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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 21/10/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7984/2022
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1
. dom. in San Giorgio a Cremano alla via Rosa Luxemburg n. 22, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis, CP_1 zzupoli e Davide Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 32820180000725623000, che deduceva notificato il 01/12/2022, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti a titolo di gestione separata artigiani per l'anno 2017, per la complessiva somma di € 659,64. Deduceva di aver proposto ricorso, rigettato dell' avverso tale atto già in data CP_1
16/11/2022, avendo avuto conoscenza della debenz e somme a seguito di controllo della propria posizione debitoria. Eccepita, in particolare, la nullità della notifica dell'avviso di addebito opposto, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei crediti, concludeva chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, “in via principale A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con
pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito nr 328 2018 00007256 23000, con CP_2 la quale l' ha richiesto il versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione , nonché di ogni CP_1 ulteriore a provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche
1 di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
B) Sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato sino all'esito del Giudizio;
C) Per l'effetto accertare e dichiarare non dovuto il contributo dell' per l'anno 2017 contenuto nell'avviso di addebito nr 3282018 00007256 23000 per interven rescrizione essendo decorso il termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
”, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza del ricorso, ed in particolare CP_1 dell'eccezione di prescriz concludendo per il rigetto dello stesso. Spese vinte. La causa, rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Va in primo luogo rilevato che l'opposizione è ammissibile sia quanto ai vizi formali, che quanto ai vizi di merito, avendo parte opponente impugnato l'avviso di addebito nel termine di venti giorni dalla notifica. In primo luogo, si osserva che, in materia previdenziale, l'art. 24 d.l.vo 26.2.1999 n. 46 prevede al co. 2 la sola facoltà, e non l'obbligo, degli enti previdenziali di chiedere al debitore, prima di procedere alla iscrizione a ruolo, il pagamento dei contributi mediante avviso bonario, la cui assenza non determina pertanto alcuna nullità (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3269 del 10/02/2009, Rv. 607212 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 4225 del 21/02/2018, Rv. 647449 - 01). Parimenti destituite di fondamento sono le doglianze inerenti al vizio di notifica dell'avviso di addebito, avendo l'ente previdenziale documentato la notifica dell'avviso di addebito opposto, avvenuta in data 30/11/2022 (cfr. allegato 4 di produzione di parte resistente), e l'avvenuta notifica è confermata dalle stesse deduzioni attoree. Con riferimento all'eccepita prescrizione, si osserva quanto segue. Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione si deve ritenere, sulla scorta dei principi generali, che esso inizi a decorrere dal momento in cui il credito contributivo poteva essere fatto valere, ossia dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento dello stesso. Nella fattispecie, si verte in tema di contributi IVS, che sono versati trimestralmente nel periodo di competenza. La scadenza delle rate trimestrali di pagamento è fissata per la prima rata al 16 maggio dell'anno in corso, per la seconda rata al 16 agosto dell'anno in corso, per la terza rata al 16 novembre dell'anno in corso e per la quarta rata al 16 febbraio dell'anno successivo. Pertanto, la prima rata per l'anno 2017, oggetto dell'avviso opposto, andava versata entro il 16 maggio 2017. La notifica, come rilevato, veniva effettuata in data 30/11/2022. L'istituto previdenziale osservava che, nel caso in esame, risultava operante la disciplina della sospensione dei termini in ragione dell'emergenza pandemica da COVID-19. Appare preliminarmente opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento. L'art. 37 del d.l. n. 18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/04/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2 2, che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del d.l. n. 183 del 31/12/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 26/02/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”). Tale sospensione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, per cui occorre sommare i due periodi neutri contemplati dalle disposizioni summenzionate e, segnatamente, 129 giorni e 182 giorni, per un totale di 311 giorni. Alla luce di quanto esposto, al termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 16/05/2017, che sarebbe maturato al 16/05/2022, vanno aggiunti n. 311 giorni della predetta sospensione, con la conseguenza che, alla data di notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il 30/11/2022, il termine di prescrizione non risultava decorso. Ne discende il rigetto del ricorso. Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione della qualità delle parti, del valore della controversia e dell'operatività della disciplina adottata per il periodo emergenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 21/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 21/10/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7984/2022
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1
. dom. in San Giorgio a Cremano alla via Rosa Luxemburg n. 22, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis, CP_1 zzupoli e Davide Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 32820180000725623000, che deduceva notificato il 01/12/2022, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti a titolo di gestione separata artigiani per l'anno 2017, per la complessiva somma di € 659,64. Deduceva di aver proposto ricorso, rigettato dell' avverso tale atto già in data CP_1
16/11/2022, avendo avuto conoscenza della debenz e somme a seguito di controllo della propria posizione debitoria. Eccepita, in particolare, la nullità della notifica dell'avviso di addebito opposto, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei crediti, concludeva chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, “in via principale A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con
pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito nr 328 2018 00007256 23000, con CP_2 la quale l' ha richiesto il versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione , nonché di ogni CP_1 ulteriore a provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche
1 di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
B) Sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato sino all'esito del Giudizio;
C) Per l'effetto accertare e dichiarare non dovuto il contributo dell' per l'anno 2017 contenuto nell'avviso di addebito nr 3282018 00007256 23000 per interven rescrizione essendo decorso il termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
”, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza del ricorso, ed in particolare CP_1 dell'eccezione di prescriz concludendo per il rigetto dello stesso. Spese vinte. La causa, rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Va in primo luogo rilevato che l'opposizione è ammissibile sia quanto ai vizi formali, che quanto ai vizi di merito, avendo parte opponente impugnato l'avviso di addebito nel termine di venti giorni dalla notifica. In primo luogo, si osserva che, in materia previdenziale, l'art. 24 d.l.vo 26.2.1999 n. 46 prevede al co. 2 la sola facoltà, e non l'obbligo, degli enti previdenziali di chiedere al debitore, prima di procedere alla iscrizione a ruolo, il pagamento dei contributi mediante avviso bonario, la cui assenza non determina pertanto alcuna nullità (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3269 del 10/02/2009, Rv. 607212 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 4225 del 21/02/2018, Rv. 647449 - 01). Parimenti destituite di fondamento sono le doglianze inerenti al vizio di notifica dell'avviso di addebito, avendo l'ente previdenziale documentato la notifica dell'avviso di addebito opposto, avvenuta in data 30/11/2022 (cfr. allegato 4 di produzione di parte resistente), e l'avvenuta notifica è confermata dalle stesse deduzioni attoree. Con riferimento all'eccepita prescrizione, si osserva quanto segue. Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione si deve ritenere, sulla scorta dei principi generali, che esso inizi a decorrere dal momento in cui il credito contributivo poteva essere fatto valere, ossia dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento dello stesso. Nella fattispecie, si verte in tema di contributi IVS, che sono versati trimestralmente nel periodo di competenza. La scadenza delle rate trimestrali di pagamento è fissata per la prima rata al 16 maggio dell'anno in corso, per la seconda rata al 16 agosto dell'anno in corso, per la terza rata al 16 novembre dell'anno in corso e per la quarta rata al 16 febbraio dell'anno successivo. Pertanto, la prima rata per l'anno 2017, oggetto dell'avviso opposto, andava versata entro il 16 maggio 2017. La notifica, come rilevato, veniva effettuata in data 30/11/2022. L'istituto previdenziale osservava che, nel caso in esame, risultava operante la disciplina della sospensione dei termini in ragione dell'emergenza pandemica da COVID-19. Appare preliminarmente opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento. L'art. 37 del d.l. n. 18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/04/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2 2, che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del d.l. n. 183 del 31/12/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 26/02/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”). Tale sospensione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, per cui occorre sommare i due periodi neutri contemplati dalle disposizioni summenzionate e, segnatamente, 129 giorni e 182 giorni, per un totale di 311 giorni. Alla luce di quanto esposto, al termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 16/05/2017, che sarebbe maturato al 16/05/2022, vanno aggiunti n. 311 giorni della predetta sospensione, con la conseguenza che, alla data di notifica dell'avviso di addebito, avvenuta il 30/11/2022, il termine di prescrizione non risultava decorso. Ne discende il rigetto del ricorso. Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione della qualità delle parti, del valore della controversia e dell'operatività della disciplina adottata per il periodo emergenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 21/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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