Art. 5. (Corpi civili militarmente ordinati) .
L'applicazione della legge penale militare agli iscritti nei corpi civili militarmente ordinati, per il reato di diserzione qualificata da asportazione di armi da fuoco, s'intende riferita a ogni ipotesi di diserzione, con la quale concorra distrazione di armi.
L'applicazione della legge penale militare agli iscritti nei corpi civili militarmente ordinati, per il reato di diserzione qualificata da asportazione di armi da fuoco, s'intende riferita a ogni ipotesi di diserzione, con la quale concorra distrazione di armi.