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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 639/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 639/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(P.I.: ), con sede a Camerata Picena (AN), Via Parte_1 P.IVA_1
Volta 1/3, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizia Sacchi e dall'Avv. Gianfranco Tamburini ed elettivamente domiciliata in Ancona in Piazza del Plebiscito 17 presso lo studio dei predetti legali
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in OM, Viale Altiero Spinelli n. Controparte_1
30, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di OM , rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avvocato Claudio Trinchi del Foro di Rieti
APPELLATA Oggetto: appello avverso sentenza non definitiva n. 1545/2021 emessa dal Tribunale di
Ancona in data 25.11.2021 ed avverso sentenza definitiva n. 8/2023 emessa dal Tribunale di
Ancona in data 09.01.2023 in materia di contratti bancari/ripetizione dell'indebito
Conclusioni: come da note telematiche in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
per la ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme
[...]
illegittimamente addebitate dalla banca a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto non dovute, con riguardo ad alcuni rapporti bancari (conto corrente 22793; conto finanziamento 280013, conto sovvenzione 2812888, conto corrente 1125 e conto anticipo finanziamento 280308) accesi presso l'istituto di credito.
Contr
Si costituiva contrastato l'azione proposta, eccependo in particolare la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio, deducendo l'infondatezza della domanda attrice.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza non definitiva, ha così deciso:
a) accerta e dichiara che, in relazione al c/c n. 1125, la banca ha indebitamente addebitato somme a titolo di capitalizzazione trimestrale, nel periodo successivo al
1.1.2014, interessi passivi variati in senso peggiorativo in difetto di comunicazione e commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite;
b) accerta e dichiara che nel rapporto di c/c n. 22793 la banca ha indebitamente addebitato interessi a titolo di illegittima capitalizzazione trimestrale;
In particolare, il tribunale ha ritenuto la valida stipulazione del contratto di c/c n.
1125, benchè sottoscritto dalla sola società correntista, ed ha disposto lo storno delle somme addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale successiva al 1.1.2014, di interessi passivi indebitamente addebitati in virtù di modifiche peggiorative non pag. 2/11 comunicate, di CMS in quanto indeterminata;
ha poi riconosciuto l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi riferita al c/c n. 22793, di cui non era stato prodotta la scheda contrattuale, in quanto sorto in epoca in cui l'anatocismo era illegittimo.
Espletata CTU contabile, il Tribunale ha con sentenza definitiva condannato la convenuta a pagare alla società attrice Controparte_1 [...] la complessiva somma di € 104.109,59 oltre interessi dalla domanda al Parte_1
saldo.
proponeva impugnazione avverso la predetta sentenza. Parte_3
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
A seguito del deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 352 c.p.c., in data 15.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice istruttore per riferire dinnanzi al
Collegio.
Premette la società appellante che il gravame ha ad oggetto il rigetto della domanda di ripetizione relativa agli addebiti a titolo di interessi ultralegali cms e spese ed altri oneri, con riguardo ai conti correnti n.1125 e n. 22793, al conto finanziamento n.
280013, al conto sovvenzione 2812888, ed al conto anticipo finanziamento 280308.
Col primo motivo di gravame la società appellante torna ad eccepire l'inesistenza di detti contratti per carenza della forma scritta prescritta dall'art. 117 TUB, per gli interessi ultralegali anche ex art. 1284 c.c.; contesta il governo dell'onere probatorio, allegando di avere dedotto, nella domanda introduttiva, l'assenza di contratti, sicchè va ritenuta errata la statuizione di prime cure che riconosce l'esistenza di detti contratti in virtù della richiesta di consegna di copia, formulata ante causa ai sensi dell'art. 119
TUB da essa correntista alla banca;
argomenta che l'omesso riscontro da parte della banca alla domanda ex art. 119 TUB di fornire copia di detti contratti costituisce prova della loro inesistenza;
aggiunge che la banca, per contrastare l'eccezione pag. 3/11 formulata da essa correntista circa l'omessa pattuizione per iscritto delle condizioni economiche, avrebbe dovuto essa depositare le schede contrattuali.
Pa Il conto corrente n. 22793 risulta, a detta della appellante, già in essere dall'anno
1997 in quanto la prima contabile rinvenuta è del 31.03.1997, e chiuso in data
26.11.2013, il conto finanziamento n. 280013 risulta acceso in data 24.02.2009 ed estinto in data 25.11.2013, il conto sovvenzione 28128 risulta acceso in data
31.12.1996 ed estinto in data 22.06.2004, il conto corrente n. 1125 risulta acceso in data 11.01.2008 ed estinto in data 31.03.2015, il conto anticipo finanziamento 280308 risulta acceso in data 19.05.2008 ed estinto in data 31.05.2015
Pa Nell'atto di citazione in primo grado la attrice allega di avere richiesto in diverse occasioni, e senza esito, copia della documentazione contrattuale originaria e della documentazione intervenuta tempo per tempo, sottoscritta dalle parti, relativa ai Contr rapporti bancari intercorsi con eccepisce poi la nullità per carenza di forma scritta ex art. 117 TUB dei contratti di conto corrente n. 22793, di conto finanziamento n.
280013, di conto anticipo finanziamento 280308; eccepisce per i medesimi contratti la nullità della pattuizione delle condizioni economiche ex art. 1284 c.c..
Nella richiesta inviata via pec in data 6 agosto 2014 alla banca dalla srl appellante
(doc. 6 produzioni appellante) si richiede la consegna della copia integrale dei contratti originariamente sottoscritti da entrambe le parti e degli altri eventualmente sottoscritti nel tempo, indicando specificatamente i contratti di conto corrente n. 22793, di conto sovvenzione n. 280013, di conto corrente n. 1125, di conto sovvenzione (rectius: anticipo) n. 280308. Precedente richiesta specifica è stata effettuata con fax del 25
Marzo 2009 relativamente al conto anticipo fatture n. 280308. Ulteriore richiesta di Pa documentazione è stata effettuata dalla appellante con raccomandata AR del
19/12/2012 relativamente a contratti di apertura di linee di credito e garanzie stipulati agli inizi del 2008: in detta missiva la società e di soci garanti affermano di aver provveduto alla sottoscrizione dei contratti di apertura delle linee di credito e delle fideiussioni, ma di non avere ritirato la relativa documentazione, perché l'incaricato pag. 4/11 della banca avrebbe provveduto alla consegna una volta controfirmata dal personale autorizzato della filiale.
Contr Sono state prodotte inoltre le missive di risposta della ove si invita la società correntista a presentarsi in filiale e si illustrano i costi relativi al rilascio delle copie richieste.
Indicato il materiale probatorio in atti, questa Corte osserva quanto segue.
Il motivo è carente di specificità con riguardo al conto corrente n. 1125 stipulato in data 11.01.2008, che risulta essere stato prodotto e ritenuto valido dal giudice di prime cure, benchè sottoscritto dal solo correntista, statuizione questa che non risulta oggetto di censura ed è del resto conforme alla giurisprudenza di legittimità sulla validità del c.d. contratto monofirma.
Va infatti ricordato che “In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (cfr. per tutte Cass. ord. n. 16070 del 18/06/2018). La stessa Corte ha anche precisato che detti comportamenti concludenti possono essere individuati nella “consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto” (cfr.
Cass. Sez. Un. sent. 898 del 6/01/2018), condotte rilevabili anche nel caso in esame e alle quali può essere aggiunta l'avvenuto invio degli estratti conto. e la produzione in giudizio della documentazione medesima da parte della banca.
Pa Sul punto, la appellante afferma che per questo contratto la banca ha omesso di provare l'avvenuta consegna di copia ad essa cliente, e ne ventila la nullità sotto questo profilo.
pag. 5/11 Orbene, Corte di Cassazione, ordinanza n. 18230 del 3 luglio 2024, stabilisce, in materia bancaria, che la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità.
Nella citata pronuncia si legge: Le IO TE (con arresto reso in materia di intermediazione finanziaria, ma riferibile anche ai rapporti bancari: da ultimo, Cass.
12 ottobre 2023, n. 28500) hanno affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23, comma 1, t.u.f e art. 117, comma 1, t.u.b.) è “composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale” (Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018 n. 898 in motivazione). L'affermazione è tuttavia da intendere nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell'istituto di credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.
In passato questa Corte ha avuto occasione di rilevare, se pure con riferimento alla materia dell'intermediazione finanziaria, che la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso (così, con riguardo all'art. 6, comma 1, lett.
c), l. 2 gennaio 1991, n. 1, Cass. 18 novembre 2021, n. 3534; con riguardo all'art. 23
t.u.f. Cass. 20 settembre 2013, n. 21600).
La conclusione è da confermare in tema di contratti bancari. Può osservarsi, al riguardo, che l'art. 117, comma 3, t.u.b. commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta;
dal comma 2 dello stesso articolo si ricava, poi, che la 'forma' presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla “veste esteriore del contratto”, mentre vi resta estranea la consegna del documento. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che “per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma”: locuzione, questa, in cui il termine
pag. 6/11 'forma' è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l''altra forma' è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, - che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello stesso. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, dovrà trovare applicazione
l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).
Con riferimento al rapporto di c/c 22793 ed ai contratti conto finanziamento n. 280013, conto anticipi n. 280308 non sono agli atti le relative schede contrattuali.
Parimenti, non risulta prodotta la scheda contrattuale del contratto di finanziamento n.
2812888, per il quale non risulta essere stata formulata alla banca specifica richiesta di copia ai sensi dell'art. 119 TUB.
Pa
La carenza probatoria è stata addebitata alla attrice: il Giudice di prime cure ha ritenuto che la richiesta ex art. 119 TUB effettuata prima dell'instaurazione del giudizio Pa dalla odierna appellante comportasse ammissione dell'esistenza (Nel caso di specie, parte attrice non ha contestato l'esistenza dei contratti di cui si discute e ne ha, anzi, ammesso l'esistenza inoltrando alla banca plurime richieste di consegna della documentazione contrattuale.). Il giudice di prime cure ha poi statuito, Per ciò che attiene ai rapporti n. 280013, la cui esistenza è documentata a far data dal 2009 e al conto anticipi n. 280308, acceso nel 2008, considerato che i contratti sono stati stipulati per iscritto ed in epoca in cui la capitalizzazione trimestrale poteva costituire oggetto di valida pattuizione, la prova della assenza/illegittimità della pattuizione grava
pag. 7/11 sull'attrice in ripetizione;
dunque in assenza di documentazione contrattuale la domanda va disattesa.
Nell'atto di appello si afferma di avere allegato, con la citazione di primo grado, che i vari contratti intercorsi con la non fossero stati stipulato per iscritto, e che le CP_1
richieste di copia della documentazione ex art. 119 TUB fossero circostanze neutre. La srl appellante invoca quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'ipotesi in cui si alleghi la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, «è possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca
(che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro» (Cass. n. 6480/2021).
Argomenta inoltre che nel caso in cui ci si trovi al cospetto di due allegazioni di segno opposto (quella negativa, attorea, e quella positiva, della Banca), ambedue astrattamente sostenibili, il contrasto debba essere risolto, affermando il primato dell'allegazione negativa attorea, piuttosto che di quella positiva del convenuto.
Tuttavia, non può condividersi l'assunto difensivo circa l'irrilevanza delle richieste ex art. 119 TUB indirizzate alla ante causam. CP_1
Va in primo luogo osservato, con riguardo alla unica richiesta ex art. 19 comma 4 TUB specifica (pec in data 6 agosto 2014 ), che il contratto di c/c 22793 è anteriore al decennio e quindi la richiesta esula dall'alveo della norma di cui all'art. 119 quarto comma del TUB (valida anche per la richiesta copia di contratti e non solo di singole operazioni). Va infatti ricordato che secondo Cass. n. 24641/2021; Cass. n.
23861/2022; Cass. n.35039/2022 "il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, quarto comma,
pag. 8/11 D.Lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti".
In altri termini, l'art. 119 D.Lvo 385/1993 , in considerazione del “favor” per il cliente a cui è improntato l'intero D.Lvo 385/1993, va interpretato come riferito anche ai contratti conclusi tra le parti (in questi termini, cfr. Cass. Civ. n. 12178/2020, in motivazione).
Sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura della norma sopra richiamata: d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questo limite temporale, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, in modo identico e speculare su entrambe le parti (cfr. la sopra citata Cass. Civ. n.
35039/2022).
Il diritto del cliente di ottenere, a semplice richiesta, la consegna di copia del contratto concluso tra le parti, trova il suo fondamento esclusivamente nella disposizione di cui all'art. 119 c. 4 D.Lvo 385/1993, la quale però prevede la sussistenza dell'obbligo di consegna solo per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia.
Pa Poiché nel caso di specie il contratto de quo risale, secondo l'allegazione della appellante, al 1997, la norma di riferimento diviene l'art. 117 TUB, sicchè il possesso della documentazione negoziale in capo al cliente, che ne è titolare quanto la banca, si deve presumere, salva l'allegazione della perdita o della distruzione del documento, nel pag. 9/11 caso di specie non prospettata né in sede di richiesta alla banca ex art. 119 TUB, né nell'ambito del successivo giudizio.
Pertanto dalla omessa consegna del contratto di conto corrente stipulato n. 22793 da parte della non può desumersi che il rapporto sia affetto da nullità per carenza di CP_1
forma scritta.
Dette argomentazioni sono in parte valide anche rispetto agli altri contratti oggetto di gravame.
Va inoltre osservato che, rispetto ai rapporti bancari oggetto della raccomandata AR
Pa del 19/12/2012, la attrice lamenta la sola mancata consegna della scheda contrattuale al momento della sottoscrizione, affermando di avere sottoscritto detti contratti: la missiva quindi prova il rispetto dell'art. 117 TUB da parte della Banca nei confronti della società correntista;
rispetto al conto anticipo fatture n. 280308, con
Pa fax del 25.09.2009 la appellante parimenti si limita a lamentare la mancata consegna del contratto.
Pa Va infine rilevato che la banca ha risposto alle richieste ex art. 19 TUB della attrice invitandola a presentarsi in filiale ed esponendo i costi di copia: non vi è alcuna Pa allegazione e quindi prova di una corrispondente condotta della attrice.
Pertanto, attesa l'epoca di conclusione dei contratti n. 22793, n.280813 e n. 280308, tutti sotto la vigenza dell'art. 117 TUB, atteso il fatto che nelle richieste ex art. 119
TUB ci si riferisce a contratti stipulati, atteso che nella Raccomandata AR del
19.12.2012 la srl ammette la regolare sottoscrizione dei contratti da parte della srl correntista, attese le risposte inviate dalla banca, sussistono plurimi e persuasivi elementi presuntivi circa la validità sotto il profilo del rispetto della forma scritta dei contratti in questione, essendo del resto poco plausibile, per contratti comunque successivi al 1993, una stipulazione meramente verbale;
per contro non vi è prova del fatto che i detti rapporti bancari fossero regolati da clausole non pattuite per iscritto.
Pa Col secondo motivo di gravame la appellante censura la sentenza ove si prende atto della mancata produzione della serie integrale degli estratti conto.
pag. 10/11 Il motivo è irrilevante, atteso che dalla CTU emerge che gli estratti conto depositati sono stati considerati come elemento probatorio ai fini dello storno delle poste indebite.
L'appello va quindi rigettato.
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma delle Parte_1 Controparte_1
sentenze in epigrafe, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma le sentenze gravate.
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore Parte_1 di che si liquidano in €. 2.977,00, 1911,00, 5.103,00 Controparte_1
per le fasi studio di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio telematica del 23.05.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 639/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 639/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(P.I.: ), con sede a Camerata Picena (AN), Via Parte_1 P.IVA_1
Volta 1/3, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizia Sacchi e dall'Avv. Gianfranco Tamburini ed elettivamente domiciliata in Ancona in Piazza del Plebiscito 17 presso lo studio dei predetti legali
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in OM, Viale Altiero Spinelli n. Controparte_1
30, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di OM , rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avvocato Claudio Trinchi del Foro di Rieti
APPELLATA Oggetto: appello avverso sentenza non definitiva n. 1545/2021 emessa dal Tribunale di
Ancona in data 25.11.2021 ed avverso sentenza definitiva n. 8/2023 emessa dal Tribunale di
Ancona in data 09.01.2023 in materia di contratti bancari/ripetizione dell'indebito
Conclusioni: come da note telematiche in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
per la ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme
[...]
illegittimamente addebitate dalla banca a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto non dovute, con riguardo ad alcuni rapporti bancari (conto corrente 22793; conto finanziamento 280013, conto sovvenzione 2812888, conto corrente 1125 e conto anticipo finanziamento 280308) accesi presso l'istituto di credito.
Contr
Si costituiva contrastato l'azione proposta, eccependo in particolare la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio, deducendo l'infondatezza della domanda attrice.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza non definitiva, ha così deciso:
a) accerta e dichiara che, in relazione al c/c n. 1125, la banca ha indebitamente addebitato somme a titolo di capitalizzazione trimestrale, nel periodo successivo al
1.1.2014, interessi passivi variati in senso peggiorativo in difetto di comunicazione e commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite;
b) accerta e dichiara che nel rapporto di c/c n. 22793 la banca ha indebitamente addebitato interessi a titolo di illegittima capitalizzazione trimestrale;
In particolare, il tribunale ha ritenuto la valida stipulazione del contratto di c/c n.
1125, benchè sottoscritto dalla sola società correntista, ed ha disposto lo storno delle somme addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale successiva al 1.1.2014, di interessi passivi indebitamente addebitati in virtù di modifiche peggiorative non pag. 2/11 comunicate, di CMS in quanto indeterminata;
ha poi riconosciuto l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi riferita al c/c n. 22793, di cui non era stato prodotta la scheda contrattuale, in quanto sorto in epoca in cui l'anatocismo era illegittimo.
Espletata CTU contabile, il Tribunale ha con sentenza definitiva condannato la convenuta a pagare alla società attrice Controparte_1 [...] la complessiva somma di € 104.109,59 oltre interessi dalla domanda al Parte_1
saldo.
proponeva impugnazione avverso la predetta sentenza. Parte_3
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
A seguito del deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 352 c.p.c., in data 15.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice istruttore per riferire dinnanzi al
Collegio.
Premette la società appellante che il gravame ha ad oggetto il rigetto della domanda di ripetizione relativa agli addebiti a titolo di interessi ultralegali cms e spese ed altri oneri, con riguardo ai conti correnti n.1125 e n. 22793, al conto finanziamento n.
280013, al conto sovvenzione 2812888, ed al conto anticipo finanziamento 280308.
Col primo motivo di gravame la società appellante torna ad eccepire l'inesistenza di detti contratti per carenza della forma scritta prescritta dall'art. 117 TUB, per gli interessi ultralegali anche ex art. 1284 c.c.; contesta il governo dell'onere probatorio, allegando di avere dedotto, nella domanda introduttiva, l'assenza di contratti, sicchè va ritenuta errata la statuizione di prime cure che riconosce l'esistenza di detti contratti in virtù della richiesta di consegna di copia, formulata ante causa ai sensi dell'art. 119
TUB da essa correntista alla banca;
argomenta che l'omesso riscontro da parte della banca alla domanda ex art. 119 TUB di fornire copia di detti contratti costituisce prova della loro inesistenza;
aggiunge che la banca, per contrastare l'eccezione pag. 3/11 formulata da essa correntista circa l'omessa pattuizione per iscritto delle condizioni economiche, avrebbe dovuto essa depositare le schede contrattuali.
Pa Il conto corrente n. 22793 risulta, a detta della appellante, già in essere dall'anno
1997 in quanto la prima contabile rinvenuta è del 31.03.1997, e chiuso in data
26.11.2013, il conto finanziamento n. 280013 risulta acceso in data 24.02.2009 ed estinto in data 25.11.2013, il conto sovvenzione 28128 risulta acceso in data
31.12.1996 ed estinto in data 22.06.2004, il conto corrente n. 1125 risulta acceso in data 11.01.2008 ed estinto in data 31.03.2015, il conto anticipo finanziamento 280308 risulta acceso in data 19.05.2008 ed estinto in data 31.05.2015
Pa Nell'atto di citazione in primo grado la attrice allega di avere richiesto in diverse occasioni, e senza esito, copia della documentazione contrattuale originaria e della documentazione intervenuta tempo per tempo, sottoscritta dalle parti, relativa ai Contr rapporti bancari intercorsi con eccepisce poi la nullità per carenza di forma scritta ex art. 117 TUB dei contratti di conto corrente n. 22793, di conto finanziamento n.
280013, di conto anticipo finanziamento 280308; eccepisce per i medesimi contratti la nullità della pattuizione delle condizioni economiche ex art. 1284 c.c..
Nella richiesta inviata via pec in data 6 agosto 2014 alla banca dalla srl appellante
(doc. 6 produzioni appellante) si richiede la consegna della copia integrale dei contratti originariamente sottoscritti da entrambe le parti e degli altri eventualmente sottoscritti nel tempo, indicando specificatamente i contratti di conto corrente n. 22793, di conto sovvenzione n. 280013, di conto corrente n. 1125, di conto sovvenzione (rectius: anticipo) n. 280308. Precedente richiesta specifica è stata effettuata con fax del 25
Marzo 2009 relativamente al conto anticipo fatture n. 280308. Ulteriore richiesta di Pa documentazione è stata effettuata dalla appellante con raccomandata AR del
19/12/2012 relativamente a contratti di apertura di linee di credito e garanzie stipulati agli inizi del 2008: in detta missiva la società e di soci garanti affermano di aver provveduto alla sottoscrizione dei contratti di apertura delle linee di credito e delle fideiussioni, ma di non avere ritirato la relativa documentazione, perché l'incaricato pag. 4/11 della banca avrebbe provveduto alla consegna una volta controfirmata dal personale autorizzato della filiale.
Contr Sono state prodotte inoltre le missive di risposta della ove si invita la società correntista a presentarsi in filiale e si illustrano i costi relativi al rilascio delle copie richieste.
Indicato il materiale probatorio in atti, questa Corte osserva quanto segue.
Il motivo è carente di specificità con riguardo al conto corrente n. 1125 stipulato in data 11.01.2008, che risulta essere stato prodotto e ritenuto valido dal giudice di prime cure, benchè sottoscritto dal solo correntista, statuizione questa che non risulta oggetto di censura ed è del resto conforme alla giurisprudenza di legittimità sulla validità del c.d. contratto monofirma.
Va infatti ricordato che “In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (cfr. per tutte Cass. ord. n. 16070 del 18/06/2018). La stessa Corte ha anche precisato che detti comportamenti concludenti possono essere individuati nella “consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto” (cfr.
Cass. Sez. Un. sent. 898 del 6/01/2018), condotte rilevabili anche nel caso in esame e alle quali può essere aggiunta l'avvenuto invio degli estratti conto. e la produzione in giudizio della documentazione medesima da parte della banca.
Pa Sul punto, la appellante afferma che per questo contratto la banca ha omesso di provare l'avvenuta consegna di copia ad essa cliente, e ne ventila la nullità sotto questo profilo.
pag. 5/11 Orbene, Corte di Cassazione, ordinanza n. 18230 del 3 luglio 2024, stabilisce, in materia bancaria, che la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità.
Nella citata pronuncia si legge: Le IO TE (con arresto reso in materia di intermediazione finanziaria, ma riferibile anche ai rapporti bancari: da ultimo, Cass.
12 ottobre 2023, n. 28500) hanno affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23, comma 1, t.u.f e art. 117, comma 1, t.u.b.) è “composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale” (Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018 n. 898 in motivazione). L'affermazione è tuttavia da intendere nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell'istituto di credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.
In passato questa Corte ha avuto occasione di rilevare, se pure con riferimento alla materia dell'intermediazione finanziaria, che la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso (così, con riguardo all'art. 6, comma 1, lett.
c), l. 2 gennaio 1991, n. 1, Cass. 18 novembre 2021, n. 3534; con riguardo all'art. 23
t.u.f. Cass. 20 settembre 2013, n. 21600).
La conclusione è da confermare in tema di contratti bancari. Può osservarsi, al riguardo, che l'art. 117, comma 3, t.u.b. commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta;
dal comma 2 dello stesso articolo si ricava, poi, che la 'forma' presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla “veste esteriore del contratto”, mentre vi resta estranea la consegna del documento. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che “per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma”: locuzione, questa, in cui il termine
pag. 6/11 'forma' è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l''altra forma' è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, - che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello stesso. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, dovrà trovare applicazione
l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).
Con riferimento al rapporto di c/c 22793 ed ai contratti conto finanziamento n. 280013, conto anticipi n. 280308 non sono agli atti le relative schede contrattuali.
Parimenti, non risulta prodotta la scheda contrattuale del contratto di finanziamento n.
2812888, per il quale non risulta essere stata formulata alla banca specifica richiesta di copia ai sensi dell'art. 119 TUB.
Pa
La carenza probatoria è stata addebitata alla attrice: il Giudice di prime cure ha ritenuto che la richiesta ex art. 119 TUB effettuata prima dell'instaurazione del giudizio Pa dalla odierna appellante comportasse ammissione dell'esistenza (Nel caso di specie, parte attrice non ha contestato l'esistenza dei contratti di cui si discute e ne ha, anzi, ammesso l'esistenza inoltrando alla banca plurime richieste di consegna della documentazione contrattuale.). Il giudice di prime cure ha poi statuito, Per ciò che attiene ai rapporti n. 280013, la cui esistenza è documentata a far data dal 2009 e al conto anticipi n. 280308, acceso nel 2008, considerato che i contratti sono stati stipulati per iscritto ed in epoca in cui la capitalizzazione trimestrale poteva costituire oggetto di valida pattuizione, la prova della assenza/illegittimità della pattuizione grava
pag. 7/11 sull'attrice in ripetizione;
dunque in assenza di documentazione contrattuale la domanda va disattesa.
Nell'atto di appello si afferma di avere allegato, con la citazione di primo grado, che i vari contratti intercorsi con la non fossero stati stipulato per iscritto, e che le CP_1
richieste di copia della documentazione ex art. 119 TUB fossero circostanze neutre. La srl appellante invoca quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'ipotesi in cui si alleghi la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti, «è possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca
(che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro» (Cass. n. 6480/2021).
Argomenta inoltre che nel caso in cui ci si trovi al cospetto di due allegazioni di segno opposto (quella negativa, attorea, e quella positiva, della Banca), ambedue astrattamente sostenibili, il contrasto debba essere risolto, affermando il primato dell'allegazione negativa attorea, piuttosto che di quella positiva del convenuto.
Tuttavia, non può condividersi l'assunto difensivo circa l'irrilevanza delle richieste ex art. 119 TUB indirizzate alla ante causam. CP_1
Va in primo luogo osservato, con riguardo alla unica richiesta ex art. 19 comma 4 TUB specifica (pec in data 6 agosto 2014 ), che il contratto di c/c 22793 è anteriore al decennio e quindi la richiesta esula dall'alveo della norma di cui all'art. 119 quarto comma del TUB (valida anche per la richiesta copia di contratti e non solo di singole operazioni). Va infatti ricordato che secondo Cass. n. 24641/2021; Cass. n.
23861/2022; Cass. n.35039/2022 "il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, quarto comma,
pag. 8/11 D.Lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti".
In altri termini, l'art. 119 D.Lvo 385/1993 , in considerazione del “favor” per il cliente a cui è improntato l'intero D.Lvo 385/1993, va interpretato come riferito anche ai contratti conclusi tra le parti (in questi termini, cfr. Cass. Civ. n. 12178/2020, in motivazione).
Sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura della norma sopra richiamata: d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questo limite temporale, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, in modo identico e speculare su entrambe le parti (cfr. la sopra citata Cass. Civ. n.
35039/2022).
Il diritto del cliente di ottenere, a semplice richiesta, la consegna di copia del contratto concluso tra le parti, trova il suo fondamento esclusivamente nella disposizione di cui all'art. 119 c. 4 D.Lvo 385/1993, la quale però prevede la sussistenza dell'obbligo di consegna solo per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia.
Pa Poiché nel caso di specie il contratto de quo risale, secondo l'allegazione della appellante, al 1997, la norma di riferimento diviene l'art. 117 TUB, sicchè il possesso della documentazione negoziale in capo al cliente, che ne è titolare quanto la banca, si deve presumere, salva l'allegazione della perdita o della distruzione del documento, nel pag. 9/11 caso di specie non prospettata né in sede di richiesta alla banca ex art. 119 TUB, né nell'ambito del successivo giudizio.
Pertanto dalla omessa consegna del contratto di conto corrente stipulato n. 22793 da parte della non può desumersi che il rapporto sia affetto da nullità per carenza di CP_1
forma scritta.
Dette argomentazioni sono in parte valide anche rispetto agli altri contratti oggetto di gravame.
Va inoltre osservato che, rispetto ai rapporti bancari oggetto della raccomandata AR
Pa del 19/12/2012, la attrice lamenta la sola mancata consegna della scheda contrattuale al momento della sottoscrizione, affermando di avere sottoscritto detti contratti: la missiva quindi prova il rispetto dell'art. 117 TUB da parte della Banca nei confronti della società correntista;
rispetto al conto anticipo fatture n. 280308, con
Pa fax del 25.09.2009 la appellante parimenti si limita a lamentare la mancata consegna del contratto.
Pa Va infine rilevato che la banca ha risposto alle richieste ex art. 19 TUB della attrice invitandola a presentarsi in filiale ed esponendo i costi di copia: non vi è alcuna Pa allegazione e quindi prova di una corrispondente condotta della attrice.
Pertanto, attesa l'epoca di conclusione dei contratti n. 22793, n.280813 e n. 280308, tutti sotto la vigenza dell'art. 117 TUB, atteso il fatto che nelle richieste ex art. 119
TUB ci si riferisce a contratti stipulati, atteso che nella Raccomandata AR del
19.12.2012 la srl ammette la regolare sottoscrizione dei contratti da parte della srl correntista, attese le risposte inviate dalla banca, sussistono plurimi e persuasivi elementi presuntivi circa la validità sotto il profilo del rispetto della forma scritta dei contratti in questione, essendo del resto poco plausibile, per contratti comunque successivi al 1993, una stipulazione meramente verbale;
per contro non vi è prova del fatto che i detti rapporti bancari fossero regolati da clausole non pattuite per iscritto.
Pa Col secondo motivo di gravame la appellante censura la sentenza ove si prende atto della mancata produzione della serie integrale degli estratti conto.
pag. 10/11 Il motivo è irrilevante, atteso che dalla CTU emerge che gli estratti conto depositati sono stati considerati come elemento probatorio ai fini dello storno delle poste indebite.
L'appello va quindi rigettato.
La condanna alle spese di lite del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma delle Parte_1 Controparte_1
sentenze in epigrafe, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma le sentenze gravate.
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore Parte_1 di che si liquidano in €. 2.977,00, 1911,00, 5.103,00 Controparte_1
per le fasi studio di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio telematica del 23.05.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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