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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2842/2024 promosso da: nato il [...] a [...] e nata il CP_1 CP_2
24.01.1996 a SENIGALLIA (AN), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARCELLINI
MARCELLINO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e fisseranno liberamente la propria residenza;
2) la casa coniugale con i mobili tutti ivi esistenti verrà assegnata al marito che vi risiede e vi risiederà in futuro;
3) la moglie si impegna formalmente a cedere la quota pari al 50% di sua proprietà CP_2 degli immobili di cui in premessa al marito, dopo l'omologa della separazione da parte del Tribunale
e entro quattro mesi da essa;
4) il marito del pari si impegna ad accollarsi integralmente il mutuo acceso presso la Banca di
Credito Cooperativo , in via definitiva, fino alla sua estinzione, liberando la Controparte_3
moglie da tale debito. Il ricorrente si impegna inoltre a rimborsare alla moglie quanto fin qui versato per le rate di mutuo pro-quota, pari ad un importo di esatti €. 23.150,00 contestualmente all'atto di acquisto della quota davanti al notaio designato dal marito. I coniugi inoltre hanno concordemente
- 1 - deciso che il recupero fiscale delle spese di ristrutturazione venga percepito anno per anno e fino all'estinzione del diritto dalla Sig.ra CP_2
5) le ulteriori questioni di natura economico-patrimoniale sono state separatamente regolate e niente ancora i coniugi avranno reciprocamente a pretendersi salvo quanto qui previsto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 03.07.2024, e che CP_1 CP_2
si sono sposati a NA (AN) il 12.09.2020, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
L'udienza del 13.12.2024 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Il Collegio può altresì omologare le condizioni della separazione concordate dalle parti e relative esclusivamente alla gestione dell'immobile adibito a casa familiare, non essendovi figli. Sotto tale profilo, appare opportuno precisare che la condizione di cui al punto 2) non può essere intesa quale vero e proprio provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare, quanto, piuttosto, di un accordo tra le parti in merito al godimento dell'immobile.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto matrimonio CP_1 CP_2
a NA (AN) il 12.09.2020, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di NA
(AN) al n. 5, parte I, serie // dell'anno 2020; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
- 2 - nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2842/2024 promosso da: nato il [...] a [...] e nata il CP_1 CP_2
24.01.1996 a SENIGALLIA (AN), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARCELLINI
MARCELLINO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e fisseranno liberamente la propria residenza;
2) la casa coniugale con i mobili tutti ivi esistenti verrà assegnata al marito che vi risiede e vi risiederà in futuro;
3) la moglie si impegna formalmente a cedere la quota pari al 50% di sua proprietà CP_2 degli immobili di cui in premessa al marito, dopo l'omologa della separazione da parte del Tribunale
e entro quattro mesi da essa;
4) il marito del pari si impegna ad accollarsi integralmente il mutuo acceso presso la Banca di
Credito Cooperativo , in via definitiva, fino alla sua estinzione, liberando la Controparte_3
moglie da tale debito. Il ricorrente si impegna inoltre a rimborsare alla moglie quanto fin qui versato per le rate di mutuo pro-quota, pari ad un importo di esatti €. 23.150,00 contestualmente all'atto di acquisto della quota davanti al notaio designato dal marito. I coniugi inoltre hanno concordemente
- 1 - deciso che il recupero fiscale delle spese di ristrutturazione venga percepito anno per anno e fino all'estinzione del diritto dalla Sig.ra CP_2
5) le ulteriori questioni di natura economico-patrimoniale sono state separatamente regolate e niente ancora i coniugi avranno reciprocamente a pretendersi salvo quanto qui previsto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 03.07.2024, e che CP_1 CP_2
si sono sposati a NA (AN) il 12.09.2020, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
L'udienza del 13.12.2024 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Il Collegio può altresì omologare le condizioni della separazione concordate dalle parti e relative esclusivamente alla gestione dell'immobile adibito a casa familiare, non essendovi figli. Sotto tale profilo, appare opportuno precisare che la condizione di cui al punto 2) non può essere intesa quale vero e proprio provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare, quanto, piuttosto, di un accordo tra le parti in merito al godimento dell'immobile.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto matrimonio CP_1 CP_2
a NA (AN) il 12.09.2020, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di NA
(AN) al n. 5, parte I, serie // dell'anno 2020; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
- 2 - nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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