Sentenza 28 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 28/07/2021, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2021
N. 00988/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02706/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2706 del 2008, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Carollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del MINISTERO DELLA DIFESA, - -OMISSIS-, n-OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-^/-OMISSIS-^Sez/, a firma del-OMISSIS-;
- della presupposta deliberazione del Ministero dell'economia e delle finanze - -OMISSIS-
- di ogni altro atto del procedimento, precedente o susseguente, anche non noto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la comunicazione notificata il -OMISSIS-, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 3-OMISSIS-, co. 2, lett. c, 8-OMISSIS- e 8-OMISSIS- cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 8 giugno 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con atto depositato presso la segreteria del Tribunale il -OMISSIS-il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
- che, a prescindere dalla sua ritualità, la dichiarazione di rinuncia costituisce inequivoca manifestazione del difetto di interesse alla decisione nel merito, ai sensi dell’art. 8-OMISSIS-, comma -OMISSIS- c.p.a.;
- che, a norma degli artt. 3-OMISSIS-, comma 1, lett. c) e 8-OMISSIS-, comma -OMISSIS- c.p.a., dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- che, stante la mancata costituzione della Amministrazioni, non deve provvedersi alla regolazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo -OMISSIS-2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Marina Perrelli, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Marina Perrelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.