Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 24.6.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2457/2025 R.G. Previdenza tra in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
OPPONENTE contro rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come in attiCP_1 OPPOSTO
quale successore universale ex lege di Controparte_2 ifeso dall'avv. Marianna Puzo come in attiControparte_3 OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 21.2.2025 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259001593227000, notificata in data 4.2.2025, avente ad oggetto pretese debitorie per omesso versamento contributi e relative somme aggiuntive in relazione agli avvisi di addebito n. 32820170000498190000, n. 32820240000428923000 n. 32820240000429024000, n. 32820240000883108000, n. 32820240000883209000 e n. 32820240000946988000. L'istante ha rilevato la mancata notifica di suddetti avvisi di addebito nonché la prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine di legge, anche a decorrere dalla presunta data di notifica degli stessi e ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario. CP_ L'ente impositore si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo di aver regolarmente notificat avvisi di addebito presupposti. L' , successore a titolo universale ex lege di , ha Controparte_2 CP_3 chies orso o, nel merito, il rigetto dell'opposizione. Lette le note scritte depositate, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di oneri CP_ previdenziali . Sussi altresì, la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa CP_ all'impugnativa di atti di sua provenienza (notifica dell'intimazione di pagamento); l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio. Pertanto, venendo al merito della controversia, si osserva che l'istante ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820259001593227000, notificata in data 4.2.2025 (v. intimazione di pagamento, in atti), deducendo la mancanza di notifica degli avvisi di addebito presupposti e al
ava n. 32820170000498190000 notificato in data 16/0 7;
ava n. 32820240000428923000 notificato in data 26/03/2024;
ava n. 32820240000429024000 notificato in data 26/03/2024;
ava n. 32820240000883108000 notificato in data 30/03/2024;
ava n. 32820240000883209000 notificato in data 30/03/2024;
ava n. 32820240000946988000 notificato in data 17/05/2024.
, inoltre, ha provato l'intervenuta notifica in relazione all'avviso di Controparte_2 addebi 498190000 dei seguenti atti interruttivi: i) intimazione n. 02820199006978643000 notificata in data 24/07/2019 via pec;
ii) Pignoramento presso terzi n. 02884201900002070001 notificato in data 28/10/2019 via pec;
iii) Pignoramento presso terzi n. 02884201900002071001 notificato in data 28/10/2019 via pec;
iv) intimazione n. 02820229004157351000 notificata in data 19/05/2022 via pec (v. relate di notifica allegate). Trattasi di atti valevoli ad interrompere il decorso della prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso di addebito per cui è causa. Orbene, l'intimazione di pagamento risulta notificata entro il termine di prescrizione. Per le suesposte considerazioni l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è dunque infondata, atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento avversato in questa sede è avvenuta entro il termine quinquennale di prescrizione dalla notifica dell'avviso di addebito presupposti, e dunque l'opposizione va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento della spese in favore di ciascuna parte resistente che liquida in euro 1.150 ciascuna per competenze, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%.
Aversa, 25.6.2025 Il giudice del lavoro Dott.ssa Ida Ponticelli