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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/02/2024, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 3123/2023 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
30.05.1966 (C.F. ), entrambi rappresentati e difesi C.F._2
dall'Avv. Roberto Moscato, giusta mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 28 luglio 1992, 3
in IT, e dal quale era nata la IA (il 27/07/1991), ancora Per_1 convivente con la madre, seppure economicamente indipendente, alle condizioni ivi meglio specificate. Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 15.07.2005 (proc.n.
654/2005 R.G.), come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n.
898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, e dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
1) I coniugi vivranno separati, potandosi reciproco rispetto, e saranno liberi di scegliere la residenza ritenuta più opportuna;
2) I predetti dichiarano di essere economicamente indipendenti, e quindi rinunciano a qualsiasi reciproco obbligo di mantenimento, nemmeno per la IA , che pur vivendo con la madre è economicamente Per_1 indipendente
3) I coniugi dichiarano di avere già da tempo regolato e definito ogni altra questione economica e patrimoniale, e quindi di non avere nulla a pretendere reciprocamente
4) I suddetti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
Il Tribunale non può che prendere atto dei superiori accordi delle parti, riguardando essi dei diritti dalle stesse disponibili. 4
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 28.07.1992, in IT (RG), dai coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IT dell'anno 1992, p. II, serie A, atto n. 183, uff. 1);
prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra i coniugi;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del comune di IT ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di IT di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 21 febbraio 2024. Il Giudice est.
Dott.sa R. Scollo
5
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 3123/2023 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
30.05.1966 (C.F. ), entrambi rappresentati e difesi C.F._2
dall'Avv. Roberto Moscato, giusta mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 28 luglio 1992, 3
in IT, e dal quale era nata la IA (il 27/07/1991), ancora Per_1 convivente con la madre, seppure economicamente indipendente, alle condizioni ivi meglio specificate. Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 15.07.2005 (proc.n.
654/2005 R.G.), come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n.
898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, e dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
1) I coniugi vivranno separati, potandosi reciproco rispetto, e saranno liberi di scegliere la residenza ritenuta più opportuna;
2) I predetti dichiarano di essere economicamente indipendenti, e quindi rinunciano a qualsiasi reciproco obbligo di mantenimento, nemmeno per la IA , che pur vivendo con la madre è economicamente Per_1 indipendente
3) I coniugi dichiarano di avere già da tempo regolato e definito ogni altra questione economica e patrimoniale, e quindi di non avere nulla a pretendere reciprocamente
4) I suddetti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
Il Tribunale non può che prendere atto dei superiori accordi delle parti, riguardando essi dei diritti dalle stesse disponibili. 4
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 28.07.1992, in IT (RG), dai coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IT dell'anno 1992, p. II, serie A, atto n. 183, uff. 1);
prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra i coniugi;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del comune di IT ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di IT di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 21 febbraio 2024. Il Giudice est.
Dott.sa R. Scollo
5
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti