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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 8.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2110 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
FA D'CU ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in viale delle Milizie 9
[...]
[...
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso, per procura a margine della comparsa di costituzione, dagli avvocati Mattia Persiani, Giovanni Beretta e Camilla Persiani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma via Bertoloni 44/46;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1034/2022 pubblicata in data 3/2/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma - Giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare accertare e dichiarare il suo diritto a percepire, Parte_1 con conseguente pronuncia di condanna a carico della Parte_2
a favore dei (d'ora in poi , a
[...] Controparte_1 CP_1 titolo di maggiori importi dovuti sulla pensione di anzianità in suo godimento, per il periodo dal 1999 al 2019, dell'importo di € 160.087 e/o quello maggiore o minore ritenuto di giustizia nonché a percepire, per l'anno 2020 e nel prosieguo, il trattamento pensionistico in questione in misura pari a quella risultante dai calcoli indicati in ricorso con la perequazione anno per anno maturata e maturanda a partire dal 2020 con condanna della alla corresponsione dei CP_1 maggiori ratei dovuti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello fondato su un unico e Parte_1 articolato motivo
La si è costituita in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
premesso di avere svolto fino a tutto il 1997 l'attività professionale di Parte_1 ragioniere commercialista essendo iscritto alla relativa Cassa di previdenza e di essere titolare a decorrere dal 1/2/1999 di pensione di anzianità, aveva agito in giudizio lamentando che l'importo annuo di tale pensione percepito dal 1999 sarebbe stato inferiore a quello dovuto, sia perché il dovuto non era stato aggiornato rispetto ai corretti coefficienti di perequazione sia perché l'importo erogato indicato dalla era superiore alle somme effettivamente CP_1 percepite, come da modelli Cud, rivendicando a tale titolo, con riferimento al periodo sino al 2019, il suo diritto al pagamento del complessivo importo di € 160.087 oltre alle ulteriori somme dovute per gli anni successivi a partire dal 2020.
Il Tribunale, previo esperimento di CTU contabile, rigettava la domanda.
Affermava l'infondatezza delle rivendicazioni dell'odierno appellante rilevando come, successivamente alla costituzione in giudizio della quest'ultimo avesse preso atto dei CP_1 coefficienti applicati da tale ente previdenziale non muovendo rispetto ad essi alcuna doglianza e come il CTU avesse accertato che relativamente al periodo da febbraio 1999 alla fine dell'anno 2019 il saldo contabile avesse in realtà determinato un debito del pari a Parte_1
€ 1.964,08.
Con un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza con riferimento all'esito degli accertamenti peritali, condivisi dal Tribunale, con particolare riferimento all'importo a credito di € 6.235,15 maturato dal 2014 al 2020 (che evidenziava essere poi stato corrisposto in favore del con bonifico in data 4/3/2022 dalla CNPR) che sarebbe Parte_1 risultato in suo favore e che sosteneva non essere stato considerato dal CTU nei calcoli di dare/avere tra le parti, contestando sotto il profilo contabile gli accertamenti del CTU, in ordine al percepito così come risultante dal CUD (con particolare riferimento agli anni dal 2014 al 2016), lamentando altresì non essere stato tenuto conto dal giudice di prime cure del saldo dare/avere relativo all'anno 2020. Lamenta inoltre l'omessa statuizione da parte del giudice di prime cure, anche con riferimento alla mancata considerazione nei rapporti di dare/avere dei crediti maturati in tale anno, in ordine a quella parte della domanda finalizzata ad accertare e dichiarare il suo diritto alla percezione per il futuro dell'importo della pensione lorda annua come determinata in esito ai conteggi sviluppati dal CTU con conseguente pronuncia di condanna della CNPR.
Contestava inoltre la condanna alle spese di lite e di CTU anche, in subordine, sotto il profilo della mancata compensazione delle spese di lite evidenziando a tale proposito l'atteggiamento ostruzionistico tenuto dalla CNPR anteriormente all'inizio della presente controversia, la quale non aveva fornito i dati relativi alla determinazione della pensione corrisposta.
Riduceva la domanda relativamente agli importi dovuti fino al 2019 al minore importo di
€ 9.769,71 chiedendo emettersi pronuncia di condanna in ordine al suo diritto a percepire per l'anno 2020 e nel prosieguo il trattamento pensionistico in misura pari a quella risultante dai calcoli sopra illustrati.
Si premette che, così come risulta dal complessivo contenuto delle allegazioni delle parti, sul punto concordi, l'oggetto del contendere nel presente giudizio risulta costituito esclusivamente dal preteso diritto dell'odierno appellante a vedersi corrisposte le maggiori somme a titolo di pensione di anzianità (in suo godimento dal 1/2/1999) asseritamente maturate nel periodo dal 1999 fino al 2019 (quantificate originariamente in ricorso per € 160.087), in ragione dell'erroneo calcolo di quanto dovuto a tale titolo, contestando in particolare sia l'erronea applicazione della liquidazione delle somme dovute in applicazione dei coefficienti di perequazione applicati della sia la corresponsione in suo favore di somme inferiori a CP_1 quelle indicate come dovute da quest'ultima nei modelli CUD che gli erano stati consegnati.
Trattasi di rivendicazioni pacificamente avanzate in modo autonomo rispetto al precedente contenzioso intercorso tra le parti, avente quest'ultimo ad oggetto, in particolare, la decorrenza della pensione di anzianità attualmente in godimento dell'appellante, contenzioso definito con la sentenza della SC n. 23989 del 14/06/2015 (al cui esito era stato definitivamente accertata la debenza del in favore della Cassa di somme percepite in misura maggiore rispetto Parte_1 al dovuto) e che di per sé non assume rilievo nel presente giudizio.
L'odierno appellante aveva inoltre chiesto, nelle conclusioni rassegnate in calce al ricorso di primo grado, anche l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto “a percepire per l'anno 2020, in prosieguo, a decorrere dal detto anno, il trattamento pensionistico nella misura pari a quella risultante dai calcoli contenuti in tale atto introduttivo (quantificata con riferimento all'anno 2019 in € 50.660) con la perequazione anno per anno maturata e maturata a partire dall'anno 2020, con condanna dell'Associazione anche alla corresponsione della differenza tra l'importo dei ratei di pensione già corrisposti e/o che verranno corrisposti in futuro e quelli che verranno accertati come effettivamente dovuti”.
Si osserva a tale proposito che, così come dato atto dal giudice di prime cure nella gravata sentenza, con passaggio non specificamente impugnato, non risulta più in contestazione la correttezza dei criteri di perequazione applicati dalla così come esplicitati da tale ente in CP_1 sede di costituzione in giudizio, risultando pertanto controversa esclusivamente la sussistenza di eventuali crediti del a seguito di somme materialmente percepite in misura Parte_1 inferiore al dovuto, rispetto a quanto indicato nei modelli CUD prodotti in atti.
Si osserva ancora che, alla stregua del complessivo contenuto delle allegazioni delle parti (cfr. in particolare le note depositate da entrambe in ottemperanza all'invito a dedurre a tale proposito emesso all'esito dell'udienza del 14/11/2024) non incide direttamente sull'oggetto del presente contendere quanto statuito nella sentenza del Tribunale di Roma n. 9329/2024 del 25/09/2024, sentenza, pacificamente non impugnata da nessuna delle parti (così come dedotto concordemente dalle stesse in sede di note autorizzate), prodotta dall'odierno appellante nel corso della menzionata udienza con la quale quest'ultimi veniva, all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dalla condannato (previa revoca del CP_1 decreto opposto, e previa detrazione di quanto complessivamente riconosciuto come dovuto alla determinato al netto in € 13.013,90 oltre interessi) al pagamento in favore di tale CP_1 ente del residuo importo di € 5.470,28.
Trattasi infatti, così come si evince dal contenuto della sentenza in questione, di pronuncia avente ad oggetto i rapporti patrimoniali di dare/avere tra le parti (con specifico riferimento alle annualità dal 1999 al 2013) all'esito del menzionato contenzioso definito con la sentenza della SC n. 23989/2015, contenzioso pacificamente diverso ed indipendente da quello oggetto del presente giudizio se non per quanto attiene alla circostanza, peraltro pacifica in causa, dell'avvenuto riconoscimento da parte della nel 2022, del carattere dovuto, con CP_1 riferimento agli importi pensionistici riferibili al 2014, del menzionato importo di € 6.235,15
Risulta inoltre pacifico in causa che, così come è emerso nel corso delle operazioni contabili e come ammesso dalla stessa nei conteggi del 6/9/2021, a causa di una erronea CP_1 determinazione del contributo di solidarietà e nella determinazione dei coefficienti di perequazione per il periodo dal 2014 in poi, l'odierno appellante aveva maturato, nel periodo dal 2014 al 2020, un credito di € 6.235,15.
Risulta pacifico in causa che tale importo sia stato poi corrisposto dalla in corso di CP_1 causa, in via autonoma, in data 04/03/2022 (cfr. copia del bonifico prodotta in allegato all'atto di appello, la circostanza risulta peraltro pacifica).
Tanto premesso non possono trovare accoglimento le contestazioni effettuate dall'appellante in ordine alla ritenuta infondatezza da parte del giudice di prime cure, delle rivendicazioni avanzate in ordine a maggiori somme maturate nel periodo dal 2014 al 2019.
Si osserva a tale proposito che il CTU nominato nella precedente fase del giudizio, aveva accertato non solo l'insussistenza di tali voci di credito in relazione a tale annualità, ma addirittura un debito dell'odierno appellante per l'importo di € 1.964,08.
Trattasi di conclusioni la cui correttezza deve ribadirsi anche all'esito della presente fase di impugnazione, non potendo trovare accoglimento l'unico profilo di contestazione contabile avanzato dall'appellante in modo sufficientemente specifico in sede di impugnazione, e cioè la mancata considerazione nella determinazione dei rapporti di dare/avere in ordine a tale periodo del predetto credito di € 6.235,15 pacificamente maturato dall'appellante negli anni dal 2014 al 2020 a causa della erronea quantificazione del dovuto da parte della CP_1 Deve rilevarsi a tale proposito che il predetto importo di € 6.235,15 risulta essere stato pacificamente corrisposto dalla nel corso del presente giudizio, mediante bonifico CP_1 effettuato il 04/03/2022.
Trattasi di circostanza pacifica, oltre che documentalmente dimostrata (cfr. “dettaglio bonifico” prodotto come all. B del ricorso in appello) che determina in ogni caso, con rilievo assorbente rispetto all'esame delle contestazioni avanzate specificamente rispetto a tale. dall'appellante, il venire meno dell'unica voce di credito posta a fondamento delle contestazioni, sul punto, della CTU di primo grado ed il conseguente venire meno dell'interesse dell'appellante a contestare sotto tale profilo la gravata sentenza.
In ogni caso si osserva per maggiore completezza che le predette contestazioni non possono ritenersi fondate.
Deve infatti ritenersi che di tale credito il CTU di primo grado abbia comunque tenuto conto nella determinazione del dovuto, così come dallo stesso specificato in sede di chiarimenti nel corso della precedente fase di giudizio, nel corso della audizione tenutasi all'udienza del 03/02/2022 ove aveva dichiarato che “la nota della è stata tenuta in considerazione in CP_1 sede di perizia, non tuttavia per l'intero ma escludendo l'anno 2020, non oggetto di perizia, con la conseguenza che il credito del dal 2014 al 2019 si riduce a € 4.716,93. Di Parte_1 detto credito è stato tenuto conto in sede di perizia, poiché le somme a debito/credito del
[...]
dal 2014 al 2019 danno proprio un conguaglio a favore del pari a € Pt_1 Parte_1
4.716,935”.
Con tali chiarimenti il CTU ribadisce del resto quanto già specificato nella relazione peritale, in sede di risposta alle osservazioni critiche effettuate dall'odierno appellante, proprio con riferimento alla mancata considerazione della nota del 06/09/2021, ove afferma che “ il conteggio elaborato tiene conto degli eventuali errori di calcolo nella determinazione del contributo di solidarietà riconosciuti dalla per il periodo dal 2014 al 2019 (periodo di CP_1 calcolo richiesto dal quesito) ed ha provveduto a rideterminarlo autonomamente nel conteggio predisposto e riportato nella presente relazione”
Trattasi di valutazioni che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, trovano comunque riscontro nell'elaborato peritale, limitatamente alla componente, pari a € 4.716,93 riferibili agli anni dal 2014 al 2019 (essendo la domanda di pagamento di maggiori somme dovute a tale titolo stata limitata, così come si evince chiaramente dal contenuto del ricorso dall'odierno appellante solo a tale periodo).
Ciò si evince sufficientemente, in assenza di ulteriori specifiche contestazioni contabili, dalla considerazione dei singoli importi calcolati a debito e a credito con riferimento a tali anni, ove, così come correttamente osservato dall'ente appellato, sommando gli importi (€ 338,27 + 792,09 +1.265,89 + 1.366,25+1.369,84 per un totale di € 5.132,34, cfr. pag. 5 della CTU) indicati a credito per gli anni dal 2015 al 2019 (senza conteggiare l'anno 2020 che, alla stregua del tenore letterale delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio e del complessivo suo contenuto non può ritenersi oggetto di domanda quanto alla corresponsione di competenze arretrate) e sottraendo l'unica somma indicata a debito (quella per l'anno 2014) e, cioè, € 415,38, si ottiene l'importo indicato dal CTU per tale lasso di tempo È opportuno osservare che non può a tale proposito attribuirsi rilievo autonomo alle contestazioni contabili di cui a pag. 19 dell'atto di appello, inerenti, per quanto riguarda le annualità dal 2014 al 2016, alle differenze tra importi indicati dal CTU come “percepiti” e quelli minori effettivamente corrisposti dalla così come desumibili dai CUD prodotti in atti. CP_1
Trattasi di contestazioni contabili che così come si evince dal complessivo tenore dell'atto di impugnazione risultano collegate alla omessa considerazione del citato credito di € 6.235,15 e che in ogni caso non possono ritenersi fondate avendo a tale proposito il CTU di primo grado, a fronte delle note critiche di tenore analogo avanzate in tale sede dell'odierno appellante condivisibilmente rilevato come tali discrasie fossero riferibili alla necessità di considerare gli importi corrisposti all'odierno appellante al lordo e non al netto del contributo di solidarietà, conclusioni del CTU pienamente condivisibili e alle quali nella presente sede di impugnazione l'odierno appellante non ha replicato in maniera compiuta essendosi limitato, in sostanza, a ribadire quanto già osservato in sede di note critiche nel corso delle operazioni peritali del precedente giudizio.
Parimenti non possono trovare accoglimento, le ulteriori rivendicazioni in ordine a eventuali importi arretrati riferibili all'anno 2020, stante la già evidenziata volontaria limitazione della domanda (così come si evince non solo dal tenore letterale delle conclusioni rassegnate in calce al ricorso ma anche dal complessivo contenuto di tale atto), per quanto riguarda le competenze arretrate, al periodo dal 2014 al 2019 e questo anche a voler prescindere dalla considerazione che, in ogni caso, la risulta, senza che siano state avanzate specifiche CP_1 contestazioni sul punto, avere provveduto al pagamento di ulteriori competenze arretrate sino all'anno 2022.
Parimenti non può trovare accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono , il profilo di doglianza relativo alla omessa statuizione sulla richiesta di condanna al pagamento della pensione, nel 2020 per il maggiore importo asseritamente dovuto, fondato sull'affermazione che l'importo sarebbe pari a € 50.660.
Si osserva a tale proposito che con la comunicazione del 25/02/2022 (all. 13 dell'atto di appello) la aveva provveduto, sulla base delle risultanze peritali, e prendendo atto della CP_1 erronea determinazione delle somme dovute nel periodo dal 2014 al 2020, a riliquidare l'importo della pensione annua nella misura annua lorda di € 42.273,80 e riconosciuto l'importo annuo lordo di € 41.584,40 a partire dall'anno 2014, versando a titolo di arretrati le relative differenze annuali maturate fino alla mensilità di gennaio 2022.
Trattasi di quantificazione, dichiaratamente fondata sugli accertamenti peritali della precedente fase del giudizio, non contestata specificamente sotto il profilo contabile dall'odierno appellante, con conseguente venire meno dell'inadempimento prospettato a fondamento del ricorso di primo grado e quindi, anche sotto tale profilo, delle ragioni poste a fondamento della domanda non risultando più oggetto di contestazione, alla data della presente decisione, la quantificazione della pensione dell'appellante effettuata dalla CP_1
Questo, tanto più alla luce della carenza di allegazioni poste a fondamento della domanda, ove a fronte della pacifica infondatezza dei criteri di perequazione posti a base delle rivendicazioni in termini di maggiori importi pensionistici avanzate con il ricorso di primo grado (non avendo l'appellante contestato specificamente, così come precedentemente evidenziato, i criteri di perequazione prospettati dalla in sede di costituzione di primo CP_1 grado), l'odierno appellante non ha provveduto a prospettare un nuovo maggiore importo annuo dovuto, in base all'applicabilità dei nuovi criteri di perequazione.
Risulta invece fondato e meritevole di accoglimento il profilo di doglianza relativo alla regolamentazione delle spese di lite non potendo la gravata sentenza ritenersi meritevole di conferma ove aveva posto a carico dell'odierno appellante le spese di lite di primo grado.
Si osserva infatti che l'integrale venire meno della fondatezza delle ragioni di credito poste dall'appellante a fondamento della domanda, è stato determinato esclusivamente dalla condotta processuale tenuta dall'odierna appellante nel corso del presente giudizio, in particolare ove aveva riconosciuto, nel corso delle operazioni peritali, con la citata nota del 06/09/2021, la parziale erroneità dell'applicazione dei coefficienti di perequazione e la sussistenza, quale conseguenza di tale erronea applicazione, di ragioni di credito da parte del Parte_1 dell'importo di € 6.235, così come aveva riconosciuto, parzialmente, l'erronea determinazione, degli importi annui della pensione, con la nota del 25/02/2022, adeguando gli importi di pensione dovuti all'odierno appellante e riconoscendo, anche per gli anni 2021 somme a titolo di arretrato.
Trattasi considerazioni che portano a ritenere la parziale fondatezza sotto il profilo virtuale, sia pure in misura minima rispetto alle somme originariamente richieste, delle rivendicazioni dell'odierno appellante, fondatezza venuta meno solo a seguito dell'adempimento effettuato dalla in corso di causa, e che comportano l'impossibilità di porre a suo carico le spese di CP_1 lite del precedente grado di giudizio, spese che dovranno essere integralmente compensate tra le parti con attribuzione delle spese di ctu di primo grado, liquidate separatamente, a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Si ritengono infatti applicabili, per analogia di fattispecie, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass.S.U. n. 32061 del 31/10/2022. Nello stesso senso Cass. n. 13827 del 17/05/2024).
Tali i motivi della presente decisione.
Il complessivo esito del presente giudizio e le considerazioni precedentemente effettuate giustificano anche l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, compensa interamente tra le parti le spese di primo grado e pone le spese di ctu di tale grado di giudizio, liquidate separatamente, a carico di entrambe le parti in solido.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Roma, 8/5/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 8.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2110 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
FA D'CU ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in viale delle Milizie 9
[...]
[...
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso, per procura a margine della comparsa di costituzione, dagli avvocati Mattia Persiani, Giovanni Beretta e Camilla Persiani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma via Bertoloni 44/46;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1034/2022 pubblicata in data 3/2/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma - Giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare accertare e dichiarare il suo diritto a percepire, Parte_1 con conseguente pronuncia di condanna a carico della Parte_2
a favore dei (d'ora in poi , a
[...] Controparte_1 CP_1 titolo di maggiori importi dovuti sulla pensione di anzianità in suo godimento, per il periodo dal 1999 al 2019, dell'importo di € 160.087 e/o quello maggiore o minore ritenuto di giustizia nonché a percepire, per l'anno 2020 e nel prosieguo, il trattamento pensionistico in questione in misura pari a quella risultante dai calcoli indicati in ricorso con la perequazione anno per anno maturata e maturanda a partire dal 2020 con condanna della alla corresponsione dei CP_1 maggiori ratei dovuti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello fondato su un unico e Parte_1 articolato motivo
La si è costituita in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
premesso di avere svolto fino a tutto il 1997 l'attività professionale di Parte_1 ragioniere commercialista essendo iscritto alla relativa Cassa di previdenza e di essere titolare a decorrere dal 1/2/1999 di pensione di anzianità, aveva agito in giudizio lamentando che l'importo annuo di tale pensione percepito dal 1999 sarebbe stato inferiore a quello dovuto, sia perché il dovuto non era stato aggiornato rispetto ai corretti coefficienti di perequazione sia perché l'importo erogato indicato dalla era superiore alle somme effettivamente CP_1 percepite, come da modelli Cud, rivendicando a tale titolo, con riferimento al periodo sino al 2019, il suo diritto al pagamento del complessivo importo di € 160.087 oltre alle ulteriori somme dovute per gli anni successivi a partire dal 2020.
Il Tribunale, previo esperimento di CTU contabile, rigettava la domanda.
Affermava l'infondatezza delle rivendicazioni dell'odierno appellante rilevando come, successivamente alla costituzione in giudizio della quest'ultimo avesse preso atto dei CP_1 coefficienti applicati da tale ente previdenziale non muovendo rispetto ad essi alcuna doglianza e come il CTU avesse accertato che relativamente al periodo da febbraio 1999 alla fine dell'anno 2019 il saldo contabile avesse in realtà determinato un debito del pari a Parte_1
€ 1.964,08.
Con un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza con riferimento all'esito degli accertamenti peritali, condivisi dal Tribunale, con particolare riferimento all'importo a credito di € 6.235,15 maturato dal 2014 al 2020 (che evidenziava essere poi stato corrisposto in favore del con bonifico in data 4/3/2022 dalla CNPR) che sarebbe Parte_1 risultato in suo favore e che sosteneva non essere stato considerato dal CTU nei calcoli di dare/avere tra le parti, contestando sotto il profilo contabile gli accertamenti del CTU, in ordine al percepito così come risultante dal CUD (con particolare riferimento agli anni dal 2014 al 2016), lamentando altresì non essere stato tenuto conto dal giudice di prime cure del saldo dare/avere relativo all'anno 2020. Lamenta inoltre l'omessa statuizione da parte del giudice di prime cure, anche con riferimento alla mancata considerazione nei rapporti di dare/avere dei crediti maturati in tale anno, in ordine a quella parte della domanda finalizzata ad accertare e dichiarare il suo diritto alla percezione per il futuro dell'importo della pensione lorda annua come determinata in esito ai conteggi sviluppati dal CTU con conseguente pronuncia di condanna della CNPR.
Contestava inoltre la condanna alle spese di lite e di CTU anche, in subordine, sotto il profilo della mancata compensazione delle spese di lite evidenziando a tale proposito l'atteggiamento ostruzionistico tenuto dalla CNPR anteriormente all'inizio della presente controversia, la quale non aveva fornito i dati relativi alla determinazione della pensione corrisposta.
Riduceva la domanda relativamente agli importi dovuti fino al 2019 al minore importo di
€ 9.769,71 chiedendo emettersi pronuncia di condanna in ordine al suo diritto a percepire per l'anno 2020 e nel prosieguo il trattamento pensionistico in misura pari a quella risultante dai calcoli sopra illustrati.
Si premette che, così come risulta dal complessivo contenuto delle allegazioni delle parti, sul punto concordi, l'oggetto del contendere nel presente giudizio risulta costituito esclusivamente dal preteso diritto dell'odierno appellante a vedersi corrisposte le maggiori somme a titolo di pensione di anzianità (in suo godimento dal 1/2/1999) asseritamente maturate nel periodo dal 1999 fino al 2019 (quantificate originariamente in ricorso per € 160.087), in ragione dell'erroneo calcolo di quanto dovuto a tale titolo, contestando in particolare sia l'erronea applicazione della liquidazione delle somme dovute in applicazione dei coefficienti di perequazione applicati della sia la corresponsione in suo favore di somme inferiori a CP_1 quelle indicate come dovute da quest'ultima nei modelli CUD che gli erano stati consegnati.
Trattasi di rivendicazioni pacificamente avanzate in modo autonomo rispetto al precedente contenzioso intercorso tra le parti, avente quest'ultimo ad oggetto, in particolare, la decorrenza della pensione di anzianità attualmente in godimento dell'appellante, contenzioso definito con la sentenza della SC n. 23989 del 14/06/2015 (al cui esito era stato definitivamente accertata la debenza del in favore della Cassa di somme percepite in misura maggiore rispetto Parte_1 al dovuto) e che di per sé non assume rilievo nel presente giudizio.
L'odierno appellante aveva inoltre chiesto, nelle conclusioni rassegnate in calce al ricorso di primo grado, anche l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto “a percepire per l'anno 2020, in prosieguo, a decorrere dal detto anno, il trattamento pensionistico nella misura pari a quella risultante dai calcoli contenuti in tale atto introduttivo (quantificata con riferimento all'anno 2019 in € 50.660) con la perequazione anno per anno maturata e maturata a partire dall'anno 2020, con condanna dell'Associazione anche alla corresponsione della differenza tra l'importo dei ratei di pensione già corrisposti e/o che verranno corrisposti in futuro e quelli che verranno accertati come effettivamente dovuti”.
Si osserva a tale proposito che, così come dato atto dal giudice di prime cure nella gravata sentenza, con passaggio non specificamente impugnato, non risulta più in contestazione la correttezza dei criteri di perequazione applicati dalla così come esplicitati da tale ente in CP_1 sede di costituzione in giudizio, risultando pertanto controversa esclusivamente la sussistenza di eventuali crediti del a seguito di somme materialmente percepite in misura Parte_1 inferiore al dovuto, rispetto a quanto indicato nei modelli CUD prodotti in atti.
Si osserva ancora che, alla stregua del complessivo contenuto delle allegazioni delle parti (cfr. in particolare le note depositate da entrambe in ottemperanza all'invito a dedurre a tale proposito emesso all'esito dell'udienza del 14/11/2024) non incide direttamente sull'oggetto del presente contendere quanto statuito nella sentenza del Tribunale di Roma n. 9329/2024 del 25/09/2024, sentenza, pacificamente non impugnata da nessuna delle parti (così come dedotto concordemente dalle stesse in sede di note autorizzate), prodotta dall'odierno appellante nel corso della menzionata udienza con la quale quest'ultimi veniva, all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dalla condannato (previa revoca del CP_1 decreto opposto, e previa detrazione di quanto complessivamente riconosciuto come dovuto alla determinato al netto in € 13.013,90 oltre interessi) al pagamento in favore di tale CP_1 ente del residuo importo di € 5.470,28.
Trattasi infatti, così come si evince dal contenuto della sentenza in questione, di pronuncia avente ad oggetto i rapporti patrimoniali di dare/avere tra le parti (con specifico riferimento alle annualità dal 1999 al 2013) all'esito del menzionato contenzioso definito con la sentenza della SC n. 23989/2015, contenzioso pacificamente diverso ed indipendente da quello oggetto del presente giudizio se non per quanto attiene alla circostanza, peraltro pacifica in causa, dell'avvenuto riconoscimento da parte della nel 2022, del carattere dovuto, con CP_1 riferimento agli importi pensionistici riferibili al 2014, del menzionato importo di € 6.235,15
Risulta inoltre pacifico in causa che, così come è emerso nel corso delle operazioni contabili e come ammesso dalla stessa nei conteggi del 6/9/2021, a causa di una erronea CP_1 determinazione del contributo di solidarietà e nella determinazione dei coefficienti di perequazione per il periodo dal 2014 in poi, l'odierno appellante aveva maturato, nel periodo dal 2014 al 2020, un credito di € 6.235,15.
Risulta pacifico in causa che tale importo sia stato poi corrisposto dalla in corso di CP_1 causa, in via autonoma, in data 04/03/2022 (cfr. copia del bonifico prodotta in allegato all'atto di appello, la circostanza risulta peraltro pacifica).
Tanto premesso non possono trovare accoglimento le contestazioni effettuate dall'appellante in ordine alla ritenuta infondatezza da parte del giudice di prime cure, delle rivendicazioni avanzate in ordine a maggiori somme maturate nel periodo dal 2014 al 2019.
Si osserva a tale proposito che il CTU nominato nella precedente fase del giudizio, aveva accertato non solo l'insussistenza di tali voci di credito in relazione a tale annualità, ma addirittura un debito dell'odierno appellante per l'importo di € 1.964,08.
Trattasi di conclusioni la cui correttezza deve ribadirsi anche all'esito della presente fase di impugnazione, non potendo trovare accoglimento l'unico profilo di contestazione contabile avanzato dall'appellante in modo sufficientemente specifico in sede di impugnazione, e cioè la mancata considerazione nella determinazione dei rapporti di dare/avere in ordine a tale periodo del predetto credito di € 6.235,15 pacificamente maturato dall'appellante negli anni dal 2014 al 2020 a causa della erronea quantificazione del dovuto da parte della CP_1 Deve rilevarsi a tale proposito che il predetto importo di € 6.235,15 risulta essere stato pacificamente corrisposto dalla nel corso del presente giudizio, mediante bonifico CP_1 effettuato il 04/03/2022.
Trattasi di circostanza pacifica, oltre che documentalmente dimostrata (cfr. “dettaglio bonifico” prodotto come all. B del ricorso in appello) che determina in ogni caso, con rilievo assorbente rispetto all'esame delle contestazioni avanzate specificamente rispetto a tale. dall'appellante, il venire meno dell'unica voce di credito posta a fondamento delle contestazioni, sul punto, della CTU di primo grado ed il conseguente venire meno dell'interesse dell'appellante a contestare sotto tale profilo la gravata sentenza.
In ogni caso si osserva per maggiore completezza che le predette contestazioni non possono ritenersi fondate.
Deve infatti ritenersi che di tale credito il CTU di primo grado abbia comunque tenuto conto nella determinazione del dovuto, così come dallo stesso specificato in sede di chiarimenti nel corso della precedente fase di giudizio, nel corso della audizione tenutasi all'udienza del 03/02/2022 ove aveva dichiarato che “la nota della è stata tenuta in considerazione in CP_1 sede di perizia, non tuttavia per l'intero ma escludendo l'anno 2020, non oggetto di perizia, con la conseguenza che il credito del dal 2014 al 2019 si riduce a € 4.716,93. Di Parte_1 detto credito è stato tenuto conto in sede di perizia, poiché le somme a debito/credito del
[...]
dal 2014 al 2019 danno proprio un conguaglio a favore del pari a € Pt_1 Parte_1
4.716,935”.
Con tali chiarimenti il CTU ribadisce del resto quanto già specificato nella relazione peritale, in sede di risposta alle osservazioni critiche effettuate dall'odierno appellante, proprio con riferimento alla mancata considerazione della nota del 06/09/2021, ove afferma che “ il conteggio elaborato tiene conto degli eventuali errori di calcolo nella determinazione del contributo di solidarietà riconosciuti dalla per il periodo dal 2014 al 2019 (periodo di CP_1 calcolo richiesto dal quesito) ed ha provveduto a rideterminarlo autonomamente nel conteggio predisposto e riportato nella presente relazione”
Trattasi di valutazioni che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, trovano comunque riscontro nell'elaborato peritale, limitatamente alla componente, pari a € 4.716,93 riferibili agli anni dal 2014 al 2019 (essendo la domanda di pagamento di maggiori somme dovute a tale titolo stata limitata, così come si evince chiaramente dal contenuto del ricorso dall'odierno appellante solo a tale periodo).
Ciò si evince sufficientemente, in assenza di ulteriori specifiche contestazioni contabili, dalla considerazione dei singoli importi calcolati a debito e a credito con riferimento a tali anni, ove, così come correttamente osservato dall'ente appellato, sommando gli importi (€ 338,27 + 792,09 +1.265,89 + 1.366,25+1.369,84 per un totale di € 5.132,34, cfr. pag. 5 della CTU) indicati a credito per gli anni dal 2015 al 2019 (senza conteggiare l'anno 2020 che, alla stregua del tenore letterale delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio e del complessivo suo contenuto non può ritenersi oggetto di domanda quanto alla corresponsione di competenze arretrate) e sottraendo l'unica somma indicata a debito (quella per l'anno 2014) e, cioè, € 415,38, si ottiene l'importo indicato dal CTU per tale lasso di tempo È opportuno osservare che non può a tale proposito attribuirsi rilievo autonomo alle contestazioni contabili di cui a pag. 19 dell'atto di appello, inerenti, per quanto riguarda le annualità dal 2014 al 2016, alle differenze tra importi indicati dal CTU come “percepiti” e quelli minori effettivamente corrisposti dalla così come desumibili dai CUD prodotti in atti. CP_1
Trattasi di contestazioni contabili che così come si evince dal complessivo tenore dell'atto di impugnazione risultano collegate alla omessa considerazione del citato credito di € 6.235,15 e che in ogni caso non possono ritenersi fondate avendo a tale proposito il CTU di primo grado, a fronte delle note critiche di tenore analogo avanzate in tale sede dell'odierno appellante condivisibilmente rilevato come tali discrasie fossero riferibili alla necessità di considerare gli importi corrisposti all'odierno appellante al lordo e non al netto del contributo di solidarietà, conclusioni del CTU pienamente condivisibili e alle quali nella presente sede di impugnazione l'odierno appellante non ha replicato in maniera compiuta essendosi limitato, in sostanza, a ribadire quanto già osservato in sede di note critiche nel corso delle operazioni peritali del precedente giudizio.
Parimenti non possono trovare accoglimento, le ulteriori rivendicazioni in ordine a eventuali importi arretrati riferibili all'anno 2020, stante la già evidenziata volontaria limitazione della domanda (così come si evince non solo dal tenore letterale delle conclusioni rassegnate in calce al ricorso ma anche dal complessivo contenuto di tale atto), per quanto riguarda le competenze arretrate, al periodo dal 2014 al 2019 e questo anche a voler prescindere dalla considerazione che, in ogni caso, la risulta, senza che siano state avanzate specifiche CP_1 contestazioni sul punto, avere provveduto al pagamento di ulteriori competenze arretrate sino all'anno 2022.
Parimenti non può trovare accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono , il profilo di doglianza relativo alla omessa statuizione sulla richiesta di condanna al pagamento della pensione, nel 2020 per il maggiore importo asseritamente dovuto, fondato sull'affermazione che l'importo sarebbe pari a € 50.660.
Si osserva a tale proposito che con la comunicazione del 25/02/2022 (all. 13 dell'atto di appello) la aveva provveduto, sulla base delle risultanze peritali, e prendendo atto della CP_1 erronea determinazione delle somme dovute nel periodo dal 2014 al 2020, a riliquidare l'importo della pensione annua nella misura annua lorda di € 42.273,80 e riconosciuto l'importo annuo lordo di € 41.584,40 a partire dall'anno 2014, versando a titolo di arretrati le relative differenze annuali maturate fino alla mensilità di gennaio 2022.
Trattasi di quantificazione, dichiaratamente fondata sugli accertamenti peritali della precedente fase del giudizio, non contestata specificamente sotto il profilo contabile dall'odierno appellante, con conseguente venire meno dell'inadempimento prospettato a fondamento del ricorso di primo grado e quindi, anche sotto tale profilo, delle ragioni poste a fondamento della domanda non risultando più oggetto di contestazione, alla data della presente decisione, la quantificazione della pensione dell'appellante effettuata dalla CP_1
Questo, tanto più alla luce della carenza di allegazioni poste a fondamento della domanda, ove a fronte della pacifica infondatezza dei criteri di perequazione posti a base delle rivendicazioni in termini di maggiori importi pensionistici avanzate con il ricorso di primo grado (non avendo l'appellante contestato specificamente, così come precedentemente evidenziato, i criteri di perequazione prospettati dalla in sede di costituzione di primo CP_1 grado), l'odierno appellante non ha provveduto a prospettare un nuovo maggiore importo annuo dovuto, in base all'applicabilità dei nuovi criteri di perequazione.
Risulta invece fondato e meritevole di accoglimento il profilo di doglianza relativo alla regolamentazione delle spese di lite non potendo la gravata sentenza ritenersi meritevole di conferma ove aveva posto a carico dell'odierno appellante le spese di lite di primo grado.
Si osserva infatti che l'integrale venire meno della fondatezza delle ragioni di credito poste dall'appellante a fondamento della domanda, è stato determinato esclusivamente dalla condotta processuale tenuta dall'odierna appellante nel corso del presente giudizio, in particolare ove aveva riconosciuto, nel corso delle operazioni peritali, con la citata nota del 06/09/2021, la parziale erroneità dell'applicazione dei coefficienti di perequazione e la sussistenza, quale conseguenza di tale erronea applicazione, di ragioni di credito da parte del Parte_1 dell'importo di € 6.235, così come aveva riconosciuto, parzialmente, l'erronea determinazione, degli importi annui della pensione, con la nota del 25/02/2022, adeguando gli importi di pensione dovuti all'odierno appellante e riconoscendo, anche per gli anni 2021 somme a titolo di arretrato.
Trattasi considerazioni che portano a ritenere la parziale fondatezza sotto il profilo virtuale, sia pure in misura minima rispetto alle somme originariamente richieste, delle rivendicazioni dell'odierno appellante, fondatezza venuta meno solo a seguito dell'adempimento effettuato dalla in corso di causa, e che comportano l'impossibilità di porre a suo carico le spese di CP_1 lite del precedente grado di giudizio, spese che dovranno essere integralmente compensate tra le parti con attribuzione delle spese di ctu di primo grado, liquidate separatamente, a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Si ritengono infatti applicabili, per analogia di fattispecie, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass.S.U. n. 32061 del 31/10/2022. Nello stesso senso Cass. n. 13827 del 17/05/2024).
Tali i motivi della presente decisione.
Il complessivo esito del presente giudizio e le considerazioni precedentemente effettuate giustificano anche l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, compensa interamente tra le parti le spese di primo grado e pone le spese di ctu di tale grado di giudizio, liquidate separatamente, a carico di entrambe le parti in solido.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Roma, 8/5/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario