Sentenza breve 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 15/03/2021, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00362/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2021, proposto da
Società Agricola NG F.lli di NG Gabriele ed Ermanno S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EP e Regione Veneto, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Botteon e Bianca Peagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OL EG non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del decreto di AVEPA n. 164/2021 del 30/11/2020, notificato in data 30/11/2020 con cui è stata stabilita la non ammissibilità delle domande ID n. 4506821 Tipo di intervento 6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori” e ID 4603375 integrato con il TI 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola” presentate dalla società ricorrente ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 – PSR 2014-2020, DGR n. 1941 del 23/12/2019;
e per quanto possa occorrere
- del Decreto n. 21 del 20/03/2020 del Direttore della Direzione ADG FEASR e Foreste della Regione Veneto, nella parte in cui si è limitato a disporre la proroga di 26 giorni solo dei termini per la presentazione delle domande di sostegno sui bandi del tipo di intervento 1.1.1, 1.2.1, 3.2.1, 4.1.1, 6.1.1 e 6.4.1 della DGR n. 1941/20219 e della DGR n. 1642/2019 del PSR 2014-2020 e dei termini per l'insediamento dei giovani agricoltori previsti al punto 5 del paragrafo 2.2.1 “Criteri di ammissibilità del soggetto” del bando del tipo di intervento 6.1.1 approvato con DGRV n. 1941/2019, anziché disporre la sospensione di tutti i termini come previsto dall'art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente appartenete al medesimo procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EP e della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1941 del 23.12.2019, pubblicata sul BUR n. 5 del 10.01.2020 è stata approvata l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi di intervento del PSR 2014-2020, quali, per quanto in questa sede di interesse, l’intervento 6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori” integrato con l’intervento n. 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola”.
L’originario termine per la presentazione delle domande di aiuto sia per l’intervento n. 4.1.1 che per il n. 6.1.1 è stato stabilito in 90 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della deliberazione n. 1941/2019 (come detto il 10.01.2020), e, quindi, il 09.04.2020.
In forza delle previsioni di cui all’allegato B del bando, per quanto riguarda l’intervento 6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori”, nel paragrafo 2.1 “Soggetti richiedenti” è stato previsto che potevano accedere all’aiuto i giovani agricoltori che si “insediano per la prima volta” in un’azienda agricola, con la specificazione che l’”insediamento” coincideva, nel caso di insediamento del giovane in una società preesistente, con “il momento in cui avviene la modifica societaria che conferisce al giovane il ruolo di responsabilità richiesta nel successivo paragrafo 2.2.1, numero 5”; in forza del paragrafo 2.2.1 numero 5, “l’insediamento del giovane deve essere avvenuto nel periodo intercorrente fra ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda e il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in qualità di: […] b) socio di una società di persone […]. L’atto deve attribuire al giovane la carica di amministratore unico per cui rimangono in capo esclusivamente al giovane socio neoinsediato la rappresentanza della società (almeno per l’itero periodo di vincolo alla conduzione aziendale) e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione”; inoltre, è stato precisato che <<non possono beneficiare delle provvidenze del presente Tipo di intervento i soggetti che, da più di ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda, siano, a qualsiasi titolo, soci in una società agricola>>.
In forza di una serie di proroghe disposte con le DGR nn. 242 del 02/03/2020 e 281 del 10/03/2020 e, da ultimo, con il decreto del Direttore della Direzione ADG FEASR e Foreste n. 21/2020, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19, il termine finale per la presentazione delle domande è stato prorogato sino al 19/05/2020. La società ricorrente ha presentato la domanda in tale data.
Con nota n. 134711/2020 prot. del 01/07/2020, AVEPA ha comunicato alla società ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, il preavviso di rigetto delle domande presentate, asserendo che <<1) dall’analisi condotta nell’applicativo di infocamere, la signora NG LI essendo socio della società dal 30/04/2018 ed avendo presentato la domanda in data 19/05/2020 risultava al momento di presentazione della domanda “socio da più di 24 (ventiquattro) venendo meno a quanto stabilito dalla misura di riferimento”; 2) il calcolo della pendenza media SAT Veneto allegato alla domanda avrebbe riportato dati discordanti rispetto alle superfici ed alle pendenze presenti nelle consistenza veneta aziendale; 3) erano necessari chiarimenti in merito alle superfici utilizzate nel calcolo del risparmio indotto dall'investimento e, contestualmente, approfondimenti numerici e descrittivi che evidenziassero modalità di calcolo del valore stimato di risparmio>>.
A fronte delle osservazioni di parte ricorrente, in data 17/07/2020, EP, con il provvedimento indicato in epigrafe e oggetto di impugnazione, in accoglimento solo parziale delle argomentazioni della ricorrente, limitatamente ai solo punti 2) e 3) della comunicazione di preavviso di rigetto, ha comunque dichiarato l’inammissibilità della domanda presentata dalla società così motivando: <<tenuto conto che la sig.ra NG LI è entrata nella compagine sociale con atto del 30/04/2018, il termine ultimo per presentare la domanda di pacchetto integrato da parte della Societa’ Agricola NG F.Lli Di NG Gabriele Ed Ermanno S.S. (CUUA 03101900235) rispettando il suddetto criterio, coincideva con il 30 aprile 2020, ovvero 19 giorni prima della regolare scadenza e pari ad un periodo di 111 giorni determinato dal periodo previsto dall’apertura dei termini della delibera 1941/2020 sommato ai 14 giorni di proroga definiti con DGR Veneto n. 242/2020 e n. 281/2020, oltre che ai 5 giorni degli ulteriori 26 concessi con Decreto del Direttore della Direzione Adg Feasr e Foreste n. 21 del 20/3/2020>>.
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, pertanto, la società ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 16 febbraio 2021, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. invocando l’art. 103, d.l. n. 18 del 17/03/2020, ai sensi del quale <<ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020>> (termine quest’ultimo poi prorogato al 15 maggio 2020), secondo parte ricorrente la Regione Veneto avrebbe dovuto sospendere anche il termine riguardante il primo insediamento e l’acquisto della condizione di semplice socio; diversamente, avendo prorogato, dapprima con le DGR nn. 242 del 02/03/2020 e DGR n. 281 del 10/03/2020, e poi con decreto del Direttore del Settore FEASR e Foreste n. 21 del 20/03/2020, di 40 giorni e cioè sino al 19/05/2020 esclusivamente il termine per la presentazione della domanda e quello riguardante l’insediamento in azienda del socio-amministratore, ma non quello riguardante l’acquisto della qualità di socio di 24 mesi precedenti sempre la data di presentazione della domanda, ne conseguirebbe l’illegittimità del decreto regionale n. 21 del 20/03/2020, per violazione dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020;
2. secondo parte ricorrente, il decreto EP di non ammissione della ricorrente n. 164/2020 del 30/11/2020, in contestazione, sarebbe illegittimo, in primo luogo, per non aver applicato correttamente l’art. 103 d.l. n. 18/2020, per effetto del quale lo spostamento del termine finale per il deposito della domanda di partecipazione avrebbe dovuto determinare lo spostamento in avanti per lo stesso lasso di tempo anche di tutti i termini ad esso collegati e, quindi, sia di quello per l’insediamento del giovane agricoltore sia di quello relativo all’acquisto della qualità di socio; in secondo luogo, anche laddove si ritenesse di applicare la proroga di 40 giorni prevista dai provvedimenti regionali, anziché la sospensione dei termini ex D.L. n. 18/2020, ciò avrebbe dovuto applicarsi anche al termine dei 24 mesi dall’acquisto della qualifica di socio; sotto altro profilo, il decreto di non ammissibilità sarebbe illegittimo per illogicità e disparità di trattamento in quanto se la proroga aveva una portata generale, essendo dettata dalla necessità di evitare pregiudizi alle aziende partecipanti al bando derivanti dal “ lockdown ”, non sarebbe comprensibile il perché detta proroga non sia stata applicata in egual modo a tutti i termini previsti nel bando e così facendo avrebbe determinato un diverso trattamento tra le possibili aziende partecipanti a detrimento della ricorrente.
Si sono costituite in giudizio EP e la Regione Veneto, contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 10 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti.
Occorre premettere che il socio nonché amministratore unico della società ricorrente ha un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, essendo nata il [...] ed è divenuta socio della società in data 30/04/2018, assumendo, invece, la carica di legale rappresentate nonché amministratore unico in data 15/10/2019.
In questo senso, quindi, nel caso di specie, l’osservanza del termine dei 24 mesi antecedenti alla presentazione della domanda, come richiesto dal bando, implicava l’onere per parte ricorrente di procedere al deposito della domanda medesima entro il 30 aprile 2020.
La ricorrente, quindi, lamenta di aver deciso di presentare la domanda per l’intervento n. 6.1.1. “Insediamento di giovani agricoltori” e per l’integrato intervento 4.1.1 “Investimenti per migliorare la prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola – Pacchetto Giovani”, possedendo tutti i requisiti richiesti dal bando per potervi partecipare, ma che, attese le difficoltà a reperire la documentazione necessaria per la presentazione della domanda e a relazionarsi con i consulenti incaricati per la predisposizione della stessa a causa delle misure sanitarie adottate per affrontare la pandemia da COVD 19, ha presentato la domanda e i documenti a corredo della stessa in data 19/05/2020, comunque entro il termine di scadenza prorogato.
In primo luogo e in via immediata, pertanto, deve essere sottolineato come parte ricorrente presuppone un dato di fatto, rilevante ai fini della decisione, che non allega in modo compiuto e non dimostra: il fatto che in concreto abbia effettivamente fatto tutto quanto il possibile per rispettare il termine del 30 aprile 2020 e nonostante questo, per causa ad essa non imputabile, non sia comunque riuscita ad ottenere la documentazione necessaria per poter depositare la domanda entro il medesimo termine. Al riguardo, non è nemmeno dato sapere quale sia la documentazione rilevante non tempestivamente ottenuta, e con quali consulenti non sarebbe stata in grado di comunicare, e per quali ragioni.
Questo elemento è già di per sé sufficiente a fondare un rigetto della domanda di parte ricorrente, in quanto la mancata dimostrazione circa l’impossibilità di presentare nei termini la domanda incide sulla sussistenza, in capo alla ricorrente, di una situazione legittimante l’impugnazione dei provvedimenti contestati per le ragioni dedotte in giudizio: in mancanza di specifica prova, da parte della ricorrente, sul punto, infatti, deve ritenersi che, non vi fossero ostacoli per la stessa a depositare la domanda entro il 30 aprile 2020, tenendo conto che, in forza dei provvedimenti di proroga, comunque, la società ha finito per giovarsi del maggior termine di 21 giorni rispetto all’originario termine finale del 9 aprile 2020.
Per contro, non è possibile affermare l’immediata applicazione degli effetti “sospensivi” dell’art. 103, d.l. n. 18 del 2020, in quanto il termine per il quale è causa attiene ad un prerequisito sostanziale di ammissibilità soggettiva della potenziale impresa partecipante e, quindi, non rientra nell’ambito di applicazione della citata norma sopra riportata che comunque attiene a termini concernenti gli incombenti e le attività relativi alla procedura di selezione, ancorché anteriori alla presentazione della domanda.
Per quanto concerne, poi, le doglianze relative alla lamentata illogicità, disparità di trattamento e comunque illegittimità della mancata sospensione/proroga del termine dei 24 mesi va sottolineato come tali censure non attengano in via diretta e immediata al provvedimento di non ammissione adottato da EP e impugnato da ultimo nel presente giudizio, ma ai decreti e alle delibere regionali, parimenti impugnate, che ne costituiscono il necessario presupposto.
In tal senso, esclusa, per un verso, l’applicazione diretta dell’art. 103, d.l. n. 18 del 2020, per le ragioni sopra esposte, il provvedimento di non ammissione emesso da EP costituisce la necessaria ed inevitabile conseguenza degli effetti limitati dei provvedimenti regionali censurati da parte ricorrente.
Ciò implica, d’altronde, che la lesione della sfera giuridica della società ricorrente, come dalla stessa dedotta, non è riferibile tanto al provvedimento di non ammissione di EP, avente natura meramente esecutiva, ma, a monte, agli effetti escludenti che i suddetti provvedimenti regionali avrebbero prodotto non disponendo una proroga/sospensione del termine di 24 mesi anche per il periodo tra il 30 aprile e il 19 maggio (termine ultimo di presentazione della domanda).
Ne consegue, sotto questo specifico profilo, l’irricevibilità dell’impugnazione dei suddetti provvedimenti regionali, in quanto tardiva: stante la natura escludente e immediatamente lesiva degli stessi nel senso sopra esposto, infatti, deve ritenersi che l’interesse della ricorrente ad impugnare sia sorto a seguito del decorso del termine del 30 aprile 2020.
Per contro, la conoscenza di tale lesività doveva ritenersi acquisita, da parte della società ricorrente, già al momento del deposito della domanda, il 19 maggio 2020 (avendo così dimostrato di aver avuto contezza dei provvedimenti di proroga), o, al più, comunque, nel luglio 2020, quando, nel rispondere alla comunicazione di motivi ostativi da parte di EP, ha dato conto dei suddetti provvedimenti regionali.
Diversamente, la ricorrente ha impugnato questi ultimi solo unitamente al provvedimento di non ammissione, notificando il ricorso nel gennaio 2021 e, quindi, tardivamente.
Non potendo la società ricorrente efficacemente censurare i provvedimenti regionali in questione, pertanto, le relative doglianze non possono essere validamente fatte valere nei confronti del provvedimento di non ammissione emesso da EP, meramente esecutivo, dei primi.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO