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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2465/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2465/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PALUMBO CLARA, elettivamente domiciliata in VIA GOITO N. 11 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. PALUMBO CLARA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.02.2023, (nata ad [...] – Nigeria – il Parte_1
16.06.1984), coniugata con (nato a [...] – Nigeria – il Controparte_1
20.12.1976) con matrimonio celebrato il 09.02.2012 in Aba - Nigeria, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al N. 204, Parte 2, Serie C, Anno 2022, chiedeva dichiararsi la separazione personale dal marito.
Dal loro matrimonio sono nati tre figli: nato a [...] il [...] (oggi 12 anni), Persona_1 Per
nata a [...] il [...] (oggi quasi 11 anni) e Persona_2 Parte_2 nata a [...] il [...] (oggi 8 anni).
[...]
La ricorrente lamenta che il marito è andato via di casa da cinque anni e da allora ha fatto perdere le sue tracce ed è stato cancellato dall'anagrafe della popolazione residente. Afferma che il rapporto coniugale, che inizialmente appariva sereno, con il passare del tempo ha iniziato a deteriorarsi, con frequenti litigi che spesso avvenivano anche davanti ai figli;
il mutamento del clima familiare ha portato i coniugi a decidere di separarsi e, circa cinque anni fa il sig. ha lasciato l'abitazione CP_1 pagina 1 di 7 familiare per trasferirsi altrove. Precisa di non conoscere il luogo di residenza del marito che risulta cancellato dall'anagrafe della popolazione residente (doc. 3); il sig. non ha contatti con i propri CP_1 figli da quando si è allontanato dall'abitazione familiare, né ha mai preso contatti con la sig.ra
Pt_1
Chiede: oltre al vincolo, l'affido esclusivo dei figli, la loro collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa familiare (sita in Bologna, via Bellaria n.36); prevedere eventuali visite dei figli col padre da concordarsi con la madre, un assegno di mantenimento per i figli di complessivi €.900 (€.300 x 3) – ovvero secondo giustizia - oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Il convenuto non si è costituito, né è comparso dinanzi al presidente delegato, nonostante la ritualità della notifica (effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza presidenziale. All'esito dell'udienza presidenziale, dato atto dell'impossibilità di tentare la conciliazione (per l'assenza del convenuto), il presidente delegato, con ordinanza riservata (in atti ed a cui, pertanto, si rimanda integralmente), assumeva i provvedimenti urgenti disponendo per il prosieguo del giudizio. All'udienza presidenziale del 30.5.2023 la ricorrente dichiarava:
“Non vedo più mio marito dal 2018. Non so nulla di lui. Uno o due anni dopo la separazione (2018) mi sono attivata per togliergli la residenza. Non ci sono novità. Ci siamo sposati in Nigeria nel febbraio del 2012, poi abbiamo fatto ricongiungimento familiare. Abbiamo avuto tre figli in Italia. Abbiamo avuto poi molti litigi tra di noi, e da parte sua è mancata sempre responsabilità. L'ho sempre mantenuto. Non ha mai lavorato in Italia. E questo era motivo di litigio. Io portavo avanti la famiglia, da sola. Un paio di volte ci sono state anche violenze da parte sua. La prima volta dopo la nascita di
, mi ha messo le mani addosso, l'ho denunciato, mai poi non gli ho fatto causa. Poi è Per_2 successo un'altra volta. A minacciato me e i miei figli con un coltello, dicendo che ci avrebbe uccisi tutti e poi si sarebbe suicidato. Tutto cominciò con una discussione su soldi o bollette da pagare. Da quel momento, quando gli ho detto che avrei chiamato la forza pubblica, è andato via e non si è fatto più vedere. Dopo due anni l'ho sentito tramite un suo amico, che ha tentato anche di farci riconciliare.
Allora gli ho detto che molte cose avrebbero dovuto cambiare, se voleva tornare. Sono operatrice socio-sanitaria, ho tredici mensilità. Vivo in affitto. Pago 500 euro al mese di affitto. Ho preso un finanziamento per l'automobile, per cui pago 190 euro al mese, finirò di pagare tra tre anni. Ho un conto presso le Poste. Prendo 700 euro di assegno unico”.
Il tentativo di conciliazione non poteva essere neppure tentato vista l'assenza del convenuto.
Quindi, il Presidente delegato decideva con ordinanza 1.6.2023. In breve, era così stabilito: Nell'atto introduttivo del presente procedimento la ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale, in sintesi: di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
di disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con collocazione presso la residenza materna;
di assegnare la casa coniugale alla moglie;
di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere nei propri confronti la somma complessiva mensile di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli, oltre all'50% delle spese straordinarie.
La ricorrente adduceva che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato e che il proprio marito aveva lasciato la casa familiare cinque anni prima, aveva fatto perdere le sue tracce ed era stato conseguentemente cancellato dall'anagrafe della popolazione residente. La notifica al convenuto del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza presidenziale era effettuata ai sensi dell'art.143 c.p.c. Considerata la natura propria dei provvedimenti da assumere (“temporanei ed urgenti”), OSSERVA: nell'attuale situazione irreperibilità del padre e del suo disinteresse verso i figli, deve disporsi l'affido esclusivo dei figli della coppia alla madre, dando a quest'ultima la possibilità di assumere in totale autonomia tutte le scelte, comprese quelle di maggiore importanza, per le necessità di vita dei figli.
pagina 2 di 7 Stesso ragionamento deve farsi con riferimento alla collocazione dei minori, che sarà presso l'abitazione della madre, secondo una situazione di fatto già esistente, avendo i bambini nella residenza materna il proprio habitat domestico (centro di affetti, di interessi e consuetudini di vita). Di conseguenza, alla madre sarà assegnata la casa familiare.
Riguardo alle modalità di visita e frequentazione del padre (non collocatario) con i figli, nel caso in cui il padre dovesse attivarsi per vedere i figli, è opportuno stabilire che il padre veda e tenga con sé i figli liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo (tenendo conto delle necessità dei minori e dei loro impegni scolastici) un pomeriggio alla settimana (senza pernotto), in giorno da concordarsi tra i coniugi, con l'ausilio e la mediazione del servizio sociale anche allo scopo di valutare la disponibilità dei figli stessi e solo nel caso in cui non siano disturbanti per i minori, secondo la valutazione del servizio medesimo. Quanto all'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento ordinario dei figli, pur non conoscendo la situazione economica del convenuto, rimasto contumace e irreperibile, si rileva che ad ogni modo convenuto è in età adulta e non risulta versare in condizioni personali e/o patologiche che gli impediscano di produrre reddito. Il dovere di mantenimento del genitore verso i figli, ex art.147 c.c., non può di conseguenza subire deroghe o limitazioni di sorta. A tal fine, appare congruo l'importo complessivo di € 300,00 (€ 100,00 per ogni figlio), oltre al 50% per le spese straordinarie. Preso atto della mancata possibilità di esperire il tentativo di conciliazione, vanno autorizzati i coniugi a vivere separati.
P. Q. M.
- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- dispone l'affido esclusivo dei figli della coppia alla madre, dando a quest'ultima la possibilità di assumere in totale autonomia tutte le scelte, comprese quelle di maggiore importanza, per le necessità di vita dei figli (c.d. “affidamento esclusivo rafforzato);
- dispone la loro collocazione presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- dispone che il padre veda e tenga con sé i figli liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo (tenendo conto delle necessità dei minori e dei loro impegni scolastici) un pomeriggio alla settimana (senza pernotto), in giorno da concordarsi tra i coniugi, con l'ausilio e la mediazione del servizio sociale anche allo scopo di valutare la disponibilità dei figli stessi e solo nel caso in cui non siano disturbanti per i minori, secondo la valutazione del servizio medesimo.
- con decorrenza dalla domanda pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.300,00 (trecento/00), €.100,00 (cento/00) per ciascun figlio, annualmente rivalutabili secondo le variazioni ISTAT, da versare entro il giorno 1 di ogni mese;
- pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie.
Nel prosieguo del giudizio era pronunciata sentenza parziale sul vincolo (6.12.2023) ed il procedimento proseguiva sulle altre domande. Lo stesso era istruito con accertamenti sugli eventuali redditi prodotti dal convenuto contumace;
nonché con relazioni del servizio sociale competente all'uopo incaricato dal giudice.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione. Le conclusioni finali delle parti
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Il P.M. intervenuto concludeva non opponendosi alle domande.
In merito all'affido dei figli L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore.
pagina 3 di 7 A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori).
Nel caso in esame, il disinteresse del padre per i figli è palese: sono anni che non ci sono rapporti tra loro: elemento che risulta non solo dalle allegazioni della attrice, ma anche dalla relazione del servizio sociale. Non vi sono rapporti neppure tra i genitori e la madre non conosce, infatti, né la residenza dell'uomo, né se questi svolga attività lavorativa. Oltre all'abbandono morale, vi è anche quello materiale, in quanto il padre non contribuisce in alcun modo alle esigenze più elementari dei figli. Nella presente situazione, inoltre, tutte le scelte per le necessità di vita dei minori non possono che essere prese in totale autonomia dalla madre: da quelle inerenti la salute, a quelle riguardanti la scuola
(per considerare solo quelle più impellenti), rispetto alle quali il solo affido esclusivo non consentirebbe alla madre di poter agire liberamente.
È meritevole di accoglimento, pertanto, la conferma del contenuto dell'ordinanza presidenziale di affido c.d. “super-esclusivo”: esattamente trattandosi di affido esclusivo rafforzato, comprendendo anche ogni decisione di maggiore interesse relativa alla prole, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (ai sensi degli artt.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.).
Come diretta conseguenza, la collocazione non potrà che essere presso la madre, alla quale deve anche essere assegnata la casa familiare.
Sul regime di visite padre-figli, questo potrà essere disposto ma sarà attuabile solo in caso di presenza del padre e sua attivazione per una ripresa della relazione con i figli: è necessario, ad avviso del
Collegio, che il servizio sociale intervenga per poter realizzare un simile progetto, visto proprio il tempo trascorso, durante il quale non ci sono stati più contatti tra padre e figli. Sul punto, si riporta in breve quanto evidenziato dal servizio sociale.
. CP_2
La madre dei minori riferiva di non aver alcun tipo di informazione riguardo al padre dei minori e che questi ultimi non lo vedevano dal 2018 e non lo sentivano dal 2021.
La signora riferiva di non sapere se il padre dei minori fosse ancora sul territorio italiano e che lo stesso non aveva contribuito al mantenimento. La signora ipotizzava che il padre avesse fatto rientro nel paese di origine.
La stessa, inoltre, riferiva di non avere nulla in contrario a che i figli incontrassero il padre, sebbene questi non si fosse più messo in contatto con loro.
Il padre dei minori risulta irreperibile e, anagraficamente, vi è la cancellazione della residenza per irreperibilità del 21.09.21.
Dopo settembre 2024
La signora è stata ricontattata: conferma di non sapere dove si trovi il padre dei minori e riferisce di aver comunicato ai figli che il padre ha fatto ritorno in Nigeria. Il padre ha telefonato un'unica volta per il compleanno della figlia più piccola, ma non ha dato indicazioni sul luogo di permanenza. Il padre non ha chiesto di vedere i figli, ma si è limitato agli auguri di compleanno.
I figli minori della coppia frequentano la scuola e tutti una attività sportiva. La madre lavora come OSS presso l'istituto Giovanni Paolo XXIII. Il nucleo familiare vive in un appartamento in affitto, con un canone mensile di 500 euro. Attualmente ospitano uno zio materno che da Roma è giunto a Bologna per cercare lavoro, prima di ricongiungersi con la sua famiglia.
pagina 4 di 7 Valutazioni conclusive.
Il regime di affidamento più rispondente alle necessità dei minori è l'affido super esclusivo alla madre, in quanto non si è a conoscenza di dove possa essere il padre, irrintracciabile.
I Servizi non hanno mai avuto contatti con il padre dei minori e non sono mai stati avviati incontri padre-figli.
Anche in esito a tale relazione, il giudice ha ritenuto del tutto superfluo sentire il figlio maggiore
(che ha già compiuto 12 anni): infatti, la totale assenza di rapporti col padre ha reso inutile procedere all'ascolto.
La domanda di contenuto economico (limitata al mantenimento dei tre figli).
Si conoscono i redditi della madre. All'udienza ha dichiarato di lavorare con contratto a tempo indeterminato come operatrice socio-sanitaria, di vivere in locazione (insieme ai figli) pagando un canone di 500 euro al mese, di percepire per intero l'assegno unico che ammonta a circa €.700.
CU 2020 lavoro subordinato a tempo indeterminato al mese netti circa = €.1.200
CU 2021 lavoro subordinato a tempo indeterminato al mese netti circa = €.1550
CU 2022 lavoro subordinato a tempo indeterminato al mese netti circa = €.
1.600 Dal suo modello 730 dell'anno 2023 risulta un reddito netto mensile di circa €1.650; è stato depositato il contratto di locazione (14.4.19 – 15.4.23) al canone di €.500.
Non essendosi costituito in giudizio, non si hanno elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dal padre. Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico.
Il Giudice, essendo rimasto contumace il convenuto, ha ritenuto opportuno esercitare i poteri di ufficio, in presenza di un minore, per verificare eventuali capacità economiche del padre, autorizzando la parte ricorrente a richiedere presso l'Agenzia delle Entrate e l'Inps eventuali posizioni contributive o lavorative del convenuto.
Da tali attività d'indagine, comunque, non si sono ottenuti risultati, non risultando dati riguardanti l'interessato presso gli istituti di indirizzo.
Allora, riguardo all'assegno per il mantenimento dei figli minori a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età dei figli della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come detto nulla si conosce del padre), ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore (il padre è da anni assente dalla vita dei figli).
Nel caso in esame, dunque, l'assegno può congruamente indicarsi in complessivi €.600,00 mensili (€.200 x 3); esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore medio per studio, minimo per le altre fasi, vista la semplicità e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo dei figli della coppia alla madre, dando a quest'ultima la possibilità di pagina 5 di 7 assumere in totale autonomia tutte le scelte, comprese quelle di maggiore importanza, per le necessità di vita dei figli (c.d. “affidamento esclusivo rafforzato);
- dispone la loro collocazione presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- dispone che il padre veda e tenga con sé i figli liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo (tenendo conto delle necessità dei minori e dei loro impegni scolastici) un pomeriggio alla settimana (senza pernotto), in giorno da concordarsi tra i coniugi, con l'ausilio e la mediazione del servizio sociale anche allo scopo di valutare la disponibilità dei figli stessi e solo nel caso in cui non siano disturbanti per i minori, secondo la valutazione del servizio medesimo.
- con decorrenza dalla domanda pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.600,00 (€.200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo le variazioni ISTAT, da versare entro il giorno 1 di ogni mese;
- pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere pagina 6 di 7 intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€.4.659,00 oltre accessori come per legge. Si comunichi al servizio sociale competente per territorio.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 5.2.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2465/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PALUMBO CLARA, elettivamente domiciliata in VIA GOITO N. 11 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. PALUMBO CLARA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.02.2023, (nata ad [...] – Nigeria – il Parte_1
16.06.1984), coniugata con (nato a [...] – Nigeria – il Controparte_1
20.12.1976) con matrimonio celebrato il 09.02.2012 in Aba - Nigeria, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al N. 204, Parte 2, Serie C, Anno 2022, chiedeva dichiararsi la separazione personale dal marito.
Dal loro matrimonio sono nati tre figli: nato a [...] il [...] (oggi 12 anni), Persona_1 Per
nata a [...] il [...] (oggi quasi 11 anni) e Persona_2 Parte_2 nata a [...] il [...] (oggi 8 anni).
[...]
La ricorrente lamenta che il marito è andato via di casa da cinque anni e da allora ha fatto perdere le sue tracce ed è stato cancellato dall'anagrafe della popolazione residente. Afferma che il rapporto coniugale, che inizialmente appariva sereno, con il passare del tempo ha iniziato a deteriorarsi, con frequenti litigi che spesso avvenivano anche davanti ai figli;
il mutamento del clima familiare ha portato i coniugi a decidere di separarsi e, circa cinque anni fa il sig. ha lasciato l'abitazione CP_1 pagina 1 di 7 familiare per trasferirsi altrove. Precisa di non conoscere il luogo di residenza del marito che risulta cancellato dall'anagrafe della popolazione residente (doc. 3); il sig. non ha contatti con i propri CP_1 figli da quando si è allontanato dall'abitazione familiare, né ha mai preso contatti con la sig.ra
Pt_1
Chiede: oltre al vincolo, l'affido esclusivo dei figli, la loro collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa familiare (sita in Bologna, via Bellaria n.36); prevedere eventuali visite dei figli col padre da concordarsi con la madre, un assegno di mantenimento per i figli di complessivi €.900 (€.300 x 3) – ovvero secondo giustizia - oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Il convenuto non si è costituito, né è comparso dinanzi al presidente delegato, nonostante la ritualità della notifica (effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza presidenziale. All'esito dell'udienza presidenziale, dato atto dell'impossibilità di tentare la conciliazione (per l'assenza del convenuto), il presidente delegato, con ordinanza riservata (in atti ed a cui, pertanto, si rimanda integralmente), assumeva i provvedimenti urgenti disponendo per il prosieguo del giudizio. All'udienza presidenziale del 30.5.2023 la ricorrente dichiarava:
“Non vedo più mio marito dal 2018. Non so nulla di lui. Uno o due anni dopo la separazione (2018) mi sono attivata per togliergli la residenza. Non ci sono novità. Ci siamo sposati in Nigeria nel febbraio del 2012, poi abbiamo fatto ricongiungimento familiare. Abbiamo avuto tre figli in Italia. Abbiamo avuto poi molti litigi tra di noi, e da parte sua è mancata sempre responsabilità. L'ho sempre mantenuto. Non ha mai lavorato in Italia. E questo era motivo di litigio. Io portavo avanti la famiglia, da sola. Un paio di volte ci sono state anche violenze da parte sua. La prima volta dopo la nascita di
, mi ha messo le mani addosso, l'ho denunciato, mai poi non gli ho fatto causa. Poi è Per_2 successo un'altra volta. A minacciato me e i miei figli con un coltello, dicendo che ci avrebbe uccisi tutti e poi si sarebbe suicidato. Tutto cominciò con una discussione su soldi o bollette da pagare. Da quel momento, quando gli ho detto che avrei chiamato la forza pubblica, è andato via e non si è fatto più vedere. Dopo due anni l'ho sentito tramite un suo amico, che ha tentato anche di farci riconciliare.
Allora gli ho detto che molte cose avrebbero dovuto cambiare, se voleva tornare. Sono operatrice socio-sanitaria, ho tredici mensilità. Vivo in affitto. Pago 500 euro al mese di affitto. Ho preso un finanziamento per l'automobile, per cui pago 190 euro al mese, finirò di pagare tra tre anni. Ho un conto presso le Poste. Prendo 700 euro di assegno unico”.
Il tentativo di conciliazione non poteva essere neppure tentato vista l'assenza del convenuto.
Quindi, il Presidente delegato decideva con ordinanza 1.6.2023. In breve, era così stabilito: Nell'atto introduttivo del presente procedimento la ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale, in sintesi: di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
di disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con collocazione presso la residenza materna;
di assegnare la casa coniugale alla moglie;
di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere nei propri confronti la somma complessiva mensile di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli, oltre all'50% delle spese straordinarie.
La ricorrente adduceva che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato e che il proprio marito aveva lasciato la casa familiare cinque anni prima, aveva fatto perdere le sue tracce ed era stato conseguentemente cancellato dall'anagrafe della popolazione residente. La notifica al convenuto del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza presidenziale era effettuata ai sensi dell'art.143 c.p.c. Considerata la natura propria dei provvedimenti da assumere (“temporanei ed urgenti”), OSSERVA: nell'attuale situazione irreperibilità del padre e del suo disinteresse verso i figli, deve disporsi l'affido esclusivo dei figli della coppia alla madre, dando a quest'ultima la possibilità di assumere in totale autonomia tutte le scelte, comprese quelle di maggiore importanza, per le necessità di vita dei figli.
pagina 2 di 7 Stesso ragionamento deve farsi con riferimento alla collocazione dei minori, che sarà presso l'abitazione della madre, secondo una situazione di fatto già esistente, avendo i bambini nella residenza materna il proprio habitat domestico (centro di affetti, di interessi e consuetudini di vita). Di conseguenza, alla madre sarà assegnata la casa familiare.
Riguardo alle modalità di visita e frequentazione del padre (non collocatario) con i figli, nel caso in cui il padre dovesse attivarsi per vedere i figli, è opportuno stabilire che il padre veda e tenga con sé i figli liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo (tenendo conto delle necessità dei minori e dei loro impegni scolastici) un pomeriggio alla settimana (senza pernotto), in giorno da concordarsi tra i coniugi, con l'ausilio e la mediazione del servizio sociale anche allo scopo di valutare la disponibilità dei figli stessi e solo nel caso in cui non siano disturbanti per i minori, secondo la valutazione del servizio medesimo. Quanto all'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento ordinario dei figli, pur non conoscendo la situazione economica del convenuto, rimasto contumace e irreperibile, si rileva che ad ogni modo convenuto è in età adulta e non risulta versare in condizioni personali e/o patologiche che gli impediscano di produrre reddito. Il dovere di mantenimento del genitore verso i figli, ex art.147 c.c., non può di conseguenza subire deroghe o limitazioni di sorta. A tal fine, appare congruo l'importo complessivo di € 300,00 (€ 100,00 per ogni figlio), oltre al 50% per le spese straordinarie. Preso atto della mancata possibilità di esperire il tentativo di conciliazione, vanno autorizzati i coniugi a vivere separati.
P. Q. M.
- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- dispone l'affido esclusivo dei figli della coppia alla madre, dando a quest'ultima la possibilità di assumere in totale autonomia tutte le scelte, comprese quelle di maggiore importanza, per le necessità di vita dei figli (c.d. “affidamento esclusivo rafforzato);
- dispone la loro collocazione presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- dispone che il padre veda e tenga con sé i figli liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo (tenendo conto delle necessità dei minori e dei loro impegni scolastici) un pomeriggio alla settimana (senza pernotto), in giorno da concordarsi tra i coniugi, con l'ausilio e la mediazione del servizio sociale anche allo scopo di valutare la disponibilità dei figli stessi e solo nel caso in cui non siano disturbanti per i minori, secondo la valutazione del servizio medesimo.
- con decorrenza dalla domanda pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.300,00 (trecento/00), €.100,00 (cento/00) per ciascun figlio, annualmente rivalutabili secondo le variazioni ISTAT, da versare entro il giorno 1 di ogni mese;
- pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie.
Nel prosieguo del giudizio era pronunciata sentenza parziale sul vincolo (6.12.2023) ed il procedimento proseguiva sulle altre domande. Lo stesso era istruito con accertamenti sugli eventuali redditi prodotti dal convenuto contumace;
nonché con relazioni del servizio sociale competente all'uopo incaricato dal giudice.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione. Le conclusioni finali delle parti
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Il P.M. intervenuto concludeva non opponendosi alle domande.
In merito all'affido dei figli L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore.
pagina 3 di 7 A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori).
Nel caso in esame, il disinteresse del padre per i figli è palese: sono anni che non ci sono rapporti tra loro: elemento che risulta non solo dalle allegazioni della attrice, ma anche dalla relazione del servizio sociale. Non vi sono rapporti neppure tra i genitori e la madre non conosce, infatti, né la residenza dell'uomo, né se questi svolga attività lavorativa. Oltre all'abbandono morale, vi è anche quello materiale, in quanto il padre non contribuisce in alcun modo alle esigenze più elementari dei figli. Nella presente situazione, inoltre, tutte le scelte per le necessità di vita dei minori non possono che essere prese in totale autonomia dalla madre: da quelle inerenti la salute, a quelle riguardanti la scuola
(per considerare solo quelle più impellenti), rispetto alle quali il solo affido esclusivo non consentirebbe alla madre di poter agire liberamente.
È meritevole di accoglimento, pertanto, la conferma del contenuto dell'ordinanza presidenziale di affido c.d. “super-esclusivo”: esattamente trattandosi di affido esclusivo rafforzato, comprendendo anche ogni decisione di maggiore interesse relativa alla prole, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (ai sensi degli artt.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.).
Come diretta conseguenza, la collocazione non potrà che essere presso la madre, alla quale deve anche essere assegnata la casa familiare.
Sul regime di visite padre-figli, questo potrà essere disposto ma sarà attuabile solo in caso di presenza del padre e sua attivazione per una ripresa della relazione con i figli: è necessario, ad avviso del
Collegio, che il servizio sociale intervenga per poter realizzare un simile progetto, visto proprio il tempo trascorso, durante il quale non ci sono stati più contatti tra padre e figli. Sul punto, si riporta in breve quanto evidenziato dal servizio sociale.
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La madre dei minori riferiva di non aver alcun tipo di informazione riguardo al padre dei minori e che questi ultimi non lo vedevano dal 2018 e non lo sentivano dal 2021.
La signora riferiva di non sapere se il padre dei minori fosse ancora sul territorio italiano e che lo stesso non aveva contribuito al mantenimento. La signora ipotizzava che il padre avesse fatto rientro nel paese di origine.
La stessa, inoltre, riferiva di non avere nulla in contrario a che i figli incontrassero il padre, sebbene questi non si fosse più messo in contatto con loro.
Il padre dei minori risulta irreperibile e, anagraficamente, vi è la cancellazione della residenza per irreperibilità del 21.09.21.
Dopo settembre 2024
La signora è stata ricontattata: conferma di non sapere dove si trovi il padre dei minori e riferisce di aver comunicato ai figli che il padre ha fatto ritorno in Nigeria. Il padre ha telefonato un'unica volta per il compleanno della figlia più piccola, ma non ha dato indicazioni sul luogo di permanenza. Il padre non ha chiesto di vedere i figli, ma si è limitato agli auguri di compleanno.
I figli minori della coppia frequentano la scuola e tutti una attività sportiva. La madre lavora come OSS presso l'istituto Giovanni Paolo XXIII. Il nucleo familiare vive in un appartamento in affitto, con un canone mensile di 500 euro. Attualmente ospitano uno zio materno che da Roma è giunto a Bologna per cercare lavoro, prima di ricongiungersi con la sua famiglia.
pagina 4 di 7 Valutazioni conclusive.
Il regime di affidamento più rispondente alle necessità dei minori è l'affido super esclusivo alla madre, in quanto non si è a conoscenza di dove possa essere il padre, irrintracciabile.
I Servizi non hanno mai avuto contatti con il padre dei minori e non sono mai stati avviati incontri padre-figli.
Anche in esito a tale relazione, il giudice ha ritenuto del tutto superfluo sentire il figlio maggiore
(che ha già compiuto 12 anni): infatti, la totale assenza di rapporti col padre ha reso inutile procedere all'ascolto.
La domanda di contenuto economico (limitata al mantenimento dei tre figli).
Si conoscono i redditi della madre. All'udienza ha dichiarato di lavorare con contratto a tempo indeterminato come operatrice socio-sanitaria, di vivere in locazione (insieme ai figli) pagando un canone di 500 euro al mese, di percepire per intero l'assegno unico che ammonta a circa €.700.
CU 2020 lavoro subordinato a tempo indeterminato al mese netti circa = €.1.200
CU 2021 lavoro subordinato a tempo indeterminato al mese netti circa = €.1550
CU 2022 lavoro subordinato a tempo indeterminato al mese netti circa = €.
1.600 Dal suo modello 730 dell'anno 2023 risulta un reddito netto mensile di circa €1.650; è stato depositato il contratto di locazione (14.4.19 – 15.4.23) al canone di €.500.
Non essendosi costituito in giudizio, non si hanno elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dal padre. Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico.
Il Giudice, essendo rimasto contumace il convenuto, ha ritenuto opportuno esercitare i poteri di ufficio, in presenza di un minore, per verificare eventuali capacità economiche del padre, autorizzando la parte ricorrente a richiedere presso l'Agenzia delle Entrate e l'Inps eventuali posizioni contributive o lavorative del convenuto.
Da tali attività d'indagine, comunque, non si sono ottenuti risultati, non risultando dati riguardanti l'interessato presso gli istituti di indirizzo.
Allora, riguardo all'assegno per il mantenimento dei figli minori a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età dei figli della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come detto nulla si conosce del padre), ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore (il padre è da anni assente dalla vita dei figli).
Nel caso in esame, dunque, l'assegno può congruamente indicarsi in complessivi €.600,00 mensili (€.200 x 3); esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore medio per studio, minimo per le altre fasi, vista la semplicità e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo dei figli della coppia alla madre, dando a quest'ultima la possibilità di pagina 5 di 7 assumere in totale autonomia tutte le scelte, comprese quelle di maggiore importanza, per le necessità di vita dei figli (c.d. “affidamento esclusivo rafforzato);
- dispone la loro collocazione presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- dispone che il padre veda e tenga con sé i figli liberamente previo accordo con la madre e in mancanza di accordo (tenendo conto delle necessità dei minori e dei loro impegni scolastici) un pomeriggio alla settimana (senza pernotto), in giorno da concordarsi tra i coniugi, con l'ausilio e la mediazione del servizio sociale anche allo scopo di valutare la disponibilità dei figli stessi e solo nel caso in cui non siano disturbanti per i minori, secondo la valutazione del servizio medesimo.
- con decorrenza dalla domanda pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.600,00 (€.200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo le variazioni ISTAT, da versare entro il giorno 1 di ogni mese;
- pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere pagina 6 di 7 intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€.4.659,00 oltre accessori come per legge. Si comunichi al servizio sociale competente per territorio.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 5.2.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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