Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1467/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1467/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 351/2017, pubblicata in data
27.02.2017
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Milone Renato (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Ezio Nuzzolo in C.F._1
Napoli, Via San Tommaso D'Aquino n.36 APPELLANTE
E in persona del legare rappresentante Controparte_1
pro tempore (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mariateresa Del P.IVA_1
Ciampo (C.F. ) e Eliberto Di Blasio (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi C.F._3
ultimi in Pontelandolfo (BN), via Falcone e Borsellino n.32
APPELLATA
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 18.3.2010 presentato innanzi al Tribunale di Benevento la ditta ed deduceva di essere creditrice nei confronti di Controparte_1 CP_1
titolare della omonima azienda corrente in Cautano (BN), della Parte_1
somma di € 14.633,81, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 358/2010 sulla base delle fatture n. 40/1999, n. 100/1999, n.2/2000 e n. 26/2000 ed i relativi documenti di trasporto, nonché dell'assegno di Lire 7.000.000 n. 01136211015, tratto sulla Banca
Popolare dell'Irpinia, rimasto insoluto e protestato. Con atto di citazione notificato in data 30.08.2010, proponeva opposizione avverso il predetto Parte_1
decreto eccependo l'inesistenza del rapporto posto alla base del d.i. opposto e disconoscendo la sottoscrizione apposta ai documenti di trasposto prodotti dalla ricorrente nella fase monitoria, chiedendo al Tribunale adito la revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'opponente in particolare, precisava di aver intrattenuto rapporti di fornitura con ditta diversa da quella opposta, ovverosia quella di cui era titolare il marito Con comparsa del 20.12.2010 si costituiva Persona_1
la ditta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto CP_1
e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 351/2017, pubblicata in data 27.02.2017, così provvedeva “accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il d. i. opposto n. 358/2010; condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 14.633,81 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore della opposta liquidate in € 3615,00 per compenso di avvocato di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per
pagina 2 di 7 la fase istruttoria ed € 1200,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello deducendone Parte_1
l'erroneità sulla base di quattro motivi di gravame. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere tutti i motivi di appello (parziale) così come formulati e per lo effetto cassare la sentenza del primo grado e riformulare parzialmente la stessa così come evidenziato nell'atto di appello e nei limiti innanzi indicati (appello parziale), con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla condanna alle spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
Si costituiva la ditta assumendo l'infondatezza Controparte_1
del gravame, chiedendo così provvedere: “rigettare l'istanza di sospensione di esecutività della sentenza impugnata;
rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, di conseguenza, confermare la sentenza impugnata;
condannare
al pagamento anche delle spese del presente giudizio.” Parte_1
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare rileva la Corte che l'appellante ha censurato la pronuncia di prime cure sulla base di quattro motivi di gravame. Con i primi due motivi di appello, censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale in primo Parte_1
grado avrebbe erroneamente utilizzato ai fini della decisione -ed in presenza di una tardiva ed inammissibile istanza di verificazione-, i documenti di trasporto formalmente dalla stessa disconosciuti. Con il terzo motivo, l'appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui il Giudice in primo grado ha ritenuto provato il credito e dunque, il rapporto di fornitura fra le parti in causa sulla base delle deposizioni rese dal teste di parte opposta . Con il quarto motivo Testimone_1 Parte_1
censura la pronuncia impugnata nella parte il Tribunale, ritenendo erroneamente pagina 3 di 7 sussistente il credito in capo alla ha condannato l'opponente in primo Controparte_2
grado al pagamento delle spese e competenze di lite.
L'appello è infondato.
Rileva infatti la Corte che il disconoscimento operato da sulle firme Parte_1
apposte ai documenti di trasporto prodotti da parte opposta in primo grado non era in ogni caso idoneo ad onerare la della richiesta di Controparte_3
verificazione della suddetta firma disconosciuta. Ed infatti l'opponente nei propri scritti difensivi si è limitata a “disconoscere come propria la sottoscrizione” (cfr. pag. 3 atto di citazione in opposizione, allegato al fascicolo d'ufficio di primo grado).
La giurisprudenza di legittimità, quando il disconoscimento è relativo ad una persona giuridica, infatti, è rigorosa nel senso di ritenere che: “il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente”
(Sentenza n. 7240 del 14/03/2019).
Il disconoscimento operato dalla , titolare dell'omonima ditta con sede in Pt_1
Cautano, siccome genericamente formulato, dunque, non può ritenersi validamente effettuato né, poteva produrre alcun effetto limitativo della valenza probatoria dei documenti prodotti in giudizio. La , in qualità di titolare dell'azienda agricola Pt_1
, al fine della proposizione di un valido disconoscimento avrebbe Parte_1
dovuto riportare un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultate sul documento (ovvero sui documenti prodotti dalla creditrice opposta), rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi dell'azienda cui fa capo. Pertanto, non producendo alcun effetto il disconoscimento operato dall'odierna appellante, tutti i pagina 4 di 7 documenti prodotti dall'opposta in primo grado sono stati legittimamente utilizzati dal giudice di prime cure per il proprio convincimento.
D'altra parte, poi, l'istanza di verificazione dei documenti così genericamente impugnati dall'opponente in prime cure non richiedeva, ai fini della sua corretta proposizione, particolari formule sacramentali, potendosi la stessa ritenere ammissibile pur se formulata implicitamente. Difatti, come più volte ribadito dalla Corte di legittimità
“siffatta istanza è ammissibile quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento e non esiga la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo” (cfr Cass. Sent. 1009/2017). Per altro, come è noto, l'istanza di verificazione può essere decisa anche sulla base dell'articolazione di una mera prova testimoniale
(Cass. Sent. 1009/2017 Cass. 22.1.2003 n. 890; Cass. 21.10.2003 n. 15711). Tanto è avvenuto proprio nel caso in esame ove era stata chiesto dalla “di essere Controparte_2
ammessi alla prova contraria con lo stesso teste indicato da controparte e con i seguenti propri testi: 1) , residente in [...]) CP_4 CP_5
, residente in [...]alla via Molise” (Cfr. comparsa di costituzione e
[...]
risposta, allegata al fascicolo di primo grado).
Del pari infondato è il terzo motivo di gravame con il quale l'istante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto “non credibile” la dichiarazione resa dal teste di parte appellante Ed invero “il Persona_1
giudizio sull'attendibilità dei testi involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.” (Cass. 10 ottobre 2011, n.
20802). Ebbene, come correttamente rilevato dal Tribunale, le circostanze dedotte dall'opponente in primo grado e confermate dal teste circa i rapporti di Per_1
fornitura fra la ditta e non trovano riscontro nelle CP_2 Persona_1
pagina 5 di 7 risultanze documentali. Il teste suddetto dichiarava in particolare che la merce della ditta era stata ordinata da lui e non dalla moglie e di aver CP_1 Parte_1
pagato detta merce con l'assegno dell'importo di Lire 7.000.000 che gli era stato consegnato dalla . Pt_1
Orbene, tale deposizione non appare credibile atteso che, come evidenziato giustamente dal giudice di prime cure, l'emissione dell'assegno risale ad epoca anteriore alla stipula del contratto di appalto depositato dalla in primo grado (cfr.: documentazione Pt_1
allegata alla produzione di parte opposta in primo grado). Né è stato in alcun modo provata la consegna dell'assegno al dall'opponente e che questi l'abbia Per_1
girato alla Al contrario, invece, non vi è alcun motivo di dubitare Controparte_2
dell'attendibilità del teste di parte opposta , le cui dichiarazioni hanno Testimone_1
trovato piena conferma nei documenti prodotti in giudizio (crf.: fatture e documenti di trasporto recanti la sottoscrizione della stessa parte appellante).
Alla luce di quanto sopra esposto, va rigettata, anche l'avanzata censura relativa alla condanna di al pagamento delle spese di lite, avendo il Tribunale Parte_1
correttamente applicato il disposto di cui all'art. 91 comma 1 cpc, avendo disatteso tutte le difese dell'opponente e ritenuto sussistente il credito vantato dalla ditta in CP_1
misura corrispondente a quanto portato nel decreto opposto ed avendo parzialmente accolto l'opposizione nella sola determinazione del tasso degli interessi che ha comunque riconosciuto nella misura del tasso legale.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi in appello e con attribuzione in favore dell'avv. Eriberto Di Blasio, dichiaratosi antistatario.
pagina 6 di 7 A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 351/2017 del Parte_1
Tribunale di Benevento, pubblicata in data 27.02.2017, e contro e Controparte_1
così provvede: CP_1
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in € Controparte_1
70,00 per spese vive ed € 2.984,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, da distrarsi in favore dell'avv. Eriberto Di Blasio, dichiaratosi antistatario;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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