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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 6760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6760 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 46917 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nata il [...] a [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza di Novella, n. 1, presso lo stu- dio dell'avv. Mario LUCCI, che la rappresenta e difende giusta procura in cal- ce al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria: indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/1980 – disabilità ex art. 3, comma 3, L. n.
104/1992
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2024, ha Parte_1
esposto che ha presentato istanza di accertamento tecnico preventivo (iscritta al n. 242/2024 RG) al fine di vedere riconosciuti in proprio favore i requisiti sanitari legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento di cui
1 all'art. 1 L. 11.02.1980, n. 18, nonché l'attribuzione dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, dalla data della domanda ammini- strativa (28 luglio 2022); e che il CTU nominato in quella sede, dott.ssa
[...]
, ha ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie occorrenti per en- Persona_1
trambi i benefici ma soltanto a decorrere dalla data della visita peritale, ovvero il 24 maggio 2024.
La ricorrente, reputando non corrette le conclusioni cui è giunto il CTU quanto alla individuazione dell'epoca di insorgenza delle dette condizioni, ha chiesto che sia accertata la sussistenza di tali condizioni fin dalla data della domanda amministrativa e, in subordine, che sia dichiarato quanto già accerta- to nella prima fase di giudizio.
Il convenuto, benché ritualmente citato come da atti depostati il 13 feb- braio 2025, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ctu medico-legale nominato in questa fase, dott.ssa , a Persona_2
seguito di visita e di compiuta disamina degli atti, con argomentazioni suffi- cientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni, ha rilevato che la ri- corrente è affetta dalle gravi patologie tutte nella relazione medesima indicate e descritte.
Ad avviso del CTU, tale grave complesso morboso determina uno stato di disabilità con necessità di sostegno intensivo (secondo la nuova formulazio- ne dell'art. 3, comma 3, l. n. 104, modificato dal d.lgs. n. 62/2024), a decorrere dalla data della domanda amministrativa (28 luglio 2022) ed altresì, dal mese di gennaio 2024, anche l'esigenza di assistenza continua, presentando il pa- ziente l'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono dunque pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
2 Pertanto, in accoglimento parziale del ricorso, deve riconoscersi la sussi- stenza, dal 28 luglio 2022 dello stato di disabilità ex art. 3, comma 3, l. n.
104/1992 e, dal 1° gennaio 2024, dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite, considerato che il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento si è perfezionato dopo la presentazione del- la domanda amministrativa ed in concomitanza con l'inizio della prima fase di giudizio (il ricorso per accertamento tecnico è stato depositato il 29 dicembre
2023), possono essere compensate in ragione di un terzo.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo (si fa riferimento allo scaglione compreso tra €26.000,01 e €52.000,00, applicabile anche alle controversie di valore indeterminato o indeterminabile avuto riguardo alla domanda di accer- tamento dello stato di disabilità: v. Cass. 25.6.2018 n. 16671).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pertanto, le spese si determinano, per l'intero, in €1.528,00 per la fase di accertamento tecnico preventivo ed in €4.637,00 per la presente fase di oppo- sizione, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.
Quelle di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste intera- mente a carico dell . CP_1
P . Q . M .
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 19 dicembre 2024, respinta Parte_1
ogni altra richiesta, così provvede:
1. - dichiara che dal 28 luglio 2022, versa in stato Parte_1
di disabilità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 e, dal 1° gennaio 2024, è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2. - condanna l' al pagamento, in favore dell'avv. Mario LUCCI, procu- CP_1
ratore antistatario, dei due terzi delle spese di giudizio che liquida per l'intero in complessivi €6.165,00# per compensi, oltre spese generali, oneri di legge e rimborso dei contributi unificati versati di €64,50, di- chiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato;
3. - pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecni- CP_1 ca d'ufficio, liquidate con separato decreto;
4. - manda alla Cancelleria di dare comunicazione al procuratore costituito.
Roma, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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