Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/04/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4009/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art 281 sexies terzo comma cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4009/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. , Parte_2 C.F._1
C.F. Parte_3 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'avv. MAINOLDI PIERLUIGI elettivamente domiciliato in VIA SANTO
STEFANO 101 BOLOGNA presso il difensore avv. MAINOLDI PIERLUIGI
OPPONENTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DONATI STEFANO elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA ALESSANDRO VOLTA 1 FAENZA presso il difensore avv. DONATI
STEFANO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza e note di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
a.Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_4
(di seguito per brevità), in persona del legale rappresentante pro-
[...] Pt_1 tempore, nonchè i soci ed il sig. propongono opposizione Parte_3 Parte_2 rispettivamente : 1) al precetto notificato il 27/02/24 ad istanza di con il quale si Pt_1 CP_1 intimava alla società di adempiere a quanto previsto nella sentenza n. 391/2017 del Tribunale di
Ravenna pubblicata il 15.04.2017 munita di formula esecutiva in data 30.10.2019 per il pagamento di euro 5.998,35 oltre le successive;
2) ai precetti notificati a e a Parte_3 Parte_2 quali soci della il 27/02/24 nonché alla società ad istanza di con i Parte_4 CP_1 quali si intimava di adempiere al pagamento di euro 20.031,30 oltre le successive come previsto dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Ravenna n. 360/14 (R.G. 316/14) . Tale decreto, era stato opposto pagina 1 di 3
Gli opponenti eccepivano preliminarmente la carenza di titolarità del credito in capo a nella CP_1 considerazione che entrambi i titoli sono stati pronunciati a favore della Controparte_2 la quale vantava un credito verso gli opponenti per opere di impianti elettrici;
[...] contestavano gli interessi moratori conteggiati nei precetti notificati a e nonché i Pt_2 Pt_3 conteggi posti alla base del decreto ingiuntivo de quo.
b. Si costituiva in giudizio n persona del legale rappresentante pro tempore chiedendo CP_1 di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, respingere l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, nonché condannare parte opponente al risarcimento del danno in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, per CP_1 lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per aver costretto l'opposta a difendersi ad una opposizione totalmente infondata, pretestuosa e dilatoria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze c. Venivano concessi i termini per memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. non veniva svolta alcuna istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione fissata udienza di precisazione del credito e discussione della causa ex art. 281 sexies cpc trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma
2.
L'opposizione non è fondata a.Documentalmente risulta superata la preliminare eccezione di carenza di titolarità del credito dell'opposta.
Dalla visura storica (doc.2 comparsa di costituzione) si evince a pagina 14 che la società
[...]
ha cambiato denominazione in mantenendo la Controparte_2 CP_1 stessa partita iva e la sede legale rimanendo in questo modo integra nella sua preesistente individualità.
A tale riguardo la Corte di Cassazione, civile, con Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23030 dichiara che
:”La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria”.
Inoltre dalla perizia giurata del 12 giugno 2014 (doc.8 memoria ex art. 171 ter n.2) si deduce che la società è la stessa e si è trasformata in società di capitali. Tale documento attesta il valore del patrimonio della società al momento della trasformazione determinato sulla base dei valori attuali dell'attivo e del passivo.
b. Le altre contestazioni degli opponenti sono prive di pregio nella considerazione che :“In sede di opposizione esecutiva opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame. Ne consegue che, quando il titolo giudiziale opposto è emesso nel corso del giudizio sul merito della pretesa e in detto giudizio la questione dell'opponibilità, ivi proposta dalla parte interessata, pende e deve essere definita, a quest'ultimo giudizio è riservata, restando preclusa in sede di opposizione al titolo giudiziale in quella sede formato, la cognizione della questione suddetta” (Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2025, n. 2785)
pagina 2 di 3 In riferimento al quantum degli interessi calcolati nel precetto notificato in data 23 febbraio 2024 alla società ed ai soci pari ad euro 8392,00, il decreto ingiuntivo de quo ingiungeva il pagamento della somma di euro 10.000,00 oltre interessi ai sensi del DL 192/2012 dalla scadenza della fattura n.116 del
26 settembre 2013 al saldo. Interessi previsti dal titolo coperto da giudicato.
La somma di euro 10.000,00 indicata nell'atto di precetto del 20/02/24 corrisponde alla fattura n. 116 del 26/09/13 (doc.9 prodotta in memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c.) oggetto del decreto ingiuntivo n.
360/14 (R.G. 316/14) la cui congruità non è stata contestata da né l'esecuzione delle opere Pt_1 tant'è che il Tribunale di Ravenna con sent. n. 391/2017 ha rigettato l'opposizione confermando interamente il decreto ingiuntivo de quo.
Nessuna prova è stata dedotta dagli opponenti dell'asserito acconto versato.
Non si ravvisa altresì nel caso di specie alcun abuso degli strumenti processuali da parte dell'opposto a fronte di due legittime azioni sulla base dei due diversi titoli ottenuti.
3.
In conclusione, per tutto quanto precede, la domanda degli opponenti non può trovare accoglimento.
Non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dall'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che non è dato rinvenire, nella condotta dell'opponente, quel dolo o quella colpa grave ritenuti indispensabili ai fini dell'applicazione della condanna di cui alla disposizione da ultimo citata (tra le tante, Cass., III sez. ord. 20/09/2020 n. 26435, Cass., VI sez., ord.
04/09/2020, n. 18512, Cass., I sez., ord. 15/09/2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13/09/2018, n.22405).
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(scaglione da euro 5.201,00 a 26.000,00), delle questioni trattate e delle difese svolte dalle parti, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n.55 del 2014, e ss modifiche ( valori medi prime due fasi e valori minimi per fase istruttoria limitata e per la fase conclusiva oralità della discussione)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione
CONDANNA gli opponenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
5261,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% del compenso sopra liquidato), C.P.A. ed IVA come per legge.
Bologna 6 aprile 2025
dott. Patrizia Bellettati
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