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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 25/09/2024, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
RG. n. 2527/2017
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 25/09/2024 ore 11.49
Sono comparsi i procuratori delle parti, i quali si riportano agli atti di causa, confermano le conclusioni e chiedono che la causa sia tenuta in decisione.
Il OT si ritira in camera di consiglio;
alle ore 16.53 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL OT
MA OR AG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa MA OR AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2527/2017 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. STEFANO Parte_1 P.IVA_1
ABATE giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in La Maddalena Via Indipendenza n. 1/E presso lo studio del medesimo avvocato
CONTRO
), rapp.ta e difesa dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_2
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in OLBIA VIA ROMA 76 presso lo studio del medesimo avvocato
*****************
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento n. 11129/2017 emesso da CP_1
con il quale l'opposta richiedeva il pagamento delle somme indicate nelle
[...] fatture poste a fondamento della medesima per un importo complessivo pari ad €
5.167,93.
In particolare, l'opponente chiedeva in via preliminare:
Dichiarare ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 01.09.2011 n. 150, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione n. 11129/2017, notificato da a in data 09.11.2017, CP_1 Parte_2 risultando per tutti i motivi esposti in narrativa, provati i requisiti per ottenere la medesima.
In via principale:
1) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione n.11129/2017 notificato da a il CP_1 Parte_2
09.11.2017 per tutti i motivi in narrativa;
2) accertare e dichiarare che il rapporto di fornitura idrica da parte di all'utenza n. , in persona CP_1 P.IVA_3 Parte_1 dell'Amm.re per la tipologia del suddetto soggetto, deve essere Parte_2 configurato come “contratto uso domestico ed assimilati” fin dal 01 gennaio 2006;
3) annullare, pertanto, le fatture n. 2014402882445 e 2016580141220 perché conteggiate secondo la tariffazione inerente alla tipologia contrattuale “uso non domestico” non corrispondente alla realtà;
4) accertare e dichiarare che la società a far data dal giorno CP_1
01 gennaio 2006 e per i periodi indicati in narrativa ha posto in essere un grave inadempimento contrattuale fornendo all'utenza , P.IVA_3 Parte_1 in persona dell'amm.re sito in La Maddalena, acqua non potabile Parte_2 in vece di quanto contrattualmente previsto;
5) per l'effetto accertare e dichiarare che le somme richieste da CP_1 con le fatture n. 2014402882445 e 2016580141220, fondamento dell'atto
[...] di ingiunzione n. 11129/2017, odiernamente opposto, non sono dovute o, subordinatamente, sono dovute in ragione del 50% della componente tarifffaria acqua, oltre IVA 10%, o nel diverso maggior o minore importo ritenuto anche di giustizia, per i motivi di cui sopra;
6) accertare e dichiarare l'insussistenza, a carico dell'utenza , P.IVA_3
dell'obbligo di pagamento delle somme Parte_3 Pt_2 richieste a titolo di Conguagli partite pregresse 2005 -2011, portate con la fattura n. 2016580141220 emessa il 28.04.2016, di € 477,06, per i motivi tutti di cui in espositiva ed ordinare la restituzione delle somme già corrisposte da parte attrice ad per tale fattura;
CP_1
7) conseguentemente, dichiarare nullo l'atto di ingiunzione n. 11129/2017 notificato da a il CP_1 Parte_2
09.11.2017, per assenza del requisito della certezza del credito vantato;
In via meramente subordinata
8) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione n.11129/2017 notificato da a il CP_1 Parte_2
09.11.2017 per tutti i motivi in narrativa;
9) accertare e dichiarare che il rapporto di fornitura idrica da parte di all'utenza 35071734 – per CP_1 Parte_2 Parte_2 la tipologia del suddetto soggetto, deve essere configurato come “contratto uso domestico ed assimilati” fin dal 01 gennaio 2006;
10) ordinare, pertanto, la riquantificazione delle fatture n. 2014402882445
e 2016580141220 secondo la tariffazione inerente alla tipologia contrattuale “uso domestico” di tipo condominiale, corrispondente alla realtà;
11) accertare e dichiarare che la società a far data dal CP_1 giorno 01 luglio 2006 e per i periodi indicati in narrativa ha posto in essere un grave inadempimento contrattuale fornendo all'utenza 35071734
[...] sedente in La Maddalena acqua non potabile in vece di Parte_2 quanto contrattualmente previsto;
12) per l'effetto accertare e dichiarare che le somme richieste da CP_1 con le fatture n. 2014402882445 e 2016580141220, fondamento dell'atto
[...] di ingiunzione n. 11129/2017, odiernamente opposto, non sono dovute o, subordinatamente, sono dovute in ragione del 50% della componente tariffaria acqua, oltre IVA 10%, o nel diverso maggior o minore importo ritenuto anche di giustizia, per i motivi di cui sopra;
13) conseguentemente, dichiarare nullo l'atto di ingiunzione n. 11129/2017 notificato da a – il CP_1 Parte_2 Parte_2
09.11.2017, per assenza del requisito della certezza del credito vantato.
In via riconvenzionale
1) accertare che nel periodo 01.01.2006 – 30.11.2017 ha CP_1 posto in essere un grave inadempimento contrattuale nei confronti dell'utenza
35071734 fornendo Parte_2 Controparte_2 acqua non potabile in vece di quanto contrattualmente previsto;
2) condannare, conseguentemente, al risarcimento in favore CP_1 dell'utenza subito a cagione P.IVA_4 Parte_4 dell'inadempimento contrattuale indicato, quantificato nell'importo di € 1.099,89, pari al 50% oltre IVA 10% dell'importo della componente tariffaria acqua inerente le fatture integralmente corrisposte dai medesimi ad o quell'altra CP_1 somma che il Giudice riterrà di giustizia;
In subordine
4) previa verifica dell'inadempimento contrattuale, condannare CP_1 al risarcimento dei danni subiti dall'utenza 35071734 –
[...] Parte_2 in ragione della fornitura di acqua non potabile a far data Parte_2 dal 01 gennaio 2006 al 30 novembre 2017, per i periodi indicati in narrativa, quantificati in € 1.099.89 o in quella somma, diversa, che il Giudice riterrà di giustizia;
5) compensare per gli importi equivalenti, le somme eventualmente dovute ad dall'utenza 35071734 CP_1 Parte_4 quale differenza della somma richiesta nella fattura n. 2014402882445, previo riconteggio della medesima secondo la tariffa “uso domestico” di tipo condominiale, relativa al periodo non prescritto e la decurtazione della stessa per un importo pari al 50% più Iva 10% della componente tariffaria “acqua” nei periodi di non potabilità, con quanto riconosciuto agli stessi a titolo di risarcimento di quanto indebitamente corrisposto in ragione della fornitura di acqua non potabile, quantificato in € 1.099,89 In ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio o, in caso di soccombenza, con spese compensate.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2024 con contestuale lettura del dispositivo.
********
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
L'opposta ha prodotto le fatture relative al credito asseritamente vantato nei confronti dell'opponente, lo storico delle letture e l'estratto conto relativi alla fornitura, mentre l'opponente ha rilevato l'illegittima applicazione di tariffe per uso non domestico chiedendo altresì che l'utenza fosse intestata al Parte_1
sito in La Maddalena Via D. Millelire n. 84.
[...]
L'eccezione di illegittima applicazione delle tariffe ad uso domestico è fondata, posto che si tratta di fornitura del servizio idrico in favore di un
Condominio costituito da appartamenti ad uso abitativo, circostanza, peraltro, non contestata da parte opposta. La domanda è fondata e l'opposta deve essere condannata all'applicazione delle tariffe corrispondenti all'uso reale degli immobili e le fatture intestate al sopra citato. Parte_1
L'opponente proponeva, altresì, domanda di riduzione delle pretese di parte opposta sul presupposto della non potabilità dell'acqua fornita dalla CP_1
che merita anch'essa accoglimento.
[...]
Ciò in ragione della non utilizzabilità dell'acqua, essendo risultata non idonea per gli usi potabili nel periodo in esame sulla base delle ordinanze prodotte da parte opponente, con le quali veniva dichiarata non potabile l'acqua erogata dal gestore nel Comune di La Maddalena. CP_1
Risulta provato, pertanto, l'inadempimento dell'opposta, obbligata sulla base del contratto stipulato con l'utente ad assicurare che l'acqua erogata sia potabile e, quindi, conforme alle disposizioni primarie e regolamentari vigenti in materia.
Il contratto stipulato tra il gestore idrico e l'utente del servizio è, infatti, un contratto a prestazioni corrispettive. In cambio del servizio assicurato dal gestore, l'utente è tenuto a corrispondere il corrispettivo, rappresentato dalla tariffa. Né la natura di contratto a prestazioni corrispettive muta in considerazione del fatto che la tariffa non è il frutto di un accordo tra utente e gestore, ma è determinata dall'Autorità d'Ambito sulla base delle disposizioni normative di rango primario e secondario.
Con orientamento consolidato, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito come il credito del gestore del servizio idrico non trovi titolo nell'esercizio di potestà impositiva, ma configuri piuttosto il corrispettivo previsto per il servizio garantito dal gestore stesso in forza di un rapporto contrattuale su basi paritetiche.
Alla luce dei chiarissimi principi più volte ribaditi dalla Corte di Cassazione
e dalla stessa Corte costituzionale non può, pertanto, ritenersi, come vorrebbe la società che l'utente sia obbligato all'integrale pagamento della CP_1
tariffa anche nei casi in cui il gestore non abbia assicurato la corretta erogazione del servizio, avendo fornito, in dispregio delle obbligazioni contrattuali a suo carico, acqua non idonea al consumo umano.
Nel caso in esame, dunque, la pretesa del gestore di ottenere il pagamento integrale della tariffa deve ritenersi illegittima e, conseguentemente, la somma complessiva richiesta con la fattura contestata deve essere adeguatamente ridotta in misura proporzionale alla gravità dell'inadempimento.
Nel corso del giudizio è stata espletata ctu, le cui risultanze, prive di vizi logici e condivisibili, vengono fatte proprie dall'intestato Tribunale al fine di determinare la somma dovuta dall'opponente che - a fronte di una richiesta di parte opposta pari ad € 5.167,93 - il CTU, applicando la tariffa uso domestico non residente e la riduzione del 50% per la non potabilità dell'acqua fornita dal gestore, ha rideterminato nella misura di € 13.154,56.
Alla luce delle suddette emergenze processuali si ritiene fondata l'opposizione e, stante il comportamento preprocessuale del gestore, posto che i numerosi reclami presentati dal sono rimasti inevasi, condanna Parte_2
alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio, liquidati come in CP_1
dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
-Accoglie l'opposizione e accertato l'uso domestico da parte del Parte_1 condanna all'intestazione della fornitura a nome del
[...] CP_1 suddetto Condominio, nonché all'applicazione della tariffa uso domestico non residente;
-Condanna il in persona dell'amministratore pro tempore al Parte_1 pagamento in favore di nella misura indicata dal CTU nella somma CP_1 di € 13.154,56;
-condanna l'opposta alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte opponente nella misura di € 2.500,00, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute, come per legge, nonché al pagamento delle spese di ctu.
Tempio Pausania, 25/09/2024
Il Giudice
MA OR AG
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 25/09/2024 ore 11.49
Sono comparsi i procuratori delle parti, i quali si riportano agli atti di causa, confermano le conclusioni e chiedono che la causa sia tenuta in decisione.
Il OT si ritira in camera di consiglio;
alle ore 16.53 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL OT
MA OR AG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa MA OR AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2527/2017 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. STEFANO Parte_1 P.IVA_1
ABATE giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in La Maddalena Via Indipendenza n. 1/E presso lo studio del medesimo avvocato
CONTRO
), rapp.ta e difesa dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_2
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in OLBIA VIA ROMA 76 presso lo studio del medesimo avvocato
*****************
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento n. 11129/2017 emesso da CP_1
con il quale l'opposta richiedeva il pagamento delle somme indicate nelle
[...] fatture poste a fondamento della medesima per un importo complessivo pari ad €
5.167,93.
In particolare, l'opponente chiedeva in via preliminare:
Dichiarare ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 01.09.2011 n. 150, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione n. 11129/2017, notificato da a in data 09.11.2017, CP_1 Parte_2 risultando per tutti i motivi esposti in narrativa, provati i requisiti per ottenere la medesima.
In via principale:
1) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione n.11129/2017 notificato da a il CP_1 Parte_2
09.11.2017 per tutti i motivi in narrativa;
2) accertare e dichiarare che il rapporto di fornitura idrica da parte di all'utenza n. , in persona CP_1 P.IVA_3 Parte_1 dell'Amm.re per la tipologia del suddetto soggetto, deve essere Parte_2 configurato come “contratto uso domestico ed assimilati” fin dal 01 gennaio 2006;
3) annullare, pertanto, le fatture n. 2014402882445 e 2016580141220 perché conteggiate secondo la tariffazione inerente alla tipologia contrattuale “uso non domestico” non corrispondente alla realtà;
4) accertare e dichiarare che la società a far data dal giorno CP_1
01 gennaio 2006 e per i periodi indicati in narrativa ha posto in essere un grave inadempimento contrattuale fornendo all'utenza , P.IVA_3 Parte_1 in persona dell'amm.re sito in La Maddalena, acqua non potabile Parte_2 in vece di quanto contrattualmente previsto;
5) per l'effetto accertare e dichiarare che le somme richieste da CP_1 con le fatture n. 2014402882445 e 2016580141220, fondamento dell'atto
[...] di ingiunzione n. 11129/2017, odiernamente opposto, non sono dovute o, subordinatamente, sono dovute in ragione del 50% della componente tarifffaria acqua, oltre IVA 10%, o nel diverso maggior o minore importo ritenuto anche di giustizia, per i motivi di cui sopra;
6) accertare e dichiarare l'insussistenza, a carico dell'utenza , P.IVA_3
dell'obbligo di pagamento delle somme Parte_3 Pt_2 richieste a titolo di Conguagli partite pregresse 2005 -2011, portate con la fattura n. 2016580141220 emessa il 28.04.2016, di € 477,06, per i motivi tutti di cui in espositiva ed ordinare la restituzione delle somme già corrisposte da parte attrice ad per tale fattura;
CP_1
7) conseguentemente, dichiarare nullo l'atto di ingiunzione n. 11129/2017 notificato da a il CP_1 Parte_2
09.11.2017, per assenza del requisito della certezza del credito vantato;
In via meramente subordinata
8) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione n.11129/2017 notificato da a il CP_1 Parte_2
09.11.2017 per tutti i motivi in narrativa;
9) accertare e dichiarare che il rapporto di fornitura idrica da parte di all'utenza 35071734 – per CP_1 Parte_2 Parte_2 la tipologia del suddetto soggetto, deve essere configurato come “contratto uso domestico ed assimilati” fin dal 01 gennaio 2006;
10) ordinare, pertanto, la riquantificazione delle fatture n. 2014402882445
e 2016580141220 secondo la tariffazione inerente alla tipologia contrattuale “uso domestico” di tipo condominiale, corrispondente alla realtà;
11) accertare e dichiarare che la società a far data dal CP_1 giorno 01 luglio 2006 e per i periodi indicati in narrativa ha posto in essere un grave inadempimento contrattuale fornendo all'utenza 35071734
[...] sedente in La Maddalena acqua non potabile in vece di Parte_2 quanto contrattualmente previsto;
12) per l'effetto accertare e dichiarare che le somme richieste da CP_1 con le fatture n. 2014402882445 e 2016580141220, fondamento dell'atto
[...] di ingiunzione n. 11129/2017, odiernamente opposto, non sono dovute o, subordinatamente, sono dovute in ragione del 50% della componente tariffaria acqua, oltre IVA 10%, o nel diverso maggior o minore importo ritenuto anche di giustizia, per i motivi di cui sopra;
13) conseguentemente, dichiarare nullo l'atto di ingiunzione n. 11129/2017 notificato da a – il CP_1 Parte_2 Parte_2
09.11.2017, per assenza del requisito della certezza del credito vantato.
In via riconvenzionale
1) accertare che nel periodo 01.01.2006 – 30.11.2017 ha CP_1 posto in essere un grave inadempimento contrattuale nei confronti dell'utenza
35071734 fornendo Parte_2 Controparte_2 acqua non potabile in vece di quanto contrattualmente previsto;
2) condannare, conseguentemente, al risarcimento in favore CP_1 dell'utenza subito a cagione P.IVA_4 Parte_4 dell'inadempimento contrattuale indicato, quantificato nell'importo di € 1.099,89, pari al 50% oltre IVA 10% dell'importo della componente tariffaria acqua inerente le fatture integralmente corrisposte dai medesimi ad o quell'altra CP_1 somma che il Giudice riterrà di giustizia;
In subordine
4) previa verifica dell'inadempimento contrattuale, condannare CP_1 al risarcimento dei danni subiti dall'utenza 35071734 –
[...] Parte_2 in ragione della fornitura di acqua non potabile a far data Parte_2 dal 01 gennaio 2006 al 30 novembre 2017, per i periodi indicati in narrativa, quantificati in € 1.099.89 o in quella somma, diversa, che il Giudice riterrà di giustizia;
5) compensare per gli importi equivalenti, le somme eventualmente dovute ad dall'utenza 35071734 CP_1 Parte_4 quale differenza della somma richiesta nella fattura n. 2014402882445, previo riconteggio della medesima secondo la tariffa “uso domestico” di tipo condominiale, relativa al periodo non prescritto e la decurtazione della stessa per un importo pari al 50% più Iva 10% della componente tariffaria “acqua” nei periodi di non potabilità, con quanto riconosciuto agli stessi a titolo di risarcimento di quanto indebitamente corrisposto in ragione della fornitura di acqua non potabile, quantificato in € 1.099,89 In ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio o, in caso di soccombenza, con spese compensate.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25/09/2024 con contestuale lettura del dispositivo.
********
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
L'opposta ha prodotto le fatture relative al credito asseritamente vantato nei confronti dell'opponente, lo storico delle letture e l'estratto conto relativi alla fornitura, mentre l'opponente ha rilevato l'illegittima applicazione di tariffe per uso non domestico chiedendo altresì che l'utenza fosse intestata al Parte_1
sito in La Maddalena Via D. Millelire n. 84.
[...]
L'eccezione di illegittima applicazione delle tariffe ad uso domestico è fondata, posto che si tratta di fornitura del servizio idrico in favore di un
Condominio costituito da appartamenti ad uso abitativo, circostanza, peraltro, non contestata da parte opposta. La domanda è fondata e l'opposta deve essere condannata all'applicazione delle tariffe corrispondenti all'uso reale degli immobili e le fatture intestate al sopra citato. Parte_1
L'opponente proponeva, altresì, domanda di riduzione delle pretese di parte opposta sul presupposto della non potabilità dell'acqua fornita dalla CP_1
che merita anch'essa accoglimento.
[...]
Ciò in ragione della non utilizzabilità dell'acqua, essendo risultata non idonea per gli usi potabili nel periodo in esame sulla base delle ordinanze prodotte da parte opponente, con le quali veniva dichiarata non potabile l'acqua erogata dal gestore nel Comune di La Maddalena. CP_1
Risulta provato, pertanto, l'inadempimento dell'opposta, obbligata sulla base del contratto stipulato con l'utente ad assicurare che l'acqua erogata sia potabile e, quindi, conforme alle disposizioni primarie e regolamentari vigenti in materia.
Il contratto stipulato tra il gestore idrico e l'utente del servizio è, infatti, un contratto a prestazioni corrispettive. In cambio del servizio assicurato dal gestore, l'utente è tenuto a corrispondere il corrispettivo, rappresentato dalla tariffa. Né la natura di contratto a prestazioni corrispettive muta in considerazione del fatto che la tariffa non è il frutto di un accordo tra utente e gestore, ma è determinata dall'Autorità d'Ambito sulla base delle disposizioni normative di rango primario e secondario.
Con orientamento consolidato, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito come il credito del gestore del servizio idrico non trovi titolo nell'esercizio di potestà impositiva, ma configuri piuttosto il corrispettivo previsto per il servizio garantito dal gestore stesso in forza di un rapporto contrattuale su basi paritetiche.
Alla luce dei chiarissimi principi più volte ribaditi dalla Corte di Cassazione
e dalla stessa Corte costituzionale non può, pertanto, ritenersi, come vorrebbe la società che l'utente sia obbligato all'integrale pagamento della CP_1
tariffa anche nei casi in cui il gestore non abbia assicurato la corretta erogazione del servizio, avendo fornito, in dispregio delle obbligazioni contrattuali a suo carico, acqua non idonea al consumo umano.
Nel caso in esame, dunque, la pretesa del gestore di ottenere il pagamento integrale della tariffa deve ritenersi illegittima e, conseguentemente, la somma complessiva richiesta con la fattura contestata deve essere adeguatamente ridotta in misura proporzionale alla gravità dell'inadempimento.
Nel corso del giudizio è stata espletata ctu, le cui risultanze, prive di vizi logici e condivisibili, vengono fatte proprie dall'intestato Tribunale al fine di determinare la somma dovuta dall'opponente che - a fronte di una richiesta di parte opposta pari ad € 5.167,93 - il CTU, applicando la tariffa uso domestico non residente e la riduzione del 50% per la non potabilità dell'acqua fornita dal gestore, ha rideterminato nella misura di € 13.154,56.
Alla luce delle suddette emergenze processuali si ritiene fondata l'opposizione e, stante il comportamento preprocessuale del gestore, posto che i numerosi reclami presentati dal sono rimasti inevasi, condanna Parte_2
alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio, liquidati come in CP_1
dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
-Accoglie l'opposizione e accertato l'uso domestico da parte del Parte_1 condanna all'intestazione della fornitura a nome del
[...] CP_1 suddetto Condominio, nonché all'applicazione della tariffa uso domestico non residente;
-Condanna il in persona dell'amministratore pro tempore al Parte_1 pagamento in favore di nella misura indicata dal CTU nella somma CP_1 di € 13.154,56;
-condanna l'opposta alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte opponente nella misura di € 2.500,00, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute, come per legge, nonché al pagamento delle spese di ctu.
Tempio Pausania, 25/09/2024
Il Giudice
MA OR AG