TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1551 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1551 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BUONGIORNO MARISA CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. BUONGIORNO MARISA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 20/09/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 6.12.2001, a Montegridolfo (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), i figli , maggiorenne ma Persona_1
non ancora economicamente autosufficiente e, in data 6.03.2009, il figlio;
Per_2
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 11.02.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute, con alcune precisazioni relative alle modalità di mantenimento del figlio minore e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la residenza ove vorranno e si impegnano al reciproco rispetto, prestando sin d'ora il loro consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
- nella casa coniugale in Montefiore Conca Via Pianello 451, di proprietà del SI. Pt_1
vi continuerà a vivere il medesimo SI. e la SI.ra potrà asportare
[...] Pt_1 Parte_2
da tale casa i suoi effetti personali e le cose di sua proprietà per trasferirli presso la sua nuova abitazione in San Clemente;
- i due figli abiteranno stabilmente con la madre e verranno anche mantenuti dalla madre medesima in quanto il padre ha attualmente difficoltà economiche;
-i coniugi precisano che il padre in ogni caso contribuirà al mantenimento del figlio minore Per_2
con un assegno mensile di Euro 100,00 rivalutabili Istat, di cui la IG.ra chiederà il Pt_2
versamento quando le condizioni economiche del coniuge saranno migliorate;
-il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_3
collocazione, ripetesi, presso l'abitazione della madre;
- sempre a causa delle attuali difficoltà economiche del SI. , le rate mensili di € Parte_1
700,00 cadauna del mutuo personale del SI. pendente presso la CA AN (per Pt_1
l'importo residuale di € 51.547,38), verranno pagate dalla SI.ra . Il nominato SI. Parte_2
rimborserà quanto pagato dalla moglie, per tale titolo, mediante consegna ai due figli Pt_1
e di sculture il cui valore di mercato dovrà corrispondere all'esborso Per_1 Persona_3
effettuato dalla SI.ra per il pagamento del residuale mutuo bancario del marito. Qualora Pt_2
invece il SI. dovesse vendere l'immobile di sua proprietà, il medesimo rimborserà Pt_1
direttamente alla SI.ra , con pagamento in danaro, quanto dalla stessa pagato per suo Parte_2
conto;
- il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà, previo Parte_1 Per_2
accordo preventivo con la madre e compatibilmente con gli impegni di studio e di Parte_2
vita del figlio mentre per la figlia maggiorenne , il padre si accorderà direttamente con la Per_1
figlia stessa;
così pure dicasi per le festività natalizie, pasquali ed infrasettimanali.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montegridolfo (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte II Serie C Anno 2001 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 13.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1551 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BUONGIORNO MARISA CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. BUONGIORNO MARISA (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 20/09/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 6.12.2001, a Montegridolfo (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), i figli , maggiorenne ma Persona_1
non ancora economicamente autosufficiente e, in data 6.03.2009, il figlio;
Per_2
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 11.02.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute, con alcune precisazioni relative alle modalità di mantenimento del figlio minore e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la residenza ove vorranno e si impegnano al reciproco rispetto, prestando sin d'ora il loro consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
- nella casa coniugale in Montefiore Conca Via Pianello 451, di proprietà del SI. Pt_1
vi continuerà a vivere il medesimo SI. e la SI.ra potrà asportare
[...] Pt_1 Parte_2
da tale casa i suoi effetti personali e le cose di sua proprietà per trasferirli presso la sua nuova abitazione in San Clemente;
- i due figli abiteranno stabilmente con la madre e verranno anche mantenuti dalla madre medesima in quanto il padre ha attualmente difficoltà economiche;
-i coniugi precisano che il padre in ogni caso contribuirà al mantenimento del figlio minore Per_2
con un assegno mensile di Euro 100,00 rivalutabili Istat, di cui la IG.ra chiederà il Pt_2
versamento quando le condizioni economiche del coniuge saranno migliorate;
-il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_3
collocazione, ripetesi, presso l'abitazione della madre;
- sempre a causa delle attuali difficoltà economiche del SI. , le rate mensili di € Parte_1
700,00 cadauna del mutuo personale del SI. pendente presso la CA AN (per Pt_1
l'importo residuale di € 51.547,38), verranno pagate dalla SI.ra . Il nominato SI. Parte_2
rimborserà quanto pagato dalla moglie, per tale titolo, mediante consegna ai due figli Pt_1
e di sculture il cui valore di mercato dovrà corrispondere all'esborso Per_1 Persona_3
effettuato dalla SI.ra per il pagamento del residuale mutuo bancario del marito. Qualora Pt_2
invece il SI. dovesse vendere l'immobile di sua proprietà, il medesimo rimborserà Pt_1
direttamente alla SI.ra , con pagamento in danaro, quanto dalla stessa pagato per suo Parte_2
conto;
- il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà, previo Parte_1 Per_2
accordo preventivo con la madre e compatibilmente con gli impegni di studio e di Parte_2
vita del figlio mentre per la figlia maggiorenne , il padre si accorderà direttamente con la Per_1
figlia stessa;
così pure dicasi per le festività natalizie, pasquali ed infrasettimanali.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montegridolfo (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte II Serie C Anno 2001 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 13.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi