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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/12/2024, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 639/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, all'udienza del 3/12/24, vista l'ordinanza di separazione dei procedimenti pronunciata in data odierna, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.429 cpc, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.639/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
[...]
rappresentati dall'avv. E.
[...]
Controparte_1
rappresentata dall'avv F. Giammaria
OGGETTO: retribuzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I lavoratori chiedono la condanna della condanna della Società convenuta indicata in epigrafe, in qualità di committente ex art.29 D. L.vo 276/03, al pagamento della retribuzione maturata nell'ambito di contratti a tempo determinato, decorsi rispettivamente dal 14/11/22 al 22/1/23 e dal 20/6/22 al 14/12/22), nei confronti del datore di lavoro rispettivamente per «i mesi di dicembre 2022 e CP_2
pagina 1 di 4 gennaio 2023, 13esima, 14esima, ferie, permessi e tfr» per complessivi € 3.982,29, e per le «mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, 13 ma, 14ma, tfr e spettanze di fine rapporto» per complessivi € €. 5.842,75.
2. La costituendosi in giudizio, ammette di avvalersi «di diversi appaltatori, CP_1
tra cui Isol Sud S.r.l.», evidenziando tuttavia l'onere dei lavoratori di dimostrare «di aver sempre prestato la propria attività lavorativa nell'ambito dei contratti di appalto stipulati da con Isol Sud per i periodi in relazione ai quali hanno chiesto le CP_1
differenze retributive».
3. Tale circostanza è emersa all'esito della prova testimoniale, laddove i testi hanno concordemente confermato la presenza dei due ricorrenti tra i lavoratori CP_2
impegnati alla in periodi sostanzialmente coincidenti con quelli CP_1
rivendicati in giudizio.
4. L'esito della prova trova conforto:
4.1. per il ricorrente nel contratto di assunzione che indica la sede Parte_1
di lavoro «presso lo stabilimento – Ancona» (doc.3 allegato al CP_1
ricorso)»;
4.2. per entrambi, nella mancata comparizione della controparte a rendere il richiesto
(e ammesso, con ordinanza 29/7/24) interrogatorio formale, ai sensi dell'art.232 2
cpc;
5. A fronte delle contestazioni di parte convenuta sul quantum, si osserva che la correttezza dei conteggi (doc.10 e 11 allegati al ricorso) trova riscontro:
5.1. Nel citato contratto di assunzione di quanto all'applicazione da Parte_1
parte di del contratto collettivo prodotto dai ricorrenti (doc.8 attoreo), CP_2
e quanto al livello retributivo;
5.2. nella busta paga di dicembre 2022 di (doc.4 attoreo), quanto alla Parte_2
attribuzione della medesima paga oraria;
ed anche al numero delle ore lavorate nel mese, sostanzialmente coincidente con quello indicato nel conteggio,
pagina 2 di 4 debitamente considerando quelle imputate a titolo di lavoro supplementare, straordinario e festivo;
5.3. nelle busta paga di. prodotte in atti (doc.3 attoreo) Parte_1
contrariamente a quanto affermano dalla Società convenuta, che lamenta come «
Con riferimento …al Sig. si osserva come parte avversa non abbia Pt_1
prodotto alcuna busta paga inerente al periodo di cui ha chiesto il pagamento».
6. Si osserva inoltre che in mancanza di diverse risultanze l'orario prestato si deve ritenere pari a quello contrattuale, e che l'eventuale pagamento da parte del datore di lavoro non emerge dalle buste paga (ove non quietanzate) e deve essere provato dal debitore.
7. Infine, questo giudice non ritiene che, a ben vedere, la natura formalmente
«risarcitoria» attribuita alle somme maturate a titolo di «festività, permessi e ferie non goduti» ne giustifichi l'esclusione dall'ambito della solidarietà gravante sul committente;
la responsabilità di quest'ultimo trova infatti fondamento sul fatto sostanziale che egli ha usufruito delle prestazioni lavorative;
posto pertanto che egli risponde pacificamente della intera retribuzione mensile (o annuale) nel caso in cui il dipendente dell'appaltatore abbia goduto regolarmente di festività, permessi e ferie
(con diritto a ricevere per tali giornate, sostanzialmente, una ”retribuzione” maturata
[così come quella della tredicesima e quattordicesima] per effetto delle prestazioni rese nelle giornate di lavoro effettivo ed ordinario), non si vede per quale motivo il medesimo committente dovrebbe essere esonerato dal rispondere di prestazioni ulteriori, e cioè quelle eventualmente ricevute nelle giornate che avrebbero dovute essere non lavorate.
8. Per tutti questi motivi, la causa viene decisa come nel seguente dispositivo.
9. Le spese di lite (liquidate in considerazione di quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice,
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA al pagamento, in favore: Controparte_1
• di della somma di € €. 3.982,29, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come per legge;
• di , della somma di € 5.842,75, oltre interessi e Parte_3
rivalutazione come per legge
• del procuratore antistatario dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.800,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona il 3/12/24
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, all'udienza del 3/12/24, vista l'ordinanza di separazione dei procedimenti pronunciata in data odierna, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.429 cpc, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.639/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
[...]
rappresentati dall'avv. E.
[...]
Controparte_1
rappresentata dall'avv F. Giammaria
OGGETTO: retribuzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I lavoratori chiedono la condanna della condanna della Società convenuta indicata in epigrafe, in qualità di committente ex art.29 D. L.vo 276/03, al pagamento della retribuzione maturata nell'ambito di contratti a tempo determinato, decorsi rispettivamente dal 14/11/22 al 22/1/23 e dal 20/6/22 al 14/12/22), nei confronti del datore di lavoro rispettivamente per «i mesi di dicembre 2022 e CP_2
pagina 1 di 4 gennaio 2023, 13esima, 14esima, ferie, permessi e tfr» per complessivi € 3.982,29, e per le «mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, 13 ma, 14ma, tfr e spettanze di fine rapporto» per complessivi € €. 5.842,75.
2. La costituendosi in giudizio, ammette di avvalersi «di diversi appaltatori, CP_1
tra cui Isol Sud S.r.l.», evidenziando tuttavia l'onere dei lavoratori di dimostrare «di aver sempre prestato la propria attività lavorativa nell'ambito dei contratti di appalto stipulati da con Isol Sud per i periodi in relazione ai quali hanno chiesto le CP_1
differenze retributive».
3. Tale circostanza è emersa all'esito della prova testimoniale, laddove i testi hanno concordemente confermato la presenza dei due ricorrenti tra i lavoratori CP_2
impegnati alla in periodi sostanzialmente coincidenti con quelli CP_1
rivendicati in giudizio.
4. L'esito della prova trova conforto:
4.1. per il ricorrente nel contratto di assunzione che indica la sede Parte_1
di lavoro «presso lo stabilimento – Ancona» (doc.3 allegato al CP_1
ricorso)»;
4.2. per entrambi, nella mancata comparizione della controparte a rendere il richiesto
(e ammesso, con ordinanza 29/7/24) interrogatorio formale, ai sensi dell'art.232 2
cpc;
5. A fronte delle contestazioni di parte convenuta sul quantum, si osserva che la correttezza dei conteggi (doc.10 e 11 allegati al ricorso) trova riscontro:
5.1. Nel citato contratto di assunzione di quanto all'applicazione da Parte_1
parte di del contratto collettivo prodotto dai ricorrenti (doc.8 attoreo), CP_2
e quanto al livello retributivo;
5.2. nella busta paga di dicembre 2022 di (doc.4 attoreo), quanto alla Parte_2
attribuzione della medesima paga oraria;
ed anche al numero delle ore lavorate nel mese, sostanzialmente coincidente con quello indicato nel conteggio,
pagina 2 di 4 debitamente considerando quelle imputate a titolo di lavoro supplementare, straordinario e festivo;
5.3. nelle busta paga di. prodotte in atti (doc.3 attoreo) Parte_1
contrariamente a quanto affermano dalla Società convenuta, che lamenta come «
Con riferimento …al Sig. si osserva come parte avversa non abbia Pt_1
prodotto alcuna busta paga inerente al periodo di cui ha chiesto il pagamento».
6. Si osserva inoltre che in mancanza di diverse risultanze l'orario prestato si deve ritenere pari a quello contrattuale, e che l'eventuale pagamento da parte del datore di lavoro non emerge dalle buste paga (ove non quietanzate) e deve essere provato dal debitore.
7. Infine, questo giudice non ritiene che, a ben vedere, la natura formalmente
«risarcitoria» attribuita alle somme maturate a titolo di «festività, permessi e ferie non goduti» ne giustifichi l'esclusione dall'ambito della solidarietà gravante sul committente;
la responsabilità di quest'ultimo trova infatti fondamento sul fatto sostanziale che egli ha usufruito delle prestazioni lavorative;
posto pertanto che egli risponde pacificamente della intera retribuzione mensile (o annuale) nel caso in cui il dipendente dell'appaltatore abbia goduto regolarmente di festività, permessi e ferie
(con diritto a ricevere per tali giornate, sostanzialmente, una ”retribuzione” maturata
[così come quella della tredicesima e quattordicesima] per effetto delle prestazioni rese nelle giornate di lavoro effettivo ed ordinario), non si vede per quale motivo il medesimo committente dovrebbe essere esonerato dal rispondere di prestazioni ulteriori, e cioè quelle eventualmente ricevute nelle giornate che avrebbero dovute essere non lavorate.
8. Per tutti questi motivi, la causa viene decisa come nel seguente dispositivo.
9. Le spese di lite (liquidate in considerazione di quanto disposto dall'art.4 comma 1 bis DM 55\14) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice,
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA al pagamento, in favore: Controparte_1
• di della somma di € €. 3.982,29, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come per legge;
• di , della somma di € 5.842,75, oltre interessi e Parte_3
rivalutazione come per legge
• del procuratore antistatario dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.800,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona il 3/12/24
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4