TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 26/05/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 821/2021
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 agli atti, dall'Avv. Susanna Vito e dall'Avv. Pamela Borghese, entrambe del Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e;
Email_1 Email_2
Parte Attrice
e
GIÀ E_
Controparte_2
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Franco Obizzi del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
Parte Convenuta
Oggetto: Responsabilità medica
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: - in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della società resistente per i fatti di cui è causa e, per l'effetto, condannarla a pagare al signor la somma di euro Parte_1 216.034,00, ovvero la somma maggiore o minore che il Giudice riterr giustizia, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo;
- spese di lite rifuse comprese quelle di mediazione e di accertamento tecnico preventivo e quello per l'espletamento delle consulenze peritali.
Per parte convenuta: In via principale: respingersi la domanda attorea;
In via subordinata e salvo gravame: ridursi la domanda attorea a termini di giustizia, tenendo anche conto di quanto l'attore ha percepito dall' a titolo di indennizzo del danno biologico, permanente e temporaneo;
in ogni caso con CP_3 favore di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. deposita in data 09/08/2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio E_
, GIÀ
[...] Controparte_4
(d'ora in poi, anche solo per brevità), allegando: a) di
[...] CP_5
i un sinistro avvenuto sul l voro in data 05/06/2018, un trauma distrattivo alla spalla destra con lussazione autoridotta;
b) di essersi rivolto al pronto soccorso di Monfalcone in data 07/06/2018 a fronte del persistere del dolore e di un ulteriore episodio lussativo;
c) che gli accertamenti clinici (esame Rx e TC) riscontravano una frattura dei margini gleonoidei con coinvolgimento della superficie articolare e diastasi dei monconi principali, attualmente rapporti articolari conservati e una frattura a più frammenti del margine inferiore della glenoide; d) di essersi sottoposto – a seguito di prima dimissione con prognosi di giorni 25 e applicazione di tutore e di successivo ricovero di data 18/06/2018 presso la divisione di ortopedia dell'Ospedale di Monfalcone – in data 19/06/2018 ad intervento chirurgico di osteosintesi, descritto nella cartella clinica: “… sezione del sottoscapolare e della capsula ed esposizione della frattura. Riduzione della frattura e sintesi con filo di K. Sintesi con vite cannulata in acciaio osteomed con rondella 26 mmX3. Buona riduzione in controllo scopico, sutura capsulare e suture per strati redon. Medicazione, bendaggio Gilchrist temporaneo”, con dimissione il giorno seguente;
e) che in data 19/07/2018 veniva sottoposto ad ulteriore esame TC che Parte_1 accertava la vite risulta, in ella cavità articolare con suo margine esterno e che il successivo controllo clinico ortopedico del 20/07/2018 diagnosticava frattura glena e lussazione resta omerale destra in trattamento, indicando come urgente una visita fisiatrica e annotando per 15 gg consentito flesso-estensione del gomito, abduzione omero sul piano scapolare NON EXTRAROTAZIONE! Si intrarotazione;
tra 15 gg inizi rieducazione attiva e passiva”; f) di essersi sottoposto in data 24/07/2018 a visita fisiatrica che riscontrava ROM flessione anteriore 0°- 20° abduzione 0°-10°, forza ridotta, movimenti segmentari delle dita conservati, ipoestesia regione dorsale della mano, all'esito della quale veniva prescritto un ciclo di rieducazione segmentaria confermando la controindicazione a movimenti di extra-rotazione, indicando da lì a 15 gg, rieducazione attiva e passiva per recupero articolarità. Tono trofismo, addestramento nelle ADL; g) di essersi sottoposto a successiva visita fisiatrica in data 30/07/2018 con medesimo esito;
h) che, a fronte della persistenza di dolore, si sottoponeva ad ulteriori Parte_1 accertamenti diagnostici (visite ortopedich fisiatriche), a breve distanza l'uno dall'altro, tra il 21/08/2018 al 30/11/2018; i) che la profusione della vite cannulata all'interno dell'articolazione gleno-omerale destra comportava una importante limitazione della mobilità articolare con importante sintomatologia dolorosa, la quale impediva all'attore di svolgere le mansioni lavorative alle quali era addetto prima dell'infortunio; l) che prima del sinistro svolgeva attività di montatore impianti di Parte_1 condizionamento;
m) ch le giudicava il signor idoneo al lavoro Pt_1 con le seguenti limitazioni: evitare sforzi fisici intensi degli arti superiori, lavori gravosi, esclusione dalla movimentazione manuale dei carichi >2kg, divieto assoluto di lavoro in quota; n) che il datore di lavoro di ha destinato lo stesso a diverse mansioni (controllo impianti e Parte_1 redazion gravosi ma anche meno remunerative;
o) di aver richiesto ad ritenuta responsabile, risarcimento dei danni subiti, promuovendo in data CP_5
019 procedimento di mediazione e, in data 07/05/2020 giudizio di ATP presso l'intestato Tribunale (RG 390/2020), all'esito del quale il CTU, Dott. riconosceva Per_1
l'errore dei sanitari.
Sulla scorta di tali allegazioni, ha domandato il risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non patrimonial amente quantificati in € 144.934,00, oltre alla rifusione delle spese di lite, dei costi di mediazione e dell'accertamento tecnico preventivo.
2 Notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza, si è costituita in giudizio CP_5 contestando l'esito della perizia dimessa ad esito del giudizio per ATP e chiedendo il rigetto della pretesa attorea, o, in subordine, di diminuire la pretesa in punto di risarcimento di danno patrimoniale a fronte della residua capacità lavorativa del ricorrente e delle indennità percepite dall' . CP_3
Comparsi i procuratori delle parti alla prima udienza del 01/03/2022 innanzi al Giudice allora assegnatario del fascicolo, Dott. Sette, all'esito della stessa il Giudice ha rinviato per per la discussione della causa all'udienza del 30/11/2022, per poi, con ordinanza del 11/01/2023, disporre il mutamento del rito e così argomentando:
Considerato che, a seguito dell'approfondito esame degli atti di causa, è emerso che in sede di ATP (R.G. n. 390/2020) la CTU è stata affidata (si veda verbale di conferimento dell'incarico del 10/9/2020) esclusivamente al medico legale in violazione di quanto previsto dall'art. 15 di cui alla legge 8/3/2017 n. 24 che stabilisce - al comma 1 - che "nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento" e precisa - al comma 4 - che, "nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio" con ciò stabilendo l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei giudizi di responsabilità sanitaria alla quale il giudice non può derogare con conseguente nullità della consulenza effettuata in virtù di incarico conferito a un solo consulente (in tal senso si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/5/2021, n. 12593);
Considerato che alla luce di quanto sopra evidenziato si rende necessario procedere alla rinnovazione della CTU affidando la stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 24/2017, a un collegio peritale composto da un medico legale e da un medico specialista in ortopedia;
Subentrato nel ruolo lo scrivente Giudice, all'esito dell'udienza del 16/02/2023 è stato nominato il Collegio Peritale composto dalla Dott.ssa e dal Dott. Persona_2 Per_3
che prestava giuramento con modalità telematica in data 20/03/2023.
[...]
A seguito delle proroghe richieste, l'elaborato peritale è stato deposita in data 10/12/2023.
All'esito dell'udienza del 15/02/2024, rilevato che il Collegio peritale non aveva fornito risposte rispetto ad un punto del quesito dato, il Giudice ha chiesto chiarimenti ai CC.TT.UU. e ordinato all' l'esibizione della documentazione relativa alle indennità CP_3 percepite da a seguito dell'infortunio occorso. Parte_1
Rimasta inevasa la richiesta di integrazioni effettuata al Collegio peritale, a seguito di rinvii d'udienza, il Giudice ha così provveduto.
Dato atto che il Collegio peritale non ha provveduto ad integrare la relazione come richiesto nell'ordinanza del 23/05/2024;
Considerato che nell'ambito del presente giudizio è stata disposta una rinnovazione della CTU a seguito della nullità rilevata, con ordinanza del 11/01/2023, della consulenza disposta nell'ambito del giudizio di ATP (NRG 390/2020), che l'integrazione richiesta riguardava un aspetto marginale del contendere (la congruità delle spese mediche sostenute da parte attrice) sul quale si era già pronunciato il primo consulente;
Ritenuto che la questione delle spese mediche successive all'intervento (la cui regolarità è stata contestata) non attiene in senso stretto al profilo di responsabilità sanitaria (per cui la norma contenuta nell'art. 15 L. 24/2017 prevede il conferimento dell'incarico a un collegio peritale)
3 e che pertanto possa le conclusioni a cui il primo CTU era pervenuto, su cui le parti hanno avuto comunque modo di contraddire, possono essere valutate ai fini della presente decisione. Del resto, ragioni di economia processuale scoraggiano l'ennesimo rinnovo delle operazioni peritali.
Ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte. Precisate le conclusioni delle parti nei termini sopra indicati, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 05/11/2024 è stato emesso decreto di liquidazione del compenso al Collegio Peritale.
2. Le domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...]
meritano accoglimento nei termini che E_ seguono.
2.1 L'an risarcitorio
Preliminarmente si rammenta come è orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudice, che in tema di azione contrattuale per responsabilità medica, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura o al sanitario dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 26700/2018, Cass. Civ., Sez. III, n. 28991/2019).
Sul punto occorre richiamare quanto relazionato dal Collegio Peritale, il quale ha espressamente riconosciuto come per la non ottimale localizzazione della vite di sintesi, l'inefficace comunicazione col paziente e la successiva inerzia terapeutica, si ritiene che vi sia un quadro di responsabilità a carico dei sanitari dell' he ebbero in carico il sig. nei mesi successivi alla CP_5 Pt_1 caduta del 05.06.2018. In particola egio peritale ha avuto di esplicare che dal punto di vista del CTU ortopedico divide l'operato di in 3 potenziali fasi decisionali. CP_5
• La prima è la scelta chirurgica (contrapposta al trattamento conservativo), che la sostiene e lo Parte_2 scrivente ritiene inequivocabilmente corretta;
dunque fu corretto portare il paziente in sala operatoria.
• La seconda decisione è stata la posizione della vite;
tale decisione deve essere considerata, alla luce dei dati a disposizione, accettabile solo con l'ipotesi di una sua successiva rimozione;
quindi si presume, ricorrendo al principio del più probabile che non, che la vite non avesse molti altri siti di stabilità e tenuta. Tuttavia si nota una mancata decisione ed una mancata comunicazione al paziente da parte degli operatori sanitari: quella vite posta per far guarire la frattura deve essere poi rimossa. Tale decisione non doveva essere soppesata ed “eventualmente” proposta, doveva bensì essere illustrata al paziente alla dimissione, perché quella vite era stata posta lì dove era possibile porla ma solo per il tempo di guarigione della frattura. La rimozione dei mezzi di sintesi in questi casi è parte integrante del trattamento.
• La terza fase decisionale è la tempistica e le modalità con cui si è deciso di iniziare il trattamento riabilitativo. Anche qui si evidenzia una mancata comunicazione efficace tra specialisti (ortopedico e fisiatra) e con il paziente. Mentre la spalla peggiorava o non migliorava sarebbe stato opportuno adottare strategie meno attendiste (valutazione multidisciplinare, mobilizzazione in narcosi, intensificazione delle cure fisiatriche, terapia fisica, etc.). La spalla è un'articolazione che richiede mobilizzazione precoce e lunga riabilitazione. La prima, la riabilitazione precoce, è mancata per “dubbi” posti dagli operatori circa la stabilità della sintesi, laddove invece (dopo un mese al massimo) la Letteratura e l'esperienza clinica consigliano -anche se non univocamente- di “sfidare” la mobilizzazione secondaria della vite piuttosto che portare la spalla alla capsulite adesiva o a un ritardo severo del recupero funzionale. La seconda, la lunga
4 fase riabilitativa, è mancata perché il paziente non ha proseguito il percorso. In assenza di questo percorso non è possibile giudicare altri elementi che sarebbero stati utili nella risposta ai questi che il Giudice pone ai Suoi consulenti. Una spalla che abbia subito questo intervento è giudicabile negli esiti solo dopo un tempo che va da 6 mesi a 1 anno di terapia riabilitativa;
sarebbe inoltre eventualmente stato necessario valutare questa spalla solo dopo la (probabilmente dovuta) rimozione della vite, la cui indicazione era già stata comunicata in alcuni controlli ortopedici;
tuttavia la valutazione ortopedica deve fermarsi qui, perché tali elementi non sono disponibili e la responsabilità dell'interruzione di ogni trattamento esula dal Nostro esame essendo in capo solo alla scelta libera del paziente, alla possibile perdita di fiducia in chi lo aveva in cura, è vero, ma anche alla completa assenza di ogni altra cura anche presso altri professionisti. Un intervento di quella complessità non ha un follow-up di soli 5 mesi, pertanto non è iperbolico affermare che - al di là delle responsabilità eventualmente individuate in corso di valutazione medico-legale- il paziente ha interrotto anzitempo le cure.
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica sul punto, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, motivate con logicità ed in modo esaustivo.
A fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice, il convenuto non ha dimostrato l'esistenza di fattori diversi che, in termini di efficienza causale, abbiano verosimilmente determinato o favorito il verificarsi della lesione patita dal paziente. Per quanto, infatti, il Collegio peritale abbia evidenziato come non abbia Parte_1 volontariamente seguito il lungo percorso riabilitativo neces usale non è idoneo ad escludere la responsabilità dei sanitari rispetto alle scelte adottate in merito al posizionamento della vite e alla sua (doverosa) rimozione (Tale decisione non doveva essere soppesata ed “eventualmente” proposta, doveva bensì essere illustrata al paziente alla dimissione, perché quella vite era stata posta lì dove era possibile porla ma solo per il tempo di guarigione della frattura. La rimozione dei mezzi di sintesi in questi casi è parte integrante del trattamento.) ed in merito alle tempistiche e modalità con cui si è deciso di iniziare il trattamento riabilitativo (Mentre la spalla peggiorava o non migliorava sarebbe stato opportuno adottare strategie meno attendiste (valutazione multidisciplinare, mobilizzazione in narcosi, intensificazione delle cure fisiatriche, terapia fisica, etc.). La spalla è un'articolazione che richiede mobilizzazione precoce e lunga riabilitazione. La prima, la riabilitazione precoce, è mancata per “dubbi” posti dagli operatori circa la stabilità della sintesi, laddove invece (dopo un mese al massimo) la Letteratura e l'esperienza clinica consigliano -anche se non univocamente- di “sfidare” la mobilizzazione secondaria della vite piuttosto che portare la spalla alla capsulite adesiva o a un ritardo severo del recupero funzionale).
Tali osservazioni, che evidenziano strategie di cura errate a monte, portano altresì ad escludere, a norma dell'art. 1227 c.c., un concorso di colpa nel paziente per non aver fatto seguito al percorso riabilitativo.
In particolare, in base a tali conclusioni risulta raggiunta la prova della dedotta responsabilità del convenuto, nei limiti di seguito esposti e segnatamente: 1) la condotta di inesatto adempimento della prestazione sanitaria, non avendo i sanitari della struttura ospedaliera, a seguito del corretto intervento chirurgico, correttamente valutato come necessaria la successiva rimozione della vite applicata, fornendo una comunicazione poco corretta al paziente e adottando un approccio eccessivamente attendista rispetto alle complicazioni poi manifestatesi;
2) l'evento danno, consistito nella lesione della spalla destra di , come descritta a pag. 10 della relazione peritale;
3) il rapporto Parte_1 causale tra la condotta inadempiente ed il danno cagionato, essendo quart'ultimo conseguito a seguito dell'intervento chirurgico del 19/06/2018.
2.2 Il quantum risarcitorio
5 2.2.1 Il danno non patrimoniale
Sul punto, la relazione peritale, nel rispondere al punto 7 del quesito posto, ha quantificato, a causa della responsabilità dei sanitari, un danno permanente stimabile, in misura differenziale, in base ai comuni bareme di medicina legale, nella misura del 14% (quattordici percento) a partire da un punteggio dell'8% (ovvero del danno permanente stimabile in esiti di una frattura complessa della glena adeguatamente trattata e guarita).
Al sig. potrà altresì essere riconosciuto un maggior periodo di ITP al 75% di 30 giorni, di ITP al Pt_1 50% di ulteriori 30 giorni e di ITP al 25% di ulteriori 30 giorni. Il periodo di maggior inabilità è pari a 2 mesi, essendo stimabile un normale periodo di guarigione di 3 mesi ed avendo il sig. ripreso a Pt_1 lavorare il 29 ottobre del 2018.
In merito alla capacità lavorativa specifica nella mansione di operaio e, in generale, di addetto a lavori manuali, si riporta una riduzione della stessa di circa il 30%, coerentemente col fatto che il sig. era Pt_1 in seguito adibito a mansioni lavorative più leggere e di supervisione.
Tale danno di natura temporanea va quantificato, in condivisione con l'orientamento fatto proprio della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. la già richiamata Cass. Civ. Sez, III, n. 28994/2019), in applicazione dell'art. 7 comma 4 L. n. 24/2017, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, trattandosi di norma applicabile anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della c.d. Legge Gelli Bianco.
In caso di lesioni di non lieve entità, per la liquidazione dell'aspetto di danno non patrimoniale attinente alla lesione del bene salute, il giudice può far ricorso al metodo equitativo, attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati sulla base delle tabelle usate dai tribunali per la liquidazione del danno biologico, salvo il dovere di personalizzare in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 16448/2009). A fronte della previsione dell'art. 5 del D.P.R. 12/2025 – che, come è noto, ha avuto il merito di introdurre a livello legislativo, un criterio di determinazione di calcolo del danno biologico applicabile per invalidità superiore al 9% - che dispone l'applicabilità dei nuovi criteri esclusivamente per i sinistri verificatisi all'entrata in vigore del decreto stesso, si ritiene di far applicazione dei parametri previsti dalle c.d. Tabelle di Milano. Sul punto la già citata giurisprudenza ha infatti evidenziato come poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico - fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Si osserva che tali Tabelle propongono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in relazione ad un determinato tipo di lesione.
Peraltro, trattandosi nel caso di specie di danno biologico iatrogeno, "In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente
6 indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 6341/2014).
Ritenuto di condividere le conclusioni cui è giunto il collegio peritale, alla luce dell'età del paziente (52 alla stabilizzazione dei postumi anni), il danno da invalidità temporanea sofferto da deve essere quantificato in € 5.175,00 (€ 115,00 al giorno), Parte_1 già indicato in valuta attualizzata (con applicazione delle Tabelle di Milano 2024).
Con riferimento al danno di invalidità permanente sofferto da , lo stesso Parte_1 deve essere liquidato in € 53.228,00, già indicato in valuta attualizzata (con applicazione delle Tabelle di Milano 2024), determinato in via differenziale operando una sottrazione tra l'invalidità risultante a seguito dell'intervento infausto (22%, pari a € 66.812,00) e l'invalidità c.d. ineliminabile che sarebbe occorsa anche a seguito di un intervento perfettamente eseguito (8%, pari a € 13.584,00).
La richiesta di personalizzazione del danno formulata dall'attore deve essere disattesa, atteso che nella fattispecie non sono ravvisabili elementi che facciano apparire che il danno iatrogeno possa aver comportato per l'attore conseguenze afflittive eccezionali in rapporto a quelle normalmente patite dalle persone che abbiano riportato lesioni della stessa gravità.
Si osserva inoltre come l'intervento dei sanitari per cui è causa è avvenuto a seguito di un sinistro riportato da sul luogo di lavoro, ragione per cui allo stesso sono Parte_1 state riconosciuti e . Dalla documentazione agli atti del giudizio, CP_3 emerge che l'istituto previdenziale ha riconosciuto ad un invalidità Parte_1 permanente del 16%, liquidando una rendita annuale mentata, con decorrenza dal gennaio 2024, a € 2.588,74 e ha erogato, dal mese di novembre 2018 al dicembre 2024, la somma di € 14.072,06. ha inoltre corrisposto una indennità per la CP_3
“inabilità temporanea assoluta”, per il periodo compreso tra il 10/06/018 e il 18/10/2018 pari a € 7.069,92, di cui € 3.667,96 per il danno biologico temporaneo.
Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale dominante secondo cui in tema di responsabilità medica, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia subìto, in seguito a cure incongrue causate dall'imperizia dei sanitari, l'aggravamento dei postumi di lesioni personali riportate in conseguenza di un infortunio sul lavoro, la liquidazione del danno derivante dal predetto aggravamento (cd. "danno iatrogeno differenziale") va operata, per un verso, secondo il criterio per cui l'indennizzo per danno biologico permanente erogato dall' a causa dell'infortunio, va detratto dal credito aquiliano per danno CP_3 biologico permanente vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione del danno morale e, per altro verso, secondo il criterio per cui, ove l'indennizzo sia stato erogato sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota destinata al ristoro del danno patrimoniale;
pertanto, il "danno iatrogeno" va liquidato monetizzando, dapprima, il grado complessivo di invalidità permanente accertato "in corpore", indi il grado verosimile della predetta invalidità che sarebbe residuato dall'infortunio anche in assenza dell'errore medico, poi, detraendo il secondo dal primo. Il credito residuo vantato verso il responsabile dalla vittima che abbia percepito un indennizzo dall' va determinato, infine, sottraendo dal risarcimento per "danno iatrogeno" solo l'eventuale CP_3 ecce l'indennizzo rispetto al controvalore monetario del danno-base, cioè del danno che CP_3 comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito.
Si rammenta come a norma dell'art. 13, comma II, lett. b, D.lgs. 38/2000, in caso di invalidità superiore al 16%, viene corrisposta, dall'istituto previdenziale, una rendita costituita da due quote: la prima indennizza il danno biologico provocato dall'infortunio o dalla malattia professionale ed è calcolata sulla percentuale di menomazione accertata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita”; la seconda, invece, ha lo scopo di risarcire il danno patrimoniale per le conseguenze della menomazione sulla capacità
7 dell'assicurato di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado di invalidità accertato e a una percentuale della retribuzione percepita, calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti”.
Si ritiene pertanto che, al fine di assicurare l'omogeneità delle poste in parola nell'operazione algebrica indicata dalla pronuncia giurisprudenziale citata, deve essere considerata la quota della rendita pari a € 1.213,96 (come da tabelle 2018), CP_3 CP_3 capitalizzando la stessa adoperan efficiente di capitalizzazione pari a 40 (ex D.M. 22/11/2016). Allo stesso modo, la rendita già corrisposta deve essere considerata per la sola quota del danno biologico, pari a € 14.072,06 riscossi sono pari ad € 5.967,29.
Dalla somma complessivamente già liquidata a titolo di danno non patrimoniale devono pertanto essere detratti € 3.667,96 (somma liquidata a titolo di danno biologico temporaneo), € 5.967,29 (somma già liquidata a titolo di rendita danno biologico permanente) e € 22.790,89 (pari a € 1.213,96 moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione sopra indicato).
Pertanto, il risarcimento dovuto ad per i danni non patrimoniali patiti è Parte_1 pari a € 27.976,86.
Alla complessiva somma, come sopra determinata, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (19/06/2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 19/06/2018 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.2.2 Il danno patrimoniale.
Posto dall'inadempimento a norma dell'art. 1223 c.c., consegue il risarcimento tanto dei danni patiti (danno emergente) quanto delle prospettive di guadagno (lucro cessante), occorre fare le seguenti osservazioni.
In primo luogo, a titolo di danno emergente ad devono in primo luogo Parte_1 essere risarciti i costi sostenuti per le spese me ,00. Si deve ritenere sul punto, di far riferimento alla relazione del consulente nominato in sede di ATP, che ha ritenuto la congruità di dette spese.
Per quanto attiene alla allegata perdita, conseguente all'inadempimento di di CP_5 guadagno per una riduzione dei redditi di lavoro, va rammentato innanzitutt er insegnamento giurisprudenziale prevalente, non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della
8 capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne ni concreto l'incidenza. Il danno patrimoniale non può considerarsi pari, per l'intera vita, alle entrate patrimoniali cessate per un lavoro che non sarà più tenuto a svolgere, ma va considerata, ai fini di una corretta quantificazione per equivalente della perdita patrimoniale effettivamente subita, la perdurante, sebbene ridotta, capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà, il cui peso deve essere adeguatamente considerato, un'altra attività lavorativa retribuita. Per cui, legittimamente, la quantificazione del danno patrimoniale non può essere pari alle intere entrate percipiende che il danneggiato ha perso per la cessazione dell'impiego conseguente all'incidente, ma quella somma deve essere abbattuta in considerazione della sua mantenuta, sebbene ridotta, possibilità di reperire un nuovo impiego. Solo se la capacità lavorativa specifica della persona fosse ridotta a zero, li danno patrimoniale subito sarebbe da parametrare all'intero reddito percepito al momento del sinistro, e provato nella sua entità, perché è esclusa ogni possibilità di recuperare una nuova posizione lavorativa (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. III, n. 14241/2023)
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche si osserva come, dalla documentazione versava in atti, in data antecedente il sinistro svolgesse la professione di Parte_1 montatore e revisore di impianti di climatizzazione, percependo una retribuzione annuale pari a circa € 25.302,75 mentre, a seguito del sinistro, essendo stato adibito a mansioni meno onerose, tale retribuzione è diminuita a € 18.617,65. Gli esiti della consulenza in atti, come visto, hanno accertato una riduzione della capacità lavorativa specifica pari al 30%.
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, appare equo determinare il danno patrimoniale patito e patendo per la perdita di lavoro avendo come base la differenza retributiva annua (pari a € 6.685,11) e moltiplicando lo stesso importo per il coefficiente di capitalizzazione di riferimento (18,6442), determinandosi così un danno risarcibile pari a € 124.638,53.
Al fine di evitare una ingiustificata locupletazione delle poste risarcitorie, facendo applicazione del principio di compensatio lucri cum damno già indicato, a tale importo deve essere altresì scomputata la quota di rendita erogata dall' quota relativa alle CP_3 conseguenze patrimoniali (pari a € 1.059,47 annui), a sua volta moltiplicata per il medesimo coefficiente di capitalizzazione, pari a € 19.752,97.
Pertanto, ad deve essere riconosciuto, a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 non patrimoniali patiti, la somma di € 104.885,56.
Anche su tali somme sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di va- lore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno (ex art. 1219 c.c.); peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda come riconosciuta, facendo applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento.
9 Facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ord. 21085/2023) n questa sede devono altresì essere liquidati i costi sostenuti da parte attrice per il giudizio di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Accerta la responsabilità di E_
, GIÀ
[...] Controparte_4
[...] Parte_1 dell'intervento chirurgico da questi subito in data 19/06/2018;
Condanna , GIÀ E_
Controparte_4
Parte_1 titolo di danno non patrimoniale e nella misura di € 105.637,56 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi come meglio specificati nella parte motiva.
Condanna la parte E_
, GIÀ
[...] Controparte_4
al pagamento, in favore di , delle spese del
[...] Parte_1 zio, che liquida in € 14.10 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Pone a carico di , E_ GIÀ Controparte_2
le spese del Giudizio di ATP sub RG 390/2020;
[...]
Pone definitivamente a carico di E_
, GIÀ
[...] Controparte_4
i compensi dovuti ai CC.TT.UU., già liquidati con
[...] decreto del 05/11/2024
Così deciso Gorizia in data 26/05/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 821/2021
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 agli atti, dall'Avv. Susanna Vito e dall'Avv. Pamela Borghese, entrambe del Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e;
Email_1 Email_2
Parte Attrice
e
GIÀ E_
Controparte_2
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Franco Obizzi del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
Parte Convenuta
Oggetto: Responsabilità medica
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: - in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della società resistente per i fatti di cui è causa e, per l'effetto, condannarla a pagare al signor la somma di euro Parte_1 216.034,00, ovvero la somma maggiore o minore che il Giudice riterr giustizia, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo;
- spese di lite rifuse comprese quelle di mediazione e di accertamento tecnico preventivo e quello per l'espletamento delle consulenze peritali.
Per parte convenuta: In via principale: respingersi la domanda attorea;
In via subordinata e salvo gravame: ridursi la domanda attorea a termini di giustizia, tenendo anche conto di quanto l'attore ha percepito dall' a titolo di indennizzo del danno biologico, permanente e temporaneo;
in ogni caso con CP_3 favore di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. deposita in data 09/08/2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio E_
, GIÀ
[...] Controparte_4
(d'ora in poi, anche solo per brevità), allegando: a) di
[...] CP_5
i un sinistro avvenuto sul l voro in data 05/06/2018, un trauma distrattivo alla spalla destra con lussazione autoridotta;
b) di essersi rivolto al pronto soccorso di Monfalcone in data 07/06/2018 a fronte del persistere del dolore e di un ulteriore episodio lussativo;
c) che gli accertamenti clinici (esame Rx e TC) riscontravano una frattura dei margini gleonoidei con coinvolgimento della superficie articolare e diastasi dei monconi principali, attualmente rapporti articolari conservati e una frattura a più frammenti del margine inferiore della glenoide; d) di essersi sottoposto – a seguito di prima dimissione con prognosi di giorni 25 e applicazione di tutore e di successivo ricovero di data 18/06/2018 presso la divisione di ortopedia dell'Ospedale di Monfalcone – in data 19/06/2018 ad intervento chirurgico di osteosintesi, descritto nella cartella clinica: “… sezione del sottoscapolare e della capsula ed esposizione della frattura. Riduzione della frattura e sintesi con filo di K. Sintesi con vite cannulata in acciaio osteomed con rondella 26 mmX3. Buona riduzione in controllo scopico, sutura capsulare e suture per strati redon. Medicazione, bendaggio Gilchrist temporaneo”, con dimissione il giorno seguente;
e) che in data 19/07/2018 veniva sottoposto ad ulteriore esame TC che Parte_1 accertava la vite risulta, in ella cavità articolare con suo margine esterno e che il successivo controllo clinico ortopedico del 20/07/2018 diagnosticava frattura glena e lussazione resta omerale destra in trattamento, indicando come urgente una visita fisiatrica e annotando per 15 gg consentito flesso-estensione del gomito, abduzione omero sul piano scapolare NON EXTRAROTAZIONE! Si intrarotazione;
tra 15 gg inizi rieducazione attiva e passiva”; f) di essersi sottoposto in data 24/07/2018 a visita fisiatrica che riscontrava ROM flessione anteriore 0°- 20° abduzione 0°-10°, forza ridotta, movimenti segmentari delle dita conservati, ipoestesia regione dorsale della mano, all'esito della quale veniva prescritto un ciclo di rieducazione segmentaria confermando la controindicazione a movimenti di extra-rotazione, indicando da lì a 15 gg, rieducazione attiva e passiva per recupero articolarità. Tono trofismo, addestramento nelle ADL; g) di essersi sottoposto a successiva visita fisiatrica in data 30/07/2018 con medesimo esito;
h) che, a fronte della persistenza di dolore, si sottoponeva ad ulteriori Parte_1 accertamenti diagnostici (visite ortopedich fisiatriche), a breve distanza l'uno dall'altro, tra il 21/08/2018 al 30/11/2018; i) che la profusione della vite cannulata all'interno dell'articolazione gleno-omerale destra comportava una importante limitazione della mobilità articolare con importante sintomatologia dolorosa, la quale impediva all'attore di svolgere le mansioni lavorative alle quali era addetto prima dell'infortunio; l) che prima del sinistro svolgeva attività di montatore impianti di Parte_1 condizionamento;
m) ch le giudicava il signor idoneo al lavoro Pt_1 con le seguenti limitazioni: evitare sforzi fisici intensi degli arti superiori, lavori gravosi, esclusione dalla movimentazione manuale dei carichi >2kg, divieto assoluto di lavoro in quota; n) che il datore di lavoro di ha destinato lo stesso a diverse mansioni (controllo impianti e Parte_1 redazion gravosi ma anche meno remunerative;
o) di aver richiesto ad ritenuta responsabile, risarcimento dei danni subiti, promuovendo in data CP_5
019 procedimento di mediazione e, in data 07/05/2020 giudizio di ATP presso l'intestato Tribunale (RG 390/2020), all'esito del quale il CTU, Dott. riconosceva Per_1
l'errore dei sanitari.
Sulla scorta di tali allegazioni, ha domandato il risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non patrimonial amente quantificati in € 144.934,00, oltre alla rifusione delle spese di lite, dei costi di mediazione e dell'accertamento tecnico preventivo.
2 Notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza, si è costituita in giudizio CP_5 contestando l'esito della perizia dimessa ad esito del giudizio per ATP e chiedendo il rigetto della pretesa attorea, o, in subordine, di diminuire la pretesa in punto di risarcimento di danno patrimoniale a fronte della residua capacità lavorativa del ricorrente e delle indennità percepite dall' . CP_3
Comparsi i procuratori delle parti alla prima udienza del 01/03/2022 innanzi al Giudice allora assegnatario del fascicolo, Dott. Sette, all'esito della stessa il Giudice ha rinviato per per la discussione della causa all'udienza del 30/11/2022, per poi, con ordinanza del 11/01/2023, disporre il mutamento del rito e così argomentando:
Considerato che, a seguito dell'approfondito esame degli atti di causa, è emerso che in sede di ATP (R.G. n. 390/2020) la CTU è stata affidata (si veda verbale di conferimento dell'incarico del 10/9/2020) esclusivamente al medico legale in violazione di quanto previsto dall'art. 15 di cui alla legge 8/3/2017 n. 24 che stabilisce - al comma 1 - che "nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento" e precisa - al comma 4 - che, "nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio" con ciò stabilendo l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei giudizi di responsabilità sanitaria alla quale il giudice non può derogare con conseguente nullità della consulenza effettuata in virtù di incarico conferito a un solo consulente (in tal senso si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/5/2021, n. 12593);
Considerato che alla luce di quanto sopra evidenziato si rende necessario procedere alla rinnovazione della CTU affidando la stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 24/2017, a un collegio peritale composto da un medico legale e da un medico specialista in ortopedia;
Subentrato nel ruolo lo scrivente Giudice, all'esito dell'udienza del 16/02/2023 è stato nominato il Collegio Peritale composto dalla Dott.ssa e dal Dott. Persona_2 Per_3
che prestava giuramento con modalità telematica in data 20/03/2023.
[...]
A seguito delle proroghe richieste, l'elaborato peritale è stato deposita in data 10/12/2023.
All'esito dell'udienza del 15/02/2024, rilevato che il Collegio peritale non aveva fornito risposte rispetto ad un punto del quesito dato, il Giudice ha chiesto chiarimenti ai CC.TT.UU. e ordinato all' l'esibizione della documentazione relativa alle indennità CP_3 percepite da a seguito dell'infortunio occorso. Parte_1
Rimasta inevasa la richiesta di integrazioni effettuata al Collegio peritale, a seguito di rinvii d'udienza, il Giudice ha così provveduto.
Dato atto che il Collegio peritale non ha provveduto ad integrare la relazione come richiesto nell'ordinanza del 23/05/2024;
Considerato che nell'ambito del presente giudizio è stata disposta una rinnovazione della CTU a seguito della nullità rilevata, con ordinanza del 11/01/2023, della consulenza disposta nell'ambito del giudizio di ATP (NRG 390/2020), che l'integrazione richiesta riguardava un aspetto marginale del contendere (la congruità delle spese mediche sostenute da parte attrice) sul quale si era già pronunciato il primo consulente;
Ritenuto che la questione delle spese mediche successive all'intervento (la cui regolarità è stata contestata) non attiene in senso stretto al profilo di responsabilità sanitaria (per cui la norma contenuta nell'art. 15 L. 24/2017 prevede il conferimento dell'incarico a un collegio peritale)
3 e che pertanto possa le conclusioni a cui il primo CTU era pervenuto, su cui le parti hanno avuto comunque modo di contraddire, possono essere valutate ai fini della presente decisione. Del resto, ragioni di economia processuale scoraggiano l'ennesimo rinnovo delle operazioni peritali.
Ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte. Precisate le conclusioni delle parti nei termini sopra indicati, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 05/11/2024 è stato emesso decreto di liquidazione del compenso al Collegio Peritale.
2. Le domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...]
meritano accoglimento nei termini che E_ seguono.
2.1 L'an risarcitorio
Preliminarmente si rammenta come è orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudice, che in tema di azione contrattuale per responsabilità medica, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura o al sanitario dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 26700/2018, Cass. Civ., Sez. III, n. 28991/2019).
Sul punto occorre richiamare quanto relazionato dal Collegio Peritale, il quale ha espressamente riconosciuto come per la non ottimale localizzazione della vite di sintesi, l'inefficace comunicazione col paziente e la successiva inerzia terapeutica, si ritiene che vi sia un quadro di responsabilità a carico dei sanitari dell' he ebbero in carico il sig. nei mesi successivi alla CP_5 Pt_1 caduta del 05.06.2018. In particola egio peritale ha avuto di esplicare che dal punto di vista del CTU ortopedico divide l'operato di in 3 potenziali fasi decisionali. CP_5
• La prima è la scelta chirurgica (contrapposta al trattamento conservativo), che la sostiene e lo Parte_2 scrivente ritiene inequivocabilmente corretta;
dunque fu corretto portare il paziente in sala operatoria.
• La seconda decisione è stata la posizione della vite;
tale decisione deve essere considerata, alla luce dei dati a disposizione, accettabile solo con l'ipotesi di una sua successiva rimozione;
quindi si presume, ricorrendo al principio del più probabile che non, che la vite non avesse molti altri siti di stabilità e tenuta. Tuttavia si nota una mancata decisione ed una mancata comunicazione al paziente da parte degli operatori sanitari: quella vite posta per far guarire la frattura deve essere poi rimossa. Tale decisione non doveva essere soppesata ed “eventualmente” proposta, doveva bensì essere illustrata al paziente alla dimissione, perché quella vite era stata posta lì dove era possibile porla ma solo per il tempo di guarigione della frattura. La rimozione dei mezzi di sintesi in questi casi è parte integrante del trattamento.
• La terza fase decisionale è la tempistica e le modalità con cui si è deciso di iniziare il trattamento riabilitativo. Anche qui si evidenzia una mancata comunicazione efficace tra specialisti (ortopedico e fisiatra) e con il paziente. Mentre la spalla peggiorava o non migliorava sarebbe stato opportuno adottare strategie meno attendiste (valutazione multidisciplinare, mobilizzazione in narcosi, intensificazione delle cure fisiatriche, terapia fisica, etc.). La spalla è un'articolazione che richiede mobilizzazione precoce e lunga riabilitazione. La prima, la riabilitazione precoce, è mancata per “dubbi” posti dagli operatori circa la stabilità della sintesi, laddove invece (dopo un mese al massimo) la Letteratura e l'esperienza clinica consigliano -anche se non univocamente- di “sfidare” la mobilizzazione secondaria della vite piuttosto che portare la spalla alla capsulite adesiva o a un ritardo severo del recupero funzionale. La seconda, la lunga
4 fase riabilitativa, è mancata perché il paziente non ha proseguito il percorso. In assenza di questo percorso non è possibile giudicare altri elementi che sarebbero stati utili nella risposta ai questi che il Giudice pone ai Suoi consulenti. Una spalla che abbia subito questo intervento è giudicabile negli esiti solo dopo un tempo che va da 6 mesi a 1 anno di terapia riabilitativa;
sarebbe inoltre eventualmente stato necessario valutare questa spalla solo dopo la (probabilmente dovuta) rimozione della vite, la cui indicazione era già stata comunicata in alcuni controlli ortopedici;
tuttavia la valutazione ortopedica deve fermarsi qui, perché tali elementi non sono disponibili e la responsabilità dell'interruzione di ogni trattamento esula dal Nostro esame essendo in capo solo alla scelta libera del paziente, alla possibile perdita di fiducia in chi lo aveva in cura, è vero, ma anche alla completa assenza di ogni altra cura anche presso altri professionisti. Un intervento di quella complessità non ha un follow-up di soli 5 mesi, pertanto non è iperbolico affermare che - al di là delle responsabilità eventualmente individuate in corso di valutazione medico-legale- il paziente ha interrotto anzitempo le cure.
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica sul punto, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, motivate con logicità ed in modo esaustivo.
A fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice, il convenuto non ha dimostrato l'esistenza di fattori diversi che, in termini di efficienza causale, abbiano verosimilmente determinato o favorito il verificarsi della lesione patita dal paziente. Per quanto, infatti, il Collegio peritale abbia evidenziato come non abbia Parte_1 volontariamente seguito il lungo percorso riabilitativo neces usale non è idoneo ad escludere la responsabilità dei sanitari rispetto alle scelte adottate in merito al posizionamento della vite e alla sua (doverosa) rimozione (Tale decisione non doveva essere soppesata ed “eventualmente” proposta, doveva bensì essere illustrata al paziente alla dimissione, perché quella vite era stata posta lì dove era possibile porla ma solo per il tempo di guarigione della frattura. La rimozione dei mezzi di sintesi in questi casi è parte integrante del trattamento.) ed in merito alle tempistiche e modalità con cui si è deciso di iniziare il trattamento riabilitativo (Mentre la spalla peggiorava o non migliorava sarebbe stato opportuno adottare strategie meno attendiste (valutazione multidisciplinare, mobilizzazione in narcosi, intensificazione delle cure fisiatriche, terapia fisica, etc.). La spalla è un'articolazione che richiede mobilizzazione precoce e lunga riabilitazione. La prima, la riabilitazione precoce, è mancata per “dubbi” posti dagli operatori circa la stabilità della sintesi, laddove invece (dopo un mese al massimo) la Letteratura e l'esperienza clinica consigliano -anche se non univocamente- di “sfidare” la mobilizzazione secondaria della vite piuttosto che portare la spalla alla capsulite adesiva o a un ritardo severo del recupero funzionale).
Tali osservazioni, che evidenziano strategie di cura errate a monte, portano altresì ad escludere, a norma dell'art. 1227 c.c., un concorso di colpa nel paziente per non aver fatto seguito al percorso riabilitativo.
In particolare, in base a tali conclusioni risulta raggiunta la prova della dedotta responsabilità del convenuto, nei limiti di seguito esposti e segnatamente: 1) la condotta di inesatto adempimento della prestazione sanitaria, non avendo i sanitari della struttura ospedaliera, a seguito del corretto intervento chirurgico, correttamente valutato come necessaria la successiva rimozione della vite applicata, fornendo una comunicazione poco corretta al paziente e adottando un approccio eccessivamente attendista rispetto alle complicazioni poi manifestatesi;
2) l'evento danno, consistito nella lesione della spalla destra di , come descritta a pag. 10 della relazione peritale;
3) il rapporto Parte_1 causale tra la condotta inadempiente ed il danno cagionato, essendo quart'ultimo conseguito a seguito dell'intervento chirurgico del 19/06/2018.
2.2 Il quantum risarcitorio
5 2.2.1 Il danno non patrimoniale
Sul punto, la relazione peritale, nel rispondere al punto 7 del quesito posto, ha quantificato, a causa della responsabilità dei sanitari, un danno permanente stimabile, in misura differenziale, in base ai comuni bareme di medicina legale, nella misura del 14% (quattordici percento) a partire da un punteggio dell'8% (ovvero del danno permanente stimabile in esiti di una frattura complessa della glena adeguatamente trattata e guarita).
Al sig. potrà altresì essere riconosciuto un maggior periodo di ITP al 75% di 30 giorni, di ITP al Pt_1 50% di ulteriori 30 giorni e di ITP al 25% di ulteriori 30 giorni. Il periodo di maggior inabilità è pari a 2 mesi, essendo stimabile un normale periodo di guarigione di 3 mesi ed avendo il sig. ripreso a Pt_1 lavorare il 29 ottobre del 2018.
In merito alla capacità lavorativa specifica nella mansione di operaio e, in generale, di addetto a lavori manuali, si riporta una riduzione della stessa di circa il 30%, coerentemente col fatto che il sig. era Pt_1 in seguito adibito a mansioni lavorative più leggere e di supervisione.
Tale danno di natura temporanea va quantificato, in condivisione con l'orientamento fatto proprio della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. la già richiamata Cass. Civ. Sez, III, n. 28994/2019), in applicazione dell'art. 7 comma 4 L. n. 24/2017, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, trattandosi di norma applicabile anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della c.d. Legge Gelli Bianco.
In caso di lesioni di non lieve entità, per la liquidazione dell'aspetto di danno non patrimoniale attinente alla lesione del bene salute, il giudice può far ricorso al metodo equitativo, attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati sulla base delle tabelle usate dai tribunali per la liquidazione del danno biologico, salvo il dovere di personalizzare in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 16448/2009). A fronte della previsione dell'art. 5 del D.P.R. 12/2025 – che, come è noto, ha avuto il merito di introdurre a livello legislativo, un criterio di determinazione di calcolo del danno biologico applicabile per invalidità superiore al 9% - che dispone l'applicabilità dei nuovi criteri esclusivamente per i sinistri verificatisi all'entrata in vigore del decreto stesso, si ritiene di far applicazione dei parametri previsti dalle c.d. Tabelle di Milano. Sul punto la già citata giurisprudenza ha infatti evidenziato come poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico - fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Si osserva che tali Tabelle propongono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in relazione ad un determinato tipo di lesione.
Peraltro, trattandosi nel caso di specie di danno biologico iatrogeno, "In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente
6 indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 6341/2014).
Ritenuto di condividere le conclusioni cui è giunto il collegio peritale, alla luce dell'età del paziente (52 alla stabilizzazione dei postumi anni), il danno da invalidità temporanea sofferto da deve essere quantificato in € 5.175,00 (€ 115,00 al giorno), Parte_1 già indicato in valuta attualizzata (con applicazione delle Tabelle di Milano 2024).
Con riferimento al danno di invalidità permanente sofferto da , lo stesso Parte_1 deve essere liquidato in € 53.228,00, già indicato in valuta attualizzata (con applicazione delle Tabelle di Milano 2024), determinato in via differenziale operando una sottrazione tra l'invalidità risultante a seguito dell'intervento infausto (22%, pari a € 66.812,00) e l'invalidità c.d. ineliminabile che sarebbe occorsa anche a seguito di un intervento perfettamente eseguito (8%, pari a € 13.584,00).
La richiesta di personalizzazione del danno formulata dall'attore deve essere disattesa, atteso che nella fattispecie non sono ravvisabili elementi che facciano apparire che il danno iatrogeno possa aver comportato per l'attore conseguenze afflittive eccezionali in rapporto a quelle normalmente patite dalle persone che abbiano riportato lesioni della stessa gravità.
Si osserva inoltre come l'intervento dei sanitari per cui è causa è avvenuto a seguito di un sinistro riportato da sul luogo di lavoro, ragione per cui allo stesso sono Parte_1 state riconosciuti e . Dalla documentazione agli atti del giudizio, CP_3 emerge che l'istituto previdenziale ha riconosciuto ad un invalidità Parte_1 permanente del 16%, liquidando una rendita annuale mentata, con decorrenza dal gennaio 2024, a € 2.588,74 e ha erogato, dal mese di novembre 2018 al dicembre 2024, la somma di € 14.072,06. ha inoltre corrisposto una indennità per la CP_3
“inabilità temporanea assoluta”, per il periodo compreso tra il 10/06/018 e il 18/10/2018 pari a € 7.069,92, di cui € 3.667,96 per il danno biologico temporaneo.
Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale dominante secondo cui in tema di responsabilità medica, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia subìto, in seguito a cure incongrue causate dall'imperizia dei sanitari, l'aggravamento dei postumi di lesioni personali riportate in conseguenza di un infortunio sul lavoro, la liquidazione del danno derivante dal predetto aggravamento (cd. "danno iatrogeno differenziale") va operata, per un verso, secondo il criterio per cui l'indennizzo per danno biologico permanente erogato dall' a causa dell'infortunio, va detratto dal credito aquiliano per danno CP_3 biologico permanente vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione del danno morale e, per altro verso, secondo il criterio per cui, ove l'indennizzo sia stato erogato sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota destinata al ristoro del danno patrimoniale;
pertanto, il "danno iatrogeno" va liquidato monetizzando, dapprima, il grado complessivo di invalidità permanente accertato "in corpore", indi il grado verosimile della predetta invalidità che sarebbe residuato dall'infortunio anche in assenza dell'errore medico, poi, detraendo il secondo dal primo. Il credito residuo vantato verso il responsabile dalla vittima che abbia percepito un indennizzo dall' va determinato, infine, sottraendo dal risarcimento per "danno iatrogeno" solo l'eventuale CP_3 ecce l'indennizzo rispetto al controvalore monetario del danno-base, cioè del danno che CP_3 comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito.
Si rammenta come a norma dell'art. 13, comma II, lett. b, D.lgs. 38/2000, in caso di invalidità superiore al 16%, viene corrisposta, dall'istituto previdenziale, una rendita costituita da due quote: la prima indennizza il danno biologico provocato dall'infortunio o dalla malattia professionale ed è calcolata sulla percentuale di menomazione accertata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita”; la seconda, invece, ha lo scopo di risarcire il danno patrimoniale per le conseguenze della menomazione sulla capacità
7 dell'assicurato di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado di invalidità accertato e a una percentuale della retribuzione percepita, calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti”.
Si ritiene pertanto che, al fine di assicurare l'omogeneità delle poste in parola nell'operazione algebrica indicata dalla pronuncia giurisprudenziale citata, deve essere considerata la quota della rendita pari a € 1.213,96 (come da tabelle 2018), CP_3 CP_3 capitalizzando la stessa adoperan efficiente di capitalizzazione pari a 40 (ex D.M. 22/11/2016). Allo stesso modo, la rendita già corrisposta deve essere considerata per la sola quota del danno biologico, pari a € 14.072,06 riscossi sono pari ad € 5.967,29.
Dalla somma complessivamente già liquidata a titolo di danno non patrimoniale devono pertanto essere detratti € 3.667,96 (somma liquidata a titolo di danno biologico temporaneo), € 5.967,29 (somma già liquidata a titolo di rendita danno biologico permanente) e € 22.790,89 (pari a € 1.213,96 moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione sopra indicato).
Pertanto, il risarcimento dovuto ad per i danni non patrimoniali patiti è Parte_1 pari a € 27.976,86.
Alla complessiva somma, come sopra determinata, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (19/06/2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 19/06/2018 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.2.2 Il danno patrimoniale.
Posto dall'inadempimento a norma dell'art. 1223 c.c., consegue il risarcimento tanto dei danni patiti (danno emergente) quanto delle prospettive di guadagno (lucro cessante), occorre fare le seguenti osservazioni.
In primo luogo, a titolo di danno emergente ad devono in primo luogo Parte_1 essere risarciti i costi sostenuti per le spese me ,00. Si deve ritenere sul punto, di far riferimento alla relazione del consulente nominato in sede di ATP, che ha ritenuto la congruità di dette spese.
Per quanto attiene alla allegata perdita, conseguente all'inadempimento di di CP_5 guadagno per una riduzione dei redditi di lavoro, va rammentato innanzitutt er insegnamento giurisprudenziale prevalente, non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della
8 capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne ni concreto l'incidenza. Il danno patrimoniale non può considerarsi pari, per l'intera vita, alle entrate patrimoniali cessate per un lavoro che non sarà più tenuto a svolgere, ma va considerata, ai fini di una corretta quantificazione per equivalente della perdita patrimoniale effettivamente subita, la perdurante, sebbene ridotta, capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà, il cui peso deve essere adeguatamente considerato, un'altra attività lavorativa retribuita. Per cui, legittimamente, la quantificazione del danno patrimoniale non può essere pari alle intere entrate percipiende che il danneggiato ha perso per la cessazione dell'impiego conseguente all'incidente, ma quella somma deve essere abbattuta in considerazione della sua mantenuta, sebbene ridotta, possibilità di reperire un nuovo impiego. Solo se la capacità lavorativa specifica della persona fosse ridotta a zero, li danno patrimoniale subito sarebbe da parametrare all'intero reddito percepito al momento del sinistro, e provato nella sua entità, perché è esclusa ogni possibilità di recuperare una nuova posizione lavorativa (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. III, n. 14241/2023)
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche si osserva come, dalla documentazione versava in atti, in data antecedente il sinistro svolgesse la professione di Parte_1 montatore e revisore di impianti di climatizzazione, percependo una retribuzione annuale pari a circa € 25.302,75 mentre, a seguito del sinistro, essendo stato adibito a mansioni meno onerose, tale retribuzione è diminuita a € 18.617,65. Gli esiti della consulenza in atti, come visto, hanno accertato una riduzione della capacità lavorativa specifica pari al 30%.
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, appare equo determinare il danno patrimoniale patito e patendo per la perdita di lavoro avendo come base la differenza retributiva annua (pari a € 6.685,11) e moltiplicando lo stesso importo per il coefficiente di capitalizzazione di riferimento (18,6442), determinandosi così un danno risarcibile pari a € 124.638,53.
Al fine di evitare una ingiustificata locupletazione delle poste risarcitorie, facendo applicazione del principio di compensatio lucri cum damno già indicato, a tale importo deve essere altresì scomputata la quota di rendita erogata dall' quota relativa alle CP_3 conseguenze patrimoniali (pari a € 1.059,47 annui), a sua volta moltiplicata per il medesimo coefficiente di capitalizzazione, pari a € 19.752,97.
Pertanto, ad deve essere riconosciuto, a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 non patrimoniali patiti, la somma di € 104.885,56.
Anche su tali somme sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di va- lore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno (ex art. 1219 c.c.); peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda come riconosciuta, facendo applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento.
9 Facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ord. 21085/2023) n questa sede devono altresì essere liquidati i costi sostenuti da parte attrice per il giudizio di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Accerta la responsabilità di E_
, GIÀ
[...] Controparte_4
[...] Parte_1 dell'intervento chirurgico da questi subito in data 19/06/2018;
Condanna , GIÀ E_
Controparte_4
Parte_1 titolo di danno non patrimoniale e nella misura di € 105.637,56 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi come meglio specificati nella parte motiva.
Condanna la parte E_
, GIÀ
[...] Controparte_4
al pagamento, in favore di , delle spese del
[...] Parte_1 zio, che liquida in € 14.10 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Pone a carico di , E_ GIÀ Controparte_2
le spese del Giudizio di ATP sub RG 390/2020;
[...]
Pone definitivamente a carico di E_
, GIÀ
[...] Controparte_4
i compensi dovuti ai CC.TT.UU., già liquidati con
[...] decreto del 05/11/2024
Così deciso Gorizia in data 26/05/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
10