Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
12 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8991/2023 R.G.
promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Parte_1
Miceli e Fabio Ganci come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del
, Controparte_1 Controparte_3
AM ; Controparte_4
- resistente-
Oggetto: ricostruzione carriera;
differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 26 agosto 2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- di essere docente, attualmente in servizio presso l' di , immessa in Controparte_5 CP_4
ruolo in data 01.09.2015;
- di avere precedentemente prestato attività di docenza in favore dell'Amministrazione scolastica in forza di contratti d'insegnamento a tempo determinato come da prospetto indicato in ricorso;
- che con sentenza n. 5239 pubblicata il 19.12.2017, passata in giudicato, il Tribunale di Catania ha accolto le sue domande, ordinando al di collocarla nel livello stipendiale maturato in relazione CP_6 all'anzianità di servizio e di corrisponderle le differenze stipendiali maturate dall'anno scolastico
2010/11 all'anno scolastico 2014/15;
- che con la medesima sentenza il Tribunale di Catania ha altresì accertato il suo diritto alla rideterminazione fino al 31 agosto del termine dei contratti stipulati per gli anni scolastici 2001/2002
e dall'anno scolastico 2006/2007 all'anno scolastico 2014/2015;
- che, alla luce della citata sentenza, l'anzianità di servizio da valutare ai fini della ricostruzione di carriera è pari a 9 anni, 1 mese e 3 giorni;
- che, invero, il , in sede di ricostruzione della carriera, ha applicato la disposizione CP_1
contenuta nell'articolo 485, comma 1, del D. Lgs. n. 297 del 1994, con la conseguenza che anni 1 e mesi 8 di servizio non di ruolo sono stati riconosciuti ai soli fini economici e quindi non sono stati immediatamente valutati ai fini della corretta collocazione negli scaglioni stipendiali corrispondenti all'anzianità di servizio.
Ciò posto, ha dedotto la violazione del principio di non discriminazione sancito alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70 CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia europea in numerose sentenze, in assenza di “ragioni oggettive” che giustificassero la disparità di trattamento, come ribadito anche dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 31149, 33138, 33139, 33140 e 34546 del 2019.
Seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha rilevato, inoltre, la valutabilità dei servizi di insegnamento di durata inferiore a 180 giorni, nonché di quelli prestati con orario ridotto, infine deducendo l'utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della progressione economica per il personale scolastico, stante il recupero di tali annualità sì come disposto rispettivamente dal Decreto interministeriale n. 3/2011, dal CCNL del 13.3.2013 e dal CCNL del 7.8.2014.
Rilevato di avere inviato al convenuto lettere di messa in mora in data 31.8.2018 e CP_1
21.4.2020, rimaste prive di riscontro, ha concluso chiedendo: “- previa disapplicazione degli artt. 485
e 526 del D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia del Decreto di ricostruzione della carriera dettagliatamente descritto in narrativa (doc. 4), nella parte in cui tale provvedimento non riconosce integralmente e immediatamente l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine a tutti gli effetti giuridici ed economici SI CHIEDE DI - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero insegnamento pre-ruolo reso presso le scuole statali calcolato in anni 9, mesi 1 e giorni 3 E CONDANNARE il a Controparte_1
ricostruire la carriera della ricorrente collocandola nella relativa fascia stipendiale con conseguente condanna generica al pagamento in favore della ricorrente delle relative differenze retributive oltre accessori di legge dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M.
37/18, approvato in data 08.03.2018 ed in vigore dal 27.04.2018, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati.”.
Con memoria depositata in data 29.2.2024 si è costituito tempestivamente in giudizio il
[...]
, il quale, eccepita preliminarmente la prescrizione ex artt. 2948 n. 4 e Controparte_1
2936 c.c., ha dedotto l'infondatezza del ricorso, rilevando di avere correttamente ricostruito la carriera della ricorrente nei limiti di cui all'art. 485 d.lgs. 297/1994 ed evidenziando come la citata normativa interna sia non solo conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro, ma anche ragionevole sotto un profilo di giustizia sostanziale.
Rilevata, infine, l'assenza, nella fattispecie in esame, della denunciata discriminazione, nonché la carenza di prova in ordine alla stessa, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto oltreché carente di prova;
In subordine, contenere la condanna patrimoniale a titolo di arretrati od altra causale, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale e/o ordinaria. Vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi di Legge.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza del 12 giugno 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
________ 1. Oggetto del presente procedimento è il riconoscimento del diritto della ricorrente al computo integrale dell'anzianità di servizio maturata per il servizio preruolo prestato, non essendole stato riconosciuto per intero in sede di ricostruzione di carriera, con collocazione nella relativa fascia stipendiale e corresponsione delle conseguenti differenze retributive.
In primo luogo, va dato atto che il Tribunale di Catania con la sentenza in atti n. 5239/2017 pronunciata in data 29.12.2017 nel proc. n. 8086/2015 R.G. e passata in giudicato (cfr. all. n. 3 ricorso), ha – per quel che qui rileva – “dichiara[to] il diritto di alla Parte_1
rideterminazione fino al 31 agosto del termine dei contratti stipulati per gli anni scolastici 2001/2002
e dall'anno scolastico 2006/2007 all'anno scolastico 2014/2015”, nonché “dichiara[to] il diritto di
alla medesima progressione professionale economica prevista per il Parte_1 personale dipendente di ruolo e, per l'effetto, condanna[to] il
[...]
ad attribuire alla ricorrente il livello stipendiale corrispondente Controparte_7 all'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola e a pagare al ricorrente le relative differenze a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 e fino all'anno scolastico 2014/2015, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94”.
La ricorrente ha dedotto in questo giudizio che con decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 2203 del 09.05.2017 emesso dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo di San Giovanni Lupatoto (VR), in applicazione della disposizione contenuta all'art. 485 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994, non è stato valutato integralmente ai fini giuridici ed economici il servizio pre-ruolo svolto alle dipendenze del
. CP_1
Ha quindi chiesto il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero insegnamento pre-ruolo reso presso le scuole statali calcolato in anni 9, mesi 1 e giorni 3 con condanna della parte resistente
“a ricostruire la carriera della ricorrente collocandola nella relativa fascia stipendiale con conseguente condanna generica al pagamento in favore della ricorrente delle relative differenze retributive…”.
2. Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Al riguardo, può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenza n.1739/2020 emessa in data 9.6.2020 nel proc. n. 9343/2018 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3976/2021 emessa in data 28.9.2021 nel proc. n. 1539/2020 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda). Innanzitutto, dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dal decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 2203 del 09.05.2017 emesso dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo IC 01 di San
Giovanni Lupatoto – VRIC8AC00D (cfr. doc. n. 4 fascicolo ricorrente e doc. n. 3 fascicolo resistente), si evince che la ricorrente è stata assunta in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti di scuola elementare, con decorrenza giuridica dall'1/9/2015 ed economica dal 1/7/2016; che ha superato il periodo di prova con esito favorevole il 31/8/2016; che alla data 1/9/2016 è stata confermata in ruolo;
che a decorrere da tale data le è stata riconosciuta una “anzianità complessiva preruolo” di anni 7 e mesi 4 ai fini giuridici ed economici e di anni 1 e mesi 8 ai soli fini economici, nonché un'anzianità “totale” di anni
8 e mesi 4 ai fini giuridici ed economici e di anni 1 e mesi 8 ai soli fini economici, con la precisazione che l'anzianità utile ai soli fini economici sarebbe stata utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18 ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del D.P.R. 399/1988, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4.8.1995.
Conseguentemente, alla data dell'1/9/2016 la ricorrente è stata inquadrata nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti, corrispondente all'anzianità di 0 anni, con l'ulteriore precisazione secondo cui “la residua anzianità di anni 8 mesi 4 giorni 0 è utile per il passaggio alla successiva posizione”.
Ancora, dal citato decreto di ricostruzione di carriera si evincono gli effettivi servizi pre-ruolo svolti dalla ricorrente alle dipendenze del convenuto negli anni scolastici 2001/2002 e dal CP_1
2006/07 al 2014/15, non ritenendo riconoscibile il servizio reso nell'a.s. 2015/2016 in quanto compreso in periodi che risultano già considerati “servizio di ruolo”, nonché quello reso nell'anno
2013, pari ad anni 1, in quanto “non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art.
1 comma 1 lett. b D.P.R. 122/2013)”.
Devono qui ribadirsi le argomentazioni già espresse nella richiamata sentenza n. 4743/2020 del
Tribunale di Catania, sezione lavoro, che qui integralmente si riportano: “…La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno
1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana);
il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42);
le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Ciò posto, sulla specifica questione della conformità dell'art. 485 del D. lgs. n. 279/1994 al diritto comunitario, è recentemente intervenuta la CG (sentenza Motter 20.9.2018).
Detta pronuncia ha ribadito al punto 33 che “il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”. Sotto tale profilo, al punto 34, ha inoltre rilevato come “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei prini quattro anni di servizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato”.
Nel contempo, però la ha evidenziato -al punto 47 e segg.- come alcuni obiettivi invocati dal CP_8
Governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4,dell'accordo quadro nei limiti in cui essi rispondono ad una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine.
Ha rilevato la Corte, al punto 49, che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. È stato evidenziato dalla Corte che il Governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo è apparso conforme al principio del “pro rata temporis” cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni addotte dal governo italiano, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodo di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.
Così ritenuta in astratto la conformità della normativa italiana a quella comunitaria, si osserva che laddove il lavoratore adduca in concreto essersi verificata una discriminazione, sarà suo onere allegare e provare che, nel caso di specie, non ricorrono gli elementi addotti dal Governo italiano per giustificare il diverso trattamento sulla scorta dei quali la corte ha ritenuto la conformità della normativa italiana.
Tenuto conto di tali apporti la Corte di Cassazione (n. 31149/2019) ha precisato che:
a) l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la Dir. n.
1999/70/CE, allegato Accordo Quadro, clausola 4, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso Decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Con specifico riferimento al personale docente mette conto richiamare quanto già evidenziato da questo Ufficio (cfr. la sentenza n. 3707/2020, del 27 ottobre 2020, rel. dr. L. Renda) ove è stato evidenziato che “la chiarissima lettura dei giudici di legittimità (Corte di Cassazione n. 31149/2019, rel. Di Paolantonio) depone nel senso della ipotetica fondatezza del diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, nonché a percepire i conseguenti incrementi stipendiali, con il solo limite e con riferimento alle pretese differenze retributive della prescrizione quinquennale, ponendosi tuttavia fondatamente ed in concreto un problema di trattamento discriminatorio nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio in ragione dell'attività prestata in adempimento di contratto a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex d. lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato”.
Ed infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine"
a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto
a tempo indeterminato”.
Va, dunque, rimarcato, richiamandosi l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, che “Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile”.
Ne deriva che, per valutare la compatibilità della normativa, è richiesto al giudicante di effettuare una comparazione tra il servizio effettivamente svolto dal docente durante il pre- ruolo (senza applicazione del criterio dell'anzianità fittizia e senza valorizzazione dei periodi non lavorati) e il conteggio effettuato applicando l'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 (dove invece vengono valorizzati i periodi non lavorati: 180 gg = 1 anno intero)…” (cfr. sentenza n. 4743/2020 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).
Ciò posto, e venendo al caso concreto va evidenziato quanto segue.
In primo luogo si rileva che i periodi di servizio indicati nel decreto di ricostruzione carriera n. 2203 del 9.5.2017 trovano speculare riscontro nello stato matricolare versato in atti dal CP_1
convenuto e non contestato dalla ricorrente e, dunque, ad essi occorre fare riferimento per il computo integrale del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo ai fini dell'accertamento della paventata discriminazione - tenendo, poi, conto della rideterminazione al 31 agosto con riguardo al servizio reso negli anni scolastici 2001/2002 e dal 2006/2007 al 2014/2015, come dichiarato nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 5239/2017.
Quanto poi all'utilità dell'annualità 2013 ai fini della maturazione delle progressioni stipendiali, occorre rilevare che la questione è stata di recente affrontata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13618/2025 pubblicata il 21/05/2025, con la quale, la Suprema Corte, risolvendo il contrasto interpretativo sorto in relazione all'art. 9, comma 23 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha escluso che “in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
In particolare, la Corte ha rilevato che “Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali
e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.”.
In tale contesto argomentativo, la Suprema Corte ha pure chiarito che “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.” (cfr. Cass. n. 13618/2025).
Tanto chiarito, venendo al caso alla mano, il ricorso appare fondato nei seguenti termini.
In applicazione del criterio indicato dalla Suprema Corte con la pronuncia 31149/2019,
l'Amministrazione ha riconosciuto un'anzianità complessiva preruolo di anni 7 mesi 4 giorni 0 che risulta discriminatoria tenendo conto in concreto del servizio pre-ruolo effettivo prestato dalla ricorrente, pur esclusi, da un lato, l'applicazione del criterio più favorevole dettato dall'art. 485 del
D. lgs. 297/1994 – e dunque nella specie il riconoscimento dell'intero anno scolastico per i primi quattro anni a fronte di prestazioni inferiori ai 12 mesi – e dall'altro, l'abbattimento di 1/3 per il periodo eccedente;
ciò in quanto la disapplicazione non può essere parziale, né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
Ebbene, considerato il servizio effettivo prestato dalla ricorrente (in relazione ai periodi risultanti dal decreto di ricostruzione della carriera e confermati dallo stato matricolare in atti) cumulando sia quello relativo ai primi quattro anni riconosciuti nella misura in concreto resa - e non per intero secondo il più favorevole criterio di cui all'art. 485 c. 1 del richiamato decreto legislativo – e pari a
38 mesi 26 giorni (aa.ss. 2001/2002, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009) sia quello concernente il periodo pre-ruolo eccedente e pari a mesi 55 e giorni 91, si giunge ad un'anzianità complessiva di 93 mesi e 117 giorni;
procedendo poi, sulla scorta della sentenza del Tribunale di Catania n. 5239/2017, alla rideterminazione al 31 agosto del servizio reso negli aa.ss. 2001/2002 e dal 2006/2007 al
2014/2015, si giunge a 48 mesi e 2092 giorni, e quindi ad una anzianità complessiva preruolo di anni
9 mesi 9 e giorni 22 (a.s. 2001/2002 330 giorni;
a.s. 2006/2007 12 mesi;
a.s. 2007/2008 12 mesi;
a.s.
2008/2009 12 mesi;
a.s. 2009/2010 12 mesi;
a.s. 2010/2011 361 giorni;
a.s. 2011/2012 352 giorni;
2012/2013 352 giorni;
a.s. 2013/2014 348 giorni;
a.s. 2014/2015 349 giorni); escludendo infine, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 13618/2025,
l'anno solare 2013 (considerato nel decreto di ricostruzione carriera “pari a 1 anno”), si giunge ad un'anzianità complessiva di 8 anni 9 mesi 22 giorni, in luogo dell'inferiore “anzianità complessiva preruolo” di anni 7 mesi 4 giorni 0 riconosciuta dal citato decreto di ricostruzione carriera, tenuto conto dell'assunto a tempo indeterminato comparabile, esclusa in tal modo la c.d. discriminazione alla rovescia paventata dalla Suprema Corte.
Il siffatto raffronto comparativo comprova la denunciata violazione del principio di non discriminazione, ed impone, pertanto, ai fini economici, il riconoscimento dei periodi di lavoro svolti dalla ricorrente antecedentemente all'immissione in ruolo e sin dal primo contratto di lavoro a tempo determinato in misura pari a 8 anni 9 mesi e 22 giorni, con collocamento della stessa nella corrispondente fascia stipendiale.
Diversamente, ai fini giuridici, nel computo dell'anzianità pre ruolo maturata occorre tenere conto, alla stregua dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13618/2025, anche dell'annualità 2013 (Cass. 13618/2025 cit.).
Ciò posto, considerato che parte ricorrente in ricorso ha chiesto il “riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero insegnamento pre-ruolo reso presso le scuole statali calcolato in anni 9, mesi 1 e giorni 3” (cfr. petitum ricorso), il servizio prestato dalla docente prima dell'immissione in ruolo va riconosciuto, ai fini giuridici, nei limiti della domanda attorea e, quindi, in misura pari ad anni 9 mesi 1 giorni 3.
3. Con riferimento alla domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla corretta ricostruzione della carriera nei termini poc'anzi illustrati, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione scolastica in seno alla memoria di costituzione.
Al riguardo, occorre evidenziare che l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti (ex multis, Cass. n. 9060/2004). In particolare, la Suprema Corte con sentenza n. 2232/2020 ha affermato che: “2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per
l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr.
Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile
2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022;
Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n.
15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il ,presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numerò di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto”.
Ciò posto, nel caso alla mano, l'eccezione di prescrizione va accolta limitatamente ai crediti retributivi maturati anteriormente al quinquennio precedente la consegna al convenuto, CP_1
tenuto conto, quale atto dotato di efficacia interruttiva, della diffida inviata con pec del 21.4.2020, oltre che della notifica del presente ricorso, avvenuta in data 12.1.2024, per cui risultano prescritti gli effetti economici della ricostruzione di carriera anteriormente al 21.4.2015.
4. Stante quanto sopra, disapplicati l'articolo 485 del D.Lgs. n. 297/1994 e, per l'effetto, il decreto di ricostruzione carriera prot. n. 2203 del 9.5.2017, va quindi affermato il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo prestato con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del convenuto nei CP_1
termini anzidetti, ossia, ai fini giuridici nella misura di anni 9 mesi 1 e giorni 3 come da domanda, e, ai fini economici in misura di anni 8 mesi 9 e giorni 22, con collocamento nella corrispondente posizione stipendiale di riferimento, e pagamento delle differenze retributive di conseguenza maturate nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Per le dette differenze va emessa statuizione generica di condanna al pagamento delle somme dovute che risulteranno determinabili dal resistente alla luce dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti.
5. In ragione dell'esito della lite e della fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal nei limiti precisati, le spese di lite possono essere compensate in ragione della metà CP_1
mentre la restante metà segue la soccombenza ed è posta a carico dell'Amministrazione scolastica resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D. M. n. 55/2014, come aggiornato dal D. M. n. 147/2022, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Nella liquidazione delle spese va tenuto conto dell'aumento, nella misura del
10%, in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione degli atti depositati, ai sensi dell'art. 4 co, 1 bis del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 .
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
previa disapplicazione dell'art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 e del decreto di ricostruzione carriera prot.
n. 2203 del 9.5.2017, dichiara il diritto di ad ottenere la ricostruzione di Parte_1
carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio di insegnamento pre-ruolo svolto, ai fini giuridici, in misura pari a 9 anni 1 mese e 3 giorni, nonché ai fini economici in misura pari ad anni 8 mesi 9 giorni 22;
condanna il convenuto alla rettifica della ricostruzione della carriera della ricorrente CP_1
tenendo conto del servizio di insegnamento prestato con contratti di lavoro a tempo determinato nei termini anzidetti, nonché alla collocazione della stessa nella posizione stipendiale corrispondente all'anzianità maturata di anni 8 mesi 9 giorni 22 e al pagamento in favore della ricorrente delle relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre accessori secondo quanto precisato in parte motiva;
rigetta nel resto;
condanna il alla refusione in favore di parte ricorrente della Controparte_1
metà delle spese di lite che liquida nell'intero in complessivi € 4.057,90 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA e CU se dovuto, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avvocati Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci;
compensa tra le parti la restante metà.
Catania, 13/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso