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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2024, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8827/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8827/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Corso Galileo Parte_1 C.F._1
Ferraris n.110, presso lo studio dell'avv. DI CIOMMO LAURA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino, Via G. CP_1 C.F._2
Garibaldi n. 5, presso lo studio dell'avv. PELIZZI FIOLINI MARCO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RAPALLO il Parte_1 CP_1
22/07/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 216 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20/10/1995, economicamente indipendente. Per_1
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 03/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RAPALLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Quale condizione per la consensualizzazione della separazione personale dei coniugi, la signora cederà, senza corrispettivo, la sua quota (pari al 50%) del proprio diritto di usufrutto CP_1 dell'immobile sito in Torino, Via Tunisi n. 69, il quale risulta censito al N.C.E.U. del comune di Torino alla Partita esattamente intestata Foglio 1400 – Particella 21 Subalterno 22, rendita Euro 472,56 – Zona Censuaria 2 – Categoria A3, Classe 3, consistenza 3 vani al marito sig. Parte_1
3. Allo stesso modo, quale condizione per la consensualizzazione della separazione, il sig. Pt_1 riservando a sè cedente il diritto di usufrutto generale vitalizio e la signora cederanno, senza CP_1 corrispettivo, la loro quota (pari al 100%) della sola nuda proprietà dell'immobile sito in Torino, Via Tunisi n. 69 il quale risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Torino alla Partita esattamente intestata, Foglio 1400 – Particella 21 Subalterno 22, Rendita Euro 472,56 – Zona Censuaria 2 – Categoria A3,
Classe 3, consistenza 3 alla figlia, nata a [...], il [...], C.F. Persona_2
; C.F._3
4. Le cessioni delle quote come precisato ai punti 2 e 3 dovrà avvenire, innanzi al Notaio che verrà scelto dal Sig. , entro e non oltre 30 giorni dall'omologa delle condizioni di cui alla presente Pt_1 separazione da parte del Tribunale di Torino;
5. Le spese e i compensi notarili relativi alla cessione delle rispettive quote, così come individuate nei punti 2 e 3, saranno interamente a carico del Sig. ; Pt_1
6. La signora rinuncia ad ogni diritto sul conto corrente n. 90824, cointestato con il sig. , CP_1 Pt_1 acceso presso l'Istituto Intesa SanPaolo, riconoscendo che la provvista ivi presente deriva da redditi esclusivi del sig. e dichiarando espressamente di non rivendicare alcunché in merito a tali Pt_1 somme;
pagina 2 di 3 7. Il predetto conto corrente n. 90824, acceso presso l'Istituto Intesa SanPaolo, verrà estinto entro e non oltre 30 giorni dall'omologa delle condizioni di cui alla presente separazione da parte del Tribunale di Torino;
8. La vettura modello Mini Cooper, tg GB759LL, di proprietà del sig. viene lasciata in uso Pt_1 alla figlia ed il relativo passaggio di proprietà verrà concordato tra le parti, in base alle rispettive Per_1 necessità;
9. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/10/2024
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8827/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Corso Galileo Parte_1 C.F._1
Ferraris n.110, presso lo studio dell'avv. DI CIOMMO LAURA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino, Via G. CP_1 C.F._2
Garibaldi n. 5, presso lo studio dell'avv. PELIZZI FIOLINI MARCO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RAPALLO il Parte_1 CP_1
22/07/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 216 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20/10/1995, economicamente indipendente. Per_1
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 03/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RAPALLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Quale condizione per la consensualizzazione della separazione personale dei coniugi, la signora cederà, senza corrispettivo, la sua quota (pari al 50%) del proprio diritto di usufrutto CP_1 dell'immobile sito in Torino, Via Tunisi n. 69, il quale risulta censito al N.C.E.U. del comune di Torino alla Partita esattamente intestata Foglio 1400 – Particella 21 Subalterno 22, rendita Euro 472,56 – Zona Censuaria 2 – Categoria A3, Classe 3, consistenza 3 vani al marito sig. Parte_1
3. Allo stesso modo, quale condizione per la consensualizzazione della separazione, il sig. Pt_1 riservando a sè cedente il diritto di usufrutto generale vitalizio e la signora cederanno, senza CP_1 corrispettivo, la loro quota (pari al 100%) della sola nuda proprietà dell'immobile sito in Torino, Via Tunisi n. 69 il quale risulta censito al N.C.E.U. del Comune di Torino alla Partita esattamente intestata, Foglio 1400 – Particella 21 Subalterno 22, Rendita Euro 472,56 – Zona Censuaria 2 – Categoria A3,
Classe 3, consistenza 3 alla figlia, nata a [...], il [...], C.F. Persona_2
; C.F._3
4. Le cessioni delle quote come precisato ai punti 2 e 3 dovrà avvenire, innanzi al Notaio che verrà scelto dal Sig. , entro e non oltre 30 giorni dall'omologa delle condizioni di cui alla presente Pt_1 separazione da parte del Tribunale di Torino;
5. Le spese e i compensi notarili relativi alla cessione delle rispettive quote, così come individuate nei punti 2 e 3, saranno interamente a carico del Sig. ; Pt_1
6. La signora rinuncia ad ogni diritto sul conto corrente n. 90824, cointestato con il sig. , CP_1 Pt_1 acceso presso l'Istituto Intesa SanPaolo, riconoscendo che la provvista ivi presente deriva da redditi esclusivi del sig. e dichiarando espressamente di non rivendicare alcunché in merito a tali Pt_1 somme;
pagina 2 di 3 7. Il predetto conto corrente n. 90824, acceso presso l'Istituto Intesa SanPaolo, verrà estinto entro e non oltre 30 giorni dall'omologa delle condizioni di cui alla presente separazione da parte del Tribunale di Torino;
8. La vettura modello Mini Cooper, tg GB759LL, di proprietà del sig. viene lasciata in uso Pt_1 alla figlia ed il relativo passaggio di proprietà verrà concordato tra le parti, in base alle rispettive Per_1 necessità;
9. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/10/2024
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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