Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 16/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
663/2020
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.663 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 ,
vertente
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. DOMINICI PAOLO
PARTE ATTRICE
E
) con l'avv. DE SIMONE Controparte_1 P.IVA_2
FEDERICA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: dichiarare l'inefficacia nei confronti della istante curatela, ex art.67, comma 1 n°2, del R.D. 16/03/1942, n.647 e/o in subordine ex art.2901 C.C. e per l'effetto revocare la pretesa compensazione dell'importo di €.189.602,12, quale operazione unitaria diretta ad estinguere in modo anomalo pregresse passività e, per l'effetto comunque in ogni caso, revocare il conseguente pagamento con compensazione per cui, condannare la convenuta Soc.
[...]
con sede in Sondrio, P.zza Quadrivio n.8 cod. fisc. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della P.IVA_2
(centottantanovemila/602,12) oltre interessi dalla data del 17.11.2017 e/o della domanda all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, previa ogni più ampia declaratoria revocatoria del caso, condannare parte convenuta al pagamento dell'importo di €.189.602,12 (centottantanovemila/602,12) in favore della istante Parte_2
- condannare parte convenuta alle spese, funzioni ed onorari del presente giudizio, con sentenza esecutiva come per legge.
Parte convenuta: IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE, dichiarare improponibile
e/o inammissibile le domande proposte dal per le ragioni Parte_2
dedotte nel presente giudizio,
- NEL MERITO, respingere le domande svolte dal in Parte_2
quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni dedotte nel presente giudizio;
- IN OGNI CASO, condannare, il in persona del curatore Parte_2
fallimentare, alla rifusione in favore di delle spese di lite, inclusi gli accessori di CP_3
legge e le spese generali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La è stata dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Parte_1
Urbino del 20 settembre 2017 e relativamente al dichiarato fallimento la Banca convenuta ha inoltrato domanda di insinuazione al passivo fallimentare per la somma di €.198.731,95 in via chirografaria, come di seguito indicato:
“A: € 8.190,10 per saldo debitore del c/c n 12/9187543 con interessi conteggiati sino al
20.09.2017.
B: in forza di finanziamento chirografario n 1/833/61161 di originari €.350.000,00 garantito da vaglia cambiario di pari importo;
€ 309.616,84 Per residuo debito capitale del prestito sopra indicato;
€ 20.535,39 Per quota capitale rate scadute ed impagate;
€ 30.265,20 Per quota interessi rate scadute ed impagate;
€ 2.434,41 Per interessi di mora, commissioni e conguagli;
€ 327,52 Per rateo interessi;
€ 16.964,61 Per interessi di mora sulla quota capitale di € 330.152,23 dal 6.02.2017 al
20.09.2017;
€ 380.143,97 Sub totale B S.E.&O.
RIEPILOGO: € 8.190,10 Sub totale A S.E.&O.
€ 380.143,97 Sub totale B S.E.&O.
- € 189.602,12 A deconto per compensazione del 16.11.2017, ai sensi e per gli effetti degli artt. 55 e 56 L.F.;
€ 198.731,95 Totale Complessivo S.E.&O”
Il Giudice Delegato in sede di verifica dello stato passivo, con provvedimento del 16.5.2018, escludeva la richiesta di ammissione con la seguente motivazione: i documenti a supporto della richiesta sono privi di data certa;
inoltre i documenti addotti quali certificatori di data certa non sono sufficienti a stabilire la diretta correlazione tra i contratti a supporto del credito richiesto.Tra
i documenti prodotti vengono inserite le richieste inoltrate ai garanti in data anteriore al fallimento, con recesso e costituzione in mora del 19.9.2016, ma non è dato stabilire in che misura le stesse sono state onorate. Essendo tale richiesta antecedente alla dichiarazione di fallimento non
è possibile ricostruire in maniera certa l'esatto debito a carico della fallita nei confronti dello stesso istituto di Credito e quanto invece dovuto nei confronti dei garanti, generando così una possibile duplicazione a danno nei confronti degli altri creditori. Alla luce di quanto esposto non è possibile verificare la corretta quantificazione del debito residuo e quanto richiesto a titolo di interessi oltre alla tempistica della loro maturazione. Si contesta, inoltre, l'eccepita compensazione in quanto il versamento delle somme integra un mero atto dispositivo a titolo gratuito in palese lesione della par condicio creditorum e come tale revocabile. Tale deposito è avvenuto in data successiva all'estinzione del rapporto per messa a sofferenza e pertanto appalesa de facto la perfetta conoscenza della crisi irreversibile nella quale si trovava la società poi fallita da parte dell' ”. Conseguentemente la convenuta ha proposto opposizione ai sensi dell'art.98 CP_4 CP_2
L.F. ed il Tribunale di Urbino ha accolto la domanda di ammissione per la somma di €.198.731,95 in via chirografaria con la seguente precisazione “(…) occorre innanzitutto delimitare l'oggetto del giudizio. Come detto la domanda di insinuazione al passivo è stata posta per la somma di
€198.731,95, considerata da parte opponente il residuo dovuto a seguito della compensazione, tanto porta ad escludere che oggetto del presente giudizio possa essere la somma oggetto di compensazione. Non deve nemmeno esaminarsi dunque la questione relativa alla qualificazione giuridica dell'eccezione formulata dalla curatela e dell'eventuale decadenza dalla relativa facoltà processuale.”
La LA chiede in questa sede pertanto l'accertamento in giudizio dell'illegittimità della pretesa compensazione da parte della convenuta, per l'importo di €.189.602,12, poiché ritenuta lesiva della par condicio creditorum. Si costituiva la Banca convenuta eccependo l'improponibilità e/o inammissibilità delle azioni revocatorie ex art. 67 L. Fall. ed ex art. 2901 cod. civ. esercitate dalla curatela in quanto la compensazione legale ex art. 56 L.F. non è stata effettuata dalla in relazione a CP_2
pagamenti/rimesse bancarie a valere sul Conto corrente 9187543 che non era più esistente alla data in cui sono stati ricevuti i bonifici dalla società russa, bensì tra il credito della Banca derivante dallo scioglimento dei rapporti di finanziamento con la avvenuto il 19 settembre 2016 e il Parte_2
debito che la stessa aveva nei confronti della stessa derivate dall'obbligo di restituzione Parte_2
ex art. 1186, comma 2, cod. civ. delle somme pagate nel febbraio/marzo 2017 dalla società russa a ritenendola erroneamente legittimata, in qualità di istituto di credito, presso cui riteneva CP_3
fosse ancora esistente il conto corrente;
eccepiva altresì l'improponibilità dell'azione revocatoria ordinaria stante la carenza di legittimazione ad agire del curatore ex art. 25, comma 1, n. 6 L.F. e art. 75 c.p.c. alla data di notificazione dell'atto di citazione in quanto non autorizzato dal GD.
Invocava la legittimità della compensazione fallimentare ex art. 56 l.f. effettuata dalla banca e la conseguente non esperibilità dell'azione revocatoria in quanto detta compensazione è stata effettuata dalla Banca dopo la dichiarazione di fallimento (16 novembre 2017) tra il credito che vantava e (in parte residuale ancora vanta) nei confronti della in base ai rapporti CP_3 Parte_2
di finanziamento che la società in bonis aveva intrattenuto con l'Istituto di credito convenuto ed il debito che aveva nei confronti della derivante dall'obbligo di restituzione ex art. CP_3 Parte_2
1186, comma 2, cod. civ. delle somme ricevute nel febbraio/marzo 2017 a seguito di bonifici extra effettuati dalla società russa acquirente di un macchinario venduto dalla . CP_5 Parte_2
Nel giudizio di opposizione ex art. 98 L.F. ha chiarito di aver proposto domanda di CP_3 ammissione per la somma di € 198.731,95 in via chirografaria dovuti per saldo debitore del c/c n
12/9187543 e in forza di finanziamento chirografario n 1/833/61161 ed ha argomentato allegando idonea documentazione a supporto, l'anteriorità del credito rispetto al fallimento, evidenziando l'assenza di contestazioni in ordine alla quantificazione del residuo debito, nonché di non aver ricevuto pagamenti in ragione delle garanzie. Nel giudizio di opposizione il Giudice ha accertato che la domanda di insinuazione al passivo è stata posta per la somma di € 198.731,95, considerata da parte opponente il residuo dovuto a seguito della compensazione ed ha escluso che nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 98 L.F. si dovesse trattare della eccezione formulata dalla curatela e dell'eventuale decadenza dalla relativa facoltà processuale eccepita dalla Banca. E' stata quindi accolta l'opposizione e per l'effetto la domanda di ammissione, per la somma di €
198.731,95 in via chirografaria. Il credito della è dunque stato integralmente ammesso allo CP_2
stato passivo del , quale importo residuo dovuto a seguito della Parte_2
compensazione. Con il passaggio in giudicato della decisione in merito alla opposizione allo stato passivo, può ritenersi definitivamente accertata anche la compensazione e si crea una preclusione endoconcorsuale che impedisce che di essa si tratti in un nuovo giudizio. "Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione”( Cass. SS.UU. 16508/2010, conf. Cass.
22044/2016).
L'art. 56 Legge Fall.. permette la compensazione, derogando in qualche modo al principio della par condicio creditorum, fra i debiti verso la fallita ed i crediti vantati verso quest'ultima, purché il credito non scaduto sia sorto prima dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie, il credito era già scaduto al momento dell'apertura del fallimento, dal momento che esso sorge al momento del recesso da tutti i contratti, praticato dalla il 19 settembre 2016; ma CP_2
anche qualora il credito non possa considerarsi scaduto, la condizione di cui all'art. 56, c. 2 l.f. certamente sussiste, dal momento che il recesso dai contratti di conto corrente e di mutuo stipulati con la banca risale al 19 settembre 2016. Il fallimento è stato dichiarato il 20 settembre 2017, quindi un anno ed un giorno dopo la nascita dei crediti compensati. Inoltre sussistono tutti i presupposti della compensazione: non c'è dubbio alcuno sul credito vantato dalla banca, che peraltro non è stato neanche contestato in questa sede;
a sua volta, il credito vantato dal fallimento (e, prima ancora, dalla società in bonis) deriva dalle somme versate dalla impresa russa che ha acquistato dei macchinari dalla ed ha effettuato i bonifici sul conto corrente presso la CAI che, però, Parte_2
erano ormai chiusi. In questo modo il pagamento è avvenuto a favore di un creditore apparente ex art. 1189 c.c. e quindi la avrebbe dovuto restituire i soldi alla , in ossequio al co.2 CP_2 Parte_2
del medesimo articolo. Tuttavia una volta che era stato dichiarato il fallimento di AM NO non vi era alcun elemento ostativo, né giuridico, né fattuale, a che esercitasse la facoltà di CP_3
avvalersi della compensazione ex art. 56 L.F. Pertanto la compensazione appare come del tutto legittima.
In via subordinata viene svolta dalla LA la domanda di revocatoria ordinaria, tuttavia la stessa non è stata provata né coltivata in corso di causa e come tale va respinta. La domanda è rigettata e le spese seguono la soccombenza che vengono liquidate ex DM
55/14 nello scaglione minimo tenuto conto della modesta attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
❖ Rigetta la domanda di parte attrice.
❖ Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
convenuta che liquida in euro 9.800,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Urbino il 14.04.2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )