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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/04/2024, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1766 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott.ssa Ugo Iannini Giudice Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio giudiziale trasformato in corso di causa in congiunto iscritto al n. 1766 / 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cittadino Parte_1
italiano, residente in [...] (c.f. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Olbia, via B.Rossetti n.29 presso lo studio dell'Avv.
Sergio Roberto Diomedi (c.f. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], di cittadinanza italiana, residente CP_1
in Olbia, via Malta, n. 3, C.F , ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio dell'Avv. M. Eleonora Bianco (C.F. ) - in C.F._4
Olbia, Via Gallura, 3, ove il suddetto avvocato Email_1
dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria - che la rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura in calce alla comparsa di risposta,
RESISTENTE
NONCHÉ
PM SEDE
INTERVENTORE EX LEGE I coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato il 15.3.2023 in Olbia ed ivi trascritto nei registri di stato civile quale atto n.9, parte II, serie A, anno 2003; dalla loro unione è nato il figlio , Persona_1
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]; tra le parti il 15 marzo 2021,
a seguito di ricorso giudiziale n.589/2019 per separazione coniugale - promossa dalla e trasformatasi in consensuale in corso di procedura - questo Tribunale CP_1
omologava la separazione con provvedimento n.30/2021.
Rilevato che detti coniugi hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, alle condizioni concordate in corso di causa.
I difensori dei coniugi anche nelle loro conclusioni dichiaravano di voler divorziare alle condizioni concordate in corso di causa; il Presidente riservava al Tribunale la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc.
Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio:
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
E
, nata a [...] il [...], CP_1
celebrato il 15.3.2023 in Olbia ed ivi trascritto nei registri di stato civile quale atto n.9, parte II, serie A, anno 2003, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Olbia, il 15.3.2003 con il sig. trascritto nei registri dello stato civile Parte_1
di Olbia - n. 9, parte II, serie A, ufficio 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2003 – ordinando agli ufficiali dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2. Previo accertamento delle mutate condizioni economiche del resistente e delle esigenze di crescita del figlio , disporre la modifica del punto n. 8 del Decreto Persona_1
n. 30/2021, emesso in data 18.3.2021 dal Tribunale di Tempio Pausania, con l'aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. nella misura Parte_1
di 300,00 euro, da versare entro il giorno 20 di ogni mese oltre al 50% di tutte le spese straordinarie ivi incluse quelle mediche scolastiche, ludiche e ricreative. L'importo, Org_ rivalutabile annualmente secondo gli indici dovrà essere corrisposto sul conto corrente intestato alla sig.a , iban: [...]; CP_1
3. Attesa la prevalente collocazione del minore presso la residenza materna, disporre la modifica del punto n. 11 del Decreto n. 30/2021, emesso in data 18.3.2021 dal Tribunale di Tempio Pausania, con ordine al sig. di consegnare alla ricorrente il libretto Parte_1
postale intestato al figlio, di entro la data due giorni dalla sottoscrizione Per_1 Pt_1
del verbale di udienza del 9.4.2024. Conseguentemente la sig.a provvederà alla CP_1
rendicontazione documentale mensile al padre di tutte le movimentazioni in entrata ed in uscita (preventivamente concordate) dal conto/libretto postale da lei interamente gestito e per tutte le spese indicate e concesse dalla legge 104/92;
4. Confermare le residue condizioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 del decreto di omologa della separazione n. 30 del 18.3.2021, cron. n. 1941/21, reso nel procedimento r.g. 589/19 del Tribunale di Tempio Pausania.
Le parti espressamente rinunciano all'impugnazione del provvedimento giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle spese del presente giudizio.
La parte resistente, poiché è intervenuto tale accordo in questa sede, attesa l'intervenuta cessazione della materia del contendere, dichiara di rinunciare alla procedura di modifica delle condizioni di separazione pendente nanti il Tribunale di Tempio Pausania, r.g.
1753/23, impegnandosi a formalizzare tale rinuncia entro la fine del mese di aprile 2024.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il giorno 12.4.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott.ssa Ugo Iannini Giudice Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio giudiziale trasformato in corso di causa in congiunto iscritto al n. 1766 / 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cittadino Parte_1
italiano, residente in [...] (c.f. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Olbia, via B.Rossetti n.29 presso lo studio dell'Avv.
Sergio Roberto Diomedi (c.f. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], di cittadinanza italiana, residente CP_1
in Olbia, via Malta, n. 3, C.F , ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio dell'Avv. M. Eleonora Bianco (C.F. ) - in C.F._4
Olbia, Via Gallura, 3, ove il suddetto avvocato Email_1
dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria - che la rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura in calce alla comparsa di risposta,
RESISTENTE
NONCHÉ
PM SEDE
INTERVENTORE EX LEGE I coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato il 15.3.2023 in Olbia ed ivi trascritto nei registri di stato civile quale atto n.9, parte II, serie A, anno 2003; dalla loro unione è nato il figlio , Persona_1
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]; tra le parti il 15 marzo 2021,
a seguito di ricorso giudiziale n.589/2019 per separazione coniugale - promossa dalla e trasformatasi in consensuale in corso di procedura - questo Tribunale CP_1
omologava la separazione con provvedimento n.30/2021.
Rilevato che detti coniugi hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, alle condizioni concordate in corso di causa.
I difensori dei coniugi anche nelle loro conclusioni dichiaravano di voler divorziare alle condizioni concordate in corso di causa; il Presidente riservava al Tribunale la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc.
Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio:
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
E
, nata a [...] il [...], CP_1
celebrato il 15.3.2023 in Olbia ed ivi trascritto nei registri di stato civile quale atto n.9, parte II, serie A, anno 2003, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Olbia, il 15.3.2003 con il sig. trascritto nei registri dello stato civile Parte_1
di Olbia - n. 9, parte II, serie A, ufficio 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2003 – ordinando agli ufficiali dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2. Previo accertamento delle mutate condizioni economiche del resistente e delle esigenze di crescita del figlio , disporre la modifica del punto n. 8 del Decreto Persona_1
n. 30/2021, emesso in data 18.3.2021 dal Tribunale di Tempio Pausania, con l'aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. nella misura Parte_1
di 300,00 euro, da versare entro il giorno 20 di ogni mese oltre al 50% di tutte le spese straordinarie ivi incluse quelle mediche scolastiche, ludiche e ricreative. L'importo, Org_ rivalutabile annualmente secondo gli indici dovrà essere corrisposto sul conto corrente intestato alla sig.a , iban: [...]; CP_1
3. Attesa la prevalente collocazione del minore presso la residenza materna, disporre la modifica del punto n. 11 del Decreto n. 30/2021, emesso in data 18.3.2021 dal Tribunale di Tempio Pausania, con ordine al sig. di consegnare alla ricorrente il libretto Parte_1
postale intestato al figlio, di entro la data due giorni dalla sottoscrizione Per_1 Pt_1
del verbale di udienza del 9.4.2024. Conseguentemente la sig.a provvederà alla CP_1
rendicontazione documentale mensile al padre di tutte le movimentazioni in entrata ed in uscita (preventivamente concordate) dal conto/libretto postale da lei interamente gestito e per tutte le spese indicate e concesse dalla legge 104/92;
4. Confermare le residue condizioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 del decreto di omologa della separazione n. 30 del 18.3.2021, cron. n. 1941/21, reso nel procedimento r.g. 589/19 del Tribunale di Tempio Pausania.
Le parti espressamente rinunciano all'impugnazione del provvedimento giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle spese del presente giudizio.
La parte resistente, poiché è intervenuto tale accordo in questa sede, attesa l'intervenuta cessazione della materia del contendere, dichiara di rinunciare alla procedura di modifica delle condizioni di separazione pendente nanti il Tribunale di Tempio Pausania, r.g.
1753/23, impegnandosi a formalizzare tale rinuncia entro la fine del mese di aprile 2024.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il giorno 12.4.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo