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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/07/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice TR GE OZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 4584 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede n. 44, presso lo Parte_1 studio del procuratore Avv. Veronica Pantalei, che lo rappresenta e difende unitamente al procuratore Avv. Francesca Graniti
RICORRENTE
CONTRO con sede in Nettuno, in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
[...]
CONVENUTA/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16 settembre 2022, ha rappresentato di aver Parte_1 lavorato in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time per 25 ore settimanali alle dipendenze di Narbat 6690 s.r.l., dal 6 giugno 2020 al 29 gennaio 2021, presso il bar gestito dalla società; di aver svolto mansioni di banchista, con compiti di servizio dei clienti al banco, servizio ai tavoli e preparazione dei pasti in cucina;
di aver sempre lavorato dalle 6:30 alle
16:30, dal lunedì al sabato;
di aver ricevuto la retribuzione mensile di € 500,00; di non aver mai fruito di ferie né di permessi;
di non aver ricevuto gli assegni per nucleo familiare spettanti;
di non essere stato retribuito in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Il ricorrente ha quindi convenuto in giudizio chiedendo al giudice Controparte_1
l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con inquadramento al V livello c.c.n.l. turismo – pubblici esercizi, e la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 22.124,27, di cui € 2.625,00 a titolo di assegni per nucleo familiare, €
17.974,66 per differenze retributive ed € 1.524,61 per trattamento di fine rapporto.
1.1. Nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, nessuno si è costituito in giudizio per e, pertanto, all'udienza del 6 giugno 2023 ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia.
2. La causa è stata istruita documentalmente, con l'escussione di testimoni e l'ammissione di interpello del legale rappresentante della convenuta.
2.1. Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 16 maggio 2025 è stata disposta ex art. 127ter
c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 18 giugno 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023.
3. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, per il periodo dal 6 giugno 2020 al 29 gennaio 2021, a tempo pieno, con inquadramento al V livello c.c.n.l. turismo – pubblici esercizi.
3.1. Rilevata la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto, occorre ricordare che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo (Cass. 11 ottobre 2017 n. 23846).
3.2. ha depositato in giudizio: copia della comunicazione Unilav di Parte_1 licenziamento per giusta causa, del 29 gennaio 2021, in relazione al rapporto di lavoro sussistente tra le parti dal 6 giugno 2020, a tempo parziale per 25 ore settimanali, con qualifica di barista (doc.
1); lettera di licenziamento del 29 gennaio 2021 (doc. 2); copia della visura camerale della società convenuta, da cui risulta l'inizio dell'attività di impresa in data 5 giugno 2020 (doc. 8).
3.3. Deve allora essere affermata la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato, dal 6 giugno 2020 al 29 gennaio 2021.
3.4. In relazione alla domanda di riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento al V livello c.c.n.l. di settore, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento (Cass. 28 aprile 2015 n. 8589).
Inoltre, nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. 27 settembre 2016 n. 18943).
L'assegnazione a mansioni diverse da quelle di assunzione determina il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore di cui all'art. 2103 c.c. anche quando le prime siano solo prevalenti rispetto agli altri compiti affidatigli, non richiedendo la predetta norma lo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica superiore, ma solo che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato (Cass. 11 ottobre 2019, n. 25673).
3.4.1. Il c.c.n.l. applicato che appartengono al V livello i “lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” (doc. 10 di parte ricorrente).
3.4.2. Nel corso dell'istruttoria, il teste che ha lavorato insieme al ricorrente Testimone_1 nel bar gestito dalla società convenuta, ha dichiarato: “Io ci ho lavorato da gennaio a dicembre 2020, ma il mio rapporto è stato regolarizzato solo a giugno 2020; lavoravo come barista, ma facevo un po' di tutto. […]
Anche il ricorrente faceva il barista, lavorava alla cassa, serviva i clienti, preparava i caffè
e i cappuccini, puliva il locale, apriva e chiudeva il locale, secondo i turni.
C'erano due turni di lavoro: uno di mattina dalle 6:30 alle 16:30/17:00, senza pausa pranzo;
uno di pomeriggio dalle 14:00 alla chiusura, che poteva essere dalle 24:00 alle 2:00, senza pausa.
C'era un giorno di riposo, mi sembra la domenica.
Io e il ricorrente ci alternavamo, uno faceva il turno di mattina e uno quello di sera, a settimane alterne”.
Il teste cliente del bar e dipendente di un vicino supermercato, ha riferito: Tes_2
“Andavo al bar nei momenti di pausa;
avevo dieci minuti di pausa per turno, ho visto il ricorrente al lavoro al bar dal 2018, prima però c'era un'altra gestione.
Aiuto anche i clienti a portare la spesa in macchina, e così vedevo sempre il ricorrente al lavoro al bar dalle 7:00 alle 16:00.
Questo da lunedì al venerdì e il sabato mattina […]
Il ricorrente faceva il barista, preparava le colazioni, i caffè, serviva i clienti al tavolo;
era quasi sempre da solo al bar, al massimo per poche ore c'era un'altra persona.
Ho anche pranzato al bar, ho visto che il ricorrente preparava i pasti.
E' capitato che ho pagato il conto al ricorrente, che era in cassa”.
3.4.3. Alla luce della documentazione depositata (copia della comunicazione Unilav di licenziamento, del 29 gennaio 2021, con indicazione della qualifica del lavoratore, indicata in barista, doc. 1) e delle dichiarazioni testimoniali, la domanda deve essere accolta, in quanto è emerso che la ricorrente ha svolto compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro, quale barista, preparando colazioni, caffè, servendo i clienti e lavorando alla cassa del locale dimostrando così di essere in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche.
E' inoltre emersa la prova, dalle dichiarazioni del teste di un orario di lavoro a Tes_1 tempo pieno, per 40 ore settimanali, come da c.c.n.l. applicato (doc. 10 di parte ricorrente).
4. Il lavoratore ha domandato il pagamento della somma di € 22.124,27, di cui € 2.625,00 a titolo di assegni per nucleo familiare, € 7.114,89 per retribuzione ordinaria, € 953,75 per tredicesima mensilità, € 953,75 per quattordicesima mensilità, € 953,75 per indennità sostitutiva di ferie non godute, € 576,69 per indennità sostitutiva di rol non goduti, € 110,05 per festività non godute, € 7.311,77 per compenso per lavoro straordinario ed € 1.524,61 per trattamento di fine rapporto (come da conteggi depositati, doc. 3 del ricorso).
4.1. Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. 27 aprile 2015, n. 8521; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
4.2. Stante la prova della sussistenza del rapporto di lavoro dedotto, spetta al ricorrente il diritto alle somme di € 7.114,89 per retribuzione ordinaria, € 953,75 per tredicesima mensilità, €
953,75 per quattordicesima mensilità ed € 1.524,61 per trattamento di fine rapporto.
5. Il ricorrente ha domandato inoltre il pagamento delle somme di € 953,75 per indennità sostitutiva di ferie non godute, € 576,69 per indennità sostitutiva di rol non goduti e di € 110,05 per festività non godute.
5.1. In proposito, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n.
22751; 21 agosto 2003 n. 12311).
5.2. Dalle deposizioni testimoniali non è emerso che il ricorrente non ha fruito di ferie, di rol e di giorni di riposo per festività e pertanto la domanda non può essere accolta.
6. Il lavoratore ha domandato il pagamento della somma di € 7.311,77 per compenso per lavoro straordinario.
6.1. Al riguardo, occorre ricordare che sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. 19 giugno 2018
n. 16150).
6.2. Ne deriva che, in assenza di specifica prova dello svolgimento di lavoro oltre il normale orario, la domanda deve essere respinta.
7. Il lavoratore ha inoltre domandato il pagamento della somma di € 2.625,00 a titolo di assegni per nucleo familiare.
7.1. Risulta agli atti del processo una copia della pagina web dei servizi Inps, da cui emerge l'accoglimento, datato 12 ottobre 2020, della domanda presentata dal ricorrente per ANF, per il periodo dall'1 luglio 2020 al 30 giugno 2021, con rateo mensile liquidato in € 375,00
(documentazione allegata al ricorso).
7.2. La domanda deve allora essere accolta, per la somma di € 2.625,00 (da € 375,00 * 7 mesi, da giugno 2020 a gennaio 2021, periodo di durata del rapporto di lavoro).
8. Conclusivamente, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 6 giugno 2020 al 29 gennaio 2021, a tempo pieno e con inquadramento del lavoratore al V livello c.c.n.l. turismo – pubblici esercizi, deve essere condannata al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma di € 13.172,00, di cui € 7.114,89 per retribuzione Parte_1 ordinaria, € 953,75 per tredicesima mensilità, € 953,75 per quattordicesima mensilità, € 1.524,61 per trattamento di fine rapporto ed € 2.625,00 a titolo di assegni per nucleo familiare, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
9. La parte contumace, soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate in dispositivo e calcolate sulla base del d.m. 10 marzo
2014 n. 55, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 6 giugno 2020 al
29 gennaio 2021, a tempo pieno e con inquadramento del lavoratore al V livello c.c.n.l. turismo – pubblici esercizi;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 13.172,00, di cui € 7.114,89 per retribuzione ordinaria, € Parte_1
953,75 per tredicesima mensilità, € 953,75 per quattordicesima mensilità, € 1.524,61 per trattamento di fine rapporto ed € 2.625,00 a titolo di assegni per nucleo familiare, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore Controparte_1 di delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.500,00, oltre spese generali, oltre Parte_1
IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Velletri, 18 luglio 2025
Il giudice
TR GE OZ