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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Lucia Maria Catena Amato, all'udienza del
26.03.2025 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nelle controversie iscritte ai nn. Rg. 2483/2020 ed Rg. 3948/2020 riunite promosse da:
, nato il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avvocato Carmela Teresa Amata, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Agata Militello (ME), Via Campidoglio (angolo Via Asmara) come da procura in atti;
-ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
-resistente-
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi anagrafici – indebiti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.07.2020 il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricolo e di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta “CÌ NA da Ardere
s.r.l.” nel corso degli anni 2015-2016-2017-2018-2019. Precisava che, nell'anno 2015 aveva lavorato per
151 giornate nell'anno 2016 per 152 giornate, nell'anno 2017 per 151 giornate, nell'anno 2018 per 151 giornate e nell'anno 2019 per 153 giornate.
CP_ Lamentava che l' l'aveva erroneamente cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli e che inutili erano stati i successivi ricorsi amministrativi.
CP_ Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellate, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
CP_ L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione in cui contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Con altro ricorso depositato il 09.12.2020 e riunito al presente giudizio, il sig. si opponeva a quattro Parte_1 CP_ diffide del 28.07.2020 con le quali l' richiedeva la restituzione di somme indebitamente erogate a titolo di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie per gli anni dal 2015 al 2018, chiedendone l'annullamento.
CP_ Resisteva l' contestando e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione testi.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza. Il ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate suindicate, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta CÌ NA da Ardere s.r.l.
Occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione di parte ricorrente dagli elenchi CP_ dei lavoratori agricoli, ad opera dell' trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la ditta CÌ NA da Ardere s.r.l. al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo n. 2019015020/DDL del 22.01.2020 poi seguito da altro verbale n. 2019018587/DDL del 28.10.2020 prodotti in atti, con cui sono state verificate le CP_ seguenti circostanze di fatto: 1) L'azienda CÌ NA da Ardere s.r.l. ha presentato all' dichiarazioni per la denuncia di manodopera in qualità di “azienda agricola senza terra” che con inquadramento previdenziale in agricoltura effettua “servizi di manutenzione e sistemazione agraria, forestale, imboschimento, creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi” nella misura indicata nel verbale in atti. 2) Il titolare dell'azienda, sentito dagli ispettori, ha rilasciato la dichiarazione che viene integralmente riportata nel corpo del verbale ispettivo in cui, tra l'altro, dichiara: -che l'azienda si occupa in appalto dei lavori di esbosco sui terreni di proprietà di ditte terze -che la ditta CÌ con i suoi operai esegue operazioni di esbosco, taglio alberi con diramazione del tronco, riduzione del tronco in pezzi trasportabili, bruciatura ramaglie, della decortica del sughero commerciabile e non, pulizia delle ceppaie - che opera con mezzi propri, un camion ed un trattore cingolato.
CP_ Da questi elementi, l' ha dato luogo ai provvedimenti di disconoscimento dei rapporti lavorativi alle dipendenze dell'azienda anzidetta.
Appare opportuno inquadrare normativamente la questione.
Orbene, in merito alle imprese non agricole che assumono lavoratori che svolgono attività agricole e all'inquadramento previdenziale e assistenziale degli stessi, l'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 dispone che: “agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da”: - “imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta” (lett. d); - “imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività” (lett. e).
La ratio della norma consiste nel privilegiare, nelle succitate ipotesi, ai fini dell'inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, quello generale secondo il quale l'inquadramento del lavoratore segue la natura dell'attività economica esercitata dall'impresa dalla quale dipende.
CP_ L' dal canto suo, non disconosce la norma di diritto positivo sopra citata. Ne sono palmare dimostrazione le circolari n. 94/2019 e 56/2020 che si occupano, tra l'altro, dell'assoggettamento a contribuzione agricola unificata delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori, nonché delle imprese non agricole che assumono lavoratori che svolgono attività agricole e quindi da inquadrare ai fini previdenziali ed assistenziali come operai agricoli. L' era già intervenuto con la circolare 20 giugno CP_1 2019, n. 94 per fornire chiarimenti in merito all'inquadramento, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione agricola unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l'attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2135 del codice civile, nonché delle imprese non agricole che assumono lavoratori che svolgono attività agricole e quindi da inquadrare ai fini previdenziali ed assistenziali come operai agricoli. Relativamente a quest'ultima categoria, la citata circolare chiarisce che l'iscrizione previdenziale dei lavoratori avviene ai sensi dell'art. 6 della L. n. 92/1979, modificata con decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sopra richiamato.
CP_ La circolare n. 56 dell' interviene per individuare con maggiore dettaglio le attività di cui alla lettera e) dell'articolo 6 della L. n. 92/1979, confermando ancora una volta che restano soggetti alla tutela previdenziale del settore agricolo (anche) quei lavoratori che svolgono le attività relative al ciclo biologico e al correlato rischio della produzione – attività che non assumono le caratteristiche proprie dell'attività dell'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile – nonché per ricomprendere le attività indispensabili, ordinarie o straordinarie, finalizzate a mantenere in stato ottimale di salute le piantagioni coltivate, il suolo che ospita le colture e gli allevamenti praticati, ovvero attività che, stricto sensu, non sarebbero sussumibili nell'alveo dell'art. 2135 c.c.. Aggiunge la circolare, al punto n. 5), che “qualora con la riqualificazione dell'azienda venga anche accertato che l'attività di lavoro svolta dal dipendente – già denunciato quale lavoratore agricolo – non rientri tra quelle identificabili quali agricole ai sensi del già richiamato articolo 6 della L. n. 92/1979, il disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura e l'aggiornamento della posizione assicurativa, nonché la perdita della qualificazione di lavoratore agricolo, possono determinare la perdita del diritto, totale o parziale, alla prestazione pensionistica che sia stata eventualmente già erogata”.
L'indicazione appare chiara nel senso che non basta riqualificare come non agricola l'azienda datrice di lavoro, ma occorre verificare in concreto che il singolo lavoratore interessato non svolgesse quelle attività, considerate dall'art. 6 l. n. 92/79 ai fini della conservazione della iscrizione presso la gestione previdenziale agricola, in perfetta armonia con il principio, pure affermato in giurisprudenza, secondo cui ciò che in definitiva rileva, ai fini dell'inquadramento contributivo, è l'attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall'inquadramento del datore di lavoro (in tal senso, Corte di
Cassazione n. 8353/2010 e n. 2933/2019).
In chiave sistematica, anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 23 del 2020, approfondisce la fattispecie di disconoscimento del rapporto previdenziale in agricoltura e i conseguenti effetti sulla posizione contributiva e degli operai agricoli. Si tratta di un provvedimento che, con effetto retroattivo, determina il venir meno della speciale tutela previdenziale ed assistenziale prevista per gli operai agricoli.
L'Ispettorato chiarisce che, solo qualora venga accertato che anche l'attività prestata in concreto dal lavoratore non rientri tra quelle identificabili come agricole, si procederà al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura, al conseguente aggiornamento della posizione assicurativa, nonché al recupero delle indebite prestazioni, fatto salvo il diritto del lavoratore a percepire la Naspi. Pertanto, laddove si accerti la carenza dei requisiti per configurare l'azienda quale impresa agricola, sarà necessario verificare se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri eventualmente tra le attività elencate nell'art. 6 della L. n. 92/1979 in modo da mantenere in capo ai lavoratori l'iscrizione previdenziale nel settore agricolo nonostante la riqualificazione dell'azienda nel settore non agricolo. Diversamente laddove,
a seguito della riqualificazione dell'azienda, venga accertato che anche l'attività prestata in concreto dal lavoratore non rientri tra quelle identificabili come agricole, si procederà al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura, al conseguente aggiornamento della posizione assicurativa, nonché́ al recupero delle indebite prestazioni.
CP_ Può adesso procedersi al vaglio del compendio istruttorio. Come detto, l' ha disconosciuto/cancellato le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente sulla scorta dei verbali ispettivi sopra citati. Ora, a fronte dei riscontri, consacrati in un verbale redatto e sottoscritto da pubblici funzionari, il ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta CÌ NA da Ardere s.r.l.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori CP_ agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845;
Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012). Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso. Nonostante le risultanze emerse dal verbale ispettivo sopra menzionato, infatti, la prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di parte ricorrente alle dipendenze della ditta CÌ NA da Ardere s.r.l. In effetti i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, che appaiono a questo decidente credibili ed attendibili, circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso l'indicata ditta, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente (pulitura sottobosco, attività di sistemazione forestale, taglio delle piante sottomesse e malate in modo da favorire lo sviluppo dell'area boschiva), come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata. Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, spesso presente sui luoghi, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali. È poi stato escusso il teste il quale ha riferito, nella qualità di ispettore della Forestale, che Testimone_1
l'azienda rispettava le prescrizioni autorizzative volte a tutelare il ciclo biologico del bosco e le buone pratiche silvo-colturali. Sono stati altresì sentiti i proprietari delle aree boschive affidate alla ditta CÌ, i quali hanno sostanzialmente confermato che l'affidamento del bosco prevedeva: - la gestione ecosostenibile mirata allo sviluppo sostenibile dell'area boschiva;
- la manutenzione ordinaria dei boschi;
- la prevenzione degli incendi;
- la realizzazione di nuove piste forestali (cfr. dichiarazioni testimoniali e Testimone_2
. Ora, è pur vero che i colleghi di lavoro sentiti nel corso dell'istruttoria, hanno dichiarato di avere Tes_3 CP_ analogo contenzioso con l' per il riconoscimento della propria attività lavorativa in agricoltura, e questo
Tribunale tuttavia ritiene di risolvere positivamente il vaglio di attendibilità dei teste, perché le loro deposizioni sono risultate intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili, sia ove raffrontata alle risultanze del verbale ispettivo (in cui non viene negata l'esistenza di attività lavorativa da parte ed alle dipendenze della ditta CÌ), sia perché corroborata da altrettante dichiarazioni testimoniali assunte nel corso Tes_ dell'istruttoria ivi comprese quelle dei proprietari dei boschi (cfr. dichiarazioni rese dai testi e
. Ciò posto, a fronte di tali puntuali e circostanziate dichiarazioni testimoniali, viene meno la Tes_3 CP_ presunzione di non lavoro di tipo agricolo, ricavata dall' in via induttiva a partire da risultanze sì obiettive – ma astratte – dei suindicati verbali ispettivi.
Va, infatti, precisato, che gli ispettori verbalizzanti hanno compiuto un accertamento che riguarda più la natura dell'attività svolta dalla ditta e per la quale l' ha operato un inquadramento a fini contributivi CP_1 in un settore diverso da quello agricolo, ma non hanno fatto menzione dei lavoratori eventualmente trovati sul posto, e di quelli assenti, né tanto meno hanno precisato se e quali operazioni in concreto stessero svolgendo i lavoratori. Ancora, l' resistente non ha fatto menzione dell'attività effettivamente svolta CP_1 dai lavoratori, nel caso di specie dal ricorrente, omettendo l'accertamento su uno dei requisiti necessari e previsti per il solo settore agricolo ai fini del disconoscimento del rapporto di lavoro. Ciò alla luce della più recente interpretazione giurisprudenziale dell'art. 6 della L. n. 92/1979, secondo cui ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal dipendente, indipendentemente dalla qualificazione aziendale (cfr. Corte appello
Salerno sez. I, 04/05/2018, n.189, Corte d'Appello di Catania sez. lav., 21/11/2019 n.1132).
Dalle superiori considerazioni non può che trarsi la conclusione secondo cui parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, specialmente in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro di natura agricola – con tutti i caratteri tipici della subordinazione - alle dipendenze della ditta CÌ
NA da Ardere s.r.l. per le annualità e le giornate dedotte.
A quanto sopra si aggiunga che, a norma dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 335 del 1995: CP_ provvedimenti adottati d'ufficio dall di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione,
…. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data CP_ fissata dall Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato >>.
La ratio della norma è chiara: i provvedimenti di riqualificazione dell'azienda disposti d'ufficio dall' , CP_1 hanno effetto dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Nel caso di specie i verbali ispettivi sono stati redatti nel 2020 e non potevano, pertanto, spiegare effetti prima di tale data. Giammai tale provvedimento poteva intaccare i rapporti di lavoro risalenti nel tempo agli anni dal
2015 al 2019. Sulla irretroattività dei provvedimenti di variazione della qualifica giuridica dell'azienda vi è copiosa giurisprudenza del Supremo Collegio che qui si richiama (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 3460/2018; n.
19979/2017; n. 22378/2015; n. 8068/2011; Cass. Civ. sez. un. N. 16875/2005; Cass. Civ. sez. lav. n.
18500/2003; n. 2319/1998). Nel caso di specie, peraltro, nessuna prova è stata fornita dall che CP_1 giustifichi una deroga all'applicazione della disposizione teste citata.
In considerazione di quanto sopra, la domanda risulta fondata e va accolta: va dichiarato che parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta CÌ NA da Ardere s.r.l. nell'anno 2015, per 151 giornate, nell'anno 2016 per 152 giornate, nell'anno 2017 per 151 giornate, nell'anno 2018 per 151 CP_ giornate e nell'anno 2019 per 153 giornate, e l' va condannato ad effettuare la reiscrizione di parte ricorrente nelle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate indicati.
Venendo al fascicolo riunito, parte ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione e le prestazioni accessorie per gli anni dal 2015 al 2018.
Tale indennità è disciplinata dagli artt. 1 e 3 DPR 1049/70 che stabiliscono che beneficiano del trattamento di disoccupazione, i lavoratori agricoli che possano far valere due anni di iscrizione negli elenchi (compreso l'anno per il quale è richiesta l'indennità) ed un minimo di 102 contributi giornalieri nel biennio.
Va ulteriormente, osservato che, per giurisprudenza costante, l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli costituisce un atto certificativo necessario, anche se non sufficiente, a dar prova del rapporto di lavoro agricolo. In tal senso, è sufficiente citare, tra le altre, Cass. civ., sez. Lavoro, 02-12-2003, n. 18400: “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940
n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che tale iscrizione, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non ha (al pari dei suddetti verbali) valore di prova legale, né è assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio;
ne consegue che il giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa”.
Di tenore analogo Cass. civ., sez. Lavoro, 05-06-2003, n. 9004, secondo cui “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali , al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento , che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n.1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4
D.L.LGT. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione)”.
Posto che l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è elemento costitutivo della pretesa fatta valere dall'odierno ricorrente, va rilevato che il tenore della presente decisione, che ha statuito il diritto del ricorrente all'iscrizione per le giornate oggetto di disconoscimento conduce all'accoglimento della domanda proposta nel ricorso riunito, avendo parte ricorrente il requisito utile per godere della indennità di CP_ disoccupazione chiesta in restituzione dall'
Consegue che le note del 28.07.2020 con cui si richiede la restituzione di somme per prestazione di disoccupazione agricola con le relative prestazioni accessorie, devono essere dichiarate illegittime e deve essere dichiarato che nulla deve parte ricorrente in forza delle stesse. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorsi depositati il 29.07.2020 ed il 09.12.2020 riuniti, disattesa Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che parte ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo, a tempo determinato, alle dipendenze della ditta CÌ NA da Ardere s.r.l., nel corso degli anni 2015-2016-2017-2018-2019
e, precisamente, nell'anno 2015, per 151 giornate, nell'anno 2016 per 152 giornate, nell'anno 2017 per 151 giornate, nell'anno 2018 per 151 giornate e nell'anno 2019 per 153 giornate;
CP_
- Condanna l' ad effettuare la reiscrizione di parte ricorrente nelle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni e le giornate indicate al punto che precede;
- Dichiara il diritto del ricorrente a ricevere l'indennità di disoccupazione agricola e le prestazioni accessorie per gli anni dal 2015 al 2018, in relazione alle giornate di iscrizione per ciascuno degli indicati anni;
- E per l'effetto dichiara l'illegittimità delle note del 28/07/2020 e dichiara che nulla deve parte CP_ CP_ ricorrente all' in forza delle stesse, con condanna dell' alla restituzione delle somme nelle more trattenute a tale titolo;
CP_
- Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 2.886,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lucia Maria Catena Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Lucia Maria Catena Amato, all'udienza del
26.03.2025 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nelle controversie iscritte ai nn. Rg. 2483/2020 ed Rg. 3948/2020 riunite promosse da:
, nato il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avvocato Carmela Teresa Amata, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Agata Militello (ME), Via Campidoglio (angolo Via Asmara) come da procura in atti;
-ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
-resistente-
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi anagrafici – indebiti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.07.2020 il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricolo e di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta “CÌ NA da Ardere
s.r.l.” nel corso degli anni 2015-2016-2017-2018-2019. Precisava che, nell'anno 2015 aveva lavorato per
151 giornate nell'anno 2016 per 152 giornate, nell'anno 2017 per 151 giornate, nell'anno 2018 per 151 giornate e nell'anno 2019 per 153 giornate.
CP_ Lamentava che l' l'aveva erroneamente cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli e che inutili erano stati i successivi ricorsi amministrativi.
CP_ Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellate, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
CP_ L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione in cui contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Con altro ricorso depositato il 09.12.2020 e riunito al presente giudizio, il sig. si opponeva a quattro Parte_1 CP_ diffide del 28.07.2020 con le quali l' richiedeva la restituzione di somme indebitamente erogate a titolo di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie per gli anni dal 2015 al 2018, chiedendone l'annullamento.
CP_ Resisteva l' contestando e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione testi.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza. Il ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate suindicate, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta CÌ NA da Ardere s.r.l.
Occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione di parte ricorrente dagli elenchi CP_ dei lavoratori agricoli, ad opera dell' trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la ditta CÌ NA da Ardere s.r.l. al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo n. 2019015020/DDL del 22.01.2020 poi seguito da altro verbale n. 2019018587/DDL del 28.10.2020 prodotti in atti, con cui sono state verificate le CP_ seguenti circostanze di fatto: 1) L'azienda CÌ NA da Ardere s.r.l. ha presentato all' dichiarazioni per la denuncia di manodopera in qualità di “azienda agricola senza terra” che con inquadramento previdenziale in agricoltura effettua “servizi di manutenzione e sistemazione agraria, forestale, imboschimento, creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi” nella misura indicata nel verbale in atti. 2) Il titolare dell'azienda, sentito dagli ispettori, ha rilasciato la dichiarazione che viene integralmente riportata nel corpo del verbale ispettivo in cui, tra l'altro, dichiara: -che l'azienda si occupa in appalto dei lavori di esbosco sui terreni di proprietà di ditte terze -che la ditta CÌ con i suoi operai esegue operazioni di esbosco, taglio alberi con diramazione del tronco, riduzione del tronco in pezzi trasportabili, bruciatura ramaglie, della decortica del sughero commerciabile e non, pulizia delle ceppaie - che opera con mezzi propri, un camion ed un trattore cingolato.
CP_ Da questi elementi, l' ha dato luogo ai provvedimenti di disconoscimento dei rapporti lavorativi alle dipendenze dell'azienda anzidetta.
Appare opportuno inquadrare normativamente la questione.
Orbene, in merito alle imprese non agricole che assumono lavoratori che svolgono attività agricole e all'inquadramento previdenziale e assistenziale degli stessi, l'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 dispone che: “agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da”: - “imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta” (lett. d); - “imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività” (lett. e).
La ratio della norma consiste nel privilegiare, nelle succitate ipotesi, ai fini dell'inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, quello generale secondo il quale l'inquadramento del lavoratore segue la natura dell'attività economica esercitata dall'impresa dalla quale dipende.
CP_ L' dal canto suo, non disconosce la norma di diritto positivo sopra citata. Ne sono palmare dimostrazione le circolari n. 94/2019 e 56/2020 che si occupano, tra l'altro, dell'assoggettamento a contribuzione agricola unificata delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori, nonché delle imprese non agricole che assumono lavoratori che svolgono attività agricole e quindi da inquadrare ai fini previdenziali ed assistenziali come operai agricoli. L' era già intervenuto con la circolare 20 giugno CP_1 2019, n. 94 per fornire chiarimenti in merito all'inquadramento, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione agricola unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l'attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2135 del codice civile, nonché delle imprese non agricole che assumono lavoratori che svolgono attività agricole e quindi da inquadrare ai fini previdenziali ed assistenziali come operai agricoli. Relativamente a quest'ultima categoria, la citata circolare chiarisce che l'iscrizione previdenziale dei lavoratori avviene ai sensi dell'art. 6 della L. n. 92/1979, modificata con decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sopra richiamato.
CP_ La circolare n. 56 dell' interviene per individuare con maggiore dettaglio le attività di cui alla lettera e) dell'articolo 6 della L. n. 92/1979, confermando ancora una volta che restano soggetti alla tutela previdenziale del settore agricolo (anche) quei lavoratori che svolgono le attività relative al ciclo biologico e al correlato rischio della produzione – attività che non assumono le caratteristiche proprie dell'attività dell'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile – nonché per ricomprendere le attività indispensabili, ordinarie o straordinarie, finalizzate a mantenere in stato ottimale di salute le piantagioni coltivate, il suolo che ospita le colture e gli allevamenti praticati, ovvero attività che, stricto sensu, non sarebbero sussumibili nell'alveo dell'art. 2135 c.c.. Aggiunge la circolare, al punto n. 5), che “qualora con la riqualificazione dell'azienda venga anche accertato che l'attività di lavoro svolta dal dipendente – già denunciato quale lavoratore agricolo – non rientri tra quelle identificabili quali agricole ai sensi del già richiamato articolo 6 della L. n. 92/1979, il disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura e l'aggiornamento della posizione assicurativa, nonché la perdita della qualificazione di lavoratore agricolo, possono determinare la perdita del diritto, totale o parziale, alla prestazione pensionistica che sia stata eventualmente già erogata”.
L'indicazione appare chiara nel senso che non basta riqualificare come non agricola l'azienda datrice di lavoro, ma occorre verificare in concreto che il singolo lavoratore interessato non svolgesse quelle attività, considerate dall'art. 6 l. n. 92/79 ai fini della conservazione della iscrizione presso la gestione previdenziale agricola, in perfetta armonia con il principio, pure affermato in giurisprudenza, secondo cui ciò che in definitiva rileva, ai fini dell'inquadramento contributivo, è l'attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall'inquadramento del datore di lavoro (in tal senso, Corte di
Cassazione n. 8353/2010 e n. 2933/2019).
In chiave sistematica, anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 23 del 2020, approfondisce la fattispecie di disconoscimento del rapporto previdenziale in agricoltura e i conseguenti effetti sulla posizione contributiva e degli operai agricoli. Si tratta di un provvedimento che, con effetto retroattivo, determina il venir meno della speciale tutela previdenziale ed assistenziale prevista per gli operai agricoli.
L'Ispettorato chiarisce che, solo qualora venga accertato che anche l'attività prestata in concreto dal lavoratore non rientri tra quelle identificabili come agricole, si procederà al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura, al conseguente aggiornamento della posizione assicurativa, nonché al recupero delle indebite prestazioni, fatto salvo il diritto del lavoratore a percepire la Naspi. Pertanto, laddove si accerti la carenza dei requisiti per configurare l'azienda quale impresa agricola, sarà necessario verificare se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri eventualmente tra le attività elencate nell'art. 6 della L. n. 92/1979 in modo da mantenere in capo ai lavoratori l'iscrizione previdenziale nel settore agricolo nonostante la riqualificazione dell'azienda nel settore non agricolo. Diversamente laddove,
a seguito della riqualificazione dell'azienda, venga accertato che anche l'attività prestata in concreto dal lavoratore non rientri tra quelle identificabili come agricole, si procederà al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura, al conseguente aggiornamento della posizione assicurativa, nonché́ al recupero delle indebite prestazioni.
CP_ Può adesso procedersi al vaglio del compendio istruttorio. Come detto, l' ha disconosciuto/cancellato le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente sulla scorta dei verbali ispettivi sopra citati. Ora, a fronte dei riscontri, consacrati in un verbale redatto e sottoscritto da pubblici funzionari, il ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta CÌ NA da Ardere s.r.l.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori CP_ agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845;
Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012). Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che il ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso. Nonostante le risultanze emerse dal verbale ispettivo sopra menzionato, infatti, la prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di parte ricorrente alle dipendenze della ditta CÌ NA da Ardere s.r.l. In effetti i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, che appaiono a questo decidente credibili ed attendibili, circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso l'indicata ditta, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente (pulitura sottobosco, attività di sistemazione forestale, taglio delle piante sottomesse e malate in modo da favorire lo sviluppo dell'area boschiva), come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata. Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, spesso presente sui luoghi, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali. È poi stato escusso il teste il quale ha riferito, nella qualità di ispettore della Forestale, che Testimone_1
l'azienda rispettava le prescrizioni autorizzative volte a tutelare il ciclo biologico del bosco e le buone pratiche silvo-colturali. Sono stati altresì sentiti i proprietari delle aree boschive affidate alla ditta CÌ, i quali hanno sostanzialmente confermato che l'affidamento del bosco prevedeva: - la gestione ecosostenibile mirata allo sviluppo sostenibile dell'area boschiva;
- la manutenzione ordinaria dei boschi;
- la prevenzione degli incendi;
- la realizzazione di nuove piste forestali (cfr. dichiarazioni testimoniali e Testimone_2
. Ora, è pur vero che i colleghi di lavoro sentiti nel corso dell'istruttoria, hanno dichiarato di avere Tes_3 CP_ analogo contenzioso con l' per il riconoscimento della propria attività lavorativa in agricoltura, e questo
Tribunale tuttavia ritiene di risolvere positivamente il vaglio di attendibilità dei teste, perché le loro deposizioni sono risultate intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili, sia ove raffrontata alle risultanze del verbale ispettivo (in cui non viene negata l'esistenza di attività lavorativa da parte ed alle dipendenze della ditta CÌ), sia perché corroborata da altrettante dichiarazioni testimoniali assunte nel corso Tes_ dell'istruttoria ivi comprese quelle dei proprietari dei boschi (cfr. dichiarazioni rese dai testi e
. Ciò posto, a fronte di tali puntuali e circostanziate dichiarazioni testimoniali, viene meno la Tes_3 CP_ presunzione di non lavoro di tipo agricolo, ricavata dall' in via induttiva a partire da risultanze sì obiettive – ma astratte – dei suindicati verbali ispettivi.
Va, infatti, precisato, che gli ispettori verbalizzanti hanno compiuto un accertamento che riguarda più la natura dell'attività svolta dalla ditta e per la quale l' ha operato un inquadramento a fini contributivi CP_1 in un settore diverso da quello agricolo, ma non hanno fatto menzione dei lavoratori eventualmente trovati sul posto, e di quelli assenti, né tanto meno hanno precisato se e quali operazioni in concreto stessero svolgendo i lavoratori. Ancora, l' resistente non ha fatto menzione dell'attività effettivamente svolta CP_1 dai lavoratori, nel caso di specie dal ricorrente, omettendo l'accertamento su uno dei requisiti necessari e previsti per il solo settore agricolo ai fini del disconoscimento del rapporto di lavoro. Ciò alla luce della più recente interpretazione giurisprudenziale dell'art. 6 della L. n. 92/1979, secondo cui ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal dipendente, indipendentemente dalla qualificazione aziendale (cfr. Corte appello
Salerno sez. I, 04/05/2018, n.189, Corte d'Appello di Catania sez. lav., 21/11/2019 n.1132).
Dalle superiori considerazioni non può che trarsi la conclusione secondo cui parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, specialmente in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro di natura agricola – con tutti i caratteri tipici della subordinazione - alle dipendenze della ditta CÌ
NA da Ardere s.r.l. per le annualità e le giornate dedotte.
A quanto sopra si aggiunga che, a norma dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 335 del 1995: CP_ provvedimenti adottati d'ufficio dall di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione,
…. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data CP_ fissata dall Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato >>.
La ratio della norma è chiara: i provvedimenti di riqualificazione dell'azienda disposti d'ufficio dall' , CP_1 hanno effetto dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Nel caso di specie i verbali ispettivi sono stati redatti nel 2020 e non potevano, pertanto, spiegare effetti prima di tale data. Giammai tale provvedimento poteva intaccare i rapporti di lavoro risalenti nel tempo agli anni dal
2015 al 2019. Sulla irretroattività dei provvedimenti di variazione della qualifica giuridica dell'azienda vi è copiosa giurisprudenza del Supremo Collegio che qui si richiama (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 3460/2018; n.
19979/2017; n. 22378/2015; n. 8068/2011; Cass. Civ. sez. un. N. 16875/2005; Cass. Civ. sez. lav. n.
18500/2003; n. 2319/1998). Nel caso di specie, peraltro, nessuna prova è stata fornita dall che CP_1 giustifichi una deroga all'applicazione della disposizione teste citata.
In considerazione di quanto sopra, la domanda risulta fondata e va accolta: va dichiarato che parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta CÌ NA da Ardere s.r.l. nell'anno 2015, per 151 giornate, nell'anno 2016 per 152 giornate, nell'anno 2017 per 151 giornate, nell'anno 2018 per 151 CP_ giornate e nell'anno 2019 per 153 giornate, e l' va condannato ad effettuare la reiscrizione di parte ricorrente nelle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate indicati.
Venendo al fascicolo riunito, parte ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione e le prestazioni accessorie per gli anni dal 2015 al 2018.
Tale indennità è disciplinata dagli artt. 1 e 3 DPR 1049/70 che stabiliscono che beneficiano del trattamento di disoccupazione, i lavoratori agricoli che possano far valere due anni di iscrizione negli elenchi (compreso l'anno per il quale è richiesta l'indennità) ed un minimo di 102 contributi giornalieri nel biennio.
Va ulteriormente, osservato che, per giurisprudenza costante, l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli costituisce un atto certificativo necessario, anche se non sufficiente, a dar prova del rapporto di lavoro agricolo. In tal senso, è sufficiente citare, tra le altre, Cass. civ., sez. Lavoro, 02-12-2003, n. 18400: “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940
n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che tale iscrizione, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non ha (al pari dei suddetti verbali) valore di prova legale, né è assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio;
ne consegue che il giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa”.
Di tenore analogo Cass. civ., sez. Lavoro, 05-06-2003, n. 9004, secondo cui “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali , al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento , che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n.1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4
D.L.LGT. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione)”.
Posto che l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è elemento costitutivo della pretesa fatta valere dall'odierno ricorrente, va rilevato che il tenore della presente decisione, che ha statuito il diritto del ricorrente all'iscrizione per le giornate oggetto di disconoscimento conduce all'accoglimento della domanda proposta nel ricorso riunito, avendo parte ricorrente il requisito utile per godere della indennità di CP_ disoccupazione chiesta in restituzione dall'
Consegue che le note del 28.07.2020 con cui si richiede la restituzione di somme per prestazione di disoccupazione agricola con le relative prestazioni accessorie, devono essere dichiarate illegittime e deve essere dichiarato che nulla deve parte ricorrente in forza delle stesse. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorsi depositati il 29.07.2020 ed il 09.12.2020 riuniti, disattesa Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che parte ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo, a tempo determinato, alle dipendenze della ditta CÌ NA da Ardere s.r.l., nel corso degli anni 2015-2016-2017-2018-2019
e, precisamente, nell'anno 2015, per 151 giornate, nell'anno 2016 per 152 giornate, nell'anno 2017 per 151 giornate, nell'anno 2018 per 151 giornate e nell'anno 2019 per 153 giornate;
CP_
- Condanna l' ad effettuare la reiscrizione di parte ricorrente nelle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni e le giornate indicate al punto che precede;
- Dichiara il diritto del ricorrente a ricevere l'indennità di disoccupazione agricola e le prestazioni accessorie per gli anni dal 2015 al 2018, in relazione alle giornate di iscrizione per ciascuno degli indicati anni;
- E per l'effetto dichiara l'illegittimità delle note del 28/07/2020 e dichiara che nulla deve parte CP_ CP_ ricorrente all' in forza delle stesse, con condanna dell' alla restituzione delle somme nelle more trattenute a tale titolo;
CP_
- Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 2.886,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lucia Maria Catena Amato