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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del Giudice dott.ssa
Valentina Gigante, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate, pronuncia, ai sensi degli artt. 350 comma 3, 350 bis e 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 384/2024 r.g.a.c. e vertente
TRA
(P.IVA n. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniela Manco, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta, al Vicolo Bruno Maderna n. 5;
Appellante
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Caserta Controparte_1 C.F._1
alla via dei Bersaglieri n.74, presso lo studio dell'Avv. Nicola Serao;
Appellata contumace
E
in persona del Presidente p.t., con sede Controparte_2
in Via Santa Lucia n. 81, 80132 Napoli;
Appellata contumace
FATTO E DIRITTO
L ha proposto appello avverso la sent. n. 773/2023 pubblicata in Parte_1
data 19.5.23, resa dal Giudice di Pace di Maddaloni.
Prima di dar conto dei motivi di appello, giova succintamente ripercorrere la vicenda di prime cure.
conveniva in giudizio l' e la Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
onde sentir dichiarata annullata la cartella di pagamento n. 02820140037512258 000 per l'importo di euro 246,23, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2008. n. 02820160029766233000, stante l'intervenuta prescrizione del credito. L'istante all'uopo assumeva di essere venuta a conoscenza, da un'autonoma richiesta presso l' dell'esistenza della predetta cartella di pagamento, Parte_1 presumibilmente notificata il 4.7.2015, impugnando per l'effetto l'estratto di ruolo.
Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva preliminarmente la Controparte_3 nullità della citazione nonché l'inammissibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo, nel merito contestava il maturare della prescrizione, chiedendo pertanto rigettarsi la domanda.
Nella contumacia della il Giudice di Pace di Maddaloni, con la sentenza qui Controparte_2
appellata, ha accolto la domanda e dichiarato prescritto il diritto degli enti impositori ad esigere le somme di cui agli avvisi di ruolo 00006164 del 2008.
Venendo ai motivi di appello, l' lamenta l'erroneità della Parte_1
decisione per aver il giudice di prime cure riconosciuto la propria giurisdizione, pur avendo la cartella di pagamento contestata ad oggetto una Tassa Automobilistica, pronunciato su di un'opposizione ad estratto di ruolo nonostante la sua inammissibilità, erroneamente computato il termine prescrizionale, omettendo di tener conto della sospensione dei termini prescrizionali introdotta nell'ordinamento a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid 19.
Alla prima udienza, tenutasi il 19.6.24, l'appellante si è riportata alle proprie conclusioni e la scrivente, ritenuta la causa di ridotta complessità, ha rinviato, ai sensi degli artt. 350 co. 3 e 350 bis c.p.c., per la discussione all'udienza del 19.12.24, in trattazione scritta.
*******
Preliminarmente, si dà atto che le parti appellate, e la in Controparte_4 Controparte_2
persona del P.p.t., pur ritualmente convenute, non si sono costituite sicché ne va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, l'appello è fondato, risultando assorbente l'eccepita inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo.
L'azione proposta in prime cure risulta infatti inammissibile in ragione della novella introdotta con l'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, che, positivizzando un indirizzo giurisprudenziale, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
L'estratto di ruolo rappresenta infatti un mero atto interno, sicché, in assenza di un'attività esecutiva da parte dell'Amministrazione, difetta un interesse ad agire rispetto alla relativa impugnazione (ex plurimis, Trib. Napoli 9177/23).
La disposizione richiamata, peraltro, poiché conformativa dell'interesse ad agire, trova applicazione anche ai procedimenti pendenti, ivi compreso il presente giudizio (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26283/2022;
Cass. 10268/2023).
L'invocata norma fa nondimeno salve alcune eventualità, tassative (Cass. Sez. Un. n. 26823/22), ricorrenti allorquando il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un danno specifico consistente nel pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
eventualità in alcun modo dedotte, men che meno provate nel caso che occupa. Ed invero, l'attrice in primo grado non ha allegato, né tantomeno provato, la sussistenza di alcuna delle ipotesi tassativamente legittimanti l'impugnazione diretta del ruolo, né tantomeno si è offerta di fornire tale allegazione mediante il ricorso all'istituto della rimessione in termini.
Per le esposte ragioni, la domanda in prime cure avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile sicché, con assorbimento di ogni ulteriore censura, l'appello va accolto.
In ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento dell'instaurazione del giudizio e della recente novella legislativa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e della in persona del P.p.t. Controparte_1 Controparte_2
2) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sent. n. 773/2023 del Giudice di pace di
Maddaloni, dichiara inammissibile la domanda attorea proposta in prime cure;
3) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Gigante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del Giudice dott.ssa
Valentina Gigante, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate, pronuncia, ai sensi degli artt. 350 comma 3, 350 bis e 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 384/2024 r.g.a.c. e vertente
TRA
(P.IVA n. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniela Manco, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta, al Vicolo Bruno Maderna n. 5;
Appellante
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Caserta Controparte_1 C.F._1
alla via dei Bersaglieri n.74, presso lo studio dell'Avv. Nicola Serao;
Appellata contumace
E
in persona del Presidente p.t., con sede Controparte_2
in Via Santa Lucia n. 81, 80132 Napoli;
Appellata contumace
FATTO E DIRITTO
L ha proposto appello avverso la sent. n. 773/2023 pubblicata in Parte_1
data 19.5.23, resa dal Giudice di Pace di Maddaloni.
Prima di dar conto dei motivi di appello, giova succintamente ripercorrere la vicenda di prime cure.
conveniva in giudizio l' e la Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
onde sentir dichiarata annullata la cartella di pagamento n. 02820140037512258 000 per l'importo di euro 246,23, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2008. n. 02820160029766233000, stante l'intervenuta prescrizione del credito. L'istante all'uopo assumeva di essere venuta a conoscenza, da un'autonoma richiesta presso l' dell'esistenza della predetta cartella di pagamento, Parte_1 presumibilmente notificata il 4.7.2015, impugnando per l'effetto l'estratto di ruolo.
Si costituiva in giudizio l' la quale eccepiva preliminarmente la Controparte_3 nullità della citazione nonché l'inammissibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo, nel merito contestava il maturare della prescrizione, chiedendo pertanto rigettarsi la domanda.
Nella contumacia della il Giudice di Pace di Maddaloni, con la sentenza qui Controparte_2
appellata, ha accolto la domanda e dichiarato prescritto il diritto degli enti impositori ad esigere le somme di cui agli avvisi di ruolo 00006164 del 2008.
Venendo ai motivi di appello, l' lamenta l'erroneità della Parte_1
decisione per aver il giudice di prime cure riconosciuto la propria giurisdizione, pur avendo la cartella di pagamento contestata ad oggetto una Tassa Automobilistica, pronunciato su di un'opposizione ad estratto di ruolo nonostante la sua inammissibilità, erroneamente computato il termine prescrizionale, omettendo di tener conto della sospensione dei termini prescrizionali introdotta nell'ordinamento a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid 19.
Alla prima udienza, tenutasi il 19.6.24, l'appellante si è riportata alle proprie conclusioni e la scrivente, ritenuta la causa di ridotta complessità, ha rinviato, ai sensi degli artt. 350 co. 3 e 350 bis c.p.c., per la discussione all'udienza del 19.12.24, in trattazione scritta.
*******
Preliminarmente, si dà atto che le parti appellate, e la in Controparte_4 Controparte_2
persona del P.p.t., pur ritualmente convenute, non si sono costituite sicché ne va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, l'appello è fondato, risultando assorbente l'eccepita inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo.
L'azione proposta in prime cure risulta infatti inammissibile in ragione della novella introdotta con l'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, che, positivizzando un indirizzo giurisprudenziale, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
L'estratto di ruolo rappresenta infatti un mero atto interno, sicché, in assenza di un'attività esecutiva da parte dell'Amministrazione, difetta un interesse ad agire rispetto alla relativa impugnazione (ex plurimis, Trib. Napoli 9177/23).
La disposizione richiamata, peraltro, poiché conformativa dell'interesse ad agire, trova applicazione anche ai procedimenti pendenti, ivi compreso il presente giudizio (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26283/2022;
Cass. 10268/2023).
L'invocata norma fa nondimeno salve alcune eventualità, tassative (Cass. Sez. Un. n. 26823/22), ricorrenti allorquando il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un danno specifico consistente nel pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
eventualità in alcun modo dedotte, men che meno provate nel caso che occupa. Ed invero, l'attrice in primo grado non ha allegato, né tantomeno provato, la sussistenza di alcuna delle ipotesi tassativamente legittimanti l'impugnazione diretta del ruolo, né tantomeno si è offerta di fornire tale allegazione mediante il ricorso all'istituto della rimessione in termini.
Per le esposte ragioni, la domanda in prime cure avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile sicché, con assorbimento di ogni ulteriore censura, l'appello va accolto.
In ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento dell'instaurazione del giudizio e della recente novella legislativa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e della in persona del P.p.t. Controparte_1 Controparte_2
2) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sent. n. 773/2023 del Giudice di pace di
Maddaloni, dichiara inammissibile la domanda attorea proposta in prime cure;
3) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Gigante