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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2297/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MAURO LUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto nonché
, con l'avv. SACCHETTI VINICIO CP_2
Convenuto
e
, con l'avv. PINGARO SABINA Controparte_3
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.13320239000980729000 (notificata il 29/9/2023) limitatamente alle somme oggetto delle cartelle esattoriali n.13320180007022184000 (notificata il 12/1/2019) e
13320190010362786000 (notificata il 24/12/2021) e degli avvisi di addebito n.43320180001351203000 (notificato il 9/2/2019), 43320190000562706000
(notificato il 24/8/2019), 43320190001288510000 (notificato il 27/12/2019) e
43320190001291540000 (notificato il 27/12/2019), deducendo che le predette cartelle di pagamento e i suddetti avvisi di addebito non le sarebbero stati notificati e che i relativi crediti si sarebbero prescritti.
L' , l' e l hanno contestato gli avversi CP_1 CP_2 Controparte_4 assunti e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'opposizione è fondata e deve essere accolta limitatamente ai crediti rivendicati dall , perché negli atti di causa non vi è traccia delle relative cartelle esattoriali CP_2
(che non sono state prodotte da alcuna parte resistente), con la conseguenza che, non potendo ritenersi spirato (con riguardo ai crediti oggetto di tali cartelle di pagamento) il termine perentorio ex art.24 (co.5) d.lgs.46/1999, l (in questa sede convenuto CP_2 formale ma attore sostanziale) avrebbe dovuto fornire puntualmente la prova dei fatti costitutivi di tali crediti, onere non assolto nel caso di specie (in cui l' , anzi, CP_2 neanche ha indicato specificatamente, in relazione a ciascuna cartella esattoriale, quali sarebbero i fatti costitutivi dei rispettivi crediti).
Tra l'altro, con riferimento alla cartella n.13320180007022184000 (pur volendo attribuire valore probatorio all'estratto di ruolo allegato alla memoria difensiva dell' ), non vi è prova dell'asserita notifica che, come risulta dall'impugnata CP_2 intimazione di pagamento, sarebbe intervenuta in data 12/1/2019, giacché sulla relata di notifica in atti è riportata la data del 21/12/2016 (addirittura antecedente alla data di iscrizione a ruolo della somma).
Venendo ai crediti rivendicati dall' , l'art.24 (co.5) d.lgs.46/1999 prevede che CP_1
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento
[…]”. Tale disposizione deve essere coordinata con l'art.30 (co.14) d.l.78/2010, ai sensi del quale “[…] i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere
l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”. Il termine di 40 giorni per proporre opposizione ex art.24 (co.5) d.lgs.46/1999 (riferito all'iscrizione a ruolo, ma applicabile altresì all'avviso di addebito, in forza del rinvio operato dall'art.30, co.14, d.l.78/2010), decorrente dalla notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito, è ritenuto dalla giurisprudenza dominante cui questo Giudice aderisce un termine di decadenza, con la conseguenza che il ricorso in opposizione presentato oltre tale limite temporale deve essere dichiarato inammissibile.
Come statuito dalla Suprema Corte, “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dall'art.24, co.5, d.lgs.46/1999 per proporre opposizione nel merito al fine di accertare la fondatezza della pretesa dell'ente deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una
2 rapida riscossione del credito iscritto a ruolo […]. Deve, pertanto, ritenersi che, trattandosi di decadenza di natura pubblicista, attinente alla proponibilità stessa della domanda […], il suo avverarsi, che è onere del giudice rilevare anche d'ufficio, preclude, quindi, l'esame del merito della pretesa creditoria, qualunque sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore” (Cass., sez. civ., n.8931/2011). Nella fattispecie in esame il termine perentorio in parola è abbondantemente spirato, in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 18/10/2023, mentre dalla documentazione allegata alla memoria difensiva dell' emerge che CP_1 gli avvisi di addebito per cui è causa sono stati notificati (quelli n.43320180001351203000 e 43320190000562706000 per compiuta giacenza) tra il
2019 e il 2021 presso l'indirizzo del destinatario, sito a Melissa in via Pio La Torre
n.16 (trattasi, tra l'altro, dello stesso indirizzo indicato in ricorso come residenza della parte ricorrente e risultante dall'“estratto con residenze del ricorrente” allegato alla memoria difensiva dell' ). Quanto alla contestazione della parte ricorrente in CP_1 ordine alla presunta inesistenza degli originali degli avvisi di ricevimento prodotti
(in copia) dall (doglianza contenuta nelle note scritte depositate CP_1 telematicamente in data 7/3/2024), deve ritenersi che tale contestazione risulta superata alla luce dell'intervenuta esibizione nell'udienza del 28/3/2025 degli originali dei predetti avvisi di ricevimento. Parimenti destituita di fondamento è la censura della parte ricorrente (contenuta sempre nelle note scritte depositate telematicamente in data 7/3/2024) secondo cui l avrebbe dovuto fornire CP_1 dimostrazione della spedizione e del ricevimento della raccomandata informativa del deposito degli avvisi di addebito n.43320180001351203000 e
43320190000562706000 presso la casa comunale, perché tali avvisi di addebito sono stati notificati per compiuta giacenza in applicazione delle norme sul servizio postale ordinario (e non mediante deposito presso la casa comunale, essendo dunque inconferente rispetto al caso di specie il precedente del Tribunale di Roma richiamato dalla parte ricorrente nelle suddette note scritte). Parimenti inconferente rispetto alla fattispecie in esame è il precedente del Tribunale di Palermo richiamato dalla parte ricorrente nelle note scritte depositate telematicamente in data 13/2/2025, perché nel caso di specie sul fronte dei plichi notificati per compiuta giacenza è espressamente indicata la data di rilascio del prescritto avviso.
Tra l'altro, in tutti i casi di notifica postale diretta delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alle generalità della persona cui è stato consegnato il plico e, dunque, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi conosciuto da quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c.,
3 superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia (dimostrazione non fornita nel caso di specie dalla parte ricorrente, le cui lagnanze non colgono nel segno in quanto la contestazione della genuinità della sua firma apposta sugli avvisi di ricevimento è generica e non suffragata da prove, apparendo al contrario tali sottoscrizioni compatibili con la firma della parte ricorrente apposta sulla procura alle liti allegata al ricorso).
Da tale intervenuta decadenza discende, quindi, la preclusione di qualsiasi contestazione inerente il merito della pretesa contributiva e il conseguente rigetto dell'opposizione (limitatamente ai crediti rivendicati dall' , non cogliendo nel CP_1 segno neanche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, perché per tutti gli avvisi di addebito (regolarmente notificati tra il 2019 e il 2021) il decorso del termine prescrizionale quinquennale è stato interrotto dalla notificazione in data
29/9/2023 dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio.
La soccombenza reciproca e il tenore della pronuncia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'insussistenza dei crediti di cui alle cartelle esattoriali n.13320180007022184000 e 13320190010362786000 presupposte all'intimazione di pagamento n.13320239000980729000.
Rigetta per il resto l'opposizione. Spese compensate.
Crotone, 28/03/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2297/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MAURO LUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto nonché
, con l'avv. SACCHETTI VINICIO CP_2
Convenuto
e
, con l'avv. PINGARO SABINA Controparte_3
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.13320239000980729000 (notificata il 29/9/2023) limitatamente alle somme oggetto delle cartelle esattoriali n.13320180007022184000 (notificata il 12/1/2019) e
13320190010362786000 (notificata il 24/12/2021) e degli avvisi di addebito n.43320180001351203000 (notificato il 9/2/2019), 43320190000562706000
(notificato il 24/8/2019), 43320190001288510000 (notificato il 27/12/2019) e
43320190001291540000 (notificato il 27/12/2019), deducendo che le predette cartelle di pagamento e i suddetti avvisi di addebito non le sarebbero stati notificati e che i relativi crediti si sarebbero prescritti.
L' , l' e l hanno contestato gli avversi CP_1 CP_2 Controparte_4 assunti e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'opposizione è fondata e deve essere accolta limitatamente ai crediti rivendicati dall , perché negli atti di causa non vi è traccia delle relative cartelle esattoriali CP_2
(che non sono state prodotte da alcuna parte resistente), con la conseguenza che, non potendo ritenersi spirato (con riguardo ai crediti oggetto di tali cartelle di pagamento) il termine perentorio ex art.24 (co.5) d.lgs.46/1999, l (in questa sede convenuto CP_2 formale ma attore sostanziale) avrebbe dovuto fornire puntualmente la prova dei fatti costitutivi di tali crediti, onere non assolto nel caso di specie (in cui l' , anzi, CP_2 neanche ha indicato specificatamente, in relazione a ciascuna cartella esattoriale, quali sarebbero i fatti costitutivi dei rispettivi crediti).
Tra l'altro, con riferimento alla cartella n.13320180007022184000 (pur volendo attribuire valore probatorio all'estratto di ruolo allegato alla memoria difensiva dell' ), non vi è prova dell'asserita notifica che, come risulta dall'impugnata CP_2 intimazione di pagamento, sarebbe intervenuta in data 12/1/2019, giacché sulla relata di notifica in atti è riportata la data del 21/12/2016 (addirittura antecedente alla data di iscrizione a ruolo della somma).
Venendo ai crediti rivendicati dall' , l'art.24 (co.5) d.lgs.46/1999 prevede che CP_1
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento
[…]”. Tale disposizione deve essere coordinata con l'art.30 (co.14) d.l.78/2010, ai sensi del quale “[…] i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere
l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”. Il termine di 40 giorni per proporre opposizione ex art.24 (co.5) d.lgs.46/1999 (riferito all'iscrizione a ruolo, ma applicabile altresì all'avviso di addebito, in forza del rinvio operato dall'art.30, co.14, d.l.78/2010), decorrente dalla notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito, è ritenuto dalla giurisprudenza dominante cui questo Giudice aderisce un termine di decadenza, con la conseguenza che il ricorso in opposizione presentato oltre tale limite temporale deve essere dichiarato inammissibile.
Come statuito dalla Suprema Corte, “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dall'art.24, co.5, d.lgs.46/1999 per proporre opposizione nel merito al fine di accertare la fondatezza della pretesa dell'ente deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una
2 rapida riscossione del credito iscritto a ruolo […]. Deve, pertanto, ritenersi che, trattandosi di decadenza di natura pubblicista, attinente alla proponibilità stessa della domanda […], il suo avverarsi, che è onere del giudice rilevare anche d'ufficio, preclude, quindi, l'esame del merito della pretesa creditoria, qualunque sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore” (Cass., sez. civ., n.8931/2011). Nella fattispecie in esame il termine perentorio in parola è abbondantemente spirato, in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 18/10/2023, mentre dalla documentazione allegata alla memoria difensiva dell' emerge che CP_1 gli avvisi di addebito per cui è causa sono stati notificati (quelli n.43320180001351203000 e 43320190000562706000 per compiuta giacenza) tra il
2019 e il 2021 presso l'indirizzo del destinatario, sito a Melissa in via Pio La Torre
n.16 (trattasi, tra l'altro, dello stesso indirizzo indicato in ricorso come residenza della parte ricorrente e risultante dall'“estratto con residenze del ricorrente” allegato alla memoria difensiva dell' ). Quanto alla contestazione della parte ricorrente in CP_1 ordine alla presunta inesistenza degli originali degli avvisi di ricevimento prodotti
(in copia) dall (doglianza contenuta nelle note scritte depositate CP_1 telematicamente in data 7/3/2024), deve ritenersi che tale contestazione risulta superata alla luce dell'intervenuta esibizione nell'udienza del 28/3/2025 degli originali dei predetti avvisi di ricevimento. Parimenti destituita di fondamento è la censura della parte ricorrente (contenuta sempre nelle note scritte depositate telematicamente in data 7/3/2024) secondo cui l avrebbe dovuto fornire CP_1 dimostrazione della spedizione e del ricevimento della raccomandata informativa del deposito degli avvisi di addebito n.43320180001351203000 e
43320190000562706000 presso la casa comunale, perché tali avvisi di addebito sono stati notificati per compiuta giacenza in applicazione delle norme sul servizio postale ordinario (e non mediante deposito presso la casa comunale, essendo dunque inconferente rispetto al caso di specie il precedente del Tribunale di Roma richiamato dalla parte ricorrente nelle suddette note scritte). Parimenti inconferente rispetto alla fattispecie in esame è il precedente del Tribunale di Palermo richiamato dalla parte ricorrente nelle note scritte depositate telematicamente in data 13/2/2025, perché nel caso di specie sul fronte dei plichi notificati per compiuta giacenza è espressamente indicata la data di rilascio del prescritto avviso.
Tra l'altro, in tutti i casi di notifica postale diretta delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alle generalità della persona cui è stato consegnato il plico e, dunque, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi conosciuto da quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c.,
3 superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia (dimostrazione non fornita nel caso di specie dalla parte ricorrente, le cui lagnanze non colgono nel segno in quanto la contestazione della genuinità della sua firma apposta sugli avvisi di ricevimento è generica e non suffragata da prove, apparendo al contrario tali sottoscrizioni compatibili con la firma della parte ricorrente apposta sulla procura alle liti allegata al ricorso).
Da tale intervenuta decadenza discende, quindi, la preclusione di qualsiasi contestazione inerente il merito della pretesa contributiva e il conseguente rigetto dell'opposizione (limitatamente ai crediti rivendicati dall' , non cogliendo nel CP_1 segno neanche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, perché per tutti gli avvisi di addebito (regolarmente notificati tra il 2019 e il 2021) il decorso del termine prescrizionale quinquennale è stato interrotto dalla notificazione in data
29/9/2023 dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio.
La soccombenza reciproca e il tenore della pronuncia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'insussistenza dei crediti di cui alle cartelle esattoriali n.13320180007022184000 e 13320190010362786000 presupposte all'intimazione di pagamento n.13320239000980729000.
Rigetta per il resto l'opposizione. Spese compensate.
Crotone, 28/03/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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