli dall'ente di gestione.
Nel merito, il ha contestato la sussistenza del credito vantato dall'avv. CP_1
in quanto incerto e non supportato dalla necessaria documentazione CP_2 contabile. Ha chiesto dunque, previa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. In via riconvenzionale, ha chiesto all'intestato
Tribunale di accertare e dichiarare la mala gestio nell'amministrazione condominiale con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla non corretta gestione, da parte dell'avv. , del conto corrente CP_2 condominiale e dal mancato pagamento di debiti previdenziali. In subordine, il ha chiesto di dichiarare la compensazione con quanto eventualmente CP_1 riconosciuto, in sede monitoria, in favore del . CP_2
1
Con ordinanza emessa in data 8.07.2019 è stata rigettata istanza ex art. 649 c. p. c.; esperita la mediazione con esito negativo, all'udienza del 15.10.2021 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c. p. c. La causa, istruita con il solo deposito dei documenti, è stata posta in decisione all'udienza del 3.12.2024, sulle conclusioni delle parti di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni.
Ciò premesso, va rilevato quanto segue.
L'opposizione risulta infondata e va rigettata così come va respinta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente.
Risulta pacifico e incontestato che il abbia svolto il mandato in argomento CP_2 per il biennio 2016 - 2017 così come è incontestata la circostanza che l'attività del suddetto si è protratta ininterrottamente fino alle dimissioni irrevocabili dallo stesso rassegnate in data 27.11.2017.
Il credito per compensi professionali vantato dal discende CP_2 dall'approvazione delle delibere assembleari richiamate e prodotte in atti.
Sul punto, integra ius receptum la circostanza per cui la delibera assembleare, posta alla base della pretesa monitoria, prova, di per sé, l'esistenza del credito, legittimando, senz'altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme all'esito del giudizio di opposizione, palesatosi infondato, che quest'ultimo proponga contro tale decreto.
Ne discende che l'indagine giudiziale non può che essere circoscritta alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia delle deliberazioni assembleari prodotte in atti e concernenti la nomina/riconferma del nella qualità di amministratore p.t. CP_2 per l'anno 2016/2017 e l'approvazione del consuntivo di spesa dal 1.01.2016 al
31.12.2016 con relativo piano di riparto (Cass. ord. n. 7603/2017 e Cass. S.U. n.
26629/2009.).
Premesso quanto sopra, dall'istruttoria svolta è emerso in punto di fatto che il
è stato riconfermato nella qualità di amministratore p.t. del CP_2 CP_1
a seguito di delibera assembleare del 6.10.2016 con la quale, oltre alla CP_1 nomina, veniva espressamente approvato il preventivo fornito dallo stesso CP_2 contenente indicazione del compenso annuo pari ad euro 4.200,00 oltre accessori di legge (I. V. A) e lo specifico dei costi per ciascuna delle attività da compiersi in favore dell'ente di gestione.
In ordine alla nomina, la Corte di Cassazione ha chiarito che sul professionista incombe l'onere di dimostrare innanzitutto che vi sia stato conferimento dell'incarico ed in secondo luogo l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del relativo credito (Cass. n. 2836/2002). A ciò si aggiunge che il diritto al compenso per l'opera prestata, che sia stato stabilito nell'offerta o all'atto della nomina e della relativa accettazione, discende dalla natura presuntivamente onerosa del mandato con rappresentanza (ed è onere del Condominio dimostrare di averlo estinto) ed è ulteriormente asseverato dal verbale di passaggio delle consegne
2 all'amministratore entrante, che concorre, indubbiamente, a dimostrare l'attività svolta da quello uscente. Ciò posto, nella fattispecie in esame, il ha assolto CP_2
l'onere della prova su di lui incombente versando in atti copia della delibera assunta in data 6.10.2016 con la quale l'assemblea condominiale, con 490,569 millesimi su
599,813 proprietari presenti, lo riconfermava nella carica di amministratore p.t., per l'anno 2016/2017 con un compenso annuo (come da preventivo allegato al verbale) pari ad euro 4.200,00 oltre accessori di legge (I. V. A), così per un totale di euro
5.124,00. Dal canto suo il , pur non mettendo in discussione il carattere CP_1 oneroso dell'incarico, ha contestato il quantum del credito vantato in relazione alla nomina/riconferma e tuttavia non ha saputo indicare risultanze delle registrazioni del libro di cassa e/o del conto corrente condominiale che depongano per un pagamento totale o parziale di tale spettanza richiesta con il monitorio.
Venendo al credito vantato dal ed azionato in sede monitoria in relazione CP_2 al compenso professionale per l'anno 2016, l'opposto ha prodotto in atti copia della delibera assunta in data 13.09.2017 con la quale l'assemblea condominiale ha proceduto all'approvazione all'unanimità del consuntivo di spesa 01-01-2016 al 31-
12-2016 con relativo piano di riparto. Dalla lettura del rendiconto oggetto di approvazione e versato in atti si evince alla prima riga, sotto la voce SPESE
GENERALI (TABELLA 1), il compenso dell'amministratore pari ad euro 4.131,00 ed, alla riga 10 della medesima tabella, la ritenuta d'acconto per il detto compenso pari ad euro 810,00, così per un totale complessivo di euro 4.941,00. Tale debito condominiale veniva, altresì, indicato anche ai punti 16 e 17, nella situazione contabile globale, contenente l'indicazione dei debiti e crediti nei confronti dei fornitori afferenti la gestione corrente.
Com'è noto, il rendiconto condominiale può essere descritto come un documento che individua - descrive (anche in termini contabili) l'attività compiuta dall'amministratore durante il corso dell'anno (es. i pagamenti effettuati e l'ammontare delle quote riscosse). La giustificazione di questo adempimento si trova nel fatto che l'amministratore di condominio non gestisce somme proprie, ma di altri soggetti (i proprietari dell'edificio) e a questi ultimi deve rendere il conto del suo operato. Il rendiconto, quindi, ha una doppia valenza, perché è la descrizione dell'attività compiuta dal mandatario (per conto dei singoli proprietari), ed è un documento contabile che descrive gli importi delle operazioni compiute. Ciò posto, va precisato come l'assemblea condominiale è l'organo legittimato alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché solo la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate (Cass. n. 10153/2011). Tanto basta per rendere vincolante, per la collettività dei condomini, la quantificazione del compenso dell'amministratore condominiale inserito tra le poste passive del bilancio: una volta intervenuta l'approvazione del rendiconto il credito per compenso dell'amministratore diventa liquido ed esigibile (Cass. n. 17713/2023). Dal verbale assembleare del 13.09.2017 emerge chiaramente quanto dedotto dall'opposto in ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione, ossia che la medesima assemblea ha approvato il rendiconto dal 01-01-2016 al 31-12-2016 con le relative poste passive tra cui anche quelle riguardanti i compensi dell'amministratore odierno opposto per una somma pari ad euro 4.941,00.
3 In relazione al credito per riunioni e amministrazioni straordinarie azionato dal in sede monitoria, si evince dagli atti di causa come anche questo trovi il CP_2 suo fondamento nella delibera del 13.09.2017 di approvazione del consuntivo di spesa 01-01-2016 al 31-12-2016 ove si legge, sotto la voce SPESE GENERALI
(TABELLA 1) alla riga 26, il compenso dovuto all'amministratore pari ad euro 610,00. Anche gli ulteriori crediti fatti valere dall'opposto in sede monitorio e quantificati in euro 45,45 ed euro 59,08, rispettivamente per la disdetta della polizza assicurativa e per la diffida inviata al condomino , sono stati deliberati (e Per_1 quindi riconosciuti) dall'assemblea condominiale con delibera del 13.09.2017.
Infine in ordine al credito pari ad euro 732,00, anch'esso oggetto d'ingiunzione e vantato dall'opposto, per le riunioni straordinarie tenutesi nel
[...]
va rilevato che il ha versato in atti le convocazioni e i CP_1 CP_2 verbali assembleari afferenti le dette riunioni a riprova dell'effettivo svolgimento delle stesse. Il compenso per tali riunioni, pari ad euro 100,00 cad. più I. V. A, risulta essere stato sottoposto alla deliberazione dell'assemblea condominiale ed approvato dalla stessa all'atto della riconferma del nella qualità di amministratore p.t. CP_2 in data 6.10.2016.
A quanto dedotto si aggiunge l'ulteriore considerazione che, stante quanto emerso in punto di fatto dall'istruttoria espletata, il destinatario CP_1 dell'ingiunzione di pagamento per crediti dell'amministratore, fondata sulle delibere di cui sopra e prodotte in atti, non abbia in alcun modo contestando la validità delle delibere stesse mai, a suo tempo, impugnate nei termini di legge dinanzi al giudice competente e divenute, per l'effetto, definitive.
In definitiva può, pertanto, affermarsi che la volontà comune dei rappresentati, espressa nell'assise condominiale, supporta validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto dell'odierna opposizione.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal condominio per il risarcimento di un danno da quantificarsi ad opera del giudice e imputato a mala gestio, è sufficiente osservare che alla luce degli esiti del presente giudizio, a fronte dei documenti prodotti da parte opposta, l'opponente non ha dimostrato le CP_1 dedotte irregolarità della gestione dell'amministratore e tutte le censure mosse per contestare il diritto al compenso per l'opera prestata (dedotta mala gestio) da parte dell'ex amministratore non integrano un inadempimento imputabile. A ciò si aggiunge che non vi è neanche allegazione e prova di tale danno che il CP_1 ha dedotto di aver subito.
Conclusivamente va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto dell'attività processuale svolta e della ordinarietà delle questioni giuridiche trattate, secondo i valori medi, ex d. m. 55/2014 (sì come aggiornati con d. m.
147/2022) nella somma di euro 5.077,00 per onorari oltre spese generali 15%, c. p.
a. ed i. v. a., se dovuta, come per legge, da porsi integralmente a carico del opponente. CP_1
P. Q. M.
4 Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2143/2019 R.G., rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale.
Condanna il soccombente a rifondere il sig. delle CP_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in euro 5.077,00 per onorari oltre spese generali 15%, c. p
.a. ed i. v. a., se dovuta, come per legge,
Catania, il 5 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. G. Cataldo
5