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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/07/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 317/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
NU, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di note sostitutive di udienza fino all'11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 317/2021 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Luigi PARENTI come Parte_1
da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, Via
Virgilio n. 8
- ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maddalena SIGNORE e Massimo CP_1
SIGNORE come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Scauri, Via Italo Balbo n. 9
- resistente Oggetto: accertamento subordinazione – impugnazione tirocinio – mansioni superiori – lavoro straordinario – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 16.2.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio , quale titolare della omonima impresa
[...] CP_1
individuale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
− accertare i fatti come dedotti nelle premesse del presente ricorso e la continuità giuridica del rapporto di lavoro intercorso inter partes dal 21.9.2018 al 31.12.2019;
− accertare le inadempienze del resistente, accogliere la domanda del ricorrente e per l'effetto
a) dichiarare la natura subordinata e continuativa del rapporto di lavoro intercorso tra il sig.
e il sig. dal 21.09.2018 al 31.12.2019; Parte_1 Controparte_2
b) accertare e dichiarare sulla base delle mansioni espletate dal ricorrente l'inquadramento del lavoratore nel livello IV CCNL Commercio;
c) per l'effetto condannare il sig. alla corresponsione dell'importo complessivo di € CP_1
22.850,12/12 ( a titolo di differenze retributive) vantate rispetto alla retribuzione percepita “in nero”, a titolo di TFR, 13ᵃ mensilità aggiuntiva, ferie, differenze retributive, scatti di anzianità, oltre adeguamento dei contributi dovuti, e non versati e quant'altro dovuto ai sensi del CCNL richiamato e allegato, come da conteggi inclusi nel presente ricorso, ovvero, nella maggiore o minore somma che risulterà di causa per le causali di cui in premessa;
− condannare il sig. , a causa della mancata e/o non conforme regolamentazione del CP_1
rapporto di lavoro e il conseguente mancato versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'istante da quantificarsi in complessivi € 6.000,00( seimila/00) ( € 500,00x12 mensilità) in considerazione del fatto che il sig. ha lavorato senza contratto e senza contributi previdenziali, ovvero nella maggiore Pt_1
o minore somma equa dall'Ill.mo Giudice adito;
− condannare il sig. alla corresponsione di ogni altra differenza retributiva spettante al CP_1
ricorrente per tutto il periodo in cui ha prestato la propria attività lavorativa. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi, ed altresì con vittoria di spese, competenze ed onorari, oneri di legge e spese generali 15% in favore del procuratore costituito.
2. Il ricorrente espone di avere prestato continuativamente attività di lavoro subordinato alle dipendenze del convenuto, titolare di attività imprenditoriale di vendita al dettaglio di prodotti ittici, dal 21.9.2018 al 31.12.2019; di avere lavorato fino al 31.1.2019 in assenza di regolare contratto di lavoro, dal 1.2.2019 al 31.7.2019 in virtù di un tirocinio fittizio ed infine con contratto di lavoro a tempo determinato part time per 18 ore settimanali dal 2.8.2019 al 30.9.2019, prorogato fino al 31.12.2019; di essere stato inquadrato nel 5° livello del CCNL Commercio Terziario Distribuzione e Servizi con mansioni di aiuto commesso;
di avere effettivamente osservato per tutto il periodo un orario di lavoro a tempo pieno, con effettuazione di lavoro straordinario, prestando la propria attività dal lunedì al sabato, dalle ore 03.00/04.00 sino alle ore 13.00, con un rientro pomeridiano una volta alla settimana, dalle ore 14.00 alle ore 17,00; di avere svolto le mansioni di magazziniere trasportatore di prodotti ittici anche con funzioni di vendita;
di aver percepito una retribuzione mensile media di euro 1.300,00, risultante da quanto indicato in busta paga oltre ad una ulteriore somma “fuori busta”, pagata in contanti o mediante bonifico bancario.
3. Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduce di avere diritto al superiore inquadramento nel livello 4° del CCNL applicato, per le mansioni effettivamente svolte alle dipendenze del convenuto, quale magazziniere trasportatore di prodotti ittici anche con funzioni di vendita. Rivendica le differenze retributive asseritamente maturate per tutto il periodo lavorativo dal settembre 2018 al dicembre 2019, in ragione delle mansioni superiori svolte e degli orari di lavoro osservati, a titolo di retribuzione ordinaria, per lavoro straordinario e notturno, indennità sostitutiva di permessi e ferie non goduti, lavoro festivo, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto. Sostiene altresì di avere diritto al risarcimento del danno subito per l'omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo non regolarizzato.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio , CP_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Il resistente, contestata preliminarmente la riconducibilità della documentazione prodotta dal ricorrente alla ditta convenuta, eccepisce che controparte non ha mai prestato attività di lavoro subordinato non regolarizzato per la ditta convenuta.
Afferma la genuinità del tirocinio svolto dal ricorrente nel periodo dal febbraio al luglio
2019. Sostiene che il ricorrente, nel periodo in cui ha lavorato per la convenuta in CP_3
forza del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (agosto – dicembre
2019), ha svolto mansioni di aiuto commesso (carico e scarico di prodotti ittici, pulizia del magazzino) riconducibili al 5° livello del CCNL applicato. Deduce che il lavoratore ha sempre osservato un orario di 36 ore settimanali per il quale è stato regolarmente retribuito, anche con il riconoscimento delle maggiorazioni per il lavoro notturno.
5. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e la prova testimoniale. Le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito della trattazione cartolare ex art. 127ter con termine fino all'11 giugno 2025 per il deposito delle note sostitutive di udienza, la causa è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La presente controversia verte sull'accertamento del credito per differenze retributive asseritamente maturato dal ricorrente per l'attività di lavoro subordinato prestata senza soluzione di continuità in favore del resistente dal 21.9.2018 al 31.12.2019, nel periodo dal 21.9.2018 al 31.1.2019 senza alcuna regolarizzazione contrattuale, con prestazione di lavoro c.d. “in nero”, nel periodo dal 1.2.2019 al 31.7.2019 sulla base di un tirocinio fittizio, e dal 1.9.2019 al 31.12.2019 con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il lavoratore, premessa la sussistenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 21.9.2019 al 31.12.2019, di cui chiede l'accertamento, sostiene che, in ragione della riconducibilità delle mansioni espletate di magazziniere trasportatore di prodotti ittici anche con funzioni di vendita al 5° livello del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi, superiore rispetto al 4° livello in cui è stato inquadrato nel periodo regolarizzato, ed in ragione dell'orario di lavoro effettivamente osservato per tutto il periodo, dalle ore 3.00 alle ore 13.00/14.00,
a fronte di un part time per 18 ore settimanali, ha percepito una retribuzione inferiore a quella spettante, così restando creditore di un importo complessivo quantificato nei conteggi allegati in euro 22.850,12, risultante dalle voci analiticamente indicate, relative alle differenze sulla retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, lavoro straordinario e lavoro notturno, con conseguente domanda di condanna nei confronti della parte convenuta. Il lavoratore chiede inoltre la condanna di controparte al risarcimento del danno da omessa contribuzione per il periodo non regolarizzato, quantificandolo equitativamente in euro 6.000,00.
7. Il ricorso è infondato e va integralmente rigettato.
8. È pacifico che il resistente, nel periodo oggetto di causa, svolgeva attività di commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici, come risulta anche dalla visura camerale dell'impresa individuale , in cui è indicata quale attività prevalente CP_1
“commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici” (doc. 1, . Pt_1
9. Il resistente nella memoria difensiva ha negato quanto asserito da controparte, ossia che , nel periodo dal 21.9.2018 al 31.1.2019, ha lavorato senza Parte_1
regolarizzazione contrattuale alle dipendenze di , svolgendo attività di CP_1
magazziniere trasportatore anche con funzione di vendita di prodotti ittici, nello specifico quale addetto al caricamento sul furgone aziendale della merce prelevata dal magazzino, alla effettuazione del giro per la consegna della merce ai clienti, alla riscossione degli incassi delle vendite, da consegnare poi al datore di lavoro al rientro, alla pulizia del magazzino e alla preparazione della merce da consegnare il giorno successivo.
10. L'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che nella specie è controversa limitatamente al periodo in questione e a quello del successivo tirocinio, ricade sul lavoratore. Secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato deve compiersi alla luce del consolidato principio secondo cui l'elemento tipizzante il rapporto di lavoro subordinato è la eterodirezione datoriale della prestazione lavorativa, intesa come assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, per cui oggetto della prestazione deve ritenersi la messa a disposizione delle energie lavorative (tra le numerose decisioni, v. Cass. civ.
3.4.2000 n. 4036; Cass. civ. 9.1.2001
n. 224; Cass. civ. 29.11.2002, n. 16697; Cass. civ. 1.3.2001, n. 2970, Cass. civ. 15.6.2009
n. 13858 e Cass. civ. 19.4.2010 n. 9251). Secondo la definizione elaborata dalla
Cassazione “ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, assume rilievo prioritario e decisivo l'indagine sulla sussistenza del requisito della subordinazione, inteso come vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro” (Cass. civ. ss.uu. n. 379/1999).
11. Nel caso di prestazioni elementari e ripetitive, soccorrono criteri sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) (cfr. in generale Cass. civ. 30.3.2010 n. 7681). Tali elementi, che hanno natura sussidiaria rispetto al vincolo della subordinazione, seppure non assumano valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono comunque indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (Cass. civ. 26.5.2021 n. 14530).
12. Alla luce di questa necessaria premessa vanno esaminate le risultanze istruttorie.
13. Gli estratti delle conversazioni intercorse via whatsapp tra il ricorrente e o CP_1
il figlio di quest'ultimo, , (docc. 7 e 8), sebbene in taluni casi facciano Persona_1
riferimento a circostanze plausibilmente inerenti la vendita di prodotti ittici, per il loro carattere frammentario e discontinuo appaiono inidonei a fornire la prova anche solo presuntiva della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Dai frammenti di conversazione estrapolati dalla messaggistica in questione, infatti, non si evince lo stabile inserimento del ricorrente nell'azienda del convenuto e la continuità della prestazione lavorativa resa in favore della stessa, con assoggettamento a precise direttive datoriali e vincolo all'osservanza di un prestabilito orario di lavoro. I messaggi intercorsi tra le parti relativi alla vendita del pesce, al netto di quelli non univocamente riferibili a tale attività o di contenuto ignoto perché inviati in forma vocale, sono riferiti a 1 giornata nel mese di settembre 2018, 3 giornate nel mese di ottobre 2018, 7 giornate nel mese di novembre 2018, 6 giornate nel mese di dicembre 2018, 7 giornate nel mese di gennaio 2019. Il contenuto di tali conversazioni di per sé è perfettamente compatibile con accordi di volta in volta conclusi verbalmente e con appuntamenti presi in modo estemporaneo ed in funzione di prestazioni sporadiche ed occasionali, che il lavoratore avrebbe potuto rendere in regime di autonomia, oppure a titolo di cortesia o amicizia, o comunque nel quadro di una collaborazione del tutto discontinua non riconducibile alla subordinazione.
14. È mancato un riscontro testimoniale in grado di colmare la lacunosità, frammentarietà
e non univoca concludenza probatoria degli esaminati elementi documentali. I testi di parte ricorrente hanno prevalentemente riferito circostanze apprese de relato actoris, fornendo informazioni generiche e frammentarie, non contestualizzate temporalmente, sovente assai approssimative e frutto più di personali deduzioni che di dirette percezioni.
15. Il teste non ha mai visto personalmente il svolgere Testimone_1 Pt_1
l'attività lavorativa descritta in ricorso. Ha riferito, infatti, che lo incontrava un paio di volte alla settimana per fare colazione insieme, verso le 2.45/3.00, presso il bar
[...]
al termine della propria giornata lavorativa quale barman presso un pub Parte_2
di Scauri e prima che il iniziasse a lavorare. Quest'ultima circostanza, però, Pt_1
il teste l'ha appresa da quanto riferitogli dallo stesso ricorrente (“Il ricorrente mi riferiva che iniziava a lavorare dopo la colazione che facevamo al bar”) così come da lui ha appreso quando terminava di lavorare (“…e terminava alle ore 14.00 o anche oltre. Non mi è mai capitato di incontrarlo alla fine della giornata lavorativa”). Queste ed altre circostanza riferite
(“Al bar lo vedevo con il giubbotto da lavoro e la scritta della ditta, ricordo che era riportato il cognome
L'ho incontrato qualche volta alla guida del furgone aziendale… Una volta è capitato Pt_3
mentre eravamo al bar che il ricorrente ricevesse una telefonata e che lo sentissi parlare di carico e scarico di pesce”) non sono state collocate temporalmente, anzi sul punto il teste ha rivelato una notevole incertezza (“a partire da settembre 2018 o 2019, non ricordo bene l'anno”), per cui non può neppure escludersi la loro riferibilità al periodo regolarizzato.
16. Neppure la testimonianza di può essere valorizzata a conferma Testimone_2
degli assunti attorei. Il teste ha rivelato di non avere alcuna conoscenza diretta dell'asserito svolgimento di attività lavorativa del ricorrente alle dipendenze della ditta convenuta nel periodo antecedente alla formalizzazione del rapporto di lavoro. La sua deposizione è sostanzialmente una narrazione di quanto appreso dallo stesso ricorrente o di quanto congetturato dallo stesso teste, sulla base di circostanze dal significato per nulla univoco. Il teste, amico del ricorrente, ha candidamente ammesso di sapere che il ricorrente aveva iniziato a lavorare per dal settembre 2018 “perché me lo CP_1
ha riferito lo stesso ricorrente”, di non essere in grado di riferire le mansioni del ricorrente, di non averlo mai visto effettuare le consegne, di non sapere a che ora terminava di lavorare. Per il resto, ha solamente ipotizzato che il si occupasse della Pt_1 consegna di prodotti ittici per , perché gli era capitato più volte – in CP_1
un'epoca imprecisata, salvo un unico generico riferimento ai “primi di settembre 2018”
– di vedere il ricorrente in orario notturno passare sul furgone aziendale davanti al bar di famiglia e “perché l'azienda resistente è nota nel paese”.
17. La testimonianza di , all'epoca dei fatti cameriere presso il ristorante Testimone_3
“L'Anfora”, ha una valenza probatoria pressoché nulla. Il teste, per sua stessa ammissione, non ha mai visto il ricorrente caricare i prodotti ittici alle 3.00 di mattina sul furgone aziendale, non era a conoscenza dell'ora in cui lo stesso faceva rientro presso la ditta del resistente, non si è mai recato presso la ditta resistente. Si desume poi dalle sue dichiarazioni che non ha neppure mai visto personalmente il ricorrente effettuare le consegne del pesce presso il ristorante “L'Anfora” nel periodo in cui il deduce di avere lavorato “in nero” (settembre 2018 – gennaio 2019). Il teste Pt_1
infatti ha dichiarato che “da noi si scaricava il venerdì, poteva però capitare che il ricorrente scaricasse anche in settimana”, ma al contempo ha precisato che, escluso il periodo estivo
(maggio – settembre), nei restanti mesi dell'anno lavorava presso il ristorante solo nel finesettimana. Il teste, dunque, nel periodo in questione non poteva essere presente nel ristorante il venerdì o durante la settimana quando a suo dire avvenivano le consegne, essendo in servizio solo il sabato e la domenica. È allora più che plausibile che quanto riferito in merito alle consegne effettuate dal ricorrente, quantomeno nel periodo in questione, lo abbia appreso solo indirettamente, così come per sua stessa ammissione ha appreso solo de relato actoris che il ricorrente ha iniziato a lavorare per la ditta convenuta nel settembre 2018 e che alle ore 3.00 si recava nel magazzino della CP_3
resistente per caricare il furgone aziendale: “Lo so perché me lo ha riferito lo stesso ricorrente”.
18. Il teste di parte resistente che già dal 2018 lavorava alle dipendenze Testimone_4
della ditta come contabile, e dunque con conoscenza diretta dei fatti CP_1
riferiti perché interna all'azienda (gli altri testi di parte resistente hanno invece iniziato a lavorare per solo dopo il periodo asseritamente “in nero” del CP_1 Pt_1
ha escluso qualsiasi attività lavorativa prestata dal ricorrente per il convenuto nel periodo dal settembre 2018 al gennaio 2019: “So che il resistente ha iniziato a lavorare per il resistente nel 2019”.
19. In conclusione, quanto emerge dal compendio documentale e dalla prova testimoniale
è del tutto insufficiente a provare l'effettiva instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato già a far data dal settembre 2018, con la conseguenza che alcun credito retributivo può riconoscersi al lavoratore per il periodo in esame (settembre
2018 – gennaio 2019), mancandone il titolo o fatto costitutivo, vale a dire la prestazione di lavoro subordinato ancorché non regolarizzata.
20. Nel successivo periodo dal 1.2.2019 al 31.7.2019 risulta documentalmente che il ricorrente ha svolto presso l'azienda convenuta un tirocinio extracurricolare con riferimento all'area professionale di “magazziniere consegnatario” per l'acquisizione, all'esito del percorso formativo, di competenze corrispondenti al livello 4 EQF, secondo il sistema di classificazione del Quadro Europeo delle Qualifiche, sistema di riferimento comune adottato dalle Istituzioni comunitarie che definisce in maniera univoca, organizzandole in livelli, le qualifiche conseguite nei diversi paesi dell'Unione
Europea. In atti è prodotta la convenzione di tirocinio stipulata in data 28.1.2019 tra la
Regione Lazio – Area Decentrata Centri per l'Impiego Lazio Sud – Centro per l'Impiego di Formia, quale soggetto promotore, e l'impresa individuale PA EP, quale soggetto ospitante. Alla convenzione è allegato il progetto formativo, nel quale figura quale tutor individuato dal soggetto ospitante per l'affiancamento del tirocinante
, il titolare dell'impresa, . Nel medesimo progetto Parte_1 CP_1
formativo è previsto il conseguimento del suddetto livello 4 EQF, un orario di 40 ore settimanali, con tempi di accesso ai locali aziendali dalle ore 6.00 alle ore 15.00, il pagamento in favore del tirocinante di una indennità mensile lorda complessiva pari ad euro 800,00 (doc. 3, . Anche dallo storico lavorativo risulta lo Pt_1 Pt_4
svolgimento del tirocinio a tempo pieno dal 1.2.2019 al 31.7.2019 con riferimento alla qualifica di magazziniere consegnatario (doc. 2, . Pt_1 21. Il ricorrente sostiene la natura fittizia del suddetto tirocinio, in quanto lo stesso avrebbe continuato a svolgere senza soluzione di continuità la medesima attività di lavoro subordinato già prestata in precedenza, dal settembre 2018 al gennaio 2019.
22. È opportuno premettere alla disamina della domanda proposta dal ricorrente un breve inquadramento giuridico dell'istituto.
23. L'art. 1, comma 34, L. n. 92 del 2012, vigente ratione temporis, ha demandato ad un accordo tra il Governo e le regioni da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei criteri e principi specificati dalla disposizione legislativa. In attuazione di tale previsione, la
Conferenza Stato - regioni ha adottato un primo Accordo del 24.1.2013 ed un successivo Accordo del 25.5.2017, quest'ultimo contenente le nuove “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, vale a dire i tirocini extracurriculari
(formativi, di orientamento, di inserimento e reinserimento lavorativo) che si svolgono al di fuori di un percorso formale di istruzione o formazione, e che costituiscono una misura di politica attiva del lavoro finalizzata a creare un contatto tra il tirocinante e il mondo del lavoro, contribuendo all'arricchimento del suo bagaglio di conoscenze e competenze professionali. L'Accordo del 25.5.2017 è stato recepito dalla deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio n. 533 del 9.8.2017, di “Recepimento e attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini”. L'art. 1 dell'All. A della citata deliberazione al comma
1 definisce il tirocinio quale “una misura formativa di politica attiva, finalizzata a favorire
l'orientamento al lavoro, l'arricchimento delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e
l'inserimento o il reinserimento lavorativo” e al comma 3 stabilisce che “il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione”. Il comma 2 prevede che “Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro”.
24. Come chiarito da tale ultima disposizione, tale fattispecie, che ha una struttura trilaterale in quanto coinvolge necessariamente tre soggetti, il promotore, l'ospitante ed il tirocinante, non determina l'istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra ospitante e tirocinante, ma realizza esclusivamente l'inserimento del tirocinante nel mondo del lavoro con il solo scopo di formarlo e garantirgli una conoscenza diretta dell'attività lavorativa.
25. La Suprema Corte ha chiarito che nei rapporti di tirocinio l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività fisica o intellettuale da parte di quest'ultimo, seppure indispensabile per l'attuazione dello scopo perseguito dal negozio, resta estranea al sinallagma contrattuale e, dunque, non è assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'attivazione del tirocinio non risulti in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nella organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate ad attività produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive dell'imprenditore e se egli sia stato sottoposto a un regime disciplinare eccedente il livello strettamente necessario per la regolarità del tirocinio
(Cass. civ. n. 5370/2023; Cass. civ. n. 1380/2006).
26. Posto che il lavoratore non ha provato di avere svolto attività di lavoro subordinato per il resistente prima del febbraio 2019, dall'istruttoria testimoniale espletata non sono emersi, neppure con riferimento al periodo del tirocinio, gli indici di subordinazione richiamati dalle pronunce di legittimità citate da ultimo, quali criteri rivelatori della natura non genuina dei rapporti di tirocinio, dissimulanti rapporti di lavoro subordinato
(inserimento dell'allievo nella organizzazione dell'impresa, esecuzione di prestazioni abitualmente destinate ad attività produttive, assoggettamento a vincoli di orario e direttive dell'imprenditore, sottoposizione ad un potere disciplinare eccedente quanto strettamente necessario all'espletamento del percorso formativo), mentre al contrario ha trovato conferma l'attività di affiancamento da parte del tutor individuato dall'azienda ospitante per l'erogazione al tirocinante della formazione costituente l'oggetto del negozio.
27. Risultano dirimenti le dichiarazioni dei testi di parte resistente, maggiormente attendibili perché, essendo stati dipendenti del convenuto e colleghi del ricorrente nel periodo in esame, hanno una conoscenza diretta dei fatti riferiti. Due di essi, e CP_4
non erano più alle dipendenze di al momento della deposizione, Tes_4 CP_1
potendosi così escludere un possibile condizionamento psicologico della testimonianza, nell'intento di compiacere il datore di lavoro. I testi di parte ricorrente, come già evidenziato sopra, hanno invece reso dichiarazioni generiche e lacunose, frutto o di congetture e valutazioni soggettive o pedissequamente ripetitive di quanto appreso dal medesimo ricorrente e dunque de relato actoris, cosicché devono ritenersi di scarsa attendibilità.
28. Tutti i testi di parte resistente hanno confermato l'attività di affiancamento e formazione svolta dal tutor aziendale.
29. Il teste , operaia generica addetta al magazzino dal marzo 2019 a metà Testimone_5
dicembre 2019, ha riferito: “Il ricorrente aveva un tutor che lo seguiva nella persona del sig.
[...]
figlio del titolare. Quando entrai in azienda vedevo che il ricorrente non faceva nulla, stava Per_1
vicino a il quale gli faceva vedere le cose che doveva fare. Al che io chiesi al titolare Persona_1
come mai il ricorrente stesse a guardare ed il sig. mi rispose che il ricorrente aveva un altro Parte_5
tipo di contratto. Il sig. affiancava il ricorrente nel giro di consegna della merce. Questo è durato CP_1
fino all'estate del 2019. Dall'estate del 2019 il ricorrente ha iniziato a lavorare in autonomia”. 30. Il teste , addetto alle consegne del pesce ai clienti, ha dichiarato, Testimone_6
all'udienza del 19.4.2024: “Io ho iniziato a maggio di 4 anni fa. Il ricorrente ha iniziato due o tre mesi prima di me. Il ricorrente ha lavorato fino a dicembre dello stesso anno. Quando ho iniziato a lavorare per il resistente, vedevo il sig. insegnare l'attività da svolgere al ricorrente ... Persona_1
L'affiancamento al ricorrente è durato per tutto il tempo in cui il ricorrente ha lavorato per il resistente, non solo il sig. anche io davo una mano in tutto, sia nel caricare sia nell'insegnare Persona_1
l'attività da svolgere…All'inizio ci spiegavano come si sistemava il furgone, come si disponevano i prodotti ittici sul furgone, ci davano indicazioni sulle strade per tornare prima, su come rapportarci ai clienti”.
31. Anche la teste ha confermato l'affiancamento del tutor: “Il ricorrente è Testimone_4
stato affiancato da un tutor all'inizio della sua attività lavorativa. Il tutor era figlio Persona_1
di . Io non ero con loro. Io mi occupavo della parte contabile. Li vedevo tornare insieme CP_1
dal giro di consegne. Il ricorrente non ha mai effettuato da solo il giro di consegne. Tornavano sempre insieme. Il ricorrente si occupava di andare insieme a o ad effettuare le CP_1 Persona_1
consegne. Qualche volta puliva il magazzino, come anche gli altri dipendenti…Il ricorrente prima di lavorare per il resistente non aveva mai lavorato nel settore ittico. Lo so perché durante il colloquio di lavoro con e tale colloquio a cui io ero presente, il ricorrente ha dichiarato di non CP_1 Per_2
aver lavorato in precedenza nel settore ittico. Il ricorrente mi aveva personalmente riferito di avere lavorato in precedenza in aziende che non operavano nel settore ittico”.
32. Nessuno dei testi di parte ricorrente è stato in grado di riferire circostanze di percezione diretta idonee a smentire quanto riferito dai testi di controparte e a dimostrare modalità di svolgimento della prestazione proprie del lavoro subordinato ed incompatibili con il tirocinio.
33. Nelle note difensive parte ricorrente ha posto in rilievo due circostanze a suo dire indicative della mancanza di genuinità del tirocinio. In primo luogo, secondo quanto riferito dagli stessi testi di parte resistente, il iniziava la sua attività verso le Pt_1
ore 4.00 del mattino, in violazione dei limiti orari della convenzione di tirocinio (nel progetto formativo allegato si individua quale fascia oraria per l'accesso ai locali aziendali quella dalle ore 6.00 alle ore 15.00). Inoltre, non è stata prodotta l'attestazione finale delle attività svolte dal tirocinante ai sensi dell'art. 14 dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio n. 533 del 9.8.2017. Orbene, ritiene questo giudice che, alla luce dell'univoco quadro probatorio sopra descritto, queste sole circostanze di per sé non sembrano dotate di una concludenza e univocità tali sia da infirmare la valenza probatoria delle convergenti dichiarazioni di tutti i testi di parte resistente circa l'effettività della formazione impartita al ricorrente mediante l'affiancamento del tutor sia da supplire al deficit probatorio degli Persona_1
elementi sintomatici della subordinazione rilevato nelle dichiarazioni dei testi addotti da parte ricorrente.
34. All'esito dell'istruttoria testimoniale, dunque, non si rinvengono elementi idonei a smentire la genuinità del tirocinio formativo per il periodo compreso dal febbraio 2019 al luglio 2019. Dovendosi escludere, per tale periodo, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e non potendo in alcun modo assimilarsi l'indennità mensile di tirocinio alla retribuzione del dipendente, non può conseguentemente riconoscersi al lavoratore alcun credito retributivo in relazione all'attività prestata nel semestre di cui si tratta.
35. Resta da scrutinare la domanda avente ad oggetto le differenze retributive asseritamente maturate dal ricorrente nel periodo in cui ha lavorato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ossia dal 2.8.2019 al 31.12.2019. Il credito, secondo la prospettazione dell'attore, scaturisce sia dallo svolgimento di mansioni superiori al proprio inquadramento contrattuale sia dalla effettuazione di lavoro straordinario (cfr. conteggi allegati al ricorso).
36. Nel fascicolo di causa è stato prodotto il contratto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal 2.8.2019 e con scadenza al 30.9.2019, con orario part time per 18 ore settimanali distribuite su sei giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 5.00 alle ore 8.00. Il suddetto contratto prevede l'inquadramento del ricorrente nel 5° livello del
Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi, con mansioni di aiuto commesso (doc.
4, Camerota). Il contratto, in data 30.9.2019, è stato prorogato fino al 31.12.2019, mantenendo inalterate mansioni e inquadramento del lavoratore, ma incrementando l'orario part time da 18 a 36 ore settimanali, distribuite sempre su sei giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 4.00 alle ore 10.00 (cfr. lettera di proroga del 30.9.2019, doc. 4; mod.
C/2, doc. 2).
37. Il ricorrente sostiene che le mansioni di magazziniere trasportatore di prodotti ittici anche con funzione di vendita da lui svolte sono riconducibili al 4° livello del CCNL applicato, a fronte dell'inquadramento nell'inferiore 5° livello. L'assunto è infondato.
38. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindere da tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, senza la necessità che il giudice si attenga pedissequamente a una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate nello schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (per tutte, Cass. civ. 28.4.2015, n. 8589; Cass. civ. 22.11.2019 n. 30580;
Cass. civ. 19.4.2023, n. 10485).
39. Tale procedimento logico-giuridico trifasico presuppone l'onere per il lavoratore che invoca il superiore inquadramento non solo di allegare specificamente i compiti svolti e le relativi disposizioni contrattuali, ma anche di esplicitare e rendere evidente sul piano probatorio la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (cfr. Cass. civ. 21.5.2003, n. 8025, sempre successivamente confermata).
40. Il lavoratore che intende chiedere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore è dunque tenuto ad allegare, e poi a provare, gli elementi posti a fondamento della domanda, esplicitando i caratteri distintivi delle due qualifiche a raffronto e ponendo a confronto le mansioni per cui è stato assunto con quelle che, invece, concretamente ha svolto, così da rendere evidente sul piano probatorio la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, non potendo a tal fine sopperire l'intervento ufficioso del giudice, che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (Cass. civ. n.
8025/2003 cit.).
41. Ciò premesso, secondo il sistema di classificazione del personale di cui all'art. 101 del
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi (doc. 5) appartengono al 5° livello “i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze”. Sono invece inquadrati nel 4° livello “i lavoratori che eseguono compiti operativi, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e i lavoratori che eseguono mansioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche acquisite”.
42. Dal raffronto tra le declaratorie si evince che l'elemento di differenziazione tra il 4° ed il 5° livello risiede nel più elevato grado di sviluppo e di specializzazione delle conoscenze e competenze tecniche richieste ai lavoratori inquadrati nel 4° livello: capacità tecnico-pratiche “particolari” e non semplicemente “adeguate”, conoscenze tecniche “specifiche” anziché “normali” come per i lavoratori del 5° livello. 43. Tra i profili esemplificativi del 5° livello rientra quello dell' “aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati)”, riconosciuto contrattualmente al ricorrente. Rientra invece nel 4° livello il profilo professionale di “magazziniere e magazziniere anche con funzioni di vendita”, a cui il ricorrente riconduce le mansioni svolte. Per meglio lumeggiare i contenuti di quest'ultimo profilo professionale è utile un riferimento alla concreta descrizione dei compiti ad esso afferenti contenuta nel progetto formativo allegato alla convenzione di tirocinio: non solo “caricare e scaricare la merce”, ma anche “compilare bolle di consegna, consegnare la merce o il lavoro svolto, controllare la documentazione allegata alle merci, curare i rapporti con i fornitori, custodire la merce, eseguire riscontri tra giacenze e standard di deposito di magazzino, gestire il magazzino, gestire le operazioni di stoccaggio dei prodotti in magazzino, gestire o controllare la contabilità interna al magazzino, inventariare la merce o le attrezzature, mantenere la pulizia o
l'ordine del magazzino, pianificare il lavoro in modo da rispettare i tempi e le scadenze, posizionare la merce negli scaffali, preparare il materiale da spedire, preparare la documentazione di accompagnamento della merce trasportata, ricevere e/o controllare lo stato della merce, tenere scrittura delle operazioni di entrata e di uscita”.
44. Di tali molteplici compiti, certamente richiedenti nel loro complesso conoscenze tecniche specifiche e capacità tecnico-pratiche particolari superiori a quelle “normali”
e “adeguate” proprie del 5° livello, gli unici specificamente confermati da alcuni dei testi escussi, sono quelli elementari, meramente ripetitivi ed esecutivi, di carico e scarico dei prodotti ittici nel e dal furgone aziendale e di pulizia del magazzino, attività per le quali paiono sufficienti “normali” conoscenze e “adeguate” capacità tecnico-pratiche.
Non ha trovato riscontro invece l'ordinario svolgimento, in autonomia, delle attività di vendita ai clienti dei prodotti ittici, con incasso del relativo prezzo, attività che può connotare il profilo professionale del 4° livello e che invece difetta in quello del 5° livello. I testi di parte resistente hanno infatti escluso che il ricorrente effettuasse da solo il giro per la consegna ai clienti dei prodotti ittici, anche nel periodo successivo al tirocinio, e comunque nessun teste è stato in grado di confermare, per conoscenza diretta, che il ricorrente effettuava personalmente ed autonomamente la vendita di tali prodotti, incassandone il prezzo.
45. Il teste ha dichiarato: “Dall'estate del 2019 il ricorrente ha iniziato a lavorare Testimone_5
in autonomia. Lavorava con me nel magazzino. Il ricorrente lavorava solo nel magazzino con me.
Sarà capitato solo una o due volte che ha effettuato le consegne ai clienti. Ciò è accaduto pochissime volte, perché avevamo molto da fare in magazzino. Il ricorrente, come me, si occupava anche della pulizia del magazzino”. Oltre all'attività di pulizia, il teste in questione non ha riferito di altre specifiche attività di magazzino.
46. Il teste , che peraltro non ha confermato l'attività di pulizia e Testimone_6
riordino del magazzino e quella di preparazione della merce per il giorno successivo, ha dichiarato: “Il ricorrente si occupava di sistemare il furgone, cioè caricava il pesce sul furgone, ciò avveniva appena arrivavamo, alle ore 4.00, 4.15, 4.30. Sul furgone eravamo sempre in due. Mi è capitato di andare sul furgone con il ricorrente, ricordo che ero io alla guida. In queste occasioni effettuavamo lo scarico, cioè consegnavamo il pesce ai clienti. Tornavamo dalle consegne verso le ore
9.00. Non mi risulta che, quando tornavamo, il ricorrente si occupasse del riordino e della pulizia del magazzino. Non ho mai visto il ricorrente occuparsi della preparazione della merce da consegnare il giorno successivo”.
47. È significativa nel senso del mancato svolgimento in autonomia delle funzioni di vendita la testimonianza di che, sebbene dedicata ad attività contabili, Testimone_4
era a conoscenza del fatto che il ricorrente non effettuava mai da solo il giro per la consegna ai clienti dei prodotti ittici: “Il giro di consegne veniva di solito effettuato da due persone insieme a quanto ricordo. In ufficio venivano da me sempre in coppia…Che io ricordi, non ho mai visto il ricorrente ritornare dal giro di consegne con persone diverse da e . CP_1 Persona_1
48. La documentazione versata in atti nulla aggiunge al quadro istruttorio emerso a seguito dell'escussione testimoniale, considerato che la produzione delle fotografie di molteplici bolle di accompagnamento della merce – neppure sottoscritte dal ricorrente – o di banconote, non dimostra di per sé l'ordinario svolgimento in autonomia – e dunque senza affiancamento di personale più esperto – dell'attività di vendita da parte del dei prodotti ittici. Pt_1
49. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non rileva ai fini della rivendicazione del superiore inquadramento la circostanza che il progetto formativo allegato alla convenzione di tirocinio prevedesse la finalizzazione della formazione al conseguimento del livello 4, atteso che, come sopra chiarito, non si fa riferimento al sistema di classificazione del personale del CCNL applicato al rapporto, bensì al diverso sistema di classificazione del Quadro Europeo delle Qualifiche, sistema di riferimento comune adottato dall'Unione europea quale strumento di “traduzione”, in una organizzazione uniforme dei livelli in ambito comunitario, dei diversi quadri nazionali delle qualificazioni, al fine di migliorare la trasparenza, la comparabilità e la portabilità delle qualificazioni delle persone e consentire di confrontare le qualifiche di paesi e istituzioni diversi. Tale sistema non ha all'evidenza nulla a che vedere con il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo.
50. D'altro canto, se è vero che il progetto formativo individuava come figura professionale di riferimento quella di “operatore di magazzino merci”, ciò non implica però alcun automatismo nel riconoscimento del relativo inquadramento professionale al momento della instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, sia perché non viene qui in questione la diversa fattispecie dell'apprendistato professionalizzante (che
è, a tutti gli effetti, un rapporto di lavoro subordinato, con causa mista, caratterizzato cioè, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un'effettiva formazione finalizzata all'acquisizione, da parte dell'apprendista, di una qualificazione professionale, la quale rappresenta il dato essenziale della speciale figura contrattuale, cfr. C. App. Milano 2.5.2019, n. 392) sia perché non può darsi per scontato che all'esito del tirocinio il ricorrente avesse effettivamente acquisito tali competenze e conoscenze, e cioè il buon esito del tirocinio stesso, mancando peraltro una attestazione delle attività effettivamente svolte. 51. Anche la previsione dell'art. 101 del CCNL, in relazione ai lavoratori inquadrati nel 5° livello, lett. a), secondo cui è inquadrato in tale livello l' “aiutante commesso che non ha effettuato l'apprendistato nel settore nel quale effettua la prestazione (permane nel V livello per un periodo di 18 mesi)” non può essere invocata a sostegno della pretesa attorea, in quanto il ricorrente non ha effettuato alcun apprendistato, ma esclusivamente un tirocinio, ed il suo periodo di permanenza nel 5° livello è stato di gran lunga inferiore ai 18 mesi.
52. La domanda di riconoscimento del superiore inquadramento professionale non merita dunque accoglimento.
53. In merito all'orario di lavoro effettivamente osservato nel periodo in esame, il convenuto ha ammesso che in tutto il periodo dal 2.8.2019 al 31.8.2019 il ricorrente ha lavorato per 36 ore settimanali, distribuite dal lunedì al sabato, con orario giornaliero dalle 4.00 alle 10.00, e ciò anche nei mesi di agosto e settembre, in cui il ricorrente era assunto con part time per 18 ore settimanali. Il lavoratore, invece, sostiene di avere lavorato dalle ore 3.00/4.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato e una volta alla settimana anche il pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 e nei conteggi allegati al ricorso vengono quantificati i compensi per lo straordinario diurno fino alla quarantottesima ora settimanale, con maggiorazione del 15 per cento, e per quello eccedente la quarantottesima ora settimanale, con maggiorazione del 20 per cento, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. a) e b) del CCNL applicato al rapporto.
54. L'istruttoria testimoniale non ha però confermato gli orari dedotti dal ricorrente e non
è stata dunque raggiunta la prova dello straordinario espletato, mentre hanno trovato riscontro gli orari dedotti nella memoria difensiva dal convenuto, corrispondenti a 36 ore settimanali.
55. Ancora una volta meritano di essere valorizzate le dichiarazioni dei testi di parte resistente, sia perché, come dipendenti dell'azienda convenuta, questi sono depositari di una conoscenza di prima mano degli orari di lavoro osservati dal ricorrente, loro collega, sia per via delle già rilevate carenze delle deposizioni dei testi di parte avversa, da cui emerge un quadro fattuale frammentario e lacunoso, in parte congetturale ed in parte per sentito dire, e ciò tenuto conto del particolare rigore richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la prova del lavoro straordinario. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, infatti, l'onere gravante sul lavoratore che agisca per prestazioni eccedenti l'orario ordinario deve intendersi in maniera rigorosa ed esige la specifica allegazione e prova del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, non surrogabile con il ricorso al giudizio equitativo. Al giudice deve essere fornita dunque non già genericamente la prova dell' “an”, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del “quantum” di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati: “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi” (Cass. civ. sez. lav.,
19.6.2018, n. 16150; e Cass. 14.5.2015 n. 9906).
56. I testi e hanno entrambi riferito che il ricorrente, Testimone_5 Testimone_6
per tutto il periodo del rapporto intercorso tra le parti, ha lavorato dalle ore 4.00 alle ore 10.00 circa, così confermando un orario di 36 ore settimanali : “La mattina CP_4
normalmente caricavamo la merce dal magazzino al furgone alle 4.00…Durante la pausa caffè il ricorrente mi diceva che restava a lavoro fino alle 10.00”; : “Iniziavamo a lavorare alle Tes_6
4.00 di mattina e terminavamo alle 10.00. Alle ore 10.00 ce ne andavamo tutti. Non è mai capitato che ci trattenessimo a lavorare oltre… Il ricorrente si occupava di sistemare il furgone, cioè caricava il pesce sul furgone, ciò avveniva appena arrivavamo, alle ore 4.00, 4.15, 4.30”).
57. Non possono pertanto riconoscersi al ricorrente le differenze retributive richieste a titolo di compensi per lavoro straordinario e relative maggiorazioni. 58. Quanto alle differenze retributive per lavoro ordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, compensi per lavoro notturno con relativa maggiorazione del 15 per cento
(art. 13 CCNL), indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, lavoro festivo (art. 18 CCNL), dall'analisi dei conteggi allegati al ricorso emerge che le differenze tra “dovuto” e “percepito” dipendono esclusivamente dai diversi valori tabellari della retribuzione relativa al livello rivendicato (il 4°) e a quello contrattualmente riconosciuto (il 5°). Si consideri, ad esempio, le mensilità di settembre e agosto 2019. Il “dovuto” richiesto a titolo di retribuzione mensile per lavoro
“ordinario” è pari ad euro 1.618,75, corrispondente alla retribuzione base per i lavoratori inquadrati nel 4° livello (cfr. tabelle retributive allegate al CCNL in atti), mentre il “percepito” è pari ad euro 1.511,01, corrispondente alla retribuzione base per i lavoratori inquadrati nel 5°livello (nelle tabelle allegate è indicato l'importo di euro
1.510,98). Analogamente è a dirsi per le altre voci, compreso il trattamento di fine rapporto, relativamente a quanto maturato in ragione del solo periodo lavorativo riconosciuto (agosto – dicembre 2019). Ne discende che, non spettando al ricorrente il superiore inquadramento nel 5° livello, difetta il fatto costitutivo anche delle rivendicate differenze retributive per le voci in questione.
59. Va infine rigettata la domanda di risarcimento del danno per omessa contribuzione, sia perché non consta l'attualità del danno – non avendo il ricorrente allegato e provato il raggiungimento dell'età pensionabile e la perdita totale o parziale della prestazione pensionistica ed essendosi al contempo riservato di agire in un successivo giudizio per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi – sia perché la quantificazione equitativa di tale danno, determinata nella misura di euro 6.000,00 (euro
500,00 per 12 mensilità) appare del tutto arbitraria, non essendo esplicitate le ragioni e i criteri di quantificazione.
60. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del convenuto nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi previsti dalle tabelle allegate per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− rigetta integralmente il ricorso;
− condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del convenuto, liquidandole in euro 5.388,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele NU
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
NU, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di note sostitutive di udienza fino all'11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 317/2021 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Luigi PARENTI come Parte_1
da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, Via
Virgilio n. 8
- ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maddalena SIGNORE e Massimo CP_1
SIGNORE come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Scauri, Via Italo Balbo n. 9
- resistente Oggetto: accertamento subordinazione – impugnazione tirocinio – mansioni superiori – lavoro straordinario – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 16.2.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio , quale titolare della omonima impresa
[...] CP_1
individuale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
− accertare i fatti come dedotti nelle premesse del presente ricorso e la continuità giuridica del rapporto di lavoro intercorso inter partes dal 21.9.2018 al 31.12.2019;
− accertare le inadempienze del resistente, accogliere la domanda del ricorrente e per l'effetto
a) dichiarare la natura subordinata e continuativa del rapporto di lavoro intercorso tra il sig.
e il sig. dal 21.09.2018 al 31.12.2019; Parte_1 Controparte_2
b) accertare e dichiarare sulla base delle mansioni espletate dal ricorrente l'inquadramento del lavoratore nel livello IV CCNL Commercio;
c) per l'effetto condannare il sig. alla corresponsione dell'importo complessivo di € CP_1
22.850,12/12 ( a titolo di differenze retributive) vantate rispetto alla retribuzione percepita “in nero”, a titolo di TFR, 13ᵃ mensilità aggiuntiva, ferie, differenze retributive, scatti di anzianità, oltre adeguamento dei contributi dovuti, e non versati e quant'altro dovuto ai sensi del CCNL richiamato e allegato, come da conteggi inclusi nel presente ricorso, ovvero, nella maggiore o minore somma che risulterà di causa per le causali di cui in premessa;
− condannare il sig. , a causa della mancata e/o non conforme regolamentazione del CP_1
rapporto di lavoro e il conseguente mancato versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'istante da quantificarsi in complessivi € 6.000,00( seimila/00) ( € 500,00x12 mensilità) in considerazione del fatto che il sig. ha lavorato senza contratto e senza contributi previdenziali, ovvero nella maggiore Pt_1
o minore somma equa dall'Ill.mo Giudice adito;
− condannare il sig. alla corresponsione di ogni altra differenza retributiva spettante al CP_1
ricorrente per tutto il periodo in cui ha prestato la propria attività lavorativa. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi, ed altresì con vittoria di spese, competenze ed onorari, oneri di legge e spese generali 15% in favore del procuratore costituito.
2. Il ricorrente espone di avere prestato continuativamente attività di lavoro subordinato alle dipendenze del convenuto, titolare di attività imprenditoriale di vendita al dettaglio di prodotti ittici, dal 21.9.2018 al 31.12.2019; di avere lavorato fino al 31.1.2019 in assenza di regolare contratto di lavoro, dal 1.2.2019 al 31.7.2019 in virtù di un tirocinio fittizio ed infine con contratto di lavoro a tempo determinato part time per 18 ore settimanali dal 2.8.2019 al 30.9.2019, prorogato fino al 31.12.2019; di essere stato inquadrato nel 5° livello del CCNL Commercio Terziario Distribuzione e Servizi con mansioni di aiuto commesso;
di avere effettivamente osservato per tutto il periodo un orario di lavoro a tempo pieno, con effettuazione di lavoro straordinario, prestando la propria attività dal lunedì al sabato, dalle ore 03.00/04.00 sino alle ore 13.00, con un rientro pomeridiano una volta alla settimana, dalle ore 14.00 alle ore 17,00; di avere svolto le mansioni di magazziniere trasportatore di prodotti ittici anche con funzioni di vendita;
di aver percepito una retribuzione mensile media di euro 1.300,00, risultante da quanto indicato in busta paga oltre ad una ulteriore somma “fuori busta”, pagata in contanti o mediante bonifico bancario.
3. Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduce di avere diritto al superiore inquadramento nel livello 4° del CCNL applicato, per le mansioni effettivamente svolte alle dipendenze del convenuto, quale magazziniere trasportatore di prodotti ittici anche con funzioni di vendita. Rivendica le differenze retributive asseritamente maturate per tutto il periodo lavorativo dal settembre 2018 al dicembre 2019, in ragione delle mansioni superiori svolte e degli orari di lavoro osservati, a titolo di retribuzione ordinaria, per lavoro straordinario e notturno, indennità sostitutiva di permessi e ferie non goduti, lavoro festivo, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto. Sostiene altresì di avere diritto al risarcimento del danno subito per l'omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo non regolarizzato.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio , CP_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Il resistente, contestata preliminarmente la riconducibilità della documentazione prodotta dal ricorrente alla ditta convenuta, eccepisce che controparte non ha mai prestato attività di lavoro subordinato non regolarizzato per la ditta convenuta.
Afferma la genuinità del tirocinio svolto dal ricorrente nel periodo dal febbraio al luglio
2019. Sostiene che il ricorrente, nel periodo in cui ha lavorato per la convenuta in CP_3
forza del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (agosto – dicembre
2019), ha svolto mansioni di aiuto commesso (carico e scarico di prodotti ittici, pulizia del magazzino) riconducibili al 5° livello del CCNL applicato. Deduce che il lavoratore ha sempre osservato un orario di 36 ore settimanali per il quale è stato regolarmente retribuito, anche con il riconoscimento delle maggiorazioni per il lavoro notturno.
5. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e la prova testimoniale. Le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito della trattazione cartolare ex art. 127ter con termine fino all'11 giugno 2025 per il deposito delle note sostitutive di udienza, la causa è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La presente controversia verte sull'accertamento del credito per differenze retributive asseritamente maturato dal ricorrente per l'attività di lavoro subordinato prestata senza soluzione di continuità in favore del resistente dal 21.9.2018 al 31.12.2019, nel periodo dal 21.9.2018 al 31.1.2019 senza alcuna regolarizzazione contrattuale, con prestazione di lavoro c.d. “in nero”, nel periodo dal 1.2.2019 al 31.7.2019 sulla base di un tirocinio fittizio, e dal 1.9.2019 al 31.12.2019 con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il lavoratore, premessa la sussistenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 21.9.2019 al 31.12.2019, di cui chiede l'accertamento, sostiene che, in ragione della riconducibilità delle mansioni espletate di magazziniere trasportatore di prodotti ittici anche con funzioni di vendita al 5° livello del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi, superiore rispetto al 4° livello in cui è stato inquadrato nel periodo regolarizzato, ed in ragione dell'orario di lavoro effettivamente osservato per tutto il periodo, dalle ore 3.00 alle ore 13.00/14.00,
a fronte di un part time per 18 ore settimanali, ha percepito una retribuzione inferiore a quella spettante, così restando creditore di un importo complessivo quantificato nei conteggi allegati in euro 22.850,12, risultante dalle voci analiticamente indicate, relative alle differenze sulla retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, lavoro straordinario e lavoro notturno, con conseguente domanda di condanna nei confronti della parte convenuta. Il lavoratore chiede inoltre la condanna di controparte al risarcimento del danno da omessa contribuzione per il periodo non regolarizzato, quantificandolo equitativamente in euro 6.000,00.
7. Il ricorso è infondato e va integralmente rigettato.
8. È pacifico che il resistente, nel periodo oggetto di causa, svolgeva attività di commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici, come risulta anche dalla visura camerale dell'impresa individuale , in cui è indicata quale attività prevalente CP_1
“commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici” (doc. 1, . Pt_1
9. Il resistente nella memoria difensiva ha negato quanto asserito da controparte, ossia che , nel periodo dal 21.9.2018 al 31.1.2019, ha lavorato senza Parte_1
regolarizzazione contrattuale alle dipendenze di , svolgendo attività di CP_1
magazziniere trasportatore anche con funzione di vendita di prodotti ittici, nello specifico quale addetto al caricamento sul furgone aziendale della merce prelevata dal magazzino, alla effettuazione del giro per la consegna della merce ai clienti, alla riscossione degli incassi delle vendite, da consegnare poi al datore di lavoro al rientro, alla pulizia del magazzino e alla preparazione della merce da consegnare il giorno successivo.
10. L'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che nella specie è controversa limitatamente al periodo in questione e a quello del successivo tirocinio, ricade sul lavoratore. Secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato deve compiersi alla luce del consolidato principio secondo cui l'elemento tipizzante il rapporto di lavoro subordinato è la eterodirezione datoriale della prestazione lavorativa, intesa come assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, per cui oggetto della prestazione deve ritenersi la messa a disposizione delle energie lavorative (tra le numerose decisioni, v. Cass. civ.
3.4.2000 n. 4036; Cass. civ. 9.1.2001
n. 224; Cass. civ. 29.11.2002, n. 16697; Cass. civ. 1.3.2001, n. 2970, Cass. civ. 15.6.2009
n. 13858 e Cass. civ. 19.4.2010 n. 9251). Secondo la definizione elaborata dalla
Cassazione “ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, assume rilievo prioritario e decisivo l'indagine sulla sussistenza del requisito della subordinazione, inteso come vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro” (Cass. civ. ss.uu. n. 379/1999).
11. Nel caso di prestazioni elementari e ripetitive, soccorrono criteri sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) (cfr. in generale Cass. civ. 30.3.2010 n. 7681). Tali elementi, che hanno natura sussidiaria rispetto al vincolo della subordinazione, seppure non assumano valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono comunque indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (Cass. civ. 26.5.2021 n. 14530).
12. Alla luce di questa necessaria premessa vanno esaminate le risultanze istruttorie.
13. Gli estratti delle conversazioni intercorse via whatsapp tra il ricorrente e o CP_1
il figlio di quest'ultimo, , (docc. 7 e 8), sebbene in taluni casi facciano Persona_1
riferimento a circostanze plausibilmente inerenti la vendita di prodotti ittici, per il loro carattere frammentario e discontinuo appaiono inidonei a fornire la prova anche solo presuntiva della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Dai frammenti di conversazione estrapolati dalla messaggistica in questione, infatti, non si evince lo stabile inserimento del ricorrente nell'azienda del convenuto e la continuità della prestazione lavorativa resa in favore della stessa, con assoggettamento a precise direttive datoriali e vincolo all'osservanza di un prestabilito orario di lavoro. I messaggi intercorsi tra le parti relativi alla vendita del pesce, al netto di quelli non univocamente riferibili a tale attività o di contenuto ignoto perché inviati in forma vocale, sono riferiti a 1 giornata nel mese di settembre 2018, 3 giornate nel mese di ottobre 2018, 7 giornate nel mese di novembre 2018, 6 giornate nel mese di dicembre 2018, 7 giornate nel mese di gennaio 2019. Il contenuto di tali conversazioni di per sé è perfettamente compatibile con accordi di volta in volta conclusi verbalmente e con appuntamenti presi in modo estemporaneo ed in funzione di prestazioni sporadiche ed occasionali, che il lavoratore avrebbe potuto rendere in regime di autonomia, oppure a titolo di cortesia o amicizia, o comunque nel quadro di una collaborazione del tutto discontinua non riconducibile alla subordinazione.
14. È mancato un riscontro testimoniale in grado di colmare la lacunosità, frammentarietà
e non univoca concludenza probatoria degli esaminati elementi documentali. I testi di parte ricorrente hanno prevalentemente riferito circostanze apprese de relato actoris, fornendo informazioni generiche e frammentarie, non contestualizzate temporalmente, sovente assai approssimative e frutto più di personali deduzioni che di dirette percezioni.
15. Il teste non ha mai visto personalmente il svolgere Testimone_1 Pt_1
l'attività lavorativa descritta in ricorso. Ha riferito, infatti, che lo incontrava un paio di volte alla settimana per fare colazione insieme, verso le 2.45/3.00, presso il bar
[...]
al termine della propria giornata lavorativa quale barman presso un pub Parte_2
di Scauri e prima che il iniziasse a lavorare. Quest'ultima circostanza, però, Pt_1
il teste l'ha appresa da quanto riferitogli dallo stesso ricorrente (“Il ricorrente mi riferiva che iniziava a lavorare dopo la colazione che facevamo al bar”) così come da lui ha appreso quando terminava di lavorare (“…e terminava alle ore 14.00 o anche oltre. Non mi è mai capitato di incontrarlo alla fine della giornata lavorativa”). Queste ed altre circostanza riferite
(“Al bar lo vedevo con il giubbotto da lavoro e la scritta della ditta, ricordo che era riportato il cognome
L'ho incontrato qualche volta alla guida del furgone aziendale… Una volta è capitato Pt_3
mentre eravamo al bar che il ricorrente ricevesse una telefonata e che lo sentissi parlare di carico e scarico di pesce”) non sono state collocate temporalmente, anzi sul punto il teste ha rivelato una notevole incertezza (“a partire da settembre 2018 o 2019, non ricordo bene l'anno”), per cui non può neppure escludersi la loro riferibilità al periodo regolarizzato.
16. Neppure la testimonianza di può essere valorizzata a conferma Testimone_2
degli assunti attorei. Il teste ha rivelato di non avere alcuna conoscenza diretta dell'asserito svolgimento di attività lavorativa del ricorrente alle dipendenze della ditta convenuta nel periodo antecedente alla formalizzazione del rapporto di lavoro. La sua deposizione è sostanzialmente una narrazione di quanto appreso dallo stesso ricorrente o di quanto congetturato dallo stesso teste, sulla base di circostanze dal significato per nulla univoco. Il teste, amico del ricorrente, ha candidamente ammesso di sapere che il ricorrente aveva iniziato a lavorare per dal settembre 2018 “perché me lo CP_1
ha riferito lo stesso ricorrente”, di non essere in grado di riferire le mansioni del ricorrente, di non averlo mai visto effettuare le consegne, di non sapere a che ora terminava di lavorare. Per il resto, ha solamente ipotizzato che il si occupasse della Pt_1 consegna di prodotti ittici per , perché gli era capitato più volte – in CP_1
un'epoca imprecisata, salvo un unico generico riferimento ai “primi di settembre 2018”
– di vedere il ricorrente in orario notturno passare sul furgone aziendale davanti al bar di famiglia e “perché l'azienda resistente è nota nel paese”.
17. La testimonianza di , all'epoca dei fatti cameriere presso il ristorante Testimone_3
“L'Anfora”, ha una valenza probatoria pressoché nulla. Il teste, per sua stessa ammissione, non ha mai visto il ricorrente caricare i prodotti ittici alle 3.00 di mattina sul furgone aziendale, non era a conoscenza dell'ora in cui lo stesso faceva rientro presso la ditta del resistente, non si è mai recato presso la ditta resistente. Si desume poi dalle sue dichiarazioni che non ha neppure mai visto personalmente il ricorrente effettuare le consegne del pesce presso il ristorante “L'Anfora” nel periodo in cui il deduce di avere lavorato “in nero” (settembre 2018 – gennaio 2019). Il teste Pt_1
infatti ha dichiarato che “da noi si scaricava il venerdì, poteva però capitare che il ricorrente scaricasse anche in settimana”, ma al contempo ha precisato che, escluso il periodo estivo
(maggio – settembre), nei restanti mesi dell'anno lavorava presso il ristorante solo nel finesettimana. Il teste, dunque, nel periodo in questione non poteva essere presente nel ristorante il venerdì o durante la settimana quando a suo dire avvenivano le consegne, essendo in servizio solo il sabato e la domenica. È allora più che plausibile che quanto riferito in merito alle consegne effettuate dal ricorrente, quantomeno nel periodo in questione, lo abbia appreso solo indirettamente, così come per sua stessa ammissione ha appreso solo de relato actoris che il ricorrente ha iniziato a lavorare per la ditta convenuta nel settembre 2018 e che alle ore 3.00 si recava nel magazzino della CP_3
resistente per caricare il furgone aziendale: “Lo so perché me lo ha riferito lo stesso ricorrente”.
18. Il teste di parte resistente che già dal 2018 lavorava alle dipendenze Testimone_4
della ditta come contabile, e dunque con conoscenza diretta dei fatti CP_1
riferiti perché interna all'azienda (gli altri testi di parte resistente hanno invece iniziato a lavorare per solo dopo il periodo asseritamente “in nero” del CP_1 Pt_1
ha escluso qualsiasi attività lavorativa prestata dal ricorrente per il convenuto nel periodo dal settembre 2018 al gennaio 2019: “So che il resistente ha iniziato a lavorare per il resistente nel 2019”.
19. In conclusione, quanto emerge dal compendio documentale e dalla prova testimoniale
è del tutto insufficiente a provare l'effettiva instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato già a far data dal settembre 2018, con la conseguenza che alcun credito retributivo può riconoscersi al lavoratore per il periodo in esame (settembre
2018 – gennaio 2019), mancandone il titolo o fatto costitutivo, vale a dire la prestazione di lavoro subordinato ancorché non regolarizzata.
20. Nel successivo periodo dal 1.2.2019 al 31.7.2019 risulta documentalmente che il ricorrente ha svolto presso l'azienda convenuta un tirocinio extracurricolare con riferimento all'area professionale di “magazziniere consegnatario” per l'acquisizione, all'esito del percorso formativo, di competenze corrispondenti al livello 4 EQF, secondo il sistema di classificazione del Quadro Europeo delle Qualifiche, sistema di riferimento comune adottato dalle Istituzioni comunitarie che definisce in maniera univoca, organizzandole in livelli, le qualifiche conseguite nei diversi paesi dell'Unione
Europea. In atti è prodotta la convenzione di tirocinio stipulata in data 28.1.2019 tra la
Regione Lazio – Area Decentrata Centri per l'Impiego Lazio Sud – Centro per l'Impiego di Formia, quale soggetto promotore, e l'impresa individuale PA EP, quale soggetto ospitante. Alla convenzione è allegato il progetto formativo, nel quale figura quale tutor individuato dal soggetto ospitante per l'affiancamento del tirocinante
, il titolare dell'impresa, . Nel medesimo progetto Parte_1 CP_1
formativo è previsto il conseguimento del suddetto livello 4 EQF, un orario di 40 ore settimanali, con tempi di accesso ai locali aziendali dalle ore 6.00 alle ore 15.00, il pagamento in favore del tirocinante di una indennità mensile lorda complessiva pari ad euro 800,00 (doc. 3, . Anche dallo storico lavorativo risulta lo Pt_1 Pt_4
svolgimento del tirocinio a tempo pieno dal 1.2.2019 al 31.7.2019 con riferimento alla qualifica di magazziniere consegnatario (doc. 2, . Pt_1 21. Il ricorrente sostiene la natura fittizia del suddetto tirocinio, in quanto lo stesso avrebbe continuato a svolgere senza soluzione di continuità la medesima attività di lavoro subordinato già prestata in precedenza, dal settembre 2018 al gennaio 2019.
22. È opportuno premettere alla disamina della domanda proposta dal ricorrente un breve inquadramento giuridico dell'istituto.
23. L'art. 1, comma 34, L. n. 92 del 2012, vigente ratione temporis, ha demandato ad un accordo tra il Governo e le regioni da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei criteri e principi specificati dalla disposizione legislativa. In attuazione di tale previsione, la
Conferenza Stato - regioni ha adottato un primo Accordo del 24.1.2013 ed un successivo Accordo del 25.5.2017, quest'ultimo contenente le nuove “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, vale a dire i tirocini extracurriculari
(formativi, di orientamento, di inserimento e reinserimento lavorativo) che si svolgono al di fuori di un percorso formale di istruzione o formazione, e che costituiscono una misura di politica attiva del lavoro finalizzata a creare un contatto tra il tirocinante e il mondo del lavoro, contribuendo all'arricchimento del suo bagaglio di conoscenze e competenze professionali. L'Accordo del 25.5.2017 è stato recepito dalla deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio n. 533 del 9.8.2017, di “Recepimento e attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini”. L'art. 1 dell'All. A della citata deliberazione al comma
1 definisce il tirocinio quale “una misura formativa di politica attiva, finalizzata a favorire
l'orientamento al lavoro, l'arricchimento delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e
l'inserimento o il reinserimento lavorativo” e al comma 3 stabilisce che “il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione”. Il comma 2 prevede che “Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro”.
24. Come chiarito da tale ultima disposizione, tale fattispecie, che ha una struttura trilaterale in quanto coinvolge necessariamente tre soggetti, il promotore, l'ospitante ed il tirocinante, non determina l'istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra ospitante e tirocinante, ma realizza esclusivamente l'inserimento del tirocinante nel mondo del lavoro con il solo scopo di formarlo e garantirgli una conoscenza diretta dell'attività lavorativa.
25. La Suprema Corte ha chiarito che nei rapporti di tirocinio l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività fisica o intellettuale da parte di quest'ultimo, seppure indispensabile per l'attuazione dello scopo perseguito dal negozio, resta estranea al sinallagma contrattuale e, dunque, non è assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'attivazione del tirocinio non risulti in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nella organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate ad attività produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive dell'imprenditore e se egli sia stato sottoposto a un regime disciplinare eccedente il livello strettamente necessario per la regolarità del tirocinio
(Cass. civ. n. 5370/2023; Cass. civ. n. 1380/2006).
26. Posto che il lavoratore non ha provato di avere svolto attività di lavoro subordinato per il resistente prima del febbraio 2019, dall'istruttoria testimoniale espletata non sono emersi, neppure con riferimento al periodo del tirocinio, gli indici di subordinazione richiamati dalle pronunce di legittimità citate da ultimo, quali criteri rivelatori della natura non genuina dei rapporti di tirocinio, dissimulanti rapporti di lavoro subordinato
(inserimento dell'allievo nella organizzazione dell'impresa, esecuzione di prestazioni abitualmente destinate ad attività produttive, assoggettamento a vincoli di orario e direttive dell'imprenditore, sottoposizione ad un potere disciplinare eccedente quanto strettamente necessario all'espletamento del percorso formativo), mentre al contrario ha trovato conferma l'attività di affiancamento da parte del tutor individuato dall'azienda ospitante per l'erogazione al tirocinante della formazione costituente l'oggetto del negozio.
27. Risultano dirimenti le dichiarazioni dei testi di parte resistente, maggiormente attendibili perché, essendo stati dipendenti del convenuto e colleghi del ricorrente nel periodo in esame, hanno una conoscenza diretta dei fatti riferiti. Due di essi, e CP_4
non erano più alle dipendenze di al momento della deposizione, Tes_4 CP_1
potendosi così escludere un possibile condizionamento psicologico della testimonianza, nell'intento di compiacere il datore di lavoro. I testi di parte ricorrente, come già evidenziato sopra, hanno invece reso dichiarazioni generiche e lacunose, frutto o di congetture e valutazioni soggettive o pedissequamente ripetitive di quanto appreso dal medesimo ricorrente e dunque de relato actoris, cosicché devono ritenersi di scarsa attendibilità.
28. Tutti i testi di parte resistente hanno confermato l'attività di affiancamento e formazione svolta dal tutor aziendale.
29. Il teste , operaia generica addetta al magazzino dal marzo 2019 a metà Testimone_5
dicembre 2019, ha riferito: “Il ricorrente aveva un tutor che lo seguiva nella persona del sig.
[...]
figlio del titolare. Quando entrai in azienda vedevo che il ricorrente non faceva nulla, stava Per_1
vicino a il quale gli faceva vedere le cose che doveva fare. Al che io chiesi al titolare Persona_1
come mai il ricorrente stesse a guardare ed il sig. mi rispose che il ricorrente aveva un altro Parte_5
tipo di contratto. Il sig. affiancava il ricorrente nel giro di consegna della merce. Questo è durato CP_1
fino all'estate del 2019. Dall'estate del 2019 il ricorrente ha iniziato a lavorare in autonomia”. 30. Il teste , addetto alle consegne del pesce ai clienti, ha dichiarato, Testimone_6
all'udienza del 19.4.2024: “Io ho iniziato a maggio di 4 anni fa. Il ricorrente ha iniziato due o tre mesi prima di me. Il ricorrente ha lavorato fino a dicembre dello stesso anno. Quando ho iniziato a lavorare per il resistente, vedevo il sig. insegnare l'attività da svolgere al ricorrente ... Persona_1
L'affiancamento al ricorrente è durato per tutto il tempo in cui il ricorrente ha lavorato per il resistente, non solo il sig. anche io davo una mano in tutto, sia nel caricare sia nell'insegnare Persona_1
l'attività da svolgere…All'inizio ci spiegavano come si sistemava il furgone, come si disponevano i prodotti ittici sul furgone, ci davano indicazioni sulle strade per tornare prima, su come rapportarci ai clienti”.
31. Anche la teste ha confermato l'affiancamento del tutor: “Il ricorrente è Testimone_4
stato affiancato da un tutor all'inizio della sua attività lavorativa. Il tutor era figlio Persona_1
di . Io non ero con loro. Io mi occupavo della parte contabile. Li vedevo tornare insieme CP_1
dal giro di consegne. Il ricorrente non ha mai effettuato da solo il giro di consegne. Tornavano sempre insieme. Il ricorrente si occupava di andare insieme a o ad effettuare le CP_1 Persona_1
consegne. Qualche volta puliva il magazzino, come anche gli altri dipendenti…Il ricorrente prima di lavorare per il resistente non aveva mai lavorato nel settore ittico. Lo so perché durante il colloquio di lavoro con e tale colloquio a cui io ero presente, il ricorrente ha dichiarato di non CP_1 Per_2
aver lavorato in precedenza nel settore ittico. Il ricorrente mi aveva personalmente riferito di avere lavorato in precedenza in aziende che non operavano nel settore ittico”.
32. Nessuno dei testi di parte ricorrente è stato in grado di riferire circostanze di percezione diretta idonee a smentire quanto riferito dai testi di controparte e a dimostrare modalità di svolgimento della prestazione proprie del lavoro subordinato ed incompatibili con il tirocinio.
33. Nelle note difensive parte ricorrente ha posto in rilievo due circostanze a suo dire indicative della mancanza di genuinità del tirocinio. In primo luogo, secondo quanto riferito dagli stessi testi di parte resistente, il iniziava la sua attività verso le Pt_1
ore 4.00 del mattino, in violazione dei limiti orari della convenzione di tirocinio (nel progetto formativo allegato si individua quale fascia oraria per l'accesso ai locali aziendali quella dalle ore 6.00 alle ore 15.00). Inoltre, non è stata prodotta l'attestazione finale delle attività svolte dal tirocinante ai sensi dell'art. 14 dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio n. 533 del 9.8.2017. Orbene, ritiene questo giudice che, alla luce dell'univoco quadro probatorio sopra descritto, queste sole circostanze di per sé non sembrano dotate di una concludenza e univocità tali sia da infirmare la valenza probatoria delle convergenti dichiarazioni di tutti i testi di parte resistente circa l'effettività della formazione impartita al ricorrente mediante l'affiancamento del tutor sia da supplire al deficit probatorio degli Persona_1
elementi sintomatici della subordinazione rilevato nelle dichiarazioni dei testi addotti da parte ricorrente.
34. All'esito dell'istruttoria testimoniale, dunque, non si rinvengono elementi idonei a smentire la genuinità del tirocinio formativo per il periodo compreso dal febbraio 2019 al luglio 2019. Dovendosi escludere, per tale periodo, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e non potendo in alcun modo assimilarsi l'indennità mensile di tirocinio alla retribuzione del dipendente, non può conseguentemente riconoscersi al lavoratore alcun credito retributivo in relazione all'attività prestata nel semestre di cui si tratta.
35. Resta da scrutinare la domanda avente ad oggetto le differenze retributive asseritamente maturate dal ricorrente nel periodo in cui ha lavorato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ossia dal 2.8.2019 al 31.12.2019. Il credito, secondo la prospettazione dell'attore, scaturisce sia dallo svolgimento di mansioni superiori al proprio inquadramento contrattuale sia dalla effettuazione di lavoro straordinario (cfr. conteggi allegati al ricorso).
36. Nel fascicolo di causa è stato prodotto il contratto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal 2.8.2019 e con scadenza al 30.9.2019, con orario part time per 18 ore settimanali distribuite su sei giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 5.00 alle ore 8.00. Il suddetto contratto prevede l'inquadramento del ricorrente nel 5° livello del
Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi, con mansioni di aiuto commesso (doc.
4, Camerota). Il contratto, in data 30.9.2019, è stato prorogato fino al 31.12.2019, mantenendo inalterate mansioni e inquadramento del lavoratore, ma incrementando l'orario part time da 18 a 36 ore settimanali, distribuite sempre su sei giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 4.00 alle ore 10.00 (cfr. lettera di proroga del 30.9.2019, doc. 4; mod.
C/2, doc. 2).
37. Il ricorrente sostiene che le mansioni di magazziniere trasportatore di prodotti ittici anche con funzione di vendita da lui svolte sono riconducibili al 4° livello del CCNL applicato, a fronte dell'inquadramento nell'inferiore 5° livello. L'assunto è infondato.
38. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindere da tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, senza la necessità che il giudice si attenga pedissequamente a una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate nello schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (per tutte, Cass. civ. 28.4.2015, n. 8589; Cass. civ. 22.11.2019 n. 30580;
Cass. civ. 19.4.2023, n. 10485).
39. Tale procedimento logico-giuridico trifasico presuppone l'onere per il lavoratore che invoca il superiore inquadramento non solo di allegare specificamente i compiti svolti e le relativi disposizioni contrattuali, ma anche di esplicitare e rendere evidente sul piano probatorio la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (cfr. Cass. civ. 21.5.2003, n. 8025, sempre successivamente confermata).
40. Il lavoratore che intende chiedere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore è dunque tenuto ad allegare, e poi a provare, gli elementi posti a fondamento della domanda, esplicitando i caratteri distintivi delle due qualifiche a raffronto e ponendo a confronto le mansioni per cui è stato assunto con quelle che, invece, concretamente ha svolto, così da rendere evidente sul piano probatorio la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, non potendo a tal fine sopperire l'intervento ufficioso del giudice, che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (Cass. civ. n.
8025/2003 cit.).
41. Ciò premesso, secondo il sistema di classificazione del personale di cui all'art. 101 del
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi (doc. 5) appartengono al 5° livello “i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze”. Sono invece inquadrati nel 4° livello “i lavoratori che eseguono compiti operativi, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e i lavoratori che eseguono mansioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche acquisite”.
42. Dal raffronto tra le declaratorie si evince che l'elemento di differenziazione tra il 4° ed il 5° livello risiede nel più elevato grado di sviluppo e di specializzazione delle conoscenze e competenze tecniche richieste ai lavoratori inquadrati nel 4° livello: capacità tecnico-pratiche “particolari” e non semplicemente “adeguate”, conoscenze tecniche “specifiche” anziché “normali” come per i lavoratori del 5° livello. 43. Tra i profili esemplificativi del 5° livello rientra quello dell' “aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati)”, riconosciuto contrattualmente al ricorrente. Rientra invece nel 4° livello il profilo professionale di “magazziniere e magazziniere anche con funzioni di vendita”, a cui il ricorrente riconduce le mansioni svolte. Per meglio lumeggiare i contenuti di quest'ultimo profilo professionale è utile un riferimento alla concreta descrizione dei compiti ad esso afferenti contenuta nel progetto formativo allegato alla convenzione di tirocinio: non solo “caricare e scaricare la merce”, ma anche “compilare bolle di consegna, consegnare la merce o il lavoro svolto, controllare la documentazione allegata alle merci, curare i rapporti con i fornitori, custodire la merce, eseguire riscontri tra giacenze e standard di deposito di magazzino, gestire il magazzino, gestire le operazioni di stoccaggio dei prodotti in magazzino, gestire o controllare la contabilità interna al magazzino, inventariare la merce o le attrezzature, mantenere la pulizia o
l'ordine del magazzino, pianificare il lavoro in modo da rispettare i tempi e le scadenze, posizionare la merce negli scaffali, preparare il materiale da spedire, preparare la documentazione di accompagnamento della merce trasportata, ricevere e/o controllare lo stato della merce, tenere scrittura delle operazioni di entrata e di uscita”.
44. Di tali molteplici compiti, certamente richiedenti nel loro complesso conoscenze tecniche specifiche e capacità tecnico-pratiche particolari superiori a quelle “normali”
e “adeguate” proprie del 5° livello, gli unici specificamente confermati da alcuni dei testi escussi, sono quelli elementari, meramente ripetitivi ed esecutivi, di carico e scarico dei prodotti ittici nel e dal furgone aziendale e di pulizia del magazzino, attività per le quali paiono sufficienti “normali” conoscenze e “adeguate” capacità tecnico-pratiche.
Non ha trovato riscontro invece l'ordinario svolgimento, in autonomia, delle attività di vendita ai clienti dei prodotti ittici, con incasso del relativo prezzo, attività che può connotare il profilo professionale del 4° livello e che invece difetta in quello del 5° livello. I testi di parte resistente hanno infatti escluso che il ricorrente effettuasse da solo il giro per la consegna ai clienti dei prodotti ittici, anche nel periodo successivo al tirocinio, e comunque nessun teste è stato in grado di confermare, per conoscenza diretta, che il ricorrente effettuava personalmente ed autonomamente la vendita di tali prodotti, incassandone il prezzo.
45. Il teste ha dichiarato: “Dall'estate del 2019 il ricorrente ha iniziato a lavorare Testimone_5
in autonomia. Lavorava con me nel magazzino. Il ricorrente lavorava solo nel magazzino con me.
Sarà capitato solo una o due volte che ha effettuato le consegne ai clienti. Ciò è accaduto pochissime volte, perché avevamo molto da fare in magazzino. Il ricorrente, come me, si occupava anche della pulizia del magazzino”. Oltre all'attività di pulizia, il teste in questione non ha riferito di altre specifiche attività di magazzino.
46. Il teste , che peraltro non ha confermato l'attività di pulizia e Testimone_6
riordino del magazzino e quella di preparazione della merce per il giorno successivo, ha dichiarato: “Il ricorrente si occupava di sistemare il furgone, cioè caricava il pesce sul furgone, ciò avveniva appena arrivavamo, alle ore 4.00, 4.15, 4.30. Sul furgone eravamo sempre in due. Mi è capitato di andare sul furgone con il ricorrente, ricordo che ero io alla guida. In queste occasioni effettuavamo lo scarico, cioè consegnavamo il pesce ai clienti. Tornavamo dalle consegne verso le ore
9.00. Non mi risulta che, quando tornavamo, il ricorrente si occupasse del riordino e della pulizia del magazzino. Non ho mai visto il ricorrente occuparsi della preparazione della merce da consegnare il giorno successivo”.
47. È significativa nel senso del mancato svolgimento in autonomia delle funzioni di vendita la testimonianza di che, sebbene dedicata ad attività contabili, Testimone_4
era a conoscenza del fatto che il ricorrente non effettuava mai da solo il giro per la consegna ai clienti dei prodotti ittici: “Il giro di consegne veniva di solito effettuato da due persone insieme a quanto ricordo. In ufficio venivano da me sempre in coppia…Che io ricordi, non ho mai visto il ricorrente ritornare dal giro di consegne con persone diverse da e . CP_1 Persona_1
48. La documentazione versata in atti nulla aggiunge al quadro istruttorio emerso a seguito dell'escussione testimoniale, considerato che la produzione delle fotografie di molteplici bolle di accompagnamento della merce – neppure sottoscritte dal ricorrente – o di banconote, non dimostra di per sé l'ordinario svolgimento in autonomia – e dunque senza affiancamento di personale più esperto – dell'attività di vendita da parte del dei prodotti ittici. Pt_1
49. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non rileva ai fini della rivendicazione del superiore inquadramento la circostanza che il progetto formativo allegato alla convenzione di tirocinio prevedesse la finalizzazione della formazione al conseguimento del livello 4, atteso che, come sopra chiarito, non si fa riferimento al sistema di classificazione del personale del CCNL applicato al rapporto, bensì al diverso sistema di classificazione del Quadro Europeo delle Qualifiche, sistema di riferimento comune adottato dall'Unione europea quale strumento di “traduzione”, in una organizzazione uniforme dei livelli in ambito comunitario, dei diversi quadri nazionali delle qualificazioni, al fine di migliorare la trasparenza, la comparabilità e la portabilità delle qualificazioni delle persone e consentire di confrontare le qualifiche di paesi e istituzioni diversi. Tale sistema non ha all'evidenza nulla a che vedere con il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo.
50. D'altro canto, se è vero che il progetto formativo individuava come figura professionale di riferimento quella di “operatore di magazzino merci”, ciò non implica però alcun automatismo nel riconoscimento del relativo inquadramento professionale al momento della instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, sia perché non viene qui in questione la diversa fattispecie dell'apprendistato professionalizzante (che
è, a tutti gli effetti, un rapporto di lavoro subordinato, con causa mista, caratterizzato cioè, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un'effettiva formazione finalizzata all'acquisizione, da parte dell'apprendista, di una qualificazione professionale, la quale rappresenta il dato essenziale della speciale figura contrattuale, cfr. C. App. Milano 2.5.2019, n. 392) sia perché non può darsi per scontato che all'esito del tirocinio il ricorrente avesse effettivamente acquisito tali competenze e conoscenze, e cioè il buon esito del tirocinio stesso, mancando peraltro una attestazione delle attività effettivamente svolte. 51. Anche la previsione dell'art. 101 del CCNL, in relazione ai lavoratori inquadrati nel 5° livello, lett. a), secondo cui è inquadrato in tale livello l' “aiutante commesso che non ha effettuato l'apprendistato nel settore nel quale effettua la prestazione (permane nel V livello per un periodo di 18 mesi)” non può essere invocata a sostegno della pretesa attorea, in quanto il ricorrente non ha effettuato alcun apprendistato, ma esclusivamente un tirocinio, ed il suo periodo di permanenza nel 5° livello è stato di gran lunga inferiore ai 18 mesi.
52. La domanda di riconoscimento del superiore inquadramento professionale non merita dunque accoglimento.
53. In merito all'orario di lavoro effettivamente osservato nel periodo in esame, il convenuto ha ammesso che in tutto il periodo dal 2.8.2019 al 31.8.2019 il ricorrente ha lavorato per 36 ore settimanali, distribuite dal lunedì al sabato, con orario giornaliero dalle 4.00 alle 10.00, e ciò anche nei mesi di agosto e settembre, in cui il ricorrente era assunto con part time per 18 ore settimanali. Il lavoratore, invece, sostiene di avere lavorato dalle ore 3.00/4.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato e una volta alla settimana anche il pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 e nei conteggi allegati al ricorso vengono quantificati i compensi per lo straordinario diurno fino alla quarantottesima ora settimanale, con maggiorazione del 15 per cento, e per quello eccedente la quarantottesima ora settimanale, con maggiorazione del 20 per cento, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. a) e b) del CCNL applicato al rapporto.
54. L'istruttoria testimoniale non ha però confermato gli orari dedotti dal ricorrente e non
è stata dunque raggiunta la prova dello straordinario espletato, mentre hanno trovato riscontro gli orari dedotti nella memoria difensiva dal convenuto, corrispondenti a 36 ore settimanali.
55. Ancora una volta meritano di essere valorizzate le dichiarazioni dei testi di parte resistente, sia perché, come dipendenti dell'azienda convenuta, questi sono depositari di una conoscenza di prima mano degli orari di lavoro osservati dal ricorrente, loro collega, sia per via delle già rilevate carenze delle deposizioni dei testi di parte avversa, da cui emerge un quadro fattuale frammentario e lacunoso, in parte congetturale ed in parte per sentito dire, e ciò tenuto conto del particolare rigore richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la prova del lavoro straordinario. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, infatti, l'onere gravante sul lavoratore che agisca per prestazioni eccedenti l'orario ordinario deve intendersi in maniera rigorosa ed esige la specifica allegazione e prova del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, non surrogabile con il ricorso al giudizio equitativo. Al giudice deve essere fornita dunque non già genericamente la prova dell' “an”, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del “quantum” di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati: “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi” (Cass. civ. sez. lav.,
19.6.2018, n. 16150; e Cass. 14.5.2015 n. 9906).
56. I testi e hanno entrambi riferito che il ricorrente, Testimone_5 Testimone_6
per tutto il periodo del rapporto intercorso tra le parti, ha lavorato dalle ore 4.00 alle ore 10.00 circa, così confermando un orario di 36 ore settimanali : “La mattina CP_4
normalmente caricavamo la merce dal magazzino al furgone alle 4.00…Durante la pausa caffè il ricorrente mi diceva che restava a lavoro fino alle 10.00”; : “Iniziavamo a lavorare alle Tes_6
4.00 di mattina e terminavamo alle 10.00. Alle ore 10.00 ce ne andavamo tutti. Non è mai capitato che ci trattenessimo a lavorare oltre… Il ricorrente si occupava di sistemare il furgone, cioè caricava il pesce sul furgone, ciò avveniva appena arrivavamo, alle ore 4.00, 4.15, 4.30”).
57. Non possono pertanto riconoscersi al ricorrente le differenze retributive richieste a titolo di compensi per lavoro straordinario e relative maggiorazioni. 58. Quanto alle differenze retributive per lavoro ordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, compensi per lavoro notturno con relativa maggiorazione del 15 per cento
(art. 13 CCNL), indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, lavoro festivo (art. 18 CCNL), dall'analisi dei conteggi allegati al ricorso emerge che le differenze tra “dovuto” e “percepito” dipendono esclusivamente dai diversi valori tabellari della retribuzione relativa al livello rivendicato (il 4°) e a quello contrattualmente riconosciuto (il 5°). Si consideri, ad esempio, le mensilità di settembre e agosto 2019. Il “dovuto” richiesto a titolo di retribuzione mensile per lavoro
“ordinario” è pari ad euro 1.618,75, corrispondente alla retribuzione base per i lavoratori inquadrati nel 4° livello (cfr. tabelle retributive allegate al CCNL in atti), mentre il “percepito” è pari ad euro 1.511,01, corrispondente alla retribuzione base per i lavoratori inquadrati nel 5°livello (nelle tabelle allegate è indicato l'importo di euro
1.510,98). Analogamente è a dirsi per le altre voci, compreso il trattamento di fine rapporto, relativamente a quanto maturato in ragione del solo periodo lavorativo riconosciuto (agosto – dicembre 2019). Ne discende che, non spettando al ricorrente il superiore inquadramento nel 5° livello, difetta il fatto costitutivo anche delle rivendicate differenze retributive per le voci in questione.
59. Va infine rigettata la domanda di risarcimento del danno per omessa contribuzione, sia perché non consta l'attualità del danno – non avendo il ricorrente allegato e provato il raggiungimento dell'età pensionabile e la perdita totale o parziale della prestazione pensionistica ed essendosi al contempo riservato di agire in un successivo giudizio per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi – sia perché la quantificazione equitativa di tale danno, determinata nella misura di euro 6.000,00 (euro
500,00 per 12 mensilità) appare del tutto arbitraria, non essendo esplicitate le ragioni e i criteri di quantificazione.
60. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del convenuto nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi previsti dalle tabelle allegate per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− rigetta integralmente il ricorso;
− condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del convenuto, liquidandole in euro 5.388,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele NU