Ordinanza cautelare 7 aprile 2022
Ordinanza collegiale 15 settembre 2022
Ordinanza collegiale 24 novembre 2023
Sentenza 8 marzo 2024
Decreto cautelare 19 aprile 2024
Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/02/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01708/2025REG.PROV.COLL.
N. 05391/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5391 del 2024, proposto da
ZO SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Scotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 227/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli e del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Marina Scotto e Antonio Andreottola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dei provvedimenti, adottati dal Comune di Marano di Napoli, aventi ad oggetto l’ordine di demolizione di immobili abusivi realizzati su terreno di proprietà del Comune di Napoli.
La motivazione della sentenza appellata fa tra l’altro riferimento a quanto segue.
Dalla documentazione agli atti di causa emerge che l’area oggetto di occupazione abusiva ad opera del ricorrente è di proprietà del Comune di Napoli, essendo presente nell’inventario dei beni immobili dell’Ente come si evince dalla nota, in atti, del Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio del Comune di Napoli PG/2023/844824 del 19 ottobre 2023.
Il Tar ha dunque osservato che i gravati provvedimenti trovano la loro fonte normativa di riferimento nell’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001 che non lascia all’Ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali, imponendo al Comune di ordinare la demolizione ogni qualvolta sia accertata la realizzazione su terreni demaniali di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire.
Il Tar ha parimenti osservato che non sussiste la carenza istruttoria lamentata atteso che la descrizione del bene e delle opere che lo hanno manomesso, nonché l’accertamento fattuale, costituiscono gli unici elementi essenziali del provvedimento sanzionatorio, tutti ben individuati nella specie dal Comune.
Pertanto il Tar ha ritenuto che dall’abusività dell’opera scaturisce con carattere vincolato l’ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso.
2. Parte appellante fa presente che in vista dell’udienza di merito in primo grado, anche in considerazione delle difese spiegate dalle Amministrazioni resistenti, per il ricorrente è stata formulata istanza di verificazione inerente l’esatta zonizzazione dell’area in cui ricadono le opere contestate, e l’epoca di realizzazione del manufatto principale che, nella generica prospettazione della difesa del Comune di Marano, non era ritenuta sufficientemente dimostrata dalla relazione in atti e dal rilievo in ortofoto.
Secondo parte appellante sussistevano giusti motivi per disporre l’incombente istruttorio.
Ritiene non motivato il rigetto dell’istanza istruttoria che è stata proposta per:
- accertare la risalenza dell’opera a prima del 1967;
- accertare la conformità delle opere rispetto alle previsioni di P.R.G. e N.T.A. vigenti per la zona satura B2 e non invece nella zona B2 attrezzatura standard, zona parcheggi senza vincolo.
Parte appellante fa riferimento alla consulenza tecnica di parte depositata nel giudizio di primo grado riguardo la zonizzazione.
Ritiene l’idoneità dell’aerofotogrammetria depositata in primo grado eseguita nell’anno 1964.
Lamenta che la sentenza sarebbe viziata per difetto istruttorio.
Parte appellante lamenta il difetto di motivazione della sentenza appellata circa la documentata pendenza della domanda di condono edilizio ex L. 724/94 per la sanatoria delle opere realizzate in ampliamento della preesistenza.
Tale pendenza sarebbe stata rilevante ai fini della sospensione e comunque inibizione di qualsivoglia procedimento sanzionatorio fino alla sua effettiva definizione.
Parte appellante fa presente che aveva esibito relazione tecnica corredata di allegati che attestano che contrariamente a quanto affermato dal Comune l’immobile ricade in zona B2 Omogenea Satura dove alla stregua dell’art. 21 di NTA sono ammessi interventi di completamento e anche nuove edificazioni in aree libere.
Parte appellante contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza appellata, secondo cui il Comune ha correttamente verificato la titolarità del fondo in capo al Comune mediante visura catastale.
Fa riferimento alla circostanza che aveva documentato possesso uti domini tale da determinare la costituzione di usucapione in tutto opponibile anche alla mera visura catastale.
La sig.ra IO nel 1995 aveva presentato la domanda di condono nella sua qualità di responsabile dell’abuso e se l’Amministrazione Comunale avesse istruito la pratica ove necessario, ben avrebbe potuto richiedere il nulla osta al Comune di Napoli per la sanatoria delle opere.
Secondo parte appellante il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 35 nel caso di specie lede anche la posizione del Comune di Napoli che, in ipotesi di accertamento della sua attuale titolarità, ben potrebbe giovare della sanatoria dell’intervento edilizio oggetto di contestazione.
Parte appellante lamenta che, anche a volersi considerare la diffida ex art. 35 dpr 380/01 quale atto sostitutivo della comunicazione dell’avvio del procedimento, nel successivo ordine di demolizione n. 50/2020 il Comune di Marano avrebbe omesso ogni riscontro dei rilievi dell’interessato e ha riprodotto le stesse errate motivazioni dell’atto presupposto oggetto di specifiche censure in sede giudiziale.
Secondo parte appellante la mancata attivazione di contraddittorio avrebbe indebitamente estromesso anche il Comune di Napoli dal procedimento istruttorio.
Parte appellante ripropone i motivi di ricorso già proposti in primo grado.
3. L’appello è infondato.
Si osserva che, attesa l’’infondatezza dell’appello, non risulta necessario delibare sull’eccezione di inammissibilità della memoria di costituzione del Comune di Marano di Napoli, la quale non adduce elementi dirimenti ai fini della definizione del giudizio.
L’aerofotogrammetria depositata da parte appellante nel giudizio di primo grado non è sufficientemente decifrabile per provare l’esistenza del manufatto.
Ne consegue che parte appellante non ha provato che i manufatti risalirebbero ad epoca antecedente al 1967.
Costituisce invece principio consolidato in giurisprudenza , qui ribadito, che "l'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe in linea generale sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto" (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 24 marzo 2023, n. 3011; Id., sez. VI, 12 ottobre 2020, n. 6112 secondo cui "grava esclusivamente sul privato l'onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell'opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio per essere stata l'opera medesima realizzata secondo il regime originariamente previsto dall'art. 31, comma 1, L. 17 agosto 1942, n. 1150, ossia prima della novella introdotta dall'art. 10 della c.d. legge ponte, L. 6 agosto 1967, n. 765, tenuto conto che tale onere discende attualmente, in linea di principio, dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. in forza dei quali spetta al ricorrente l'onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 24 giugno 2024 n° 5547).
L’ordine di ripristino risulta dunque congruamente motivato in relazione alla accertata realizzazione di immobili senza titolo.
Il Comune di Marano di Napoli ha svolto compiutamente la propria attività istruttoria basandosi sia sul verbale di accertamento di violazione delle norme urbanistiche prot. n. 10254 del 15 aprile 2020 del Comando di Polizia Municipale sia su ulteriori accertamenti quali la verifica della proprietà del terreno.
Dalla documentazione agli atti di causa e dalle visure catastali è emerso che l’area oggetto di occupazione abusiva ad opera del ricorrente è di proprietà del Comune di Napoli, essendo presente nell’inventario dei beni immobili dell’Ente come si evince dalla nota, in atti, del Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio del Comune di Napoli PG/2023/844824 del 19 ottobre 2023.
Inoltre, in relazione al medesimo profilo, con sentenza del Tar Campania n° 7189 del 21 novembre 2022 il Comune di Marano di Napoli è stato condannato alla restituzione dei fondi (tra cui quelli di cui al presente giudizio) al Comune di Napoli.
Parimenti non giova all’appellante la sua qualità di detentore dell’immobile.
Non giova all’appellante l’avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio in data 27 febbraio 1995 per parte del fabbricato.
Infatti trattasi di istanza inefficace perché non presentata da soggetto legittimato.
Nemmeno gioverebbe a parte appellante l’invocata conformità urbanistica qualora sussista.
Correttamente il Tar ha affermato che i gravati provvedimenti trovano quindi la loro fonte normativa di riferimento nell’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001 che non lascia all’Ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali, imponendo al Comune di ordinare la demolizione ogni qualvolta sia accertata la realizzazione su terreni demaniali di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire.
L’ordine di ripristino si basa su idonea istruttoria in relazione al verbale di accertamento n° 10254 del 15 aprile 2020 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Marano di Napoli.
Parimenti, come correttamente affermato dal Tar, non occorre accertamento ulteriore, essendo sufficiente la circostanza acclarata che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Pertanto, dall’abusività dell’opera scaturisce con carattere vincolato l’ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tenere conto del lasso di tempo intercorso.
Inoltre l’ordinanza di demolizione n° 50/2020 del 2 dicembre 2020 è stata preceduta dalla diffida non rinnovabile in data 20 maggio 2020 prot. 14404 avente anche funzione di comunicazione di avvio del procedimento.
Infine sono infondate le eccezioni di mancato coinvolgimento istruttorio del Comune di Napoli che al contrario ha chiesto con memoria depositata in giudizio in data 3 gennaio 2025 il rigetto dell’appello in considerazione dell’interesse sottostante del Comune di Napoli a vedere restituito il suolo di cui è proprietario, libero dagli immobili abusivamente realizzati dal ricorrente come si evince dalla nota, in atti, del Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio del Comune di Napoli PG/2023/844824 del19 /10/2023 e dalla nota del Nota Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio PG_2024_600214 prodotta nel presente giudizio.
Tale presa di posizione del Comune di Napoli induce il collegio a respingere l’istanza proposta dal medesimo Comune di Napoli di estromissione dal giudizio.
Inoltre il Comune di Napoli ha partecipato al giudizio di primo grado in quanto proprietario dell’area e dunque ha l’interesse a contraddire in appello.
Il collegio ritiene che non necessita ulteriore attività istruttoria.
L’appello deve pertanto essere respinto.
Le spese dell’appello nei confronti del Comune di Marano di Napoli possono essere compensate, considerando la costituzione tardiva del Comune, la cui memoria non viene considerata ai fini della decisione in ragione della tardività.
Le spese dell’appello possono essere compensate nei confronti del Comune di Napoli, non essendo impugnati provvedimenti del Comune di Napoli.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese dell’appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO