Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2013, n. 5821
CASS
Sentenza 8 marzo 2013

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In materia di licenziamento disciplinare, il datore di lavoro, che abbia ipotizzato inizialmente la possibilità di irrogare la sanzione massima, che consente la sospensione cautelare, ben può addivenire successivamente, all'esito dell'istruttoria, al convincimento di adottare una sanzione prevista per le ipotesi meno gravi, senza che ciò comporti l'illegittimità della sospensione pregressa o della sanzione, dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2013, n. 5821
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5821
    Data del deposito : 8 marzo 2013

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