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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/10/2025, n. 4608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4608 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16514/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile Il Tribunale in funzione monocratica, nella persona del Giudice SE TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16514/2023 (e 16514-1/2023) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TE BI presso il cui studio in Torino Via Carlo Alberto 55 è elettivamente domiciliata, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Lorenza AMBROSIO e Samuele PERASSI, presso il cui studio in Torino è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE
Nel merito
pagina 1 di 11 • Accertare e dichiarare la civile responsabilità del signor , per i Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, patiti dalla signora , Parte_1 così come descritti negli atti di causa per i fatti e per le ragioni di diritto ivi indicate.
• Condannare il signor a risarcire i danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali tutti discendenti dai fatti di causa, subiti dalla signora Pt_1
, per complessivi € 126.000,00 (centoventiseimilacentosessanta/00) oltre
[...] interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo per ciascuna voce di danno e in ogni caso, nella diversa somma, anche maggiore, che il Giudice riterrà equa ai sensi dell'art. 1226 c.c oltre a tutte le spese ed esposti.
- Respingere l'eccezione di prescrizione e decadenza delle domande attoree in quanto infondata in fatto ed in diritto.
• - Respingere la domanda riconvenzionale subordinata del convenuto relativa ai danni conseguenti alla mancata cancellazione dell'ipoteca sull'immobile sito in Collegno e alla loro compensazione, per cessata materia del contendere derivante da transazione scritta raggiunta dalle parti e risultante dal provvedimento di sequestro del 19.12.2023 (docc. 13-14).
• Respingere le contestate eccezioni di compensazione giudiziale formulate dal convenuto perché inammissibili ed infondate;
solo ove ritenute ammissibili e fondate, in ogni caso, in via di eccezione, compensarle con il danno da stalking giudiziario e violenza economica richiesto dalla signora;
Pt_1
• Respingere perché inammissibile ed infondate le eccezioni di compensazione del convenuto di somme che non siano attuali certe ed esigibili tra cui le vantate spese di esecuzione mobiliari successive all'atto di precetto e ogni ulteriore credito che sarà liquidato in esito ai giudizi sub iudice ancora pendenti tra le stesse parti R.G 7310/2021 avanti al Gdp di Torino e R.G 16501/21 avanti al Tribunale di Torino Sez. VII civ. In ogni caso Con il favore delle spese e onorari di giudizio al presente legale che si dichiara antistatario, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario al 15% spese dei C.T.U e C.T.P ed esposti come per legge.
PER PARTE CONVENUTA
Tenuto conto delle risultanze della CC.TT.UU medico legale 30/09/-14/11/24 esperita sulla persona di dal Collegio Peritale Parte_1
Nel merito: per tutti i motivi esposti, respingere le domande e le quantificazioni proposte dall'avversario perché infondate in fatto ed in diritto, tanto quanto alle pagina 2 di 11 singole voci di danno - che si contestano sia nell'an che nel quantum richiesti - oltre che nell'allegazione dei fatti costitutivi e nelle relative modalità di calcolo;
In via subordinata ed in ogni caso: per il denegato e non creduto caso, di condanna al pagamento di un importo aggiuntivo rispetto a quello già liquidato e corrisposto in via provvisionale in favore della controparte, contenere i limiti del risarcimento entro i limiti del giusto e del provato e nel rispetto delle preclusioni introduttive;
In via di eccezione di compensazione: per l'effetto di quanto documento, disporre la compensazione giudiziale, di quanto mai il dovesse essere chiamato a CP_1 pagare in favore dell'avversaria con crediti portati dall'atto di precetto da ultimo notificato in data 19/09/2022, nonché dalle spese vive e delle esecuzioni mobiliari successive per un importo di circa € 15.000,00 S.e.&.O.; In via di eccezione riconvenzionale: disporre in ogni caso, anche con riferimento agli ulteriori crediti dell'esponente, la compensazione legale e/o giudiziale con quanto mai il dovesse essere chiamato a corrispondere, in via aggiuntiva, CP_1 per i titoli qui indicati;
In ogni caso: (i) dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo che prevede, fra l'altro, la compensazione delle spese relative alla fase cautelare, come da ordinanza del Giudice Dott.ssa R. Bosco del 19/12/23, scrittura privata transattiva fra le parti del 13/12/23 e verbale di udienza in data 12/12/23, con il favore delle spese ed accessori relativi alla fase odierna (compresi gli onorari di CC.TT.PP.) ed in ogni caso di quelle successive alla proposta transattiva formulata dall'Ill.mo Giudice con ordinanza resa fuori udienza in data 28/01/25 ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., nonché condanna dell'avversario ex art. 96 c.p.c. per aver nuovamente richiesto l'importo già pagato a titolo di provvisionale, ovvero e solo in subordine integrale compensazione delle stesse;
(ii) Disporre il dissequestro dell'immobile del Sig. sito in Diano CP_1
Marina, - concesso ai sensi dell'art. 671 c.p.c. con provvedimento in data 19/12/23 sino alla concorrenza dell'importo di € 213.638,00 -, ordinando la trascrizione del provvedimento al competente Conservatore dei registri immobiliari e con spese di cancellazione come da preventivo agli atti (doc. 2 allegato all'istanza n. 8, dep. 11/02/25) a carico della controparte, ovvero in subordine con integrale compensazione delle stesse;
(iii) dato atto che con decreto di liquidazione compenso a Consulente Tecnico D'Ufficio in data 09/12/24 il Magistrato ha posto la liquidazione a carico solidale delle parti ed il Sig. ha già corrisposto una quota pari alla metà a CP_1 beneficio della Dott.ssa , alla luce dell'esito della Consulenza, disporne il Per_1 pagamento a carico integrale di parte attrice (ammessa al Fondo Regionale) - con pagina 3 di 11 conseguente onere di restituzione della somma anticipata da parte convenuta - ovvero in subordine con integrale compensazione delle stesse;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e del processo
La signora ha evocato in giudizio il signor - Parte_1 Controparte_1 con il quale ha dedotto aver contratto matrimonio il 25.5.2014, e dal quale si era separato (all'esito di giudizio radicato il 24.4.2017) con pronuncia di questo Tribunale 11.3.2021 di separazione con addebito all'ex coniuge per condotte maltrattanti – chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti condotte delittuose accertate in giudizio penale per il reato di cui all'art. 572 c.p., maltrattamenti contestati in imputazione come protrattisi “dagli ultimi mesi del 2014 al dicembre 2016” e per le quali questo Tribunale con sentenza penale 13.2.2020 – confermata dalla Corte di Appello il 23.11.2021 – ha liquidata a titolo di provvisionale la somma di Euro 7.000,00.
La difesa attorea ha dedotto la sussistenza di danni non patrimoniali per patologia di natura psichica conseguente il predetto reato con lesioni permanenti indicate pari al 10 % - come da qualificazione e quantificazione di consulenza di parte allegata - e di danni per invalidità temporanea al 50 % per anni 6 e mesi 6, ed ha concluso chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di somma che - tenuto conto della personalizzazione massima delle predette voci di danno, di un risarcimento per danno morale per ulteriori Euro 70 mila e di un risarcimento per danni per cd. da Stalking giudiziario - è stata indicata nell'atto introduttivo del giudizio in complessivi Euro 213.638,00.
Si è costituito l'ex coniuge la cui difesa, contestata radicalmente Controparte_1 la debenza e quantificazione operata, ha lamentato che la avesse Pt_1 immediatamente iscritto ipoteca giudiziale in forza di credito derivante da detta condanna provvisionale, rifiutandosi permanentemente di assentire alla sua cancellazione nonostante l'avvenuto integrale pagamento della predetta somma
Prospettata una diversa ricostruzione della convivenza e vicende coniugali, nonché dei rapporti tra le parti successivi alla separazione, parte convenuta ha dedotto che al divorzio erano seguite diverse procedure giudiziali che avevano visto la signora soccombente e condannata al pagamento di molteplici importi per spese Pt_1 legali, somme che il convenuto ha opposto in compensazione del credito risarcitorio ulteriore che dovesse essere liquidato in questa sede.
Alla prima udienza, nella quale le parti sono comparse personalmente, la difesa del convenuto ha dettagliato i crediti opposti con l'eccezione di compensazione pagina 4 di 11 sollevata in comparsa ed ha tuttavia dichiarato la propria disponibilità a rinunciarvi ed a corrispondere in via transattiva a controparte l'importo di Euro 5.000,00 a totale definizione della controversia.
Il tentativo di conciliazione, intrapreso in quella sede anche dal giudice in allora designato, non ha avuto esito alcuno per mancata accettazione da parte dell'attrice.
Con ordinanza emessa all'esito della predetta udienza – ritenuto che la responsabilità per le condotte dannose per cui è causa fosse stata accertata dalle pronunce penali prodotte dall'attrice, e quindi la superfluità di ulteriore istruttoria – è stata disposta CTU medica collegiale per accertare sussistenza di disturbi e patologie che possano ritenersi in relazione causale con le predette condotte delittuose e per quantificare in tale ipotesi la gravità del danno biologico permanente e/o temporaneo derivatone.
Ad avvenuto deposito della relazione peritale – che ha escluso patologie permanenti, e le cui risultanze sono state contestate dalla difesa attorea all'udienza del 24.1.2025–con ordinanza 28.1.2025 è stata formulata proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis cpc, che con dichiarazioni rese all'udienza del 14.2.2025 è stata accettata dalla difesa di parte convenuta e respinta dalla difesa attorea.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati alle parti i termini di legge per il deposito dei rispettivi scritti difensivi conclusionali allo spirare dei quali la controversia viene per la odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria formulata in questo giudizio da parte attrice attiene al ristoro per lesioni temporanee e permanenti e quindi dei danni non patrimoniali da essa subìti in relazione ed in conseguenza di quelle condotte maltrattanti che hanno formato oggetto di accertamento e di condanna in giudizio penale, con pronuncia confermata in appello e passata in giudicato.
1. Le condotte illecite oggetto delle domande e natura dei profili risarcitori Le pronunce penali sono state rese con riferimento ad imputazione che ha contestato l'esistenza del reato per arco temporale che va “dagli ultimi mesi del 2014 sino al dicembre 2016”.
La premessa pare opportuna (ed anzi doverosa) per individuare e circoscrivere l'oggetto del presente contenzioso, soprattutto in presenza di atti difensivi di parte attrice che – dopo aver in citazione chiaramente rinviato per la prova dei maltrattamenti al giudicato costituito dalla pronuncia penale, anche ai sensi dell'art.
pagina 5 di 11 651 c.p.p. - in corso di causa hanno invece in narrativa talvolta prospettato un travalicamento o per meglio dire una estensione dei limiti temporali del giudicato sopra indicati (che liquidando una provvisionale ha rinviato a questa sede la determinazione del complessivo danno non patrimoniale da reato) per pervenire nelle conclusioni ad una richiesta risarcitoria:
- per condotte che precedono e seguono anche di molto l'arco temporale individuato e contestato nel capo d'imputazione.
- per titoli che non attengono unicamente quello del danno alla persona conseguente a reato, e che invocano invece “danni morale da separazione”, o danni da “violenza economica” e/o da stalking giudiziario che nulla hanno a che fare con la predetta condanna penale e che – avuto riguardo anche alla carenza di deduzioni ed attività istruttorie richieste è sviluppate in questo giudizio - risultano peraltro sostanzialmente indimostrate. Deve invero osservarsi che in ordine a siffatte condotte asseritamente produttive di ulteriori danni non patrimoniali, né in citazione e neppure nella memoria ex art. 171 ter cpc n. 2 è stata richiesta ed articolata attività istruttoria. Ed anzi nella predetta memoria istruttoria viene espressamente prospettato dalla difesa attorea che “la causa è documenta(ta) nell'an dalla sentenza penale passata in giudicato e dalla sentenza civile di addebito della separazione”.
Per quel che concerne le doglianze per comportamenti inappropriati nell'arco della lunga convivenza che ha preceduto il matrimonio 25.5.2014, pare rilevante poi incidentalmente ancora osservare che - oltre che essere tali condotte rimaste come detto prive di allegazioni e deduzioni istruttorie – l'esistenza di un danno riferito a detto periodo appare perlomeno dubbia se non alquanto inverosimili alla luce della scelta della signora che si presume libera e consapevole, di Parte_1 consolidare dopo una lunga convivenza con il (iniziata nel 1990) il CP_1 rapporto con vincolo matrimoniale in data 25.5.2014 (vale a dire pochi mesi prima del periodo oggetto dell'accertamento effettuato in sede penale.
Quanto al danno per addebito della separazione, pare sufficiente il richiamo a quel principio ribadito dalla Suprema corte secondo cui “l'addebito di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento, con la conseguenza che la risarcibilità di danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma indicata” (così Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, n.16740).
pagina 6 di 11 L'addebito, si rileva, è stato motivato per l'aver il posto in essere quelle CP_1 stesse condotte maltrattanti che costituiscono tuttavia (e coincidono con) l'oggetto del giudizio penale, per modo che il risarcimento per tali condotte deve ritenersi assorbito e compreso in quello qui di seguito riconosciuto per danno non patrimoniale da reato.
Tanto premesso, e dovendosi in effetti ritenere che per le condotte maltrattanti la prova storica delle condotte sia costituita e promani unicamente da quanto accertato in sede dibattimentale, confermato dalla pronuncia penale in appello, la prova del danno biologico non può che essere tratta dalla disposta CTU, che ha escluso l'esistenza di danno biologico permanente anche per “assoluto vuoto documentale”, e per converso ha ritenuto sussistente un danno temporaneo per un lungo arco temporale che ha ritenuto di indicare pari a complessivi 18 mesi (durata che per i motivi qui di seguito esposti deve ritenersi indicata per difetto).
Le conclusioni in ordine alla mancanza di elementi clinici e documentali che supportino una diagnosi di patologia permanente conseguente alle prevaricazioni subìte nel corso della durata del matrimonio (dal 14.5.2014 al 31.12.2016) sono ben argomentate dai CTU, anche in replica alle osservazioni critiche sollevate dal CTP e dal difensore dell'attrice, e sono qui pienamente condivise.
La limitazione alla sola invalidità temporanea va tuttavia temporalmente valutata tenendo conto di quanto emerge dalle motivazioni delle pronunce penali di condanna, che per un verso hanno ritenuto provato come epoca di esordio della condotta dannosa “gli ultimi mesi del 2014” ed il suo protrarsi fino “al dicembre 2016”, e per altro verso - stando alla narrativa ricostruttiva della vicenda relazionale - consente di collocare nella fase finale della convivenza quel periodo di tre mesi indicato come maggiormente afflittivo (stimato dai CTU al 25 % di temporanea) e per ritenere che il malessere psicologico attenuato (stimato dai CTU al 10% di invalidità temporanea) si sia protratto per tutto il restante periodo coperto dall'imputazione e quindi per i restanti 24 mesi (e non già limitatamente a 15 mesi, come indicato nella relazione peritale a pag. 40).
2. La quantificazione del danno provato Sulla base delle risultanze istruttorie sopra richiamate (giudicato penale e relazione di CTU) può dunque addivenirsi alla liquidazione del danno biologico secondo i parametri della tabella del Tribunale di Milano, applicabile ratione temporis - dovendosi escludere l'applicabilità alla vicenda in esame della Tabella Unica Nazionale di cui al DPR n. 12 del 13/01/2025 entrato in vigore il 5.3.2025 – ed assumendo quale criterio di liquidazione per invalidità temporanea ivi prevista un importo giornaliero (in proporzione alla percentuale di temporanee sopra indicate)
pagina 7 di 11 pari per l'intero di Euro 140,00 (valore medio compreso tra 115 e 173), e quindi di Euro 3.150,00 per i tre mesi di invalidità temporanea al 25% di Euro 10.220,00 per i restanti 21 mesi di invalidità temporanea al 10%, per un totale di Euro 13.370,00.
La gravità, multiformità e persistenza delle condotte lesive di maltrattamenti pressochè per tutta la durata della convivenza matrimoniale è motivo per riconoscere un aumento per personalizzazione del danno biologico come sopra liquidato nella sua estensione massima tabellarmente prevista del 49 %, con liquidazione del danno biologico per complessivi Euro 19.921,00.
A tale voce di danno deve aggiungersi quello per danno morale conseguente condotte configuranti delitto perché, come efficacemente indicato dalla Suprema Corte, “in caso di maltrattamenti, il danno morale va riconosciuto anche se non concretamente provato perché la consumazione di un reato, per di più incidente sulla qualità della vita della vittima in maniera così stringente, non richiede una diretta dimostrazione dell'esistenza delle conseguenze dannose, che discendono dall'accertamento dell'illecito” (Cass. civ. 4 settembre 2015, n. 35975).
Anche per la commisurazione di tale voce di danno - ancorchè sia ammissibile una sua liquidazione in via equitativa ex art. 2056 c.c. (in combinato disposto con l'art. 1226 c.c.) - deve tuttavia farsi riferimento a criteri ancorati a fattori di calcolo oggettivi, che rendano evidente il percorso logico seguito nella determinazione dello stesso (cfr Cassazione penale sez. V, 25/03/2021, n. 22780). Soccorre in questa sede un ancoraggio in via equitativa a quanto ora previsto dalla nuova Tabella unica Nazionale, sopra richiamata, laddove si prevede che l'indennità temporanea totale (I.T.T.) può essere incrementata per tener conto del danno morale con una percentuale compresa tra il 30% ed il 60% del danno biologico (come sopra indicato), incremento e che per i motivi già esposti si ritiene congruo applicare nel massimo aumento previsto (pari ad Euro 11.953,00), con determinazione del danno non patrimoniale complessivo in Euro 31.874,00 (19.921,00 + 11.953,00)
L'ammontare del danno come sopra complessivamente liquidato comporta la condanna del convenuto a risarcimento per importo che - trattandosi di obbligazione risarcitoria liquidata in questa sede, ed essendo il predetto ammontare individuato con riferimento ai parametri di liquidazione attualmente vigenti (Cass. civile sez. III 11 maggio 2012 n. 7272) - deve essere maggiorato, previa sua devalutazione alla data del 31.12.2016 in cui (secondo l'imputazione) si è definita la condotta lesiva (Euro 26.255,00), degli interessi calcolati al tasso legale e quindi per ulteriori Euro 3.492,00 con determinazione finale pari pagina 8 di 11 all'attualità a complessivi Euro 35.366,00, importo a sua volta da maggiorarsi degli interessi legali dalla data odierna al soddisfo.
3. Infondatezza delle domande risarcitorie per titoli diversi
Quanto alle altre voci di danno prospettate da parte attrice:
- non sono emersi in giudizio elementi per ritenere una diretta connessione causale tra condotte di reato e danni odontoiatrici lamentati dall'attrice, anche a motivo della carenza di pregressa diagnosi documentazione clinica rilevata dai CTU (pag. 49) e già sopra richiamata;
- così come non si ravvisano gli estremi di una condotta cd. di stalking giudiziario tratteggiate in citazione dalla difesa attorea, nelle azioni e procedure giudiziarie che sono seguite alla condanna penale ed alla sentenza di separazione personale, come documentate in atti. Così come, per altro verso, nessun elemento di prova è stato allegato da parte convenuta a sostegno della domanda riconvenzionale di condanna per danno da asserita illegittima persistente iscrizione ipotecaria, dovendosi fare applicazione a tal proposito del principio ribadito in giurisprudenza secondo cui “nel caso in cui si lamentino danni da illegittima iscrizione ipotecaria, deve essere fornita la prova che il vincolo abbia concretamente cagionato un danno come, ad esempio, la perdita di occasioni di vendita in un determinato momento, la necessità di procurarsi a condizioni più onerose la liquidità che si sarebbe potuto ottenere dalla vendita dei beni illegittimamente ipotecati. (in argomento si veda da ultimo Tribunale Alessandria 30/01/2023 n. 69).
4. I crediti opposti in compensazione
In narrativa si è già dato conto dell'eccezione di compensazione sollevata dalla difesa del convenuto con riferimento alle somme portate dal precetto notificato all'attrice il 19.9.2022 - eccezione ripresa per l'importo di complessivi Euro 10.987,70 ivi indicato ancora in comparse conclusionale e di replica.
L'eccezione è fondata e va accolta, con decurtazione dell'importo risarcitorio complessivamente sopra indicato.
Le somme riepilogate nel precetto in esame per l'ammontare complessivo azionato sono infatti tutte fondate su titoli esecutivi, come tali esigibili sino a prova contraria dell'avvenuto pagamento delle stesse, gravante sulla debitrice.
Nessun rilievo - pare opportuno precisare, con riferimento a difesa svolta sul punto in conclusionale dalla difesa attorea – può rilevare il provvedimento interinale di sospensione del procedimento di esecuzione Trib. Torino 12964/2023 invocato pagina 9 di 11 dall'attrice, in quanto assunto - secondo quanto dalla stessa riferito - in ragione di asserita impignorabilità del credito oggetto di quella procedura, e che riguarda dunque il concreto modo di attuazione forzata di quel diritto e non già anche la sua esistenza ed azionabilità in altra sede.
Il credito opposto in compensazione si riferisce poi alla data 19.9.22 di notifica del precetto, e trattandosi di credito di valuta deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati dalla predetta data all'attualità per Euro 1.042,00, con credito complessivo opposto in compensazione per Euro 12.029,70
Il credito finale riconosciuto a parte attrice al netto della compensazione è dunque pari all'attualità ad euro 23.336,00 (35.366,00 – 12.029,70)
5. La conversione del sequestro In relazione al credito come complessivamente azionato in citazione è stato richiesto dall'attrice in corso di causa (proc. n. 16514-1/2023) il sequestro conservativo, istanza di cautela che ha peraltro formato oggetto di accordo transattivo esposto a verbale di udienza 12.12.2023 e di successiva ordinanza 19.12.2023, autorizzativa del predetto rimedio cautelare fino alla concorrenza di euro 213.638,00.
Il sequestro conservativo come concesso e trascritto, a norma dell'art. 686 c.p.c., si converte automaticamente in pignoramento quando il creditore sequestrante ottenga "sentenza di condanna esecutiva", ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l'importo, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato, perché gli effetti che l'art. 2906 c.c. riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe in caso di pignoramento.
Ne consegue che il sequestro non conserva efficacia - e ne va qui disposta la cancellazione - per l'importo eccedente quello di Euro 23.336,00 per il quale è intervenuta condanna esecutiva, nonché di quello per l'ammontare delle spese di lite liquidate in dispositivo.
All'accoglimento della pretesa creditoria per il minor importo di Euro 24.378,38 consegue pertanto – con la conversione del sequestro ex art. 686 cpc in pignoramento per detta minor somma, l'ordine di cancellazione del sequestro per l'eccedenza dei predetti importi, con efficacia della presente parte della decisione ad avvenuto passaggio in giudicato della sentenza.
6. La decisione sulle spese di lite Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il generale criterio della soccombenza, non ravvisandosi ragioni per discostarsene: parte convenuta va pertanto condannata a rimborsare a parte attrice l'importo che -
pagina 10 di 11 avuto riguardo all'ammontare risarcitorio liquidato, in applicazione del cd. criterio del decisum (cfr. Cass. S.U. 19014/07), alla difficoltà della causa tenuto conto dell'attività difensiva espletata - viene liquidato a tale titolo nella misura indicata in dispositivo.
Per il medesimo criterio della soccombenza vanno poste definitivamente ed integralmente a carico del convenuto le spese di CTU, nella misura liquidata in corso di causa.
Non vi è luogo a provvedere invece sulle spese di lite della parentesi cautelare, in quanto come sopra evidenziato le parti hanno concordato in via transattiva per la loro integrale compensazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando,
1. condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 della somma di Euro 23.336,00 oltre ad interessi calcolati al Parte_1 tasso legale sulla tale somma da oggi al soddisfo;
2. condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite per importo che - considerati i parametri indicati in parte motiva - liquida in Euro 7.200,00 per compenso professionale – di cui Euro 1.200,00 per la fase di studio, Euro 1.200,00 per la fase introduttiva, Euro 2.400,00 per la fase istruttoria ed Euro 2.400,00 per la fase della decisione - ed Euro 759,00 per esposti, oltre rimborso forfetario 15%, Iva e CPA e successive occorrende come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa;
4. ordina - al passaggio in giudicato della presente pronuncia - la cancellazione del sequestro per la parte eccedente gli importi di Euro 23.336,00 ed Euro 7.959,00, il secondo maggiorato degli accessori di legge Così deciso In Torino il 25.10.2025 Il Giudice
SE TI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile Il Tribunale in funzione monocratica, nella persona del Giudice SE TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16514/2023 (e 16514-1/2023) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TE BI presso il cui studio in Torino Via Carlo Alberto 55 è elettivamente domiciliata, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Lorenza AMBROSIO e Samuele PERASSI, presso il cui studio in Torino è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE
Nel merito
pagina 1 di 11 • Accertare e dichiarare la civile responsabilità del signor , per i Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, patiti dalla signora , Parte_1 così come descritti negli atti di causa per i fatti e per le ragioni di diritto ivi indicate.
• Condannare il signor a risarcire i danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali tutti discendenti dai fatti di causa, subiti dalla signora Pt_1
, per complessivi € 126.000,00 (centoventiseimilacentosessanta/00) oltre
[...] interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo per ciascuna voce di danno e in ogni caso, nella diversa somma, anche maggiore, che il Giudice riterrà equa ai sensi dell'art. 1226 c.c oltre a tutte le spese ed esposti.
- Respingere l'eccezione di prescrizione e decadenza delle domande attoree in quanto infondata in fatto ed in diritto.
• - Respingere la domanda riconvenzionale subordinata del convenuto relativa ai danni conseguenti alla mancata cancellazione dell'ipoteca sull'immobile sito in Collegno e alla loro compensazione, per cessata materia del contendere derivante da transazione scritta raggiunta dalle parti e risultante dal provvedimento di sequestro del 19.12.2023 (docc. 13-14).
• Respingere le contestate eccezioni di compensazione giudiziale formulate dal convenuto perché inammissibili ed infondate;
solo ove ritenute ammissibili e fondate, in ogni caso, in via di eccezione, compensarle con il danno da stalking giudiziario e violenza economica richiesto dalla signora;
Pt_1
• Respingere perché inammissibile ed infondate le eccezioni di compensazione del convenuto di somme che non siano attuali certe ed esigibili tra cui le vantate spese di esecuzione mobiliari successive all'atto di precetto e ogni ulteriore credito che sarà liquidato in esito ai giudizi sub iudice ancora pendenti tra le stesse parti R.G 7310/2021 avanti al Gdp di Torino e R.G 16501/21 avanti al Tribunale di Torino Sez. VII civ. In ogni caso Con il favore delle spese e onorari di giudizio al presente legale che si dichiara antistatario, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario al 15% spese dei C.T.U e C.T.P ed esposti come per legge.
PER PARTE CONVENUTA
Tenuto conto delle risultanze della CC.TT.UU medico legale 30/09/-14/11/24 esperita sulla persona di dal Collegio Peritale Parte_1
Nel merito: per tutti i motivi esposti, respingere le domande e le quantificazioni proposte dall'avversario perché infondate in fatto ed in diritto, tanto quanto alle pagina 2 di 11 singole voci di danno - che si contestano sia nell'an che nel quantum richiesti - oltre che nell'allegazione dei fatti costitutivi e nelle relative modalità di calcolo;
In via subordinata ed in ogni caso: per il denegato e non creduto caso, di condanna al pagamento di un importo aggiuntivo rispetto a quello già liquidato e corrisposto in via provvisionale in favore della controparte, contenere i limiti del risarcimento entro i limiti del giusto e del provato e nel rispetto delle preclusioni introduttive;
In via di eccezione di compensazione: per l'effetto di quanto documento, disporre la compensazione giudiziale, di quanto mai il dovesse essere chiamato a CP_1 pagare in favore dell'avversaria con crediti portati dall'atto di precetto da ultimo notificato in data 19/09/2022, nonché dalle spese vive e delle esecuzioni mobiliari successive per un importo di circa € 15.000,00 S.e.&.O.; In via di eccezione riconvenzionale: disporre in ogni caso, anche con riferimento agli ulteriori crediti dell'esponente, la compensazione legale e/o giudiziale con quanto mai il dovesse essere chiamato a corrispondere, in via aggiuntiva, CP_1 per i titoli qui indicati;
In ogni caso: (i) dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo che prevede, fra l'altro, la compensazione delle spese relative alla fase cautelare, come da ordinanza del Giudice Dott.ssa R. Bosco del 19/12/23, scrittura privata transattiva fra le parti del 13/12/23 e verbale di udienza in data 12/12/23, con il favore delle spese ed accessori relativi alla fase odierna (compresi gli onorari di CC.TT.PP.) ed in ogni caso di quelle successive alla proposta transattiva formulata dall'Ill.mo Giudice con ordinanza resa fuori udienza in data 28/01/25 ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., nonché condanna dell'avversario ex art. 96 c.p.c. per aver nuovamente richiesto l'importo già pagato a titolo di provvisionale, ovvero e solo in subordine integrale compensazione delle stesse;
(ii) Disporre il dissequestro dell'immobile del Sig. sito in Diano CP_1
Marina, - concesso ai sensi dell'art. 671 c.p.c. con provvedimento in data 19/12/23 sino alla concorrenza dell'importo di € 213.638,00 -, ordinando la trascrizione del provvedimento al competente Conservatore dei registri immobiliari e con spese di cancellazione come da preventivo agli atti (doc. 2 allegato all'istanza n. 8, dep. 11/02/25) a carico della controparte, ovvero in subordine con integrale compensazione delle stesse;
(iii) dato atto che con decreto di liquidazione compenso a Consulente Tecnico D'Ufficio in data 09/12/24 il Magistrato ha posto la liquidazione a carico solidale delle parti ed il Sig. ha già corrisposto una quota pari alla metà a CP_1 beneficio della Dott.ssa , alla luce dell'esito della Consulenza, disporne il Per_1 pagamento a carico integrale di parte attrice (ammessa al Fondo Regionale) - con pagina 3 di 11 conseguente onere di restituzione della somma anticipata da parte convenuta - ovvero in subordine con integrale compensazione delle stesse;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e del processo
La signora ha evocato in giudizio il signor - Parte_1 Controparte_1 con il quale ha dedotto aver contratto matrimonio il 25.5.2014, e dal quale si era separato (all'esito di giudizio radicato il 24.4.2017) con pronuncia di questo Tribunale 11.3.2021 di separazione con addebito all'ex coniuge per condotte maltrattanti – chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti condotte delittuose accertate in giudizio penale per il reato di cui all'art. 572 c.p., maltrattamenti contestati in imputazione come protrattisi “dagli ultimi mesi del 2014 al dicembre 2016” e per le quali questo Tribunale con sentenza penale 13.2.2020 – confermata dalla Corte di Appello il 23.11.2021 – ha liquidata a titolo di provvisionale la somma di Euro 7.000,00.
La difesa attorea ha dedotto la sussistenza di danni non patrimoniali per patologia di natura psichica conseguente il predetto reato con lesioni permanenti indicate pari al 10 % - come da qualificazione e quantificazione di consulenza di parte allegata - e di danni per invalidità temporanea al 50 % per anni 6 e mesi 6, ed ha concluso chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di somma che - tenuto conto della personalizzazione massima delle predette voci di danno, di un risarcimento per danno morale per ulteriori Euro 70 mila e di un risarcimento per danni per cd. da Stalking giudiziario - è stata indicata nell'atto introduttivo del giudizio in complessivi Euro 213.638,00.
Si è costituito l'ex coniuge la cui difesa, contestata radicalmente Controparte_1 la debenza e quantificazione operata, ha lamentato che la avesse Pt_1 immediatamente iscritto ipoteca giudiziale in forza di credito derivante da detta condanna provvisionale, rifiutandosi permanentemente di assentire alla sua cancellazione nonostante l'avvenuto integrale pagamento della predetta somma
Prospettata una diversa ricostruzione della convivenza e vicende coniugali, nonché dei rapporti tra le parti successivi alla separazione, parte convenuta ha dedotto che al divorzio erano seguite diverse procedure giudiziali che avevano visto la signora soccombente e condannata al pagamento di molteplici importi per spese Pt_1 legali, somme che il convenuto ha opposto in compensazione del credito risarcitorio ulteriore che dovesse essere liquidato in questa sede.
Alla prima udienza, nella quale le parti sono comparse personalmente, la difesa del convenuto ha dettagliato i crediti opposti con l'eccezione di compensazione pagina 4 di 11 sollevata in comparsa ed ha tuttavia dichiarato la propria disponibilità a rinunciarvi ed a corrispondere in via transattiva a controparte l'importo di Euro 5.000,00 a totale definizione della controversia.
Il tentativo di conciliazione, intrapreso in quella sede anche dal giudice in allora designato, non ha avuto esito alcuno per mancata accettazione da parte dell'attrice.
Con ordinanza emessa all'esito della predetta udienza – ritenuto che la responsabilità per le condotte dannose per cui è causa fosse stata accertata dalle pronunce penali prodotte dall'attrice, e quindi la superfluità di ulteriore istruttoria – è stata disposta CTU medica collegiale per accertare sussistenza di disturbi e patologie che possano ritenersi in relazione causale con le predette condotte delittuose e per quantificare in tale ipotesi la gravità del danno biologico permanente e/o temporaneo derivatone.
Ad avvenuto deposito della relazione peritale – che ha escluso patologie permanenti, e le cui risultanze sono state contestate dalla difesa attorea all'udienza del 24.1.2025–con ordinanza 28.1.2025 è stata formulata proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis cpc, che con dichiarazioni rese all'udienza del 14.2.2025 è stata accettata dalla difesa di parte convenuta e respinta dalla difesa attorea.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati alle parti i termini di legge per il deposito dei rispettivi scritti difensivi conclusionali allo spirare dei quali la controversia viene per la odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria formulata in questo giudizio da parte attrice attiene al ristoro per lesioni temporanee e permanenti e quindi dei danni non patrimoniali da essa subìti in relazione ed in conseguenza di quelle condotte maltrattanti che hanno formato oggetto di accertamento e di condanna in giudizio penale, con pronuncia confermata in appello e passata in giudicato.
1. Le condotte illecite oggetto delle domande e natura dei profili risarcitori Le pronunce penali sono state rese con riferimento ad imputazione che ha contestato l'esistenza del reato per arco temporale che va “dagli ultimi mesi del 2014 sino al dicembre 2016”.
La premessa pare opportuna (ed anzi doverosa) per individuare e circoscrivere l'oggetto del presente contenzioso, soprattutto in presenza di atti difensivi di parte attrice che – dopo aver in citazione chiaramente rinviato per la prova dei maltrattamenti al giudicato costituito dalla pronuncia penale, anche ai sensi dell'art.
pagina 5 di 11 651 c.p.p. - in corso di causa hanno invece in narrativa talvolta prospettato un travalicamento o per meglio dire una estensione dei limiti temporali del giudicato sopra indicati (che liquidando una provvisionale ha rinviato a questa sede la determinazione del complessivo danno non patrimoniale da reato) per pervenire nelle conclusioni ad una richiesta risarcitoria:
- per condotte che precedono e seguono anche di molto l'arco temporale individuato e contestato nel capo d'imputazione.
- per titoli che non attengono unicamente quello del danno alla persona conseguente a reato, e che invocano invece “danni morale da separazione”, o danni da “violenza economica” e/o da stalking giudiziario che nulla hanno a che fare con la predetta condanna penale e che – avuto riguardo anche alla carenza di deduzioni ed attività istruttorie richieste è sviluppate in questo giudizio - risultano peraltro sostanzialmente indimostrate. Deve invero osservarsi che in ordine a siffatte condotte asseritamente produttive di ulteriori danni non patrimoniali, né in citazione e neppure nella memoria ex art. 171 ter cpc n. 2 è stata richiesta ed articolata attività istruttoria. Ed anzi nella predetta memoria istruttoria viene espressamente prospettato dalla difesa attorea che “la causa è documenta(ta) nell'an dalla sentenza penale passata in giudicato e dalla sentenza civile di addebito della separazione”.
Per quel che concerne le doglianze per comportamenti inappropriati nell'arco della lunga convivenza che ha preceduto il matrimonio 25.5.2014, pare rilevante poi incidentalmente ancora osservare che - oltre che essere tali condotte rimaste come detto prive di allegazioni e deduzioni istruttorie – l'esistenza di un danno riferito a detto periodo appare perlomeno dubbia se non alquanto inverosimili alla luce della scelta della signora che si presume libera e consapevole, di Parte_1 consolidare dopo una lunga convivenza con il (iniziata nel 1990) il CP_1 rapporto con vincolo matrimoniale in data 25.5.2014 (vale a dire pochi mesi prima del periodo oggetto dell'accertamento effettuato in sede penale.
Quanto al danno per addebito della separazione, pare sufficiente il richiamo a quel principio ribadito dalla Suprema corte secondo cui “l'addebito di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento, con la conseguenza che la risarcibilità di danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma indicata” (così Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, n.16740).
pagina 6 di 11 L'addebito, si rileva, è stato motivato per l'aver il posto in essere quelle CP_1 stesse condotte maltrattanti che costituiscono tuttavia (e coincidono con) l'oggetto del giudizio penale, per modo che il risarcimento per tali condotte deve ritenersi assorbito e compreso in quello qui di seguito riconosciuto per danno non patrimoniale da reato.
Tanto premesso, e dovendosi in effetti ritenere che per le condotte maltrattanti la prova storica delle condotte sia costituita e promani unicamente da quanto accertato in sede dibattimentale, confermato dalla pronuncia penale in appello, la prova del danno biologico non può che essere tratta dalla disposta CTU, che ha escluso l'esistenza di danno biologico permanente anche per “assoluto vuoto documentale”, e per converso ha ritenuto sussistente un danno temporaneo per un lungo arco temporale che ha ritenuto di indicare pari a complessivi 18 mesi (durata che per i motivi qui di seguito esposti deve ritenersi indicata per difetto).
Le conclusioni in ordine alla mancanza di elementi clinici e documentali che supportino una diagnosi di patologia permanente conseguente alle prevaricazioni subìte nel corso della durata del matrimonio (dal 14.5.2014 al 31.12.2016) sono ben argomentate dai CTU, anche in replica alle osservazioni critiche sollevate dal CTP e dal difensore dell'attrice, e sono qui pienamente condivise.
La limitazione alla sola invalidità temporanea va tuttavia temporalmente valutata tenendo conto di quanto emerge dalle motivazioni delle pronunce penali di condanna, che per un verso hanno ritenuto provato come epoca di esordio della condotta dannosa “gli ultimi mesi del 2014” ed il suo protrarsi fino “al dicembre 2016”, e per altro verso - stando alla narrativa ricostruttiva della vicenda relazionale - consente di collocare nella fase finale della convivenza quel periodo di tre mesi indicato come maggiormente afflittivo (stimato dai CTU al 25 % di temporanea) e per ritenere che il malessere psicologico attenuato (stimato dai CTU al 10% di invalidità temporanea) si sia protratto per tutto il restante periodo coperto dall'imputazione e quindi per i restanti 24 mesi (e non già limitatamente a 15 mesi, come indicato nella relazione peritale a pag. 40).
2. La quantificazione del danno provato Sulla base delle risultanze istruttorie sopra richiamate (giudicato penale e relazione di CTU) può dunque addivenirsi alla liquidazione del danno biologico secondo i parametri della tabella del Tribunale di Milano, applicabile ratione temporis - dovendosi escludere l'applicabilità alla vicenda in esame della Tabella Unica Nazionale di cui al DPR n. 12 del 13/01/2025 entrato in vigore il 5.3.2025 – ed assumendo quale criterio di liquidazione per invalidità temporanea ivi prevista un importo giornaliero (in proporzione alla percentuale di temporanee sopra indicate)
pagina 7 di 11 pari per l'intero di Euro 140,00 (valore medio compreso tra 115 e 173), e quindi di Euro 3.150,00 per i tre mesi di invalidità temporanea al 25% di Euro 10.220,00 per i restanti 21 mesi di invalidità temporanea al 10%, per un totale di Euro 13.370,00.
La gravità, multiformità e persistenza delle condotte lesive di maltrattamenti pressochè per tutta la durata della convivenza matrimoniale è motivo per riconoscere un aumento per personalizzazione del danno biologico come sopra liquidato nella sua estensione massima tabellarmente prevista del 49 %, con liquidazione del danno biologico per complessivi Euro 19.921,00.
A tale voce di danno deve aggiungersi quello per danno morale conseguente condotte configuranti delitto perché, come efficacemente indicato dalla Suprema Corte, “in caso di maltrattamenti, il danno morale va riconosciuto anche se non concretamente provato perché la consumazione di un reato, per di più incidente sulla qualità della vita della vittima in maniera così stringente, non richiede una diretta dimostrazione dell'esistenza delle conseguenze dannose, che discendono dall'accertamento dell'illecito” (Cass. civ. 4 settembre 2015, n. 35975).
Anche per la commisurazione di tale voce di danno - ancorchè sia ammissibile una sua liquidazione in via equitativa ex art. 2056 c.c. (in combinato disposto con l'art. 1226 c.c.) - deve tuttavia farsi riferimento a criteri ancorati a fattori di calcolo oggettivi, che rendano evidente il percorso logico seguito nella determinazione dello stesso (cfr Cassazione penale sez. V, 25/03/2021, n. 22780). Soccorre in questa sede un ancoraggio in via equitativa a quanto ora previsto dalla nuova Tabella unica Nazionale, sopra richiamata, laddove si prevede che l'indennità temporanea totale (I.T.T.) può essere incrementata per tener conto del danno morale con una percentuale compresa tra il 30% ed il 60% del danno biologico (come sopra indicato), incremento e che per i motivi già esposti si ritiene congruo applicare nel massimo aumento previsto (pari ad Euro 11.953,00), con determinazione del danno non patrimoniale complessivo in Euro 31.874,00 (19.921,00 + 11.953,00)
L'ammontare del danno come sopra complessivamente liquidato comporta la condanna del convenuto a risarcimento per importo che - trattandosi di obbligazione risarcitoria liquidata in questa sede, ed essendo il predetto ammontare individuato con riferimento ai parametri di liquidazione attualmente vigenti (Cass. civile sez. III 11 maggio 2012 n. 7272) - deve essere maggiorato, previa sua devalutazione alla data del 31.12.2016 in cui (secondo l'imputazione) si è definita la condotta lesiva (Euro 26.255,00), degli interessi calcolati al tasso legale e quindi per ulteriori Euro 3.492,00 con determinazione finale pari pagina 8 di 11 all'attualità a complessivi Euro 35.366,00, importo a sua volta da maggiorarsi degli interessi legali dalla data odierna al soddisfo.
3. Infondatezza delle domande risarcitorie per titoli diversi
Quanto alle altre voci di danno prospettate da parte attrice:
- non sono emersi in giudizio elementi per ritenere una diretta connessione causale tra condotte di reato e danni odontoiatrici lamentati dall'attrice, anche a motivo della carenza di pregressa diagnosi documentazione clinica rilevata dai CTU (pag. 49) e già sopra richiamata;
- così come non si ravvisano gli estremi di una condotta cd. di stalking giudiziario tratteggiate in citazione dalla difesa attorea, nelle azioni e procedure giudiziarie che sono seguite alla condanna penale ed alla sentenza di separazione personale, come documentate in atti. Così come, per altro verso, nessun elemento di prova è stato allegato da parte convenuta a sostegno della domanda riconvenzionale di condanna per danno da asserita illegittima persistente iscrizione ipotecaria, dovendosi fare applicazione a tal proposito del principio ribadito in giurisprudenza secondo cui “nel caso in cui si lamentino danni da illegittima iscrizione ipotecaria, deve essere fornita la prova che il vincolo abbia concretamente cagionato un danno come, ad esempio, la perdita di occasioni di vendita in un determinato momento, la necessità di procurarsi a condizioni più onerose la liquidità che si sarebbe potuto ottenere dalla vendita dei beni illegittimamente ipotecati. (in argomento si veda da ultimo Tribunale Alessandria 30/01/2023 n. 69).
4. I crediti opposti in compensazione
In narrativa si è già dato conto dell'eccezione di compensazione sollevata dalla difesa del convenuto con riferimento alle somme portate dal precetto notificato all'attrice il 19.9.2022 - eccezione ripresa per l'importo di complessivi Euro 10.987,70 ivi indicato ancora in comparse conclusionale e di replica.
L'eccezione è fondata e va accolta, con decurtazione dell'importo risarcitorio complessivamente sopra indicato.
Le somme riepilogate nel precetto in esame per l'ammontare complessivo azionato sono infatti tutte fondate su titoli esecutivi, come tali esigibili sino a prova contraria dell'avvenuto pagamento delle stesse, gravante sulla debitrice.
Nessun rilievo - pare opportuno precisare, con riferimento a difesa svolta sul punto in conclusionale dalla difesa attorea – può rilevare il provvedimento interinale di sospensione del procedimento di esecuzione Trib. Torino 12964/2023 invocato pagina 9 di 11 dall'attrice, in quanto assunto - secondo quanto dalla stessa riferito - in ragione di asserita impignorabilità del credito oggetto di quella procedura, e che riguarda dunque il concreto modo di attuazione forzata di quel diritto e non già anche la sua esistenza ed azionabilità in altra sede.
Il credito opposto in compensazione si riferisce poi alla data 19.9.22 di notifica del precetto, e trattandosi di credito di valuta deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati dalla predetta data all'attualità per Euro 1.042,00, con credito complessivo opposto in compensazione per Euro 12.029,70
Il credito finale riconosciuto a parte attrice al netto della compensazione è dunque pari all'attualità ad euro 23.336,00 (35.366,00 – 12.029,70)
5. La conversione del sequestro In relazione al credito come complessivamente azionato in citazione è stato richiesto dall'attrice in corso di causa (proc. n. 16514-1/2023) il sequestro conservativo, istanza di cautela che ha peraltro formato oggetto di accordo transattivo esposto a verbale di udienza 12.12.2023 e di successiva ordinanza 19.12.2023, autorizzativa del predetto rimedio cautelare fino alla concorrenza di euro 213.638,00.
Il sequestro conservativo come concesso e trascritto, a norma dell'art. 686 c.p.c., si converte automaticamente in pignoramento quando il creditore sequestrante ottenga "sentenza di condanna esecutiva", ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l'importo, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato, perché gli effetti che l'art. 2906 c.c. riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe in caso di pignoramento.
Ne consegue che il sequestro non conserva efficacia - e ne va qui disposta la cancellazione - per l'importo eccedente quello di Euro 23.336,00 per il quale è intervenuta condanna esecutiva, nonché di quello per l'ammontare delle spese di lite liquidate in dispositivo.
All'accoglimento della pretesa creditoria per il minor importo di Euro 24.378,38 consegue pertanto – con la conversione del sequestro ex art. 686 cpc in pignoramento per detta minor somma, l'ordine di cancellazione del sequestro per l'eccedenza dei predetti importi, con efficacia della presente parte della decisione ad avvenuto passaggio in giudicato della sentenza.
6. La decisione sulle spese di lite Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il generale criterio della soccombenza, non ravvisandosi ragioni per discostarsene: parte convenuta va pertanto condannata a rimborsare a parte attrice l'importo che -
pagina 10 di 11 avuto riguardo all'ammontare risarcitorio liquidato, in applicazione del cd. criterio del decisum (cfr. Cass. S.U. 19014/07), alla difficoltà della causa tenuto conto dell'attività difensiva espletata - viene liquidato a tale titolo nella misura indicata in dispositivo.
Per il medesimo criterio della soccombenza vanno poste definitivamente ed integralmente a carico del convenuto le spese di CTU, nella misura liquidata in corso di causa.
Non vi è luogo a provvedere invece sulle spese di lite della parentesi cautelare, in quanto come sopra evidenziato le parti hanno concordato in via transattiva per la loro integrale compensazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando,
1. condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 della somma di Euro 23.336,00 oltre ad interessi calcolati al Parte_1 tasso legale sulla tale somma da oggi al soddisfo;
2. condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite per importo che - considerati i parametri indicati in parte motiva - liquida in Euro 7.200,00 per compenso professionale – di cui Euro 1.200,00 per la fase di studio, Euro 1.200,00 per la fase introduttiva, Euro 2.400,00 per la fase istruttoria ed Euro 2.400,00 per la fase della decisione - ed Euro 759,00 per esposti, oltre rimborso forfetario 15%, Iva e CPA e successive occorrende come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa;
4. ordina - al passaggio in giudicato della presente pronuncia - la cancellazione del sequestro per la parte eccedente gli importi di Euro 23.336,00 ed Euro 7.959,00, il secondo maggiorato degli accessori di legge Così deciso In Torino il 25.10.2025 Il Giudice
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