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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/09/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 75/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 3 giugno 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 07.11.1966, (p.e.c.: – fax: 0964/732962) e Email_1
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
12.01.1969 (p.e.c.: - 0964/732962), entrambi Email_2 elettivamente domiciliati in Monasterace alla Via Ficarelle, presso il loro studio legale, rappresentati e difesi da sé medesimi in virtù della legge professionale;
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Bianco (RC), alla Via C. Colombo n. 203, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Strangio (p.e.c.:
– fax: 0964/913228), che la rappresenta e Email_3 difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Risarcimento danni - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1358/2017 del 20.12.2016, emessa nell'ambito del procedimento n. 101036/2007.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 03.06.2024, svoltasi in modalità telematica, solo gli appellanti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica in data 01.06.2024, nel seguente modo: “L'Avv.t
[...]
[... [...]
e l'Avv.t , quali procuratori di sé stessi medesimi, Parte_1 CP_1 si riportano a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, chiedendo l'integrale accoglimento di tutte le richieste e conclusioni ivi formulate, le quali sono da intende rsi in questa sede interamente richiamate e trascritte. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. A questo punto la scrivente difesa precisa le proprie conclusioni come da atto di appello, ovvero “… Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis rejectis, in riforma, parziale, dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dello spiegato atto di appello: 1) Condannare l Controparte_3
(ogg , in persona del suo legale rappresentante
[...] Controparte_2 pro-tempore, al pagamento a favore degli odierni appellanti, a titolo di risarcimento danni, per la occupazione sine titulo, della somma di € 1.000,00, o in quella maggiore o minore somma che giudizialmente verrà accertata;
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio (per entrambi i gradi); 3) Con sentenza immediatamente esecutiva e con ogni diritto fatto salvo. …”; A questo punto, nel caso in cui la causa venisse trattenuta in decisione, si chiede la concessione dei termini di cui
190 c.p.c.
Salvezze Illimitate.“;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<
1.I coniugi e proponevano, innanzi al Parte_1 CP_1
Giudice di Pace di Stilo, domanda di risarcimento del danno nei confronti d
[...]
deducendo che la società convenuta aveva collocato in modo abusivo una linea CP_3 elettrica lungo i muri perimetrali del fabbricato di loro proprietà, sito nel Comune di
Monasterace, via Santa Caterina, e distinto in catasto fabbricati al foglio di mappa n. 6, particella n. 86; quantificava(no) il pregiudizio patito per 1'abusiva installazione ed il mancato godimento dell'immobile in Euro 1.000,00 ovvero in altra maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, comunque nei limiti di competenza del giudice di pace.
1.1. Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva preliminarmente la nullità e/o inesistenza dell'atto di citazione e della notificazione, in quanto la vocatio in jus e la relativa notifica erano state effettuate nei confronti di società non più CP_3 esistente per effetto del D.Lgs. 79/1999, oltre che presso la sede di altro soggetto giuridico, il difetto di legittimazione attiva dell'attore nonché l'incompetenza per materia del giudice adito ex art 7 c.p.c., vertendosi in controversia inerente un bene immobile;
chiedeva, quindi, la rimessione della causa dinanzi al Tribunale di Locri, ai sensi degli artt. 34, 36 e 40 c.p.c. Nel merito, concludeva per il rigetto della domanda avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto, ed, in subordine, affinché la condanna fosse contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale;
spiegava, altresì, domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto, a titolo di usucapione, della servitù di elettrodotto sulla suddetta proprietà immobiliare.
1.2. Su ordine del giudice, gli attori rinnovavano la notifica nei confronti di
[...]
Controparte_4
. Con sentenza n. 466 del 31.07.2004, il Giudice di Pace di Stilo, in accoglimento
[...] della domanda attorea, condannava al pagamento della Controparte_3 summa di Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento dei danni nonché alla refusione delle spese di lite.
2. Avverso detta pronuncia interponeva appello avanti al Controparte_3
Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno, coltivando anche in sede di impugnazione l'eccezione di incompetenza del giudicante di prime cure, sull'assunto che quest'ultimo si era irritualmente pronunciato sulla sola domanda di risarcimento, mentre, essendo la domanda riconvenzionale connessa e pregiudiziale a quella principale, avrebbe dovuto disporre la riassunzione innanzi al giudice superiore. Nel merito, contestava nell'an e nel quantum la stima dei danni effettuata dal giudice di pace, insistendo nella domanda di usucapione.
Domandava che fosse dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace di Stilo a conoscere del rapporto dedotto in giudizio ratione materiae o, comunque, in ragione della connessione-pregiudizialità tra la domanda principale e quella riconvenzionale, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rimessione dell'intero giudizio innanzi al Tribunale di Locri, Sezione distaccata di Siderno, quale giudice di primo grado, affinché fosse accertato l'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto;
in subordine, il rigetto della domanda risarcitoria ed, in via ulteriormente gradata, la riduzione del quantum debeatur;
in ogni caso, con condanna della parte appellate alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata.
2.1. I coniugi e si costituivano in appello, chiedendo il rigetto Pt_1 CP_1 dell'appello, con conferma della sentenza impugnata, in ragione della nullità delle diffuse avversarie a cause del vizio della procura ad litem, per inammissibilità, inesistenza e/o nullità della domanda riconvenzionale e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto.
2.2. Il giudizio di gravame si concludeva con la sentenza n. 105/2007, con la quale il Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno -ritenuta la sussistenza di un rapporto di connessione per pregiudizialità tra le due domande (artt. 34 e 36 c.p.c.) dichiarava l'incompetenza del Giudice di Pace di Stilo e, per l'effetto, annullava la sentenza appellata, fissando il terrine perentorio di tre mesi per la riassun zione del giudizio.
3. In ottemperanza alle indicazioni sulla competenza dettate dal giudice d'appello, con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore riassumeva tempestivamente la causa dinanzi a codesto Tribunale, sez. distaccata di Sider no, insistendo per la condanna d al risarcimento del danno per il medesimo titolo Controparte_5 originariamente fatto valere.
3.1. Quest'ultima, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio di riassunzione perché tardivamente introdotto nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per difetto di prova circa la sua qua1ità di proprietaria dell'immobile de quo, mentre, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda avversaria ed, in subordine, la riduzione del risarcimento del danno entro i limiti della prescrizione quinquennale;
avanzava, inoltre, domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto della servitù di elettrodotto per intervenuta usucapione.
3.2. Scambiate le memorie ex art. 183, u.c, c.p.c., la causa era istruita mediante escussione dei testi e (udienza Testimone_1 Testimone_2 dell'08.06.2009) e (udienza del 06.07.201 l), nonché mediante Testimone_3 espletamento di C.T.U., con incarico affidato al Geom. il quale, Persona_1 prestato il giuramento di rito all'udienza del 04.04.2012, depositava l'elaborato peritale in data 03.07.2014.
3.3. Dopo numerosi rinvii, all'udienza odierna le parti precisavano le rispettive conclusioni, discutendo oralmente la causa.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, così decideva: “Il Tribunale di Locri, in persona del Giudice Unico (…), definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta d Parte_1 nei confronti d CP_1 Controparte_3
2. rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodott o avanzata d Controparte_3
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4. pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., che si liquidano, in favore del Geom. nella somma di Euro 400,00, oltre Persona_1 accessori se dovuti, comprensiva dell'acconto eventualmente già percepito.”.
Avverso tale sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 17.01.2019, e nel Parte_1 CP_1 quale venivano esposti i seguenti cinque motivi di gravame:
1. Errata e contraddittoria motivazione in ordine all'espletata istruttoria ed alla conseguente nomina di CTU.
In particolare, con tale primo motivo, gli appellanti censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, una volta verificato l'illegittimo comportamento posto in essere dalla società convenuta e dopo avere ammesso e disposto C.T.U. che - una volta accertata l'apposizione del cavidotto sul fabbricato di proprietà attorea senza alcuna autorizzazione amministrativa - quantificasse l'importo del risarcimento del danno da occupazione illegittima, ha saltato a pie' pari le conclusioni della per izia tecnica, rigettando la domanda attorea poiché non provata.
2. Contraddittoria motivazione in ordine alla configurabilità in re ipsa del danno da occupazione sine titulo.
Il Tribunale, nel richiamare due contrapposti indirizzi interpretativi della Sup rema
Corte in tema di danno in re ipsa da occupazione illegittima di immobile, optava per l'orientamento secondo il quale viene ripudiata “... la figura del danno in re ipsa, sull'assunto che il suo riconoscimento finirebbe per frustrare la funzione essenzialmente riparatoria attribuita alla responsabilità civile, trasformandola in uno strumento sanzionatorio di reazione ad un comportamento concretamente non lesivo…”, quando, in verità, i precedenti giurisprudenziali citati a supporto non involgerebbero alcuna fattispecie di danno da occupazione illegittima.
Di contro, l'indirizzo maggioritario delineato dalla Corte di Cassazione sarebbe a favore della configurabilità del danno in re ipsa conseguente alla occupazione sine titulo di un immobile altrui.
3. Errata e contraddittoria motivazione in ordine all'onere della prova ed ai fatti e le circostanze emerse nel corso del giudizio di primo grado, ivi comprese gli accertamenti svolti dal nominato CTU.
Con tale doglianza gli appellanti tendevano a sottolineare che - anche qualora si dovesse propendere per la non configurabilità in re ipsa del danno da occupazione sine titulo - avevano comunque ampiamente assolto al proprio onere probatorio in base agli elementi ed alle circostanze emerse nel corso del giudizio di primo grado.
4. Errata e contraddittoria motivazione in ordine alla prova presuntiva.
Il Giudice di primo grado avrebbe altrettanto errato laddove, dopo avere affermato
“L'inconcepibilità di un danno in re ipsa non toglie, tuttavia, che la sussistenza d el pregiudizio lamentato dal proprietario del fondo abusivamente occupato possa essere dimostrato con ogni mezzo di prova, ivi incluse le presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c. …”, ha poi rilevato che “Al riguardo, è appena il caso di precisare che il ragionamento presuntivo non può assurgere a strumento di supplenza per colmare eventuali lacune allegatorie e probatorie di chi invochi il risarcimento né può essere invocato, in modo generico, allo scopo di sgravare l'attore dall'onere di allegare e provare il fatto noto da cui risalire al fatto ignoto ...”, trascurando in maniera incomprensibile gli accertamenti effettuati dal C.T.U. sui luoghi di causa che dimostrerebbero, di contro, laddove ce ne fosse ancora bisogno, l'illegittima apposizione del cavidotto sul fabbricato attoreo - circostanza finanche riconosciuta dallo stesso Giudice - ed il conseguente danno causato agli attori allorché il perito conclude che (il cavidotto) “…oltre ad essere causa di inconvenienti tecnici durante le fasi di lavoro di manutenzione, deteriora notevolmente l'aspetto estetico del fabbricato...”, e determina “…un deprezzamento dello stesso, dovuto all'impatto negativo che ha con l'esterno, il che si traduce in una diminuzione del valore di mercato…”.
5. Errata interpretazione e falsa applicazione di legge in relazione alla normativa vigente in tema di impianti per le comunicazioni elettroniche.
Con tale ultima censura veniva impugnato anche quel capo della sentenza nel quale il
Tribunale, affermando che “Gli attori fruiscono direttamente dell'elettricità condotta dai cavi apposti sul fabbricato di cui sono proprietari, sicché gli stessi traggono immediato beneficio dalla installazione”, rigettava la domanda anche su tale presupposto.
In ciò il primo Giudice avrebbe errato in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che su di una intera facciata del fabbricato di proprietà degli attori (lato nord) risulterebbero ancorati ganci e cavi per l'esclusivo trasporto di energia elettrica in favore di terzi, così come accertato indubitabilmente dal C.T.U., di talché, in base a quanto stabilito dall'art. 1032 cod. civ. e dal R.D. 1775/1933, il proprietario del fondo interessato avrebbe diritto al riconoscimento di un'indennità pari alla somma del valore delle aree occupate dai vari basamenti, dei danni di ogni specie causati dal vincolo imposto e dei frutti pendenti, in conseguenza della lesione del diritto di proprietà, anche nel caso in cui la linea elettrica serva solo la sua proprietà.
Chiedevano pertanto il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna dell'appellata al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
23.03.2019, l' la quale eccepiva in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., resistendo nel merito alle istanze avversarie di cui chiedeva il rigetto, con la conferma della sentenza appellata e la condanna degli appellanti alle spese del nuovo grado di giudizio.
Nel corso della trattazione nel presente grado, pertanto, non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 03.06.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori degli appellanti, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge, ex art. 190
c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla società appellata.
La stessa è priva di fondamento in quanto il filtro di ammissibilità del g ravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria.
Nel merito l'appello è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
La trattazione dei primi due motivi di gravame avverrà congiuntamente, stante la loro intima e logica connessione, nonché per mere regioni di comodità espositiva.
Va innanzitutto ricordato che, in base alle risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni testimoniali rese in udienza da , Testimone_1 Testimone_2
e , la domanda di usucapione della servitù di elettrodotto spiegata Testimone_3 avanzata da in prime cure è stata correttamente rigettata dal Controparte_2
Tribunale, difettando in primis il presupposto dell'ultraventennalità della realizzazione dell'impianto a ridosso del fabbricato attoreo, oltre all'altro requisito costituito dall'esercizio con animus possidendi del potere di fatto non clandestino, ininterrotto e continuo sulla cosa.
Se, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ammette - con riguardo all'apprensione
“sine titulo”, da parte della pubblica amministrazione o di concessionario di essa, del fondo del privato per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità - la possibilità di invocare l'acquisto del diritto di servitù per usucapione ventennale, con conseguente cessazione dell'illiceità permanente e connaturata estinzione non solo della tutela reale, ma anche di quella obbligatoria per il risarcimento del danno provocato al proprietario del fondo per il ventennale possesso del diritto ad usucapirlo, nonché del credito indennitario (cfr. Cass. Ord. 8.9.2006, n. 19294), nel caso di specie, tuttavia, una volta respinta la domanda riconvenzionale e accertata l'illegittimità dell'apposizione dell'elettrodotto sul fabbricato degli attori, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di risarcimento danni.
Che quella di risarcimento danni, peraltro, sia l'unica ed esclusiva domanda avanzata dagli odierni appellanti tanto in primo che in secondo grado, non è dato dubitare, non avendo essi mai proposto alcuna azione o espresso una manifestazione di volontà atta a richiedere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, anche in virtù del fatto che il cavidotto, oltre a servire altri immobili vicini, fornisce l'ene rgia elettrica anche al proprio fabbricato, motivo per cui è del tutto evidente la carenza di interesse degli attori alla rimozione dell'elettrodotto.
In ordine ai fatti costituenti il diritto vantato dagli appellanti, è emerso a chiare note dalla C.T.U. versata in atti che la linea elettrica per cui è causa è stata realizzata in totale assenza di autorizzazione e al di fuori delle procedure perviste dalle leggi speciali per la costituzione del diritto di servitù (in particolare, artt. 119 e seguenti del R. D. n. 1775 del 1933 per la servitù di elettrodotto), motivo per il quale gli attori hanno legittimamente avanzato richiesta di risarcimento danni per occupazione sine titulo del proprio immobile da parte dell'odierna società appellata.
In subiecta materia, la Suprema Corte, con la nota pronuncia a Sezioni Unite n. 33645 del 15 novembre 2022, ha stabilito tre importanti principi di diritto, di seguito elencati:
1) Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (vale a dire che il diritto al risarcimento nasce con l'occupazione senza titolo - o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo - ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione);
2) Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”
(indicando, tale principio, che, in assenza di una prova concreta, il danno è comunque risarcibile, andando parametrato al mancato introito del canone di mercato di quell'immobile);
3) Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”, (con ciò evidenziando come, in presenza di un danno concreto (il canone offerto) e non solo potenziale (il canone di mercato) il proprietario possa richiedere il risarcimento di tale diversa somma).
Detti principi sono stati cristallizzati all'esito di un complesso ragionamento motivazionale, che accompagna la pronuncia in parola, laddove è stato anche osservato che: “…l'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.”.
Tale impostazione interpretativa è stata successivamente ribadita da Cass. Civ., Sez. I,
12 gennaio 2023, n. 701, secondo cui “La realizzazione di una servitù pubblica di elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore (o gestore) e il proprietario che abbia implicitamente rinunciato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del bene, conseguente alla condotta materiale tenuta (…)”.
Ance la fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte rientra a pieno titolo tra le ipotesi di danno da occupazione sine titulo risarcibile sulla base dei principi di diritto testé delineati, di talché la domanda va accolta.
In ordine al quantum debeatur valgano, quale criterio liquidativo del danno, le considerazioni effettuate dal C.T.U. nella perizia in atti (che si condivide per la correttezza dell'impostazione e la logicità dei criteri seguiti), secondo cui lo stesso ammonta a complessivi €. 1.000,00.
La portata assorbente delle argomentazioni testé esposte, rende inutile la trattazione dei successivi motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo - in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore dichiarato della controversia (€. 1.000,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute - in complessivi €. 742,00, di cui €. 341,00 per il primo grado (così specificati: €. 65,50 per la fase di studio, €. 65,50 per la fase introduttiva, €. 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €. 100,00 per la fase decisionale ed €. 10,00 per esborsi), oltre accessori come per legge ed €. 401,00, per il presente grado, (così specificati: €. 71,00 per la fase di studio, €. 71,00 per la fa se introduttiva, €. 89,50 per la fase istruttoria, €. 105,00 per la fase decisionale ed €.
64,50 esborsi), oltre accessori come per legge.
Le spese di C.T.U. vanno poste totalmente a carico di Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti di in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato in data 17.01.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, ed a totale modifica della sentenza impugnata, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto
2. Dichiara l'illegittimità dell'apposizione da parte di Controparte_2 dei cavi elettrici sull'immobile di proprietà degli attori, sito in Monasterace, Via Santa
Caterina, distinto in catasto al Foglio di Mappa 6 del Comune di Monasterace, particella n. 86, sub 6;
3. Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, al risarcimento dei danni in favore di e Parte_1
che liquida in complessivi €. 1.000,00, oltre interessi legali dalla data CP_1 della domanda e fino al soddisfo;
4. Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, alla rifusione delle spese e competenze del primo grado di giudizio in favore di e che liquida in complessivi €. Parte_1 CP_1
341,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge;
5. Condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore di e che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi €. 401,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge;
6. Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.07.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 75/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 3 giugno 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 07.11.1966, (p.e.c.: – fax: 0964/732962) e Email_1
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
12.01.1969 (p.e.c.: - 0964/732962), entrambi Email_2 elettivamente domiciliati in Monasterace alla Via Ficarelle, presso il loro studio legale, rappresentati e difesi da sé medesimi in virtù della legge professionale;
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Bianco (RC), alla Via C. Colombo n. 203, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Strangio (p.e.c.:
– fax: 0964/913228), che la rappresenta e Email_3 difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Risarcimento danni - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1358/2017 del 20.12.2016, emessa nell'ambito del procedimento n. 101036/2007.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 03.06.2024, svoltasi in modalità telematica, solo gli appellanti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica in data 01.06.2024, nel seguente modo: “L'Avv.t
[...]
[... [...]
e l'Avv.t , quali procuratori di sé stessi medesimi, Parte_1 CP_1 si riportano a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, chiedendo l'integrale accoglimento di tutte le richieste e conclusioni ivi formulate, le quali sono da intende rsi in questa sede interamente richiamate e trascritte. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. A questo punto la scrivente difesa precisa le proprie conclusioni come da atto di appello, ovvero “… Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis rejectis, in riforma, parziale, dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dello spiegato atto di appello: 1) Condannare l Controparte_3
(ogg , in persona del suo legale rappresentante
[...] Controparte_2 pro-tempore, al pagamento a favore degli odierni appellanti, a titolo di risarcimento danni, per la occupazione sine titulo, della somma di € 1.000,00, o in quella maggiore o minore somma che giudizialmente verrà accertata;
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio (per entrambi i gradi); 3) Con sentenza immediatamente esecutiva e con ogni diritto fatto salvo. …”; A questo punto, nel caso in cui la causa venisse trattenuta in decisione, si chiede la concessione dei termini di cui
190 c.p.c.
Salvezze Illimitate.“;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
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1.I coniugi e proponevano, innanzi al Parte_1 CP_1
Giudice di Pace di Stilo, domanda di risarcimento del danno nei confronti d
[...]
deducendo che la società convenuta aveva collocato in modo abusivo una linea CP_3 elettrica lungo i muri perimetrali del fabbricato di loro proprietà, sito nel Comune di
Monasterace, via Santa Caterina, e distinto in catasto fabbricati al foglio di mappa n. 6, particella n. 86; quantificava(no) il pregiudizio patito per 1'abusiva installazione ed il mancato godimento dell'immobile in Euro 1.000,00 ovvero in altra maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, comunque nei limiti di competenza del giudice di pace.
1.1. Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva preliminarmente la nullità e/o inesistenza dell'atto di citazione e della notificazione, in quanto la vocatio in jus e la relativa notifica erano state effettuate nei confronti di società non più CP_3 esistente per effetto del D.Lgs. 79/1999, oltre che presso la sede di altro soggetto giuridico, il difetto di legittimazione attiva dell'attore nonché l'incompetenza per materia del giudice adito ex art 7 c.p.c., vertendosi in controversia inerente un bene immobile;
chiedeva, quindi, la rimessione della causa dinanzi al Tribunale di Locri, ai sensi degli artt. 34, 36 e 40 c.p.c. Nel merito, concludeva per il rigetto della domanda avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto, ed, in subordine, affinché la condanna fosse contenuta nei limiti della prescrizione quinquennale;
spiegava, altresì, domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto, a titolo di usucapione, della servitù di elettrodotto sulla suddetta proprietà immobiliare.
1.2. Su ordine del giudice, gli attori rinnovavano la notifica nei confronti di
[...]
Controparte_4
. Con sentenza n. 466 del 31.07.2004, il Giudice di Pace di Stilo, in accoglimento
[...] della domanda attorea, condannava al pagamento della Controparte_3 summa di Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento dei danni nonché alla refusione delle spese di lite.
2. Avverso detta pronuncia interponeva appello avanti al Controparte_3
Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno, coltivando anche in sede di impugnazione l'eccezione di incompetenza del giudicante di prime cure, sull'assunto che quest'ultimo si era irritualmente pronunciato sulla sola domanda di risarcimento, mentre, essendo la domanda riconvenzionale connessa e pregiudiziale a quella principale, avrebbe dovuto disporre la riassunzione innanzi al giudice superiore. Nel merito, contestava nell'an e nel quantum la stima dei danni effettuata dal giudice di pace, insistendo nella domanda di usucapione.
Domandava che fosse dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace di Stilo a conoscere del rapporto dedotto in giudizio ratione materiae o, comunque, in ragione della connessione-pregiudizialità tra la domanda principale e quella riconvenzionale, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rimessione dell'intero giudizio innanzi al Tribunale di Locri, Sezione distaccata di Siderno, quale giudice di primo grado, affinché fosse accertato l'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto;
in subordine, il rigetto della domanda risarcitoria ed, in via ulteriormente gradata, la riduzione del quantum debeatur;
in ogni caso, con condanna della parte appellate alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata.
2.1. I coniugi e si costituivano in appello, chiedendo il rigetto Pt_1 CP_1 dell'appello, con conferma della sentenza impugnata, in ragione della nullità delle diffuse avversarie a cause del vizio della procura ad litem, per inammissibilità, inesistenza e/o nullità della domanda riconvenzionale e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto.
2.2. Il giudizio di gravame si concludeva con la sentenza n. 105/2007, con la quale il Tribunale di Locri - Sezione distaccata di Siderno -ritenuta la sussistenza di un rapporto di connessione per pregiudizialità tra le due domande (artt. 34 e 36 c.p.c.) dichiarava l'incompetenza del Giudice di Pace di Stilo e, per l'effetto, annullava la sentenza appellata, fissando il terrine perentorio di tre mesi per la riassun zione del giudizio.
3. In ottemperanza alle indicazioni sulla competenza dettate dal giudice d'appello, con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore riassumeva tempestivamente la causa dinanzi a codesto Tribunale, sez. distaccata di Sider no, insistendo per la condanna d al risarcimento del danno per il medesimo titolo Controparte_5 originariamente fatto valere.
3.1. Quest'ultima, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio di riassunzione perché tardivamente introdotto nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per difetto di prova circa la sua qua1ità di proprietaria dell'immobile de quo, mentre, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda avversaria ed, in subordine, la riduzione del risarcimento del danno entro i limiti della prescrizione quinquennale;
avanzava, inoltre, domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto della servitù di elettrodotto per intervenuta usucapione.
3.2. Scambiate le memorie ex art. 183, u.c, c.p.c., la causa era istruita mediante escussione dei testi e (udienza Testimone_1 Testimone_2 dell'08.06.2009) e (udienza del 06.07.201 l), nonché mediante Testimone_3 espletamento di C.T.U., con incarico affidato al Geom. il quale, Persona_1 prestato il giuramento di rito all'udienza del 04.04.2012, depositava l'elaborato peritale in data 03.07.2014.
3.3. Dopo numerosi rinvii, all'udienza odierna le parti precisavano le rispettive conclusioni, discutendo oralmente la causa.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, così decideva: “Il Tribunale di Locri, in persona del Giudice Unico (…), definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta d Parte_1 nei confronti d CP_1 Controparte_3
2. rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodott o avanzata d Controparte_3
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4. pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., che si liquidano, in favore del Geom. nella somma di Euro 400,00, oltre Persona_1 accessori se dovuti, comprensiva dell'acconto eventualmente già percepito.”.
Avverso tale sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 17.01.2019, e nel Parte_1 CP_1 quale venivano esposti i seguenti cinque motivi di gravame:
1. Errata e contraddittoria motivazione in ordine all'espletata istruttoria ed alla conseguente nomina di CTU.
In particolare, con tale primo motivo, gli appellanti censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, una volta verificato l'illegittimo comportamento posto in essere dalla società convenuta e dopo avere ammesso e disposto C.T.U. che - una volta accertata l'apposizione del cavidotto sul fabbricato di proprietà attorea senza alcuna autorizzazione amministrativa - quantificasse l'importo del risarcimento del danno da occupazione illegittima, ha saltato a pie' pari le conclusioni della per izia tecnica, rigettando la domanda attorea poiché non provata.
2. Contraddittoria motivazione in ordine alla configurabilità in re ipsa del danno da occupazione sine titulo.
Il Tribunale, nel richiamare due contrapposti indirizzi interpretativi della Sup rema
Corte in tema di danno in re ipsa da occupazione illegittima di immobile, optava per l'orientamento secondo il quale viene ripudiata “... la figura del danno in re ipsa, sull'assunto che il suo riconoscimento finirebbe per frustrare la funzione essenzialmente riparatoria attribuita alla responsabilità civile, trasformandola in uno strumento sanzionatorio di reazione ad un comportamento concretamente non lesivo…”, quando, in verità, i precedenti giurisprudenziali citati a supporto non involgerebbero alcuna fattispecie di danno da occupazione illegittima.
Di contro, l'indirizzo maggioritario delineato dalla Corte di Cassazione sarebbe a favore della configurabilità del danno in re ipsa conseguente alla occupazione sine titulo di un immobile altrui.
3. Errata e contraddittoria motivazione in ordine all'onere della prova ed ai fatti e le circostanze emerse nel corso del giudizio di primo grado, ivi comprese gli accertamenti svolti dal nominato CTU.
Con tale doglianza gli appellanti tendevano a sottolineare che - anche qualora si dovesse propendere per la non configurabilità in re ipsa del danno da occupazione sine titulo - avevano comunque ampiamente assolto al proprio onere probatorio in base agli elementi ed alle circostanze emerse nel corso del giudizio di primo grado.
4. Errata e contraddittoria motivazione in ordine alla prova presuntiva.
Il Giudice di primo grado avrebbe altrettanto errato laddove, dopo avere affermato
“L'inconcepibilità di un danno in re ipsa non toglie, tuttavia, che la sussistenza d el pregiudizio lamentato dal proprietario del fondo abusivamente occupato possa essere dimostrato con ogni mezzo di prova, ivi incluse le presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c. …”, ha poi rilevato che “Al riguardo, è appena il caso di precisare che il ragionamento presuntivo non può assurgere a strumento di supplenza per colmare eventuali lacune allegatorie e probatorie di chi invochi il risarcimento né può essere invocato, in modo generico, allo scopo di sgravare l'attore dall'onere di allegare e provare il fatto noto da cui risalire al fatto ignoto ...”, trascurando in maniera incomprensibile gli accertamenti effettuati dal C.T.U. sui luoghi di causa che dimostrerebbero, di contro, laddove ce ne fosse ancora bisogno, l'illegittima apposizione del cavidotto sul fabbricato attoreo - circostanza finanche riconosciuta dallo stesso Giudice - ed il conseguente danno causato agli attori allorché il perito conclude che (il cavidotto) “…oltre ad essere causa di inconvenienti tecnici durante le fasi di lavoro di manutenzione, deteriora notevolmente l'aspetto estetico del fabbricato...”, e determina “…un deprezzamento dello stesso, dovuto all'impatto negativo che ha con l'esterno, il che si traduce in una diminuzione del valore di mercato…”.
5. Errata interpretazione e falsa applicazione di legge in relazione alla normativa vigente in tema di impianti per le comunicazioni elettroniche.
Con tale ultima censura veniva impugnato anche quel capo della sentenza nel quale il
Tribunale, affermando che “Gli attori fruiscono direttamente dell'elettricità condotta dai cavi apposti sul fabbricato di cui sono proprietari, sicché gli stessi traggono immediato beneficio dalla installazione”, rigettava la domanda anche su tale presupposto.
In ciò il primo Giudice avrebbe errato in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che su di una intera facciata del fabbricato di proprietà degli attori (lato nord) risulterebbero ancorati ganci e cavi per l'esclusivo trasporto di energia elettrica in favore di terzi, così come accertato indubitabilmente dal C.T.U., di talché, in base a quanto stabilito dall'art. 1032 cod. civ. e dal R.D. 1775/1933, il proprietario del fondo interessato avrebbe diritto al riconoscimento di un'indennità pari alla somma del valore delle aree occupate dai vari basamenti, dei danni di ogni specie causati dal vincolo imposto e dei frutti pendenti, in conseguenza della lesione del diritto di proprietà, anche nel caso in cui la linea elettrica serva solo la sua proprietà.
Chiedevano pertanto il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna dell'appellata al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
23.03.2019, l' la quale eccepiva in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., resistendo nel merito alle istanze avversarie di cui chiedeva il rigetto, con la conferma della sentenza appellata e la condanna degli appellanti alle spese del nuovo grado di giudizio.
Nel corso della trattazione nel presente grado, pertanto, non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 03.06.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori degli appellanti, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge, ex art. 190
c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla società appellata.
La stessa è priva di fondamento in quanto il filtro di ammissibilità del g ravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria.
Nel merito l'appello è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
La trattazione dei primi due motivi di gravame avverrà congiuntamente, stante la loro intima e logica connessione, nonché per mere regioni di comodità espositiva.
Va innanzitutto ricordato che, in base alle risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni testimoniali rese in udienza da , Testimone_1 Testimone_2
e , la domanda di usucapione della servitù di elettrodotto spiegata Testimone_3 avanzata da in prime cure è stata correttamente rigettata dal Controparte_2
Tribunale, difettando in primis il presupposto dell'ultraventennalità della realizzazione dell'impianto a ridosso del fabbricato attoreo, oltre all'altro requisito costituito dall'esercizio con animus possidendi del potere di fatto non clandestino, ininterrotto e continuo sulla cosa.
Se, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ammette - con riguardo all'apprensione
“sine titulo”, da parte della pubblica amministrazione o di concessionario di essa, del fondo del privato per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità - la possibilità di invocare l'acquisto del diritto di servitù per usucapione ventennale, con conseguente cessazione dell'illiceità permanente e connaturata estinzione non solo della tutela reale, ma anche di quella obbligatoria per il risarcimento del danno provocato al proprietario del fondo per il ventennale possesso del diritto ad usucapirlo, nonché del credito indennitario (cfr. Cass. Ord. 8.9.2006, n. 19294), nel caso di specie, tuttavia, una volta respinta la domanda riconvenzionale e accertata l'illegittimità dell'apposizione dell'elettrodotto sul fabbricato degli attori, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di risarcimento danni.
Che quella di risarcimento danni, peraltro, sia l'unica ed esclusiva domanda avanzata dagli odierni appellanti tanto in primo che in secondo grado, non è dato dubitare, non avendo essi mai proposto alcuna azione o espresso una manifestazione di volontà atta a richiedere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, anche in virtù del fatto che il cavidotto, oltre a servire altri immobili vicini, fornisce l'ene rgia elettrica anche al proprio fabbricato, motivo per cui è del tutto evidente la carenza di interesse degli attori alla rimozione dell'elettrodotto.
In ordine ai fatti costituenti il diritto vantato dagli appellanti, è emerso a chiare note dalla C.T.U. versata in atti che la linea elettrica per cui è causa è stata realizzata in totale assenza di autorizzazione e al di fuori delle procedure perviste dalle leggi speciali per la costituzione del diritto di servitù (in particolare, artt. 119 e seguenti del R. D. n. 1775 del 1933 per la servitù di elettrodotto), motivo per il quale gli attori hanno legittimamente avanzato richiesta di risarcimento danni per occupazione sine titulo del proprio immobile da parte dell'odierna società appellata.
In subiecta materia, la Suprema Corte, con la nota pronuncia a Sezioni Unite n. 33645 del 15 novembre 2022, ha stabilito tre importanti principi di diritto, di seguito elencati:
1) Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (vale a dire che il diritto al risarcimento nasce con l'occupazione senza titolo - o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo - ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione);
2) Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”
(indicando, tale principio, che, in assenza di una prova concreta, il danno è comunque risarcibile, andando parametrato al mancato introito del canone di mercato di quell'immobile);
3) Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”, (con ciò evidenziando come, in presenza di un danno concreto (il canone offerto) e non solo potenziale (il canone di mercato) il proprietario possa richiedere il risarcimento di tale diversa somma).
Detti principi sono stati cristallizzati all'esito di un complesso ragionamento motivazionale, che accompagna la pronuncia in parola, laddove è stato anche osservato che: “…l'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.”.
Tale impostazione interpretativa è stata successivamente ribadita da Cass. Civ., Sez. I,
12 gennaio 2023, n. 701, secondo cui “La realizzazione di una servitù pubblica di elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore (o gestore) e il proprietario che abbia implicitamente rinunciato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del bene, conseguente alla condotta materiale tenuta (…)”.
Ance la fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte rientra a pieno titolo tra le ipotesi di danno da occupazione sine titulo risarcibile sulla base dei principi di diritto testé delineati, di talché la domanda va accolta.
In ordine al quantum debeatur valgano, quale criterio liquidativo del danno, le considerazioni effettuate dal C.T.U. nella perizia in atti (che si condivide per la correttezza dell'impostazione e la logicità dei criteri seguiti), secondo cui lo stesso ammonta a complessivi €. 1.000,00.
La portata assorbente delle argomentazioni testé esposte, rende inutile la trattazione dei successivi motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo - in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore dichiarato della controversia (€. 1.000,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute - in complessivi €. 742,00, di cui €. 341,00 per il primo grado (così specificati: €. 65,50 per la fase di studio, €. 65,50 per la fase introduttiva, €. 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €. 100,00 per la fase decisionale ed €. 10,00 per esborsi), oltre accessori come per legge ed €. 401,00, per il presente grado, (così specificati: €. 71,00 per la fase di studio, €. 71,00 per la fa se introduttiva, €. 89,50 per la fase istruttoria, €. 105,00 per la fase decisionale ed €.
64,50 esborsi), oltre accessori come per legge.
Le spese di C.T.U. vanno poste totalmente a carico di Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti di in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato in data 17.01.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, ed a totale modifica della sentenza impugnata, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto
2. Dichiara l'illegittimità dell'apposizione da parte di Controparte_2 dei cavi elettrici sull'immobile di proprietà degli attori, sito in Monasterace, Via Santa
Caterina, distinto in catasto al Foglio di Mappa 6 del Comune di Monasterace, particella n. 86, sub 6;
3. Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, al risarcimento dei danni in favore di e Parte_1
che liquida in complessivi €. 1.000,00, oltre interessi legali dalla data CP_1 della domanda e fino al soddisfo;
4. Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, alla rifusione delle spese e competenze del primo grado di giudizio in favore di e che liquida in complessivi €. Parte_1 CP_1
341,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge;
5. Condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore di e che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi €. 401,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge;
6. Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.07.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)